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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 7038 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 31/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgia Dallora, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 14/12/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SALERNO al
Num. 50 - PARTE II - SERIE A - ANNO1997 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I tre figli minori saranno affidati in maniera condivisa tra le parti, con loro collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
3) La casa familiare sita a Lavagno (VR) Via Vaghetto n. 7/1, di proprietà della IGa Parte_1
rimane assegnata alla stessa che l'abiterà con i figli;
[...]
4) considerate le condizioni economiche difficoltose del IG , le parti concordano Parte_2
che il IG concorrerà solo al 50% alle spese straordinarie di cui al Protocollo Parte_2
Famiglia del 12.12.2024 in vigore presso l'intestato Tribunale, ovvero:
I - spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
II - spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
III - spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasposto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV - spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V - spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero, connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI - spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Le parti stabiliscono che il genitore che deve rimborsare all'altro il 50% della spesa già sostenuta (sia da concordare che non), dovrà effettuare il pagamento entro 7 giorni dal ricevimento delle pezze giustificative.
5) Viste le difficoltà economiche attuali del IG , il mantenimento dei figli sarà a Parte_2
carico della IGa , la quale avrà diritto a percepire l'assegno unico al 100%. Parte_1
6) Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, costui cercherà per quanto possibile di rendersi disponibile ad accudire (come già accade) nella quotidianità i figli della coppia quando la IGa
è al lavoro. Il IG considerato che attualmente ha reperito un alloggio che non Parte_1 Pt_2
permette di accogliere tutti e 4 i figli, si impegna a rendersi disponibile – qualora la IGa Parte_1 lo richiedesse con almeno due settimane di anticipo e sempre che lo stesso non sia già impegnato nel periodo richiesto – a stare con i figli presso l'abitazione familiare almeno due fine settimana al mese.
Resta inteso che se la IGa non ha necessità di uscire di casa nel fine settimana, Parte_1
il IG potrà vedere e stare con i figli il giorno del sabato o della domenica, dalla mattina alla Pt_2
sera, portandoli fuori.
Il padre terrà con sé i figli per almeno 15 giorni durante le vacanze estive, in base alle sue disponibilità e condizioni economiche, se non sarà possibile portare i figli in vacanza, il padre si organizzerà con la IGa per poter stare con i figli, prendendoli alla mattina e riportandoli alla sera presso Parte_1
l'abitazione materna, a meno che quest'ultima non autorizzi il IG a stare presso la casa Pt_2
familiare quando lei non è presente. Le parti si impegnano a comunicarsi il periodo di ferie in cui staranno con i ragazzi entro il 30 aprile di ogni anno.
Per l'estate 2025 le parti dichiarano di aver già concordato che il IG , non potendo Parte_2
tenere con sé i figli per i 15 giorni stabiliti, provvederà a trovare una baby sitter o persona di fiducia dello stesso a sorvegliare i figli quando la IGa ha il turno di notte al lavoro. Parte_1
Il padre terrà con sé i figli, previo accordo con la IGa , ogni anno, alternativamente, o il Parte_1
giorno di Natale o di Santo Stefano;
così come li terrà o il Primo dell'Anno o all'Epifania; ad anni alternati il giorno di Pasqua con quello di pasquetta, prendendoli alla mattina e riportandoli presso l'abitazione della madre alla sera, a meno che la IGa non autorizzi il IG stare a casa con Parte_1 Pt_2
i figli quando lei non c'è.
7) spese compensate tra le parti.
8) le parti dichiarano che non intendono proporre impugnazione alla presente pronuncia.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 7038 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 31/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgia Dallora, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 14/12/1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SALERNO al
Num. 50 - PARTE II - SERIE A - ANNO1997 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) I tre figli minori saranno affidati in maniera condivisa tra le parti, con loro collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
3) La casa familiare sita a Lavagno (VR) Via Vaghetto n. 7/1, di proprietà della IGa Parte_1
rimane assegnata alla stessa che l'abiterà con i figli;
[...]
4) considerate le condizioni economiche difficoltose del IG , le parti concordano Parte_2
che il IG concorrerà solo al 50% alle spese straordinarie di cui al Protocollo Parte_2
Famiglia del 12.12.2024 in vigore presso l'intestato Tribunale, ovvero:
I - spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
II - spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
III - spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasposto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV - spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V - spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero, connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI - spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Le parti stabiliscono che il genitore che deve rimborsare all'altro il 50% della spesa già sostenuta (sia da concordare che non), dovrà effettuare il pagamento entro 7 giorni dal ricevimento delle pezze giustificative.
5) Viste le difficoltà economiche attuali del IG , il mantenimento dei figli sarà a Parte_2
carico della IGa , la quale avrà diritto a percepire l'assegno unico al 100%. Parte_1
6) Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, costui cercherà per quanto possibile di rendersi disponibile ad accudire (come già accade) nella quotidianità i figli della coppia quando la IGa
è al lavoro. Il IG considerato che attualmente ha reperito un alloggio che non Parte_1 Pt_2
permette di accogliere tutti e 4 i figli, si impegna a rendersi disponibile – qualora la IGa Parte_1 lo richiedesse con almeno due settimane di anticipo e sempre che lo stesso non sia già impegnato nel periodo richiesto – a stare con i figli presso l'abitazione familiare almeno due fine settimana al mese.
Resta inteso che se la IGa non ha necessità di uscire di casa nel fine settimana, Parte_1
il IG potrà vedere e stare con i figli il giorno del sabato o della domenica, dalla mattina alla Pt_2
sera, portandoli fuori.
Il padre terrà con sé i figli per almeno 15 giorni durante le vacanze estive, in base alle sue disponibilità e condizioni economiche, se non sarà possibile portare i figli in vacanza, il padre si organizzerà con la IGa per poter stare con i figli, prendendoli alla mattina e riportandoli alla sera presso Parte_1
l'abitazione materna, a meno che quest'ultima non autorizzi il IG a stare presso la casa Pt_2
familiare quando lei non è presente. Le parti si impegnano a comunicarsi il periodo di ferie in cui staranno con i ragazzi entro il 30 aprile di ogni anno.
Per l'estate 2025 le parti dichiarano di aver già concordato che il IG , non potendo Parte_2
tenere con sé i figli per i 15 giorni stabiliti, provvederà a trovare una baby sitter o persona di fiducia dello stesso a sorvegliare i figli quando la IGa ha il turno di notte al lavoro. Parte_1
Il padre terrà con sé i figli, previo accordo con la IGa , ogni anno, alternativamente, o il Parte_1
giorno di Natale o di Santo Stefano;
così come li terrà o il Primo dell'Anno o all'Epifania; ad anni alternati il giorno di Pasqua con quello di pasquetta, prendendoli alla mattina e riportandoli presso l'abitazione della madre alla sera, a meno che la IGa non autorizzi il IG stare a casa con Parte_1 Pt_2
i figli quando lei non c'è.
7) spese compensate tra le parti.
8) le parti dichiarano che non intendono proporre impugnazione alla presente pronuncia.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico