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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2444/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN BABILA N. 4/A C.F._1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FORTE SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente OP P.IVA_1
domiciliata in VIA NICOLAI 63 70122 BARI presso lo studio dell'avv. LOVRI
ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI MILANO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 4801/2023 del LE di Milano del 08/06/2023 nel giudizio recante r.g. n. 15591/2022, così provvedere: - accertare e dichiarare accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie n. rep. 7419/68
del 21/10/2008, Registro particolare 13186 Registro Generale 78444, n. rep. 17310/68
del 22/10/2010, Registro particolare 13584 Registro Generale 64338, n. rep. 1200/6812
del 27/02/2012, Registro particolare 1697, Registro Generale 11461 n. rep. 6852/6815
del 17/06/2015, Registro particolare 5575, Registro Generale 34239 con conseguente cancellazione delle stesse, e di tutti gli atti impugnati e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, poiché illegittimi, per quanto esposto in narrativa annullando conseguentemente in ogni caso i medesimi poiché nulli e/o inesistenti;
- nel merito: ordinare la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie n. rep. 7419/68 del
21/10/2008, Registro particolare 13186 Registro Generale 78444, n. rep. 17310/68 del
22/10/2010, Registro particolare 13584 Registro Generale 64338, n. rep. 1200/6812 del
27/02/2012, Registro particolare 1697, Registro Generale 11461 n. rep. 6852/6815 del pagina 2 di 10 17/06/2015, Registro particolare 5575, Registro Generale 34239 con conseguente cancellazione della stessa poiché nulla e/o illegittima;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
Per : OP
1) dichiarare inammissibile l'appello proposto sia perchè prima facie infondato, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sia per la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni illustrate, anche in considerazione della natura di della decisione impugnata che ha deciso la lite solo su aspetti processuali;
dichia-rare preclusa, altresì, la trattazione dei motivi di appello articolati nel merito, at-teso che deve ritenersi pregiudiziale e assorbente la decisione adottata di declara-toria di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, provvedi-menti che sono derivati dall'inosservanza, da parte dell'odierno appellante, dell'ordine del Giudice;
si chiede, pertanto, l'integrale conferma della sentenza resa dal LE di Milano recante il n
4801 2023;
2) in estremo subordine e nel merito, dichiarare infondato l'appello proposto, e per l'effetto rigettarlo per le ragioni dedotte, con integrale conferma della sen-tenza impugnata, resa dal LE di Milano recante il n 4801 2023;
3) per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi distrattario.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4801\2023 pubblicata l'8 giugno 2023, il LE di Milano dichiarava l'estinzione del giudizio promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, e poneva a carico di parte attrice le spese processuali. Controparte_2
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
conveniva in giudizio l' , Parte_1 Controparte_2
assumendo di avere casualmente scoperto, nel corso di una pratica volta ad ottenere un finanziamento,
l'esistenza di quattro iscrizioni ipotecarie gravanti sui propri immobili, effettuate da parte della
[...]
, da considerarsi illegittime. Controparte_2
L'attore lamentava la nullità delle iscrizioni ipotecarie a fronte della mancata notifica delle medesime e degli atti della procedura, assumendo in particolare che non gli era mai stata notificata non solo l'iscrizione ipotecaria ma neppure l'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 50 del dpr 602\1973 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del dpr 602\73.
Aggiungeva l'attore come l' avesse anche violato l'art. 483 c.p.c., attivando una OP
pluralità di iscrizioni ipotecarie aventi sempre ad oggetto lo stesso credito.
Il sig. chiedeva pertanto di accertarsi la nullità delle quattro iscrizioni ipotecarie e la loro Parte_1
illegittimità per abuso dei mezzi di esecuzione.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della Controparte_2
domanda dell'attore, ed il difetto di interesse ad agire del medesimo, posto che erano ampiamente decorsi i termini per proporre opposizione alle iscrizioni ipotecarie, delle quali il sig. aveva CP_3
in realtà avuto conoscenza, e non vi era allo stato alcuna minaccia di atti esecutivi, non essendo stata posta in essere nei confronti del contribuente alcuna altra successiva attività di riscossione.
La convenuta contestava anche nel merito la fondatezza della domanda attorea, posto che le ipoteche erano state precedute dalle comunicazioni di preavviso, che non era necessaria una previa notifica dell'intimazione ad adempiere, che le ipoteche erano state iscritte secondo le prescrizioni di legge, e che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 483 c.p.c.
Parte attrice eccepiva il difetto di costituzione in giudizio dell' , per Controparte_2
non avere la stessa prodotto la procura speciale rilasciata al difensore, solo richiamata e non allegata in giudizio.
Il tribunale, con ordinanza del 16-9-2022 dichiarava la nullità dell'atto di citazione, sotto il profilo della editio actionis, ed assegnava termine a parte attrice per la sua integrazione.
pagina 4 di 10 Il primo giudice, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il giudice di primo grado rilevava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale, avendo la convenuta prodotto, a seguito della eccezione del la procura speciale al difensore. Parte_1
Quanto alla eccezione, pur tardivamente proposta ma concernente materia rilevabile d'ufficio, relativa al patrocinio svolto in favore dell' da parte di un avvocato del libero Controparte_2
foro, anziché da parte dell'Avvocatura dello Stato, senza l'apposita delibera contenente le ragioni giustificative di tale scelta, il primo giudice, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte sulla questione, ne riteneva l'infondatezza, escludendo che le materie oggetto della controversia fossero riconducibili a quelle riservate al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Il tribunale, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di riparto della giurisdizione, in relazione alla natura tributaria del rapporto dedotto in giudizio, osservava come nella fattispecie emergeva una obiettiva difficolta della individuazione della causa petendi dell'azione e, quindi, della stessa sussistenza della potestas iudicandi.
Il primo giudice richiamava il provvedimento con il quale aveva dichiarato la nullità della citazione, ordinando alla difesa attorea di sanare tale lacuna assertiva, e rilevava come tale incombente non fosse stato ottemperato dall'attore il quale nella propria memoria integrativa del 24 ottobre 2022 aveva giustificato tale omissione con il fatto che “i provvedimenti cautelari che risultano dalle ispezioni omettono di elencare gli atti necessari, ovvero le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per le quali si procede all'esecuzione, pertanto, risulta palesemente violato l'obbligo di motivazione”.
Il tribunale non condivideva tale assunto difensivo, osservando come detti atti erano stati messi a conoscenza dell'attore con la produzione in giudizio da parte dell' OP
degli estratti di ruolo e dei relativi atti interruttivi della prescrizione, sufficienti alla individuazione dei rapporti tributari sottostanti.
Secondo il giudice di primo grado, “la declaratoria di nullità della citazione poteva e doveva essere sanata mediante la puntuale indicazione dei diversi rapporti giuridici riferiti alle diverse iscrizioni ipotecarie oggetto di impugnazione cumulativa da parte dell'attore. La congerie di documenti dimessi in atti dalla difesa convenuta avrebbe consentito tale sforzo integrativo e specificativo della causa petendi così da mettere in condizione il LE di poter verificare l'appartenenza di tutti o una parte delle obbligazioni garantite alla sfera tecnicamente tributaria o meno con le inevitabili declaratorie di rito in materia di giurisdizione, competenza per materia e rito lavoro in luogo di quello ordinario…in pagina 5 di 10 definitiva l'attore non ha integrato la citazione e l'ordine giudiziale con quel che ne segue circa l'applicazione dell'art 307 c.p.c…”.
Detta sentenza è stata impugnata in forza di cinque motivi di appello, da Parte_1
che ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento delle domande proposte in
[...]
primo grado.
Si è costituita l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e comunque chiedendone il rigetto nel merito, in quando infondato.
All'udienza del 17-9-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 7 gennaio 2025, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
L'appellante con il primo motivo di gravame assume come, contrariamente a quanto richiesto dal tribunale, non poteva documentare il rapporto sottostante alle iscrizioni ipotecarie impugnate, atteso che i provvedimenti cautelari omettevano di elencare le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per i quali si procedeva esecutivamente, nonostante l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Secondo l'appellante, nel caso di specie le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli atti prodromici all'azione cautelare non erano stati elencati o allegati, e risultavano privi delle indicazioni necessarie alla comprensione della natura del tributo.
Da ciò non poteva che conseguire la competenza del giudice ordinario come unica modalità per contestare l'iscrizione ipotecaria.
Né poteva essere utilizzata al fine di integrazione della domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la documentazione depositata dall' circa la OP
individuazione della natura dei crediti sottesi, atteso che le presunte notifiche degli atti erano irregolari, ciò che ne determinava l'inesistenza.
Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione di difetto di produzione della procura speciale alle liti e invalidità della procura perché concernente una controversia che imponeva all'
[...]
di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, con la conseguente inammissibilità della Controparte_2
pagina 6 di 10 costituzione in giudizio dell'ente, ed espunzione della costituzione e della documentazione depositata.
Con il terzo motivo l'appellante assume come l'assenza di comunicazioni preventive e\o successive alle iscrizioni opposte rendeva queste illegittime.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta come l' non avesse dato Controparte_2
prova delle rituali notificazione delle iscrizioni ipotecarie contestate, producendo una mera documentazione in copia, dalla quale comunque si ricavava la irregolarità dei procedimenti notificatori delle iscrizioni e delle comunicazioni preventive.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione da parte dell' del disposto OP di cui all'art. 483 c.p.c., avendo la medesima attivato una pluralità di iscrizioni per gli stessi titoli, introducendo così illegittimamente una molteplicità di procedure esecutive.
Il secondo motivo, che avendo ad oggetto la ritualità della costituzione in giudizio in primo grado, oltre che nel presente, della deve essere prioritariamente esaminato, è Controparte_2
infondato.
Anzitutto, quanto al primo profilo della censura, l'appellante ignora l'argomentazione con la quale il tribunale ha ritenuto sanata l'iniziale assenza in atti della procura speciale al difensore, con la sua produzione, da parte dell' nella prima difesa utile successiva Controparte_2 all'eccezione di parte attrice.
Anche il secondo aspetto della censura, con la quale l'appellante lamenta la violazione, da parte dell' , dell'obbligo di conferire il mandato difensivo all'Avvocatura OP
dello Stato, con la conseguente nullità di quello affidato ad un avvocato del libero foro, non ha fondamento.
Come insegnano le SU della Suprema Corte “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,
l' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_4
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati pagina 7 di 10 convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_2
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del CP_2
relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (SU Cass. 30008\2019).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato promosso nell'aprile del
2022, la Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato cui deve aversi riguardo è quella stipulata CP_2
il 24-9-2020 che ha sostituito quella stipulata il 22 giugno 2017.
Detta Convenzione, per quanto qui rileva, prevede:
“..3.3 Contenzioso afferente l'attività di Riscossione
L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
3 - azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); - altre liti innanzi al LE CI (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello CI, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione…
3.6 Controversie rilevanti.
L'Avvocatura, sentito l'Ente, assicura il patrocinio nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione
3.7 Cause per le quali l'Avvocatura dello Stato non assume il patrocinio
In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”.
Osserva la Corte come, con evidenza, la presente controversia non rientri né nella casistica del punto n.
3.3 né in quella del punto n.3.6, che riservano all'Avvocatura dello Stato la difesa dell'ente, con la pagina 8 di 10 conseguenza che del tutto legittimamente l' si è avvalsa del Controparte_2
patrocinio di un avvocato del libero foro.
Ciò posto, può passarsi all'esame del primo motivo, che è inammissibile prima ancora che infondato.
Il tribunale, ai sensi dell'art. 164 quinto comma c.p.c., secondo il quale “Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda..”, dopo avere dichiarato, con ordinanza del 16-9-
2022, la nullità della citazione per difetto della editio actionis, e ordinato all'attore di sanare detta nullità, con la sentenza impugnata ha poi ritenuto che il non avesse ottemperato al predetto Parte_1 ordine, ed applicando l'art. 307 c.p.c., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ed ha dichiarato estinto il processo.
Parte appellante non sottopone a specifica critica la legittimità della declaratoria di nullità della citazione, né la legittimità dell'ordine di integrare la domanda, da parte del tribunale, e neppure contesta che l'ordine sia rimasto inadempito.
Da ciò non può non ricavarsi che la statuizione con la quale il tribunale ha disposto l'estinzione del processo, non sia stata attinta da specifica ed argomentata censura.
Anche ove volesse ravvisarsi, nell'accenno dell'appellante alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla convenuta, ai fini della integrazione della domanda, perché la irregolarità della notificazione della stessa ne determinava l'inesistenza, non può che ravvisarsi la genericità e l'inconferenza del rilievo, eccentrico rispetto alla ratio decidendi in base alla quale il primo giudice ha ritenuto ingiustificata l'omissione da parte dell'attore della integrazione della domanda, dovendosi osservare come la difesa attorea non mette comunque in discussione il fatto di avere avuto la possibilità, attraverso la produzione documentale dell' , di prendere OP
conoscenza dei rapporti tributari sottesi alle ipoteche iscritte.
Deve essere confermata la pronuncia di estinzione del giudizio di primo grado, e ciò determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione dell'appellante.
Per tutte le ragioni sopra indicate, l'appello proposto da è Parte_1 infondato e deve conseguentemente essere respinto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore della , liquidate, Controparte_2
tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55 del 2014 (come modificato), utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di pagina 9 di 10 bassa complessità), per le fasi, studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Lovri, dichiaratasi antistataria.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata Parte_1
sentenza;
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di OP
, liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi
[...] in favore dell'avv. Antonella Lovri;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2444/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in GALLERIA SAN BABILA N. 4/A C.F._1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FORTE SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente OP P.IVA_1
domiciliata in VIA NICOLAI 63 70122 BARI presso lo studio dell'avv. LOVRI
ANTONELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI MILANO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 4801/2023 del LE di Milano del 08/06/2023 nel giudizio recante r.g. n. 15591/2022, così provvedere: - accertare e dichiarare accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie n. rep. 7419/68
del 21/10/2008, Registro particolare 13186 Registro Generale 78444, n. rep. 17310/68
del 22/10/2010, Registro particolare 13584 Registro Generale 64338, n. rep. 1200/6812
del 27/02/2012, Registro particolare 1697, Registro Generale 11461 n. rep. 6852/6815
del 17/06/2015, Registro particolare 5575, Registro Generale 34239 con conseguente cancellazione delle stesse, e di tutti gli atti impugnati e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, poiché illegittimi, per quanto esposto in narrativa annullando conseguentemente in ogni caso i medesimi poiché nulli e/o inesistenti;
- nel merito: ordinare la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie n. rep. 7419/68 del
21/10/2008, Registro particolare 13186 Registro Generale 78444, n. rep. 17310/68 del
22/10/2010, Registro particolare 13584 Registro Generale 64338, n. rep. 1200/6812 del
27/02/2012, Registro particolare 1697, Registro Generale 11461 n. rep. 6852/6815 del pagina 2 di 10 17/06/2015, Registro particolare 5575, Registro Generale 34239 con conseguente cancellazione della stessa poiché nulla e/o illegittima;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
Per : OP
1) dichiarare inammissibile l'appello proposto sia perchè prima facie infondato, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sia per la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni illustrate, anche in considerazione della natura di della decisione impugnata che ha deciso la lite solo su aspetti processuali;
dichia-rare preclusa, altresì, la trattazione dei motivi di appello articolati nel merito, at-teso che deve ritenersi pregiudiziale e assorbente la decisione adottata di declara-toria di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, provvedi-menti che sono derivati dall'inosservanza, da parte dell'odierno appellante, dell'ordine del Giudice;
si chiede, pertanto, l'integrale conferma della sentenza resa dal LE di Milano recante il n
4801 2023;
2) in estremo subordine e nel merito, dichiarare infondato l'appello proposto, e per l'effetto rigettarlo per le ragioni dedotte, con integrale conferma della sen-tenza impugnata, resa dal LE di Milano recante il n 4801 2023;
3) per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi distrattario.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4801\2023 pubblicata l'8 giugno 2023, il LE di Milano dichiarava l'estinzione del giudizio promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, e poneva a carico di parte attrice le spese processuali. Controparte_2
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito.
conveniva in giudizio l' , Parte_1 Controparte_2
assumendo di avere casualmente scoperto, nel corso di una pratica volta ad ottenere un finanziamento,
l'esistenza di quattro iscrizioni ipotecarie gravanti sui propri immobili, effettuate da parte della
[...]
, da considerarsi illegittime. Controparte_2
L'attore lamentava la nullità delle iscrizioni ipotecarie a fronte della mancata notifica delle medesime e degli atti della procedura, assumendo in particolare che non gli era mai stata notificata non solo l'iscrizione ipotecaria ma neppure l'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 50 del dpr 602\1973 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del dpr 602\73.
Aggiungeva l'attore come l' avesse anche violato l'art. 483 c.p.c., attivando una OP
pluralità di iscrizioni ipotecarie aventi sempre ad oggetto lo stesso credito.
Il sig. chiedeva pertanto di accertarsi la nullità delle quattro iscrizioni ipotecarie e la loro Parte_1
illegittimità per abuso dei mezzi di esecuzione.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della Controparte_2
domanda dell'attore, ed il difetto di interesse ad agire del medesimo, posto che erano ampiamente decorsi i termini per proporre opposizione alle iscrizioni ipotecarie, delle quali il sig. aveva CP_3
in realtà avuto conoscenza, e non vi era allo stato alcuna minaccia di atti esecutivi, non essendo stata posta in essere nei confronti del contribuente alcuna altra successiva attività di riscossione.
La convenuta contestava anche nel merito la fondatezza della domanda attorea, posto che le ipoteche erano state precedute dalle comunicazioni di preavviso, che non era necessaria una previa notifica dell'intimazione ad adempiere, che le ipoteche erano state iscritte secondo le prescrizioni di legge, e che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 483 c.p.c.
Parte attrice eccepiva il difetto di costituzione in giudizio dell' , per Controparte_2
non avere la stessa prodotto la procura speciale rilasciata al difensore, solo richiamata e non allegata in giudizio.
Il tribunale, con ordinanza del 16-9-2022 dichiarava la nullità dell'atto di citazione, sotto il profilo della editio actionis, ed assegnava termine a parte attrice per la sua integrazione.
pagina 4 di 10 Il primo giudice, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il giudice di primo grado rilevava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale, avendo la convenuta prodotto, a seguito della eccezione del la procura speciale al difensore. Parte_1
Quanto alla eccezione, pur tardivamente proposta ma concernente materia rilevabile d'ufficio, relativa al patrocinio svolto in favore dell' da parte di un avvocato del libero Controparte_2
foro, anziché da parte dell'Avvocatura dello Stato, senza l'apposita delibera contenente le ragioni giustificative di tale scelta, il primo giudice, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte sulla questione, ne riteneva l'infondatezza, escludendo che le materie oggetto della controversia fossero riconducibili a quelle riservate al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Il tribunale, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di riparto della giurisdizione, in relazione alla natura tributaria del rapporto dedotto in giudizio, osservava come nella fattispecie emergeva una obiettiva difficolta della individuazione della causa petendi dell'azione e, quindi, della stessa sussistenza della potestas iudicandi.
Il primo giudice richiamava il provvedimento con il quale aveva dichiarato la nullità della citazione, ordinando alla difesa attorea di sanare tale lacuna assertiva, e rilevava come tale incombente non fosse stato ottemperato dall'attore il quale nella propria memoria integrativa del 24 ottobre 2022 aveva giustificato tale omissione con il fatto che “i provvedimenti cautelari che risultano dalle ispezioni omettono di elencare gli atti necessari, ovvero le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per le quali si procede all'esecuzione, pertanto, risulta palesemente violato l'obbligo di motivazione”.
Il tribunale non condivideva tale assunto difensivo, osservando come detti atti erano stati messi a conoscenza dell'attore con la produzione in giudizio da parte dell' OP
degli estratti di ruolo e dei relativi atti interruttivi della prescrizione, sufficienti alla individuazione dei rapporti tributari sottostanti.
Secondo il giudice di primo grado, “la declaratoria di nullità della citazione poteva e doveva essere sanata mediante la puntuale indicazione dei diversi rapporti giuridici riferiti alle diverse iscrizioni ipotecarie oggetto di impugnazione cumulativa da parte dell'attore. La congerie di documenti dimessi in atti dalla difesa convenuta avrebbe consentito tale sforzo integrativo e specificativo della causa petendi così da mettere in condizione il LE di poter verificare l'appartenenza di tutti o una parte delle obbligazioni garantite alla sfera tecnicamente tributaria o meno con le inevitabili declaratorie di rito in materia di giurisdizione, competenza per materia e rito lavoro in luogo di quello ordinario…in pagina 5 di 10 definitiva l'attore non ha integrato la citazione e l'ordine giudiziale con quel che ne segue circa l'applicazione dell'art 307 c.p.c…”.
Detta sentenza è stata impugnata in forza di cinque motivi di appello, da Parte_1
che ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento delle domande proposte in
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primo grado.
Si è costituita l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e comunque chiedendone il rigetto nel merito, in quando infondato.
All'udienza del 17-9-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 7 gennaio 2025, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
L'appellante con il primo motivo di gravame assume come, contrariamente a quanto richiesto dal tribunale, non poteva documentare il rapporto sottostante alle iscrizioni ipotecarie impugnate, atteso che i provvedimenti cautelari omettevano di elencare le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per i quali si procedeva esecutivamente, nonostante l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Secondo l'appellante, nel caso di specie le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli atti prodromici all'azione cautelare non erano stati elencati o allegati, e risultavano privi delle indicazioni necessarie alla comprensione della natura del tributo.
Da ciò non poteva che conseguire la competenza del giudice ordinario come unica modalità per contestare l'iscrizione ipotecaria.
Né poteva essere utilizzata al fine di integrazione della domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la documentazione depositata dall' circa la OP
individuazione della natura dei crediti sottesi, atteso che le presunte notifiche degli atti erano irregolari, ciò che ne determinava l'inesistenza.
Con il secondo motivo l'appellante reitera l'eccezione di difetto di produzione della procura speciale alle liti e invalidità della procura perché concernente una controversia che imponeva all'
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di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, con la conseguente inammissibilità della Controparte_2
pagina 6 di 10 costituzione in giudizio dell'ente, ed espunzione della costituzione e della documentazione depositata.
Con il terzo motivo l'appellante assume come l'assenza di comunicazioni preventive e\o successive alle iscrizioni opposte rendeva queste illegittime.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta come l' non avesse dato Controparte_2
prova delle rituali notificazione delle iscrizioni ipotecarie contestate, producendo una mera documentazione in copia, dalla quale comunque si ricavava la irregolarità dei procedimenti notificatori delle iscrizioni e delle comunicazioni preventive.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione da parte dell' del disposto OP di cui all'art. 483 c.p.c., avendo la medesima attivato una pluralità di iscrizioni per gli stessi titoli, introducendo così illegittimamente una molteplicità di procedure esecutive.
Il secondo motivo, che avendo ad oggetto la ritualità della costituzione in giudizio in primo grado, oltre che nel presente, della deve essere prioritariamente esaminato, è Controparte_2
infondato.
Anzitutto, quanto al primo profilo della censura, l'appellante ignora l'argomentazione con la quale il tribunale ha ritenuto sanata l'iniziale assenza in atti della procura speciale al difensore, con la sua produzione, da parte dell' nella prima difesa utile successiva Controparte_2 all'eccezione di parte attrice.
Anche il secondo aspetto della censura, con la quale l'appellante lamenta la violazione, da parte dell' , dell'obbligo di conferire il mandato difensivo all'Avvocatura OP
dello Stato, con la conseguente nullità di quello affidato ad un avvocato del libero foro, non ha fondamento.
Come insegnano le SU della Suprema Corte “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,
l' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_4
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del
2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati pagina 7 di 10 convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_2
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del CP_2
relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (SU Cass. 30008\2019).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato promosso nell'aprile del
2022, la Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato cui deve aversi riguardo è quella stipulata CP_2
il 24-9-2020 che ha sostituito quella stipulata il 22 giugno 2017.
Detta Convenzione, per quanto qui rileva, prevede:
“..3.3 Contenzioso afferente l'attività di Riscossione
L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
3 - azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); - altre liti innanzi al LE CI (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello CI, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione…
3.6 Controversie rilevanti.
L'Avvocatura, sentito l'Ente, assicura il patrocinio nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione
3.7 Cause per le quali l'Avvocatura dello Stato non assume il patrocinio
In tutti i casi in cui la presente Convenzione non preveda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumerlo, l'Ente può avvalersi ed essere rappresentato da avvocati del libero foro, ovvero – ove consentito – da propri dipendenti delegati che possono stare in giudizio personalmente. In tali casi, non si applica la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”.
Osserva la Corte come, con evidenza, la presente controversia non rientri né nella casistica del punto n.
3.3 né in quella del punto n.3.6, che riservano all'Avvocatura dello Stato la difesa dell'ente, con la pagina 8 di 10 conseguenza che del tutto legittimamente l' si è avvalsa del Controparte_2
patrocinio di un avvocato del libero foro.
Ciò posto, può passarsi all'esame del primo motivo, che è inammissibile prima ancora che infondato.
Il tribunale, ai sensi dell'art. 164 quinto comma c.p.c., secondo il quale “Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda..”, dopo avere dichiarato, con ordinanza del 16-9-
2022, la nullità della citazione per difetto della editio actionis, e ordinato all'attore di sanare detta nullità, con la sentenza impugnata ha poi ritenuto che il non avesse ottemperato al predetto Parte_1 ordine, ed applicando l'art. 307 c.p.c., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ed ha dichiarato estinto il processo.
Parte appellante non sottopone a specifica critica la legittimità della declaratoria di nullità della citazione, né la legittimità dell'ordine di integrare la domanda, da parte del tribunale, e neppure contesta che l'ordine sia rimasto inadempito.
Da ciò non può non ricavarsi che la statuizione con la quale il tribunale ha disposto l'estinzione del processo, non sia stata attinta da specifica ed argomentata censura.
Anche ove volesse ravvisarsi, nell'accenno dell'appellante alla inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla convenuta, ai fini della integrazione della domanda, perché la irregolarità della notificazione della stessa ne determinava l'inesistenza, non può che ravvisarsi la genericità e l'inconferenza del rilievo, eccentrico rispetto alla ratio decidendi in base alla quale il primo giudice ha ritenuto ingiustificata l'omissione da parte dell'attore della integrazione della domanda, dovendosi osservare come la difesa attorea non mette comunque in discussione il fatto di avere avuto la possibilità, attraverso la produzione documentale dell' , di prendere OP
conoscenza dei rapporti tributari sottesi alle ipoteche iscritte.
Deve essere confermata la pronuncia di estinzione del giudizio di primo grado, e ciò determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione dell'appellante.
Per tutte le ragioni sopra indicate, l'appello proposto da è Parte_1 infondato e deve conseguentemente essere respinto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore della , liquidate, Controparte_2
tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55 del 2014 (come modificato), utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di pagina 9 di 10 bassa complessità), per le fasi, studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Lovri, dichiaratasi antistataria.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da , confermando l'impugnata Parte_1
sentenza;
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di OP
, liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie, da distrarsi
[...] in favore dell'avv. Antonella Lovri;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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