CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere relatore;
dott. Giuseppe Infantini Consigliere;
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2170/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3567/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 20.5.2020 e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Giovanni Caiazzo (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (c.f. difesi C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dall'avv. Alessandra Salvi (c.f. ) C.F._5
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24 giugno 2020, la società proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n.3567/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 20 maggio 2020, con la quale era stata accolta la domanda proposta da e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarato risolto per grave inadempimento della per morosità, il contratto Parte_1 Parte_1 di locazione stipulato tra le parti il 29 marzo 2001 relativo all'immobile sito in Napoli, alla via
Scarfoglio n. 11.
La società appellante società lamentava l'erroneità della gravata decisione, che non aveva correttamente valutato le prove documentali (in merito alla parziale estinzione del credito azionato) e le prove testimoniali (che avrebbero dimostrato che parte del canone mensile veniva corrisposto con versamenti in contanti). Assumeva di avere regolarmente corrisposto tutti i canoni dovuti nonchè somme ulteriori, in ragione di un dissimulato patto negoziale che prevedeva un canone superiore a quello indicato nel contratto registrato.
Iscritta la causa al n. 2170/2020 del Ruolo Generale e fissata, con decreto del 4 luglio 2020,
l'udienza del 24 novembre 2020, per la discussione ( onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto di comparizione alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.) si sono costituiti e , contestando CP_1 Controparte_2 Controparte_3
l'ammissibilità e la fondatezza del gravame.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 4 febbraio 2025 - per la quale, con decreto del
Presidente della sezione dell'8 gennaio 2025, era stata disposta la trattazione in presenza - nessuna delle parti costituite è comparsa, nonostante la ritualità della comunicazione a cura della cancelleria.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza dell'11 marzo 2025, alla quale le parti costituite, ritualmente avvisate, non sono comparse;
la causa è stata decisa con dispositivo ai sensi dell'art. 437, co. 1, c.p.c.
Occorre pertanto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., a tanto provvedendo, giusto quanto disposto dal vigente art. 307, ultimo comma, c.p.c., con sentenza. Tanto in ragione della idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Le spese di causa ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2170/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Così deciso in Napoli, l'11.3.2025
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Rosanna De Rosa)
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere relatore;
dott. Giuseppe Infantini Consigliere;
ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2170/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3567/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 20.5.2020 e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Giovanni Caiazzo (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (c.f. difesi C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dall'avv. Alessandra Salvi (c.f. ) C.F._5
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24 giugno 2020, la società proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n.3567/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata il 20 maggio 2020, con la quale era stata accolta la domanda proposta da e e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarato risolto per grave inadempimento della per morosità, il contratto Parte_1 Parte_1 di locazione stipulato tra le parti il 29 marzo 2001 relativo all'immobile sito in Napoli, alla via
Scarfoglio n. 11.
La società appellante società lamentava l'erroneità della gravata decisione, che non aveva correttamente valutato le prove documentali (in merito alla parziale estinzione del credito azionato) e le prove testimoniali (che avrebbero dimostrato che parte del canone mensile veniva corrisposto con versamenti in contanti). Assumeva di avere regolarmente corrisposto tutti i canoni dovuti nonchè somme ulteriori, in ragione di un dissimulato patto negoziale che prevedeva un canone superiore a quello indicato nel contratto registrato.
Iscritta la causa al n. 2170/2020 del Ruolo Generale e fissata, con decreto del 4 luglio 2020,
l'udienza del 24 novembre 2020, per la discussione ( onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto di comparizione alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.) si sono costituiti e , contestando CP_1 Controparte_2 Controparte_3
l'ammissibilità e la fondatezza del gravame.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 4 febbraio 2025 - per la quale, con decreto del
Presidente della sezione dell'8 gennaio 2025, era stata disposta la trattazione in presenza - nessuna delle parti costituite è comparsa, nonostante la ritualità della comunicazione a cura della cancelleria.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza dell'11 marzo 2025, alla quale le parti costituite, ritualmente avvisate, non sono comparse;
la causa è stata decisa con dispositivo ai sensi dell'art. 437, co. 1, c.p.c.
Occorre pertanto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., a tanto provvedendo, giusto quanto disposto dal vigente art. 307, ultimo comma, c.p.c., con sentenza. Tanto in ragione della idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Le spese di causa ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2170/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Così deciso in Napoli, l'11.3.2025
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Rosanna De Rosa)