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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1333. Ufficiali di complemento 1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo. 2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non e' prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
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- 1. Corte di giustizia UE, terza sezione, sentenza 30 aprile 2026https://www.eius.it/articoli/ · 4 maggio 2026 · 1
«Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Intese - Direttiva 2014/104/UE - Articolo 3, paragrafo 2 - Diritto al pieno risarcimento del danno causato da un'intesa - Pagamento di interessi - Articolo 22, paragrafo 2 - Applicazione temporale delle disposizioni nazionali di recepimento - Determinazione della data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti - Momento in cui si è verificato il danno in caso di acquisto di beni a prezzi maggiorati». Nella causa C-191/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 27 febbraio 2025, pervenuta …
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