Art. 1333. Ufficiali di complemento 1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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- 1. Il principio di relatività degli effetti del contratto e le sue derogheMarcella Biondi · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2022
Per “parte del contratto” è da intendersi, in senso sostanziale, il centro di interessi rispetto ai quali si producono gli effetti del contratto stesso; in senso formale, l'autore dell'atto, che manifesta verso l'esterno la volontà di concludere il contratto. Ai sensi dell'art. 1372, il contratto non produce effetti che nei confronti delle parti, salvo i casi previsti dalla legge. La norma individua la regola generale della relatività degli effetti contrattuali, ed al contempo individua l'eccezione alla regola stessa. La regola generale è posta a tutela della sfera giuridica dei privati, la quale non può subire alterazione che discendano da attività negoziali altrui, alla luce della …
Leggi di più… - 2. guida giuridica completa con esempi e riferimenti normativiAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2016