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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/11/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 950/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 5 novembre 2025
All'udienza del 5/11/2025 alle ore 9.57 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. RI GI il quale chiede dichiararsi la contumacia del Controparte_1
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa
[...] le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 950/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 950 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. RI GI (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
1 - opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5/11/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 25/10/2024 il Tribunale di Palmi (in sede di opposizione al decreto di inammissibilità a suo tempo reso dal G.d.P. di Palmi) ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato la sig.ra , imputata nel procedimento penale n. 205/2023 Parte_1
R.G.N.R. Mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e n.
15/2024 R.G. GdP di Palmi.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
RI GI.
Il giudizio innanzi al Giudice di Pace si è concluso con la sentenza di condanna n. 85/2024
e l'avv. RI GI in data 3/04/2025 ha chiesto la liquidazione del compenso espressamente dichiarando l'adesione al Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del
Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.
Con decreto emesso in data 26-27/06/2025 il Giudice di Pace di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 720,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge, riconoscendo per le quattro fasi previste dal D.M. n. 147/2022 (tab.
15) al parametro minimo, senza alcun riferimento all'invocato Protocollo.
Con ricorso depositato in data 22/07/2025 l'avv. RI GI ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidazione il compenso in misura inferiore a quella prevista dal
Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della
Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi al quale ella ha fatto espressa adesione in fase di istanza di liquidazione;
ha evidenziato, in tal senso, che il giudizio può essere valutato semplice sulla base dei criteri indicati nel
Protocollo e che conseguentemente il compenso deve essere determinato in € 850,00. Ha evidenziato, peraltro, che l'importo liquidato sarebbe inferiore anche ai minimi tabellari.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente.
Si è detto che nell'impugnato decreto il Giudice di Pace ha determinato in complessivi €
720,00 (già ridotto ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre accessori, il
2 compenso spettante al difensore operando un espresso riferimento ai parametri del D.M.
n. 147/2022 (tab. 15) che ha applicato ai minimi per la semplicità del giudizio. Nessun richiamo, invece, ha riservato al Protocollo in uso presso l'Ufficio.
Il Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della
Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi
(al quale il difensore ha operato espressa adesione in sede di richiesta di liquidazione, così vincolando il giudicante alla sua applicazione) prevede per i giudizi celebrati innanzi al
Giudie di Pace la liquidazione graduata in due possibili ipotesi, proporzionali alla oggettiva complessità dell'attività defensoriale. In particolare, alla voce 23 è previsto il compenso di € 850,00 (oltre accessori) per il “giudizio non complesso” ed il compenso di € 1.150,00 (oltre accessori) per il “giudizio complesso”.
Nelle note esplicative il Protocollo non indica per i giudizi innanzi al G.d.P i criteri orientativi sulla base dei quali qualificare un giudizio come non complesso o complesso.
E' invece prevista la specificazione per la tripartizione semplice, mediamente complesso o particolarmente complesso tipica dei giudizi innanzi al Tribunale:
1. Processi di semplice e rapida definizione: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] non superiore a tre. Potrebbe rientrare in tale ipotesi anche l'eventuale declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.;
2. Processi mediamente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] da 4 a 6;
3. Processi particolarmente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] superiore a 6.
Applicando estensivamente tali parametri è possibile delineare per i giudizi innanzi al
Giudice di Pace una definizione di “non complesso” equiparata a quella di “semplice” tipica dei processi innanzi al Tribunale, così che in detta voce siano inclusi i giudizi che si definiscono in non oltre 3 udienze effettive. Giudizi saranno definiti “complessi”.
Orbene, nel caso in esame l'opponente ha documentato di aver espletato attività defensoriale per complessive 3 udienze (senza rinvii):
- udienza del 21/03/2024, prima udienza di comparizione e apertura della fase istruttoria con richiesta di ammissione delle prove;
- udienza del 26/09/2024, rimessione di querela;
- udienza del 7/11/2025 discussione.
In applicazione dei criteri orientativi esplicitati nel Protocollo il giudizio in esame può essere valutato come “non complesso”.
3 Dunque, in applicazione dei parametri previsti dal Protocollo di Intesa e vertendosi in ipotesi di attività defensoriale svolta in un procedimento dibattimentale complesso innanzi al Giudice di Pace, il compenso complessivo deve essere determinato in € 850,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva.
Gli importi indicati nel Protocollo di Intesa sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Dal che l'accoglimento dell'opposizioni nei limiti specificati.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria, al minimo attesa la semplicità in fatto e diritto e l'assenza di elementi di approfondimento), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Giudice di Pace penale di Palmi in data 26-27/06/2025 liquida in favore dell'avvocato RI GI, quale compenso per l'attività svolta in difesa della sig.ra , imputata nel procedimento penale n. 205/2023 R.G.N.R. Parte_1
Mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e n. 15/2024 R.G.
GdP di Palmi., l'importo complessivo di € 850,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. RI GI Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 5 novembre 2025
All'udienza del 5/11/2025 alle ore 9.57 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. RI GI il quale chiede dichiararsi la contumacia del Controparte_1
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa
[...] le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 950/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 950 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. RI GI (nato a [...] il [...] – c.f.
), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
1 - opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5/11/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con decreto del 25/10/2024 il Tribunale di Palmi (in sede di opposizione al decreto di inammissibilità a suo tempo reso dal G.d.P. di Palmi) ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato la sig.ra , imputata nel procedimento penale n. 205/2023 Parte_1
R.G.N.R. Mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e n.
15/2024 R.G. GdP di Palmi.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha nominato suo difensore l'avv.
RI GI.
Il giudizio innanzi al Giudice di Pace si è concluso con la sentenza di condanna n. 85/2024
e l'avv. RI GI in data 3/04/2025 ha chiesto la liquidazione del compenso espressamente dichiarando l'adesione al Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del
Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.
Con decreto emesso in data 26-27/06/2025 il Giudice di Pace di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 720,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge, riconoscendo per le quattro fasi previste dal D.M. n. 147/2022 (tab.
15) al parametro minimo, senza alcun riferimento all'invocato Protocollo.
Con ricorso depositato in data 22/07/2025 l'avv. RI GI ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidazione il compenso in misura inferiore a quella prevista dal
Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della
Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi al quale ella ha fatto espressa adesione in fase di istanza di liquidazione;
ha evidenziato, in tal senso, che il giudizio può essere valutato semplice sulla base dei criteri indicati nel
Protocollo e che conseguentemente il compenso deve essere determinato in € 850,00. Ha evidenziato, peraltro, che l'importo liquidato sarebbe inferiore anche ai minimi tabellari.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'esame della documentazione in atti consente di ritenere giustificata la doglianza dell'opponente.
Si è detto che nell'impugnato decreto il Giudice di Pace ha determinato in complessivi €
720,00 (già ridotto ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre accessori, il
2 compenso spettante al difensore operando un espresso riferimento ai parametri del D.M.
n. 147/2022 (tab. 15) che ha applicato ai minimi per la semplicità del giudizio. Nessun richiamo, invece, ha riservato al Protocollo in uso presso l'Ufficio.
Il Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della
Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi
(al quale il difensore ha operato espressa adesione in sede di richiesta di liquidazione, così vincolando il giudicante alla sua applicazione) prevede per i giudizi celebrati innanzi al
Giudie di Pace la liquidazione graduata in due possibili ipotesi, proporzionali alla oggettiva complessità dell'attività defensoriale. In particolare, alla voce 23 è previsto il compenso di € 850,00 (oltre accessori) per il “giudizio non complesso” ed il compenso di € 1.150,00 (oltre accessori) per il “giudizio complesso”.
Nelle note esplicative il Protocollo non indica per i giudizi innanzi al G.d.P i criteri orientativi sulla base dei quali qualificare un giudizio come non complesso o complesso.
E' invece prevista la specificazione per la tripartizione semplice, mediamente complesso o particolarmente complesso tipica dei giudizi innanzi al Tribunale:
1. Processi di semplice e rapida definizione: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] non superiore a tre. Potrebbe rientrare in tale ipotesi anche l'eventuale declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.;
2. Processi mediamente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] da 4 a 6;
3. Processi particolarmente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] superiore a 6.
Applicando estensivamente tali parametri è possibile delineare per i giudizi innanzi al
Giudice di Pace una definizione di “non complesso” equiparata a quella di “semplice” tipica dei processi innanzi al Tribunale, così che in detta voce siano inclusi i giudizi che si definiscono in non oltre 3 udienze effettive. Giudizi saranno definiti “complessi”.
Orbene, nel caso in esame l'opponente ha documentato di aver espletato attività defensoriale per complessive 3 udienze (senza rinvii):
- udienza del 21/03/2024, prima udienza di comparizione e apertura della fase istruttoria con richiesta di ammissione delle prove;
- udienza del 26/09/2024, rimessione di querela;
- udienza del 7/11/2025 discussione.
In applicazione dei criteri orientativi esplicitati nel Protocollo il giudizio in esame può essere valutato come “non complesso”.
3 Dunque, in applicazione dei parametri previsti dal Protocollo di Intesa e vertendosi in ipotesi di attività defensoriale svolta in un procedimento dibattimentale complesso innanzi al Giudice di Pace, il compenso complessivo deve essere determinato in € 850,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva.
Gli importi indicati nel Protocollo di Intesa sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Dal che l'accoglimento dell'opposizioni nei limiti specificati.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria, al minimo attesa la semplicità in fatto e diritto e l'assenza di elementi di approfondimento), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Giudice di Pace penale di Palmi in data 26-27/06/2025 liquida in favore dell'avvocato RI GI, quale compenso per l'attività svolta in difesa della sig.ra , imputata nel procedimento penale n. 205/2023 R.G.N.R. Parte_1
Mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e n. 15/2024 R.G.
GdP di Palmi., l'importo complessivo di € 850,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. RI GI Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
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