Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 7905/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 23/10/2024, previa assegnazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, (c.fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco P.IVA_1
Nazzaro, presso lo studio del quale è elett.te domiciliato in Napoli alla Via
Santa Lucia 107,
- Ap pel lan te
E
, (cod.fisc. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Dario De Colibus, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in
Napoli al Centro Direzionale Isola G1
1
(cod.fisc. ) Controparte_1 C.F._2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 34950/2021 depositata il 26.11.2021 dal
Giudice di Pace di Napoli nel giudizio n.34849/2015 RG
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto ritualmente notificato, deduceva che: Parte_2
il giorno 20/12/2014, alle ore 11,30 circa, in Arzano al C.so D'Amato, ella stava percorrendo detta strada come conducente della Fiat 500L tg
EX776LR di sua proprietà , allorquando veniva impattata sul lato anteriore dalla autovettura Mercedes classe A Tg. BMMA480 (targa tedesca), che a sua volta stava percorrendo la medesima via dal senso di marcia opposto a quello percorso dall'attrice. Tale ultima vettura, a sua volta, era stata violentemente tamponata dall'autoveicolo tg. AS623CM di proprietà del convenuto
, ragione per cui sbandava ed invadeva la corsia di marcia Controparte_1
in cui marciava l'auto della attrice con impatto frontale;
a causa dell'impatto l'auto Fiat 500L di parte attrice subiva numerosi danni alla parte anteriore, ed in particolare la rottura della mascherina anteriore, del paraurti anteriore, dell'airbag e di numerose componenti meccaniche, tutti quantificati dal perito in € 7.347,42 Persona_1
comprensivi di IVA;
al momento del sinistro l'autovettura tg. AS623CM risultava assicurata
2 per la RCA, presso la con polizza in corso di validità; Controparte_2
la responsabilità dell'evento dannoso era da ascriversi in via esclusiva al conducente del veicolo Tg. AS623CM, che procedeva a notevole andatura non rispettando le norme di prudenza e del Codice della Strada.
Conveniva pertanto la e davanti Controparte_3 Controparte_1 al Giudice di Pace di Napoli per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di un teste ed una TU comparativa tra i veicoli coinvolti, il Giudice di Pace di Napoli riteneva unico responsabile del sinistro il convenuto e lo condannava al CP_1 risarcimento dei danni in solido con la al pagamento in favore Controparte_3
dell'attrice della somma di € 4.958,01 oltre accessori ed oltre le Parte_2
spese del giudizio.
Avverso detta decisione ha proposto gravame l'
[...]
, deducendo la mancanza di prova del fatto storico e l'errata Parte_1
valutazione della dinamica del sinistro. Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti;
in subordine, previa rinnovazione di TU tecnica, ha domandato l'accertamento in ordine alla effettiva sussistenza del nesso di causalità diretta tra i danni materiali richiesti in citazione ed il sinistro occorso in data
20.12.2014, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
si è costituita in giudizio deducendo di avere fornito la prova Parte_2
della responsabilità esclusiva del convenuto CA nella causazione del sinistro, mediante la testimonianza resa dal teste, riscontrata dalla ricostruzione della dinamica operata in sede di TU.
non si è costituito. Controparte_1
Così ricostruiti i termini della vicenda, il Tribunale ritiene infondato il gravame condividendo le valutazioni tutte operate in primo grado.
In primo luogo va detto che la verificazione del sinistro oggetto di lite è pacifica.
3 Quanto alla dinamica del sinistro l'unico testimone escusso ha Testimone_1
reso dichiarazioni concise ricostruendo tuttavia gli elementi essenziali del sinistro in modo coerente con la descrizione del fatto operata in citazione.
In particolare ha dichiarato di avere assistito all'incidente Testimone_1 oggetto di causa nel dicembre del 2014 verso le 11:30 ad Arzano in corso
D'Amato e di avere visto: “una Fiat Panda che ha sbandato andando ad urtare una
Mercedes la quale a sua volta invadeva la corsia di marcia opposta al suo senso, andando ad invadere con la sua parte anteriore, la parte anteriore di una Fiat 500 di colore rosso che procedeva nella propria corsia, andando ad impattarla nella parte anteriore lato sinistro”.
La testimone ha anche riferito che, a seguito dell'impatto, la 500 riportò danni a tutta la zona anteriore sinistra ed in particolare al faro, al parafango, al paraurti, alla mascherina anteriore, al cofano.
La teste ha poi riconosciuto nelle foto allegate alla produzione di parte attrice l'auto di parte attrice ed i danni dalla stessa riportati dopo l'incidente.
Infine ha riferito che il conducente della Panda si avvicinò per dare le proprie generalità e che lei diede il suo numero di cellulare al conducente della Fiat 500.
Tale deposizione proviene da soggetto estraneo alle parti che è entrata in contatto con loro solo in occasione del sinistro. Tale elemento è sintomatico dell'attendibilità del testimone che peraltro ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni e non smentite da altri elementi di prova, tenuto conto anche che il convenuto
CA , al quale era stato deferito interrogatorio formale, non si CP_1
è comparso per renderlo e tale dato va apprezzato dal Giudice unitamente agli altri elementi.
Nella fattispecie in esame il Tribunale ritiene che sia superata la presunzione di pari e concorrente responsabilità dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c., comma II
c.c., a tenore del quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti
4 Come è noto in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. 4130/2017) abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ebbene la condotta di guida tenuta dall'attrice non appare censurabile non essendo emersi profili di responsabilità alcuna posto che ella marciava regolarmente nella propria corsia di marcia ed all'improvviso in modo inaspettato l'autovettura Mercedes ha invaso repentinamente la sua corsia in ragione del tamponamento del CA che la precedeva.
Quindi è evidente che il contegno di quest'ultimo è stato gravemente imprudente poiché in violazione delle stringenti prescrizioni circa il rispetto della distanza di sicurezza e procedendo evidentemente a velocità sostenuta, non consona ai luoghi, tamponava in modo violento la al punto da Pt_3
farla sbandare (il che è indicativo della presumibile velocità di guida) ed invadere la corsia opposta percorsa dalla vettura di parte attrice.
Anche la seconda ragione del gravame va respinta e non convince.
L'eziologia dei danni lamentati da parte attrice rispetto al sinistro quale emerso all'esito dell'istruttoria è non solo emergente dalle dichiarazioni del teste ma anche dalle valutazioni operate dal TU ing. , il quale Persona_2
esaminata la produzione fotografica, ha stabilito che l'urto descritto in citazione possa aver determinato i danni richiesti perché compatibili con l'impatto avvenuto con il veicolo antagonista Mercedes Classe A tg BMMA*480
(targa straniera)”.
In realtà l'appellante lungi dal contestare in modo specifico gli accertamenti e le
5 considerazioni operate dall'ausiliario avendo solo proposto una differente dinamica del sinistro che tuttavia non ha trovato alcun valido riscontro nelle complessive evidenza istruttorie raccolte.
Il profilo del quantum riconosciuto in primo grado non è stato oggetto di censura in sede di gravame.
Segue in definitiva il rigetto integrale dell'appello proposto, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
In ordine al governo delle spese, nei rapporti tra l'appellante e Parte_2 le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. (con la precisazione che le stesse vengono liquidate in base al criterio del decisum anziché quello del disputatum (applicando i valori tra il minimo ed il massimo attesa l'esigua complessità delle questioni di diritto affrontate).
Nei rapporti tra l'appellante e il convenuto contumace Controparte_1
va considerato che quest'ultimo è litisconsorte necessario e nei suoi confronti non ha svolto alcuna domanda. Quindi non occorre la statuizione CP_3 sulle spese in parte qua.
Infine, quanto all'appellante, nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l' impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati, come quello che ci occupa, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013) e cioè dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando
6 sull'appello proposto da nei confronti di e con la Parte_1 Parte_2
partecipazione necessaria di avverso la sentenza n. Controparte_4
34950/2021 depositata il 26.11.2021 dal Giudice di Pace di Napoli nel giudizio n.34849/2015 RG , così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
2) Condanna al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Parte_2
2.552,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al difensore antistatario avv. Dario De Colibus.
3) nulla sulle spese nei rapporti tra appellante e;
Controparte_4
4) Dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
7