Art. 1333. Ufficiali di complemento 1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
Articolo 1332Articolo 1334
Articolo 1333 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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- 1. Corte di giustizia UE, terza sezione, sentenza 30 aprile 2026https://www.eius.it/articoli/ · 4 maggio 2026
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