Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23099 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO PAOLA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. GALDIERI LUCA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN GIORGIO A
CREMANO il 13/06/2002 con il resistente.
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A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli: il 10/04/2007, ed Per_1 Per_2
il 20/08/2010; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del
14/12/2021; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli a € 1.000,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma dell'affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso la madre, a cui assegnare la casa coniugale, la disciplina paritetica dei tempi di frequentazione del padre e della madre, prevedendo il soggiorno dei minori per quindici giorni consecutivi in ciascun mese. Non formulava domande di tipo economico in relazione al contributo al mantenimento dei figli, atteso il soggiorno paritario presso ciascun genitore. Chiedeva, altresì, che venisse posto a carico di entrambi i genitori il 50 % delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva di porre a suo carico un assegno quale contributo al mantenimento dei figli di € 150,00, in ragione del contributo economico diretto assicurato con la paritaria frequentazione con i figli.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.; articolate le istanze istruttorie e ascoltati i minori la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Le parti, con istanza depositata in data 22/10/2024, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e pertanto, all'udienza cartolare del 28/11/2024 i difensori
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rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di divorzio e dell'intesa raggiunta dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 14/12/2021 pronunciata dal
Tribunale di Napoli, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 01/12/2021.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle altre statuizioni le parti hanno pattuito gli accordi che di seguito si trascrivono (il grassetto è dell'estensore):
“ 1) Prevedere l'affido condiviso dei minori (nata a [...] il Per_1
10.04.2007) ed (nato a [...] il [...]) con residenza privilegiata Per_2 degli stessi presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre Signora
[...]
sita in Ercolano alla via Cupa Monti n.ro 51 e l'uso della ex casa Pt_1
coniugale sita in Ercolano alla Cupa Monti n.ro 51, unitamente agli arredi, alla
Signora che la occuperà unitamente ai predetti;
Parte_1
2) Il Signor avrà con sé a fine settimana alterni Controparte_1 Per_2
dal venerdì alle ore 18,00 alla Domenica sera alle ore 21,00 e per due volte durante la settimana, e precisamente i giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore
18,00 con pernotto presso l'abitazione paterna, -) nelle festività natalizie e di fine anno dal 24 dicembre alle ore 10,00 al 26 dicembre alle ore 10,00, e di fine anno dal 30 dicembre alle ore 10,00 al 1 gennaio alle ore 10,00, con alternanza annuale del periodo di soggiorno tra i due genitori;
-) Per le festività pasquali, sempre con alternanza annuale tra i due genitori, dal venerdì antecedente la Pasqua al Lunedì
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in Albis alle ore 20,00; -) per le ferie estive dal giorno 1 al giorno 16 agosto e dal giorno 16 agosto al giorno 31 agosto;
-) Nella ricorrenza del compleanno e della festa del papà mentre sarà con la madre nel giorno del compleanno della stessa e della festa della mamma;
-) Nel giorno del compleanno o dell'onomastico ad anni alterni tra i due genitori. , in ragione dell'età della stessa (prossima al Per_1
compimento della maggiore età) frequenterà liberamente il padre comunicando direttamente con il genitore il tempo di permanenza presso la sua abitazione. I
Signori e in merito alle frequentazioni di Controparte_1 Parte_1
ed concordano di accogliere ogni loro richiesta sul tempo e le Per_1 Per_2 modalità di permanenza presso l'uno o l'altro;
3) Il Signor verserà entro il giorno 10 (dieci) di ogni Controparte_1
mese con bonifico bancario alla Signora per il mantenimento di Parte_1
e di la somma di euro 500,00, importo quest'ultimo soggetto a Per_1 Per_2
rivalutazione Istat annuale a far data dall'anno successivo dalla pubblicazione della sentenza;
4) I Signori e stabiliscono che l'importo Controparte_1 Parte_1 dell'assegno unico a favore di e di sia percepito dalla Sig.ra Per_1 Per_2
nella misura del 100% e che, quindi, in merito alle spese straordinarie Pt_1
occorrenti per i figli ed : quali quelle mediche straordinarie non Per_1 Per_2
coperte dal S.S.N., quelle scolastiche ed universitarie (Acquisto libri, Tassa iscrizione annuale, Gita scolastica di uno o più giorni) ed, infine, quelle sportive
(Iscrizione e quota mensile) la madre si accollerà una quota pari all'80% mentre il restante 20% sarà sostenuta dal padre.
Tale regime di ripartizione delle quote di partecipazione delle spese straordinarie necessarie per ed sarà valido sino a quando sarà Per_1 Per_2 vigente il beneficio economico dell'incasso delle somme dell'assegno unico per i figli da parte della Signora . In caso contrario, il Signor Parte_1 CP_1
contribuirà alle spese straordinarie suindicate nella misura del 50%
[...] senza necessità di dover ricorrere ulteriormente all'Autorità Giudiziaria.
5) I Signori e convengono di rinunciare Controparte_1 Parte_1
rispettivamente: il Signor al recupero del 50% dell'assegno Controparte_1
unico percepito in via esclusiva e per intero dalla Signora dal Parte_1
deposito del ricorso per la pronuncia di separazione sino al recepimento di detti accordi nella pronuncia di divorzio e, quest'ultima, rinuncia a richiedere la quota
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del 50% delle spese straordinarie dovute dal Signor sino alla Controparte_1
data di sottoscrizione del presente atto dal;
CP_1
6) I Signori e con la sottoscrizione di tale Controparte_1 Parte_1 atto dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente avendo con ciò definito ogni rapporto economico tra loro pendente;
7) I Signori e convengono che le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio siano compensate tra le parti con esclusione del vincolo di solidarietà.
Con decreto del 24.10.2024 il g.i. rilevava d'ufficio che le parti non avevano precisato l'ammontare dell'Assegno unico e che l'ammontare dell'assegno pattuito dalle parti non teneva conto né della rivalutazione monetaria né delle accresciute esigenze dei figli.
Le parti precisavano che l'importo dell'Assegno unico è di € 297,60.
L'accordo può essere recepito dal Tribunale per quanto concerne la disciplina dell'affido condiviso, la collocazione dei figli ed il calendario dei tempi di frequentazione non altrettanto può dirsi per gli accordi sugli aspetti di natura economica che, come già rilevato dal g.i., non sono conformi agli interessi dei figli minori.
Infatti, è sufficiente osservare che: non è stata affatto applicata la rivalutazione monetaria (l'importo dell'assegno è rimasto invariato in € 500,00); non sono state considerate le accresciute esigenze dei figli (in un consistente arco temporale di circa tre anni); la ripartizione delle spese straordinarie all'80% a carico della madre ed appena al 20% a carico del padre potrebbe non essere controbilanciata dalla cessione alla madre collocataria dell'intero Assegno unico;
il leggero aumento dei tempi di permanenza con il padre non introduce affatto un affido paritetico né giustifica una riduzione del mantenimento indiretto.
Ne consegue che occorre provvedere d'ufficio alla modifica delle previsioni non conformi agli interessi dei minori limitando al massimo l'integrazione eteronoma per salvaguardare il più possibile l'assetto di interessi raggiunto.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
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P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara, alle condizioni concordate tra le parti salvo quanto detto al punto 3, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, nata il [...] a [...], e , nato a Pt_1 Controparte_1
ERCOLANO (NA) il 27/08/1964, in SAN GIORGIO A CREMANO in data
13/06/2002;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di SAN GIORGIO A
CREMANO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 41, parte II, serie A, anno 2002);
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 (€ 300,00 per ognuno), rivalutabile secondo indici ISTAT dall'anno successivo all'emissione della sentenza, ferme le altre condizioni;
4. dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20/12/2024
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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