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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/08/2024 al n. 4116 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. SESTO CIRO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. PERILLO GAETANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso depositato il 31/07/2024, la ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Ottaviano Controparte_1
(NA) il 19/06/2017 dalla cui unione nascevano tre figli: (il 25/06/2018 in Massa di Per_1
Somma), (il 24/02/2020 in Massa di Somma) e (il 21/03/2022) tutti minorenni, Per_2 Per_3 chiedeva pronunciarsi la separazione, l'affidamento condiviso dei figli minori con collazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la determinazione a carico del padre del contributo al mantenimento per i figli minori per l'importo di euro 4.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e per se stessa un contributo mensile di Euro 5.000,00, l'assegnazione della casa familiare, condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi nonché condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione giudiziale, l'affido condiviso per i figli minori con domicilio prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente fino a che l'abiterò unitamente ai figli minori, la determinazione a suo carico di un contributo al mantenimento per ciascun figlio di Euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e nei confronti della moglie di Euro 750,00 mensili e compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza presidenziale del 10/02/2025, il Giudice, ascoltate le parti, esperiva invano il tentativo di conciliazione, sebbene il resistente rappresentasse di aver già proposto di addivenire ad un accordo.
Il Giudice, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti datata 11/02/2025, assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte fino al 10/09/2025 per discussione e decisione.
Nelle more, con istanza depositata il 05/05/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che depositavano.
Pertanto, il Giudice assegnava termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note congiunte fino al
23/06/2025, indi, lette le note di parte, riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
2 Civ. 13062/2000).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del 10/02/2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 19/06/2017 in Ottaviano (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo.
Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione
2. Appaiono conformi agli interessi dei figli minori e , rispettose Per_1 Per_2 Per_3 delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000
(art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione , concordate nel corso del giudizio:
“ 1) La premessa è essa stessa patto ed è vincolante tra le parti.
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) La casa coniugale, sita in Nola (NA) al Rione Co-senza 17/19, resterà affidata alla SI.ra
[...]
avendo già provveduto il coniuge SI. a trasferire la propria dimora in Ottaviano Parte_1 Controparte_1 alla Via Lavinaio, 17 – I tratto, laddove trasferirà la propria residenza.
4) L'affidamento dei figli minori , e resterà congiuntamente affidato ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori con collocazione privilegiata presso la madre, nella residenza familiare innanzi indicata, come pure previsto nell'ambito del citato provvedimento del 10-11 febbraio 2025 del Tribunale di Nola.
5) I figli minori potranno permanere con il padre sulla scorta dell'accordo dei coniugi, anche in ragione di un accordo di volta in volta raggiunto, verificando altresì, di volta in volta ed in accordo con la madre, la possibilità del pernottamento, anche infrasettimanale, presso il padre. Le parti confermano le disposizioni rese dal Tribunale di
Nola nella ipotesi di mancanza di accordo tra i coniugi, sicchè nella ipotesi di disaccordo tra i coniugi il padre potrà tenere con sé i minori almeno due pomeriggi liberi di ogni settimana dall'uscita da scuola alle 20:00 e, in periodo non scolastico, dalle 16:00 alle 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche dei
3 minori, nei giorni di lunedì e mercoledì; i minori trascorreranno con il padre i fine settimana alternati restando a dormire il venerdì fino alle 20:00 della domenica e in periodo non scolastico fino alle 21:00. Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni le festività natalizie e cioè i giorni 24, 25
e 26 dicembre con un genitore e il giorno del 31 dicembre ed il giorno di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno ciascun minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma;
i minori trascorre-ranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e le feste del papà.
6) I coniugi stabiliscono che l'assegno di mantenimento per i figli minori , e a carico di Per_1 Per_2 Per_3
da versarsi ad entro il 15 di ogni mese, ammonti ad € 1.200,00 (€ Controparte_1 Parte_1
400,00 per ciascun figlio), oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, confermando il riparto delle spese straordinarie per i figli nella misura del 70% a carico del SI. ove tali spese siano preventivamente Controparte_1 concordate o urgenti e documentate, nonché l'assegno di mantenimento a carico del SI. per la Controparte_1
SI.ra nella misura di € 750,00 mensili. Parte_1
7) Il SI. , previo accordo con la SI.ra , provvederà ad individuare ed Controparte_1 Parte_1 acquistare un nuovo immobile, preferibilmente sito nel comune di Ottaviano o comunque in comune viciniore, di pari valore o poco inferiore a quello sito in Nola, da destinare a residenza familiare, provvedendo alla intestazione dell'immobile medesimo in favore dei figli minori, a con-dizione dell'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare, con diritto di abitazione in favore della SI.ra . Le spese del trasferimento Parte_1
(esemplificativamente: trasloco, volture e/o allacci, eventuali piccoli lavori necessari) saranno a carico del SI.
. Le parti addivengono a tale determinazione per evidenti ragioni logistiche, atteso che tutti e tre Controparte_1
i figli minori frequentano istituti scolastici siti nel comune di Ottaviano, nonché sono dediti ad attività extrascolastiche che parimenti si svolgono presso centri sportivi ed educativi ubicati nel territorio del medesimo comune di Ottaviano.
8) Il SI. provvederà, oltre che al versamento del mantenimento in favore dei figli minori e del Controparte_1 coniuge nella misura innanzi determinata ed alla contribuzione alle spese straordinarie per i figli nella misura del
70%, anche al pagamento del mutuo (avente una rata di € 961,00 mensili, oltre oneri ulteriori) che grava sul bene immobile sito in Nola (NA), al Rione Cosenza, 17-19, sino al trasferimento nella nuova residenza familiare. Resta inteso che all'esito della individuazione della nuova residenza familiare, previo necessario accordo tra i coniugi e sottoscrizione del relativo contratto preliminare di compravendita, il SI. potrà procedere alla Controparte_1
4 vendita dell'immobile sito in Nola (NA), al Rione Cosenza, 17-19, accollandosi le spese di acquisto dell'immobile da destinare a nuova residenza familiare, ivi compreso l'eventuale finanziamento che dovesse rendersi necessario contrarre, ai fini dell'acquisto medesimo.
9) La SI.ra dovrà provvedere alla volturazione delle utenze a servizio dell'immobile sito in Parte_1
Nola (NA), al Rione Cosenza, 17-19, allo stato, ancora intestate al SI. il quale si farà carico Controparte_1 dei costi, nonché provvedere a tutte le spese di manutenzione ordinaria del medesimo bene immobile.
10) Il SI. provvederà a ritirare dalla casa coniugale, entro 30 gg. giorni dal provvedimento di Controparte_1 omologa, i propri effetti personali.
11) I coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza eco-nomica, comprese le rispettive pretese creditizie e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto innanzi previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Le spese del giudizio restano integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei sottoscritti procuratori al vincolo della solidarietà di cui alla vigente legge professionale.”
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante la giovanissima età dei minori e le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad Parte_1
OTTAVIANO (NA) (NA) il 24/06/1986 e nato a [...] Controparte_1
(NA) il 27/07/1984, che hanno contratto matrimonio il giorno 19/06/2017 in Ottaviano
(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.15, Parte II, Serie
A, Anno 2017);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
5 e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/08/2024 al n. 4116 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale promosso da
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. SESTO CIRO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e da
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. PERILLO GAETANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Con ricorso depositato il 31/07/2024, la ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in Ottaviano Controparte_1
(NA) il 19/06/2017 dalla cui unione nascevano tre figli: (il 25/06/2018 in Massa di Per_1
Somma), (il 24/02/2020 in Massa di Somma) e (il 21/03/2022) tutti minorenni, Per_2 Per_3 chiedeva pronunciarsi la separazione, l'affidamento condiviso dei figli minori con collazione presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la determinazione a carico del padre del contributo al mantenimento per i figli minori per l'importo di euro 4.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie e per se stessa un contributo mensile di Euro 5.000,00, l'assegnazione della casa familiare, condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi nonché condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il resistente si costituiva regolarmente in giudizio e instava altrettanto per una pronuncia di separazione giudiziale, l'affido condiviso per i figli minori con domicilio prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente fino a che l'abiterò unitamente ai figli minori, la determinazione a suo carico di un contributo al mantenimento per ciascun figlio di Euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e nei confronti della moglie di Euro 750,00 mensili e compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza presidenziale del 10/02/2025, il Giudice, ascoltate le parti, esperiva invano il tentativo di conciliazione, sebbene il resistente rappresentasse di aver già proposto di addivenire ad un accordo.
Il Giudice, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti datata 11/02/2025, assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte fino al 10/09/2025 per discussione e decisione.
Nelle more, con istanza depositata il 05/05/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che depositavano.
Pertanto, il Giudice assegnava termini ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note congiunte fino al
23/06/2025, indi, lette le note di parte, riservava la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
2 Civ. 13062/2000).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Risulta esperito invano il tentativo di conciliazione nell'udienza presidenziale del 10/02/2025.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione, sulla quale concordano entrambe le parti.
Appare evidente, infatti, che è diventata intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale instauratasi con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 19/06/2017 in Ottaviano (NA), come dimostra la circostanza che essi vivono separati di fatto da tempo.
Non vi è dubbio, invero, che si è verificata una frattura, un dissidio, oggettivamente accertabile, che attiene al rapporto coniugale complessivamente considerato, che li ha portati a non coabitare più e a chiedere la separazione
2. Appaiono conformi agli interessi dei figli minori e , rispettose Per_1 Per_2 Per_3 delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000
(art. 24), delle nuove norme del codice civile, le seguenti condizioni della separazione , concordate nel corso del giudizio:
“ 1) La premessa è essa stessa patto ed è vincolante tra le parti.
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) La casa coniugale, sita in Nola (NA) al Rione Co-senza 17/19, resterà affidata alla SI.ra
[...]
avendo già provveduto il coniuge SI. a trasferire la propria dimora in Ottaviano Parte_1 Controparte_1 alla Via Lavinaio, 17 – I tratto, laddove trasferirà la propria residenza.
4) L'affidamento dei figli minori , e resterà congiuntamente affidato ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori con collocazione privilegiata presso la madre, nella residenza familiare innanzi indicata, come pure previsto nell'ambito del citato provvedimento del 10-11 febbraio 2025 del Tribunale di Nola.
5) I figli minori potranno permanere con il padre sulla scorta dell'accordo dei coniugi, anche in ragione di un accordo di volta in volta raggiunto, verificando altresì, di volta in volta ed in accordo con la madre, la possibilità del pernottamento, anche infrasettimanale, presso il padre. Le parti confermano le disposizioni rese dal Tribunale di
Nola nella ipotesi di mancanza di accordo tra i coniugi, sicchè nella ipotesi di disaccordo tra i coniugi il padre potrà tenere con sé i minori almeno due pomeriggi liberi di ogni settimana dall'uscita da scuola alle 20:00 e, in periodo non scolastico, dalle 16:00 alle 21:00, compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive e ludiche dei
3 minori, nei giorni di lunedì e mercoledì; i minori trascorreranno con il padre i fine settimana alternati restando a dormire il venerdì fino alle 20:00 della domenica e in periodo non scolastico fino alle 21:00. Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni le festività natalizie e cioè i giorni 24, 25
e 26 dicembre con un genitore e il giorno del 31 dicembre ed il giorno di Capodanno con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno con i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno ciascun minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la feste della mamma;
i minori trascorre-ranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e le feste del papà.
6) I coniugi stabiliscono che l'assegno di mantenimento per i figli minori , e a carico di Per_1 Per_2 Per_3
da versarsi ad entro il 15 di ogni mese, ammonti ad € 1.200,00 (€ Controparte_1 Parte_1
400,00 per ciascun figlio), oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT, confermando il riparto delle spese straordinarie per i figli nella misura del 70% a carico del SI. ove tali spese siano preventivamente Controparte_1 concordate o urgenti e documentate, nonché l'assegno di mantenimento a carico del SI. per la Controparte_1
SI.ra nella misura di € 750,00 mensili. Parte_1
7) Il SI. , previo accordo con la SI.ra , provvederà ad individuare ed Controparte_1 Parte_1 acquistare un nuovo immobile, preferibilmente sito nel comune di Ottaviano o comunque in comune viciniore, di pari valore o poco inferiore a quello sito in Nola, da destinare a residenza familiare, provvedendo alla intestazione dell'immobile medesimo in favore dei figli minori, a con-dizione dell'ottenimento dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare, con diritto di abitazione in favore della SI.ra . Le spese del trasferimento Parte_1
(esemplificativamente: trasloco, volture e/o allacci, eventuali piccoli lavori necessari) saranno a carico del SI.
. Le parti addivengono a tale determinazione per evidenti ragioni logistiche, atteso che tutti e tre Controparte_1
i figli minori frequentano istituti scolastici siti nel comune di Ottaviano, nonché sono dediti ad attività extrascolastiche che parimenti si svolgono presso centri sportivi ed educativi ubicati nel territorio del medesimo comune di Ottaviano.
8) Il SI. provvederà, oltre che al versamento del mantenimento in favore dei figli minori e del Controparte_1 coniuge nella misura innanzi determinata ed alla contribuzione alle spese straordinarie per i figli nella misura del
70%, anche al pagamento del mutuo (avente una rata di € 961,00 mensili, oltre oneri ulteriori) che grava sul bene immobile sito in Nola (NA), al Rione Cosenza, 17-19, sino al trasferimento nella nuova residenza familiare. Resta inteso che all'esito della individuazione della nuova residenza familiare, previo necessario accordo tra i coniugi e sottoscrizione del relativo contratto preliminare di compravendita, il SI. potrà procedere alla Controparte_1
4 vendita dell'immobile sito in Nola (NA), al Rione Cosenza, 17-19, accollandosi le spese di acquisto dell'immobile da destinare a nuova residenza familiare, ivi compreso l'eventuale finanziamento che dovesse rendersi necessario contrarre, ai fini dell'acquisto medesimo.
9) La SI.ra dovrà provvedere alla volturazione delle utenze a servizio dell'immobile sito in Parte_1
Nola (NA), al Rione Cosenza, 17-19, allo stato, ancora intestate al SI. il quale si farà carico Controparte_1 dei costi, nonché provvedere a tutte le spese di manutenzione ordinaria del medesimo bene immobile.
10) Il SI. provvederà a ritirare dalla casa coniugale, entro 30 gg. giorni dal provvedimento di Controparte_1 omologa, i propri effetti personali.
11) I coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza eco-nomica, comprese le rispettive pretese creditizie e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto innanzi previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Le spese del giudizio restano integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei sottoscritti procuratori al vincolo della solidarietà di cui alla vigente legge professionale.”
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante la giovanissima età dei minori e le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad Parte_1
OTTAVIANO (NA) (NA) il 24/06/1986 e nato a [...] Controparte_1
(NA) il 27/07/1984, che hanno contratto matrimonio il giorno 19/06/2017 in Ottaviano
(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.15, Parte II, Serie
A, Anno 2017);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda.
d) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 cc.
5 e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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