Articolo 1333 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1323 bisArticolo 1325
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9 ottobre 2010
Art. 1333. Ufficiali di complemento 1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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