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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4034 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA 9, 50132 FIRENZE presso lo studio dell'Avv.
NOFERI MARCO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avv. CHIODI ANDREA e MANSURI DIANA ed elettivamente domiciliato in VIA
ROMAGNOSI 8, 50134 FIRENZE presso lo studio di quest'ultima;
CONVENUTO
avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia
l'Ill.mo Tribunale, previo ogni accertamento del caso: - preliminarmente ordinare al convenuto di presentare il rendiconto relativamente al denaro della madre da lui gestito, con particolare riferimento ai conti corrente e deposito titoli presso la Cassa di Risparmio di
Firenze, oggi Intesa Sanpaolo;
- previo accertamento che i predetti conti, ancorché formalmente cointestati al convenuto, erano e sono da considerarsi di esclusiva proprietà della madre, anche all'esito del rendiconto e di quanto risulterà accertato nel corso del TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
giudizio all'esito della fase istruttoria: - condannare il convenuto a restituire le somme di denaro che risultano fuoriuscite dai predetti conti e percepite senza giustificazione;
- in ogni caso, dichiarata la nullità per vizio di forma delle donazioni di denaro che all'esito dell'istruttoria e del rendiconto risultassero effettuate e/o comunque previa collazione delle donazioni ricevute, riconoscere e dichiarare tenuto il convenuto a conferire all'asse ereditario i corrispondenti importi per procedere alla relativa ripartizione con la sorella, secondo le rispettive quote e, comunque, a restituire direttamente alla odierna comparente i corrispondenti importi fino alla concorrenza della relativa quota di spettanza di ½ dell'eredità della defunta madre;
- con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da restituire;
- con vittoria di compensi e spese.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di presentazione di Controparte_1
rendiconto, non avendo lo stesso alcuna obbligazione in tal senso, rispetto alla domanda di petizione di eredità non essendo lo stesso nel possesso di denaro o titoli di credito appartenenti alla De cuius al momento della apertura della successione, rispetto alla domanda di collazione e conferimento di eventuali (e non provate) donazioni in favore della sig.ra come dedotto nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni Parte_2
dedotte in giudizio, e per l'effetto respingere tali domande;
- accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di collazione ereditaria e conferimento all'asse ereditario di beni (denaro e titoli di credito) poiché non promossa nell'ambito di un giudizio di divisione, come dedotto nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio, e per
l'effetto respingere tale domanda;
nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle domande giudiziali di restituzione e di collazione e conferimento di somme e titoli di credito formulate dalla sig.ra per indeterminatezza dell'oggetto come dedotto nel Parte_1
presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- rigettare la domanda di rendiconto formulata dalla sig.ra per le ragioni dedotte nel presente atto di Parte_1
costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- rigettare la domanda di accertamento
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
della titolarità del conto corrente e la richiesta di condanna alla restituzione di somme di denaro per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- rigettare la richiesta declaratoria di nullità di (presunte) donazioni e di collazione e conferimento di beni (denaro e titoli di credito) all'asse ereditario ai fini di una ripartizione e/o restituzione per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- rigettare tutte le domande formulate da in quanto Parte_1
infondate per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
in via subordinata e comunque nel merito: - accertare e dichiarare che ha acquistato per usucapione i seguenti beni mobili: titolo n. 112890 CR Controparte_1
Firenze quantità 20.0000.000 lire valore euro 10.519,420, n. 133861 BTP 01NV09 quantità
3.000,00 euro, n.588780 CR Firenze quantità 15.000.000 lire – euro 7.838,270, n. 6022270
Parmalat 99 quantità 13.033,66 euro, n. 982530 Parmalat 96 quantità 15.000.000 lire – euro
7.812,340 e/o comunque il rispettivo valore, o quanto di giustizia ritenuto, per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- accertare
e dichiarare che ha acquistato per usucapione i beni mobili (denaro e Controparte_1
titoli di credito) presenti sul conto corrente n.23791/00 della Cassa di Risparmio di Firenze
e/o tutti i beni mobili (denaro e titoli di credito) che dovessero risultare trasferiti allo stesso
(o su conto corrente o conto deposito a lui intestato), per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.03.2024, a convenuto in giudizio Parte_1
il fratello al fine di chiedere la presentazione del rendiconto Controparte_1
relativamente al denaro della madre asseritamente gestito da quest'ultimo e, conseguentemente, di reintegrare la massa ereditaria delle somme ingiustificatamente fuoriuscite dal conto della de cuius.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, ha esposto che la madre è deceduta a Parte_1 Per_1
Firenze il 04.11.2019 e che, in mancanza di testamento, l'eredità si è devoluta per legge agli unici eredi, cioè i due figli, nonché odierni comparenti, come previsto dall'art. 565 c.c.
Parte attrice ha contestato, tuttavia, la somma di denaro caduta in successione, pari ad
€ 8.434,00 e corrispondente alla quota della madre presente sul conto corrente intrattenuto da quest'ultima presso la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A e cointestato con il fratello
Controparte_1
Più nello specifico, secondo l'attrice tale conto, benché formalmente cointestato con il fratello, sarebbe stato di esclusiva proprietà della madre, in quanto acceso ed alimentato unicamente con accrediti della stessa e, pertanto, nell'attivo ereditario si sarebbe dovuta computare l'intera somma di € 16.867,14, risultante come saldo disponibile al momento del decesso della de cuius.
Inoltre, parte attrice ha contestato una serie di operazioni bancarie poste in essere da ramite il suddetto conto e, a sostegno delle proprie domande, ha Controparte_1
prodotto documentazione bancaria al fine di dimostrare che tali movimenti fossero stati effettuati in maniera ingiustificata ed a beneficio dello stesso convenuto.
In conclusione, a chiesto all'intestato Tribunale di ordinare al fratello Parte_1
la presentazione del rendiconto di gestione in merito alle operazioni effettuate sul conto cointestato con la madre e, conseguentemente, di condannare lo stesso alla restituzione delle somme da questo ingiustificatamente sottratte o, in ogni caso, a reintegrare nell'asse ereditario quanto eventualmente percepito a titolo di donazione, previa collazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.06.2024, si è costituito in giudizio contestando integralmente la ricostruzione di fatto e di diritto Controparte_1
rappresentata da parte attrice e chiedendo il rigetto integrale delle domande da quest'ultima formulate.
Secondo parte convenuta, la circostanza che la madre ed Controparte_1
avessero un conto cointestato non comporterebbe alcun obbligo di rendiconto. Difatti,
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
quest'ultimo non avrebbe mai gestito il patrimonio di non avendo ricevuto un Per_1
incarico in tal senso.
Il convenuto ha, pertanto, eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di presentazione del rendiconto e di petizione di eredità, oltre all'inammissibilità della domanda di collazione avanzata da parte attrice.
Inoltre, nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità delle domande giudiziali di restituzione e di collazione e conferimento di somme e titoli di credito per indeterminatezza dell'oggetto, nonché di rigettare tutte le altre domande formulate da Parte_1
Il Giudice, dopo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza dell'11.12.2024, pur ritenendo la causa matura per la decisione, ha formulato proposta conciliativa rispetto alla quale l'attrice non ha espresso risposta, mentre il convenuto ha manifestato la propria disponibilità ad aderire.
Preso atto della mancata adesione di parte attrice al tentativo di conciliazione della controversia, il Giudice, in data 01.04.2025, ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente, occorre affrontare le domande formulate da in Parte_1
merito all'accertamento della titolarità del conto corrente cointestato numero 23791/00 acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze e alla presentazione del relativo rendiconto da parte di Controparte_1
Orbene, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante e non è stata in grado di dimostrare che il conto corrente in questione fosse stato alimentato esclusivamente dalle entrate di né che il convenuto abbia gestito il patrimonio Per_1
della madre.
Invero, nelle movimentazioni bancarie depositate in giudizio da isulta Parte_1 anche un versamento in contanti di € 3.000,00, effettuato in data 12.03.2009, rispetto al quale parte attrice non ha prodotto alcuna prova in merito all'origine di tali somme che, pertanto, devono presumersi appartenenti ad entrambi i contitolari.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Peraltro, i documenti bancari in questione riguardano un arco temporale limitato, poiché si riferiscono soltanto agli anni 2008-2009, a fronte di quasi 20 anni di utilizzo del conto corrente cointestato (dal 2001, anno di apertura del conto, al 2019, anno del decesso della de cuius).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presunzione di contitolarità del conto cointestato può essere superata tramite indizi gravi, precisi e concordanti (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 23 gennaio 2025, n. 1643).
Nel caso di specie, si ritiene che l'attrice non sia riuscita a superare tale presunzione in quanto le prove prodotte in giudizio non sono concordanti e non riescono a dimostrare che le somme affluite nel tempo sul conto corrente cointestato siano state di spettanza di uno solo dei contitolari.
Ne consegue che, stante la contitolarità del conto corrente tra ed il Per_1
convenuto, non è configurabile alcuna attività gestoria da parte di Controparte_1
atteso che quest'ultimo ha usufruito del suddetto conto in qualità di cointestatario e non di gestore degli affari altrui.
Nella vicenda in esame, difatti, non v'è prova che abbia delegato Per_1
integralmente al figlio la gestione delle proprie risorse Controparte_1
economiche.
E, del resto, la mera cointestazione del conto corrente non è circostanza di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di rendiconto nei confronti degli altri cointestatari, in assenza di prova dell'attività gestoria svolta da uno di essi.
Invero, come stabilito dalla Suprema Corte, “il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 ss. cod.proc.civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria;
come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale” (Cass. civ., sez. I, ord. 6 settembre
2022, n. 26222).
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In conclusione, si ribadisce quanto già statuito con ordinanza dell'11.12.2024 e si dichiara non dovuto il rendimento del conto da parte di n quanto Controparte_1
non è configurabile nel caso di specie una gestione di affari altrui, essendo stato quest'ultimo cointestatario del conto corrente in questione.
Ciò posto, si ritiene che anche le ulteriori domande di parte attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre rigettare l'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. esercitata da con riferimento alle somme indebitamente sottratte dal conto corrente Parte_1 cointestato, in quanto l'attrice non ha provato in alcun modo le operazioni illegittime che vrebbe posto in essere. Controparte_1
Si sottolinea, peraltro, che è orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo cui, con l'hereditas petitio, “l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius. […] La petizione di eredità, quindi, non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari” (Cass. civ., sez. II, ord. 21 marzo 2025, n. 7577).
Ad ogni modo, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme, pari ad €
84.000,00, presenti sul deposito titoli n. 27883 cointestato a ed Per_1 CP_1
che sarebbero poi state trasferite su un dossier titoli intestato al solo convenuto,
[...]
si osserva che tale pretesa è già stata oggetto di transazione tra le parti, le quali, a definizione di una precedente controversia instaurata innanzi all'intestato Tribunale (R.G. 2568/2019), hanno dichiarato che “nulla avranno più reciprocamente a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, motivo o ragione in riferimento alla vicenda di cui al procedimento giudiziario sopra descritto” (cfr. atto di transazione depositato in atti).
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Tra le altre operazioni contestate da parte attrice risulterebbero, inoltre: una polizza
Poste Vita del valore di € 10.000,00 con beneficiaria (moglie del convenuto); Parte_2
un bonifico di € 3.000,00 sempre in favore della sig.ra un giroconto di € 12.000,00 Pt_2
in favore di Controparte_1
A tal proposito, si osserva che non è stato dimostrato in giudizio l'effettivo beneficiario della polizza Poste Vita e, in ogni caso, si rileva la carenza di legittimazione passiva del convenuto per quanto riguarda le operazioni disposte in favore della moglie.
Per ciò che concerne, invece, il trasferimento di € 12.000,00 dal conto corrente cointestato al conto personale di parte attrice non ha provato che Controparte_1
tale operazione sia stata effettuata dalla de cuius.
Si evidenzia, inoltre che, essendo cointestatario del conto, il convenuto poteva ben disporre di tale somma: si ribadisce, infatti, che la cointestazione del conto corrente tra più intestatari “attribuisce agli stessi, ex art.1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto. Tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.” (Cass. civ., sez. I, ord. 3 aprile 2023, n. 9197).
Di conseguenza, va rigettata anche la declaratoria di nullità per difetto di forma delle donazioni di denaro avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 782 c.c.
Infine, si fa presente che, in ogni caso, è inammissibile la domanda di collazione ereditaria promossa da oiché questa, essendo disciplinata dalla legge come Parte_1
una fase della divisione ereditaria, non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 21 maggio 2015, n. 10478).
Da ultimo, questo Giudice è del parere che sussistano i presupposti per accogliere la condanna dell'attrice per responsabilità processuale aggravata, richiesta da parte convenuta, alla luce del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa avanzata ex art. 185-bis c.p.c. nonché dalla riproposizione di domande giudiziali già transatte tra le parti.
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Invero, è principio condiviso dalla giurisprudenza di merito quello per il quale una tale condotta processuale, che causa il prolungamento dei tempi del giudizio e l'inutile protrazione della controversia, costituisce un comportamento abusivo meritevole di essere sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. (cfr., da ultimo, Tribunale di Palermo, sez. III, sent. 9 gennaio 2025, n. 90).
Quanto alla liquidazione di tale somma, non fissando la norma in parola alcun limite, deve ritenersi che la determinazione giudiziale debba osservare soltanto il criterio equitativo, potendo essere “calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. civ., sez. VI-2, ord. 30 novembre 2012, n.
21570).
Alla luce di tali considerazioni si ritiene equo, in considerazione del valore della causa e delle spese di lite liquidate, porre a carico dell'attrice l'obbligo di corrispondere in favore della controparte la somma di €7.616,00 pari all'importo delle spese di lite.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del convenuto in complessivi €7.616,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta le domande proposte da ontro Parte_1 CP_1
er le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. Dichiara inammissibile la domanda di collazione ereditaria avanzata da parte attrice;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
i €7.616,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
[...]
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che quantifica in complessivi €7.616,00 per onorari di Controparte_1
avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 30.04.2025
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4034 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA 9, 50132 FIRENZE presso lo studio dell'Avv.
NOFERI MARCO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avv. CHIODI ANDREA e MANSURI DIANA ed elettivamente domiciliato in VIA
ROMAGNOSI 8, 50134 FIRENZE presso lo studio di quest'ultima;
CONVENUTO
avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE ATTRICE: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia
l'Ill.mo Tribunale, previo ogni accertamento del caso: - preliminarmente ordinare al convenuto di presentare il rendiconto relativamente al denaro della madre da lui gestito, con particolare riferimento ai conti corrente e deposito titoli presso la Cassa di Risparmio di
Firenze, oggi Intesa Sanpaolo;
- previo accertamento che i predetti conti, ancorché formalmente cointestati al convenuto, erano e sono da considerarsi di esclusiva proprietà della madre, anche all'esito del rendiconto e di quanto risulterà accertato nel corso del TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
giudizio all'esito della fase istruttoria: - condannare il convenuto a restituire le somme di denaro che risultano fuoriuscite dai predetti conti e percepite senza giustificazione;
- in ogni caso, dichiarata la nullità per vizio di forma delle donazioni di denaro che all'esito dell'istruttoria e del rendiconto risultassero effettuate e/o comunque previa collazione delle donazioni ricevute, riconoscere e dichiarare tenuto il convenuto a conferire all'asse ereditario i corrispondenti importi per procedere alla relativa ripartizione con la sorella, secondo le rispettive quote e, comunque, a restituire direttamente alla odierna comparente i corrispondenti importi fino alla concorrenza della relativa quota di spettanza di ½ dell'eredità della defunta madre;
- con interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da restituire;
- con vittoria di compensi e spese.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di presentazione di Controparte_1
rendiconto, non avendo lo stesso alcuna obbligazione in tal senso, rispetto alla domanda di petizione di eredità non essendo lo stesso nel possesso di denaro o titoli di credito appartenenti alla De cuius al momento della apertura della successione, rispetto alla domanda di collazione e conferimento di eventuali (e non provate) donazioni in favore della sig.ra come dedotto nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni Parte_2
dedotte in giudizio, e per l'effetto respingere tali domande;
- accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di collazione ereditaria e conferimento all'asse ereditario di beni (denaro e titoli di credito) poiché non promossa nell'ambito di un giudizio di divisione, come dedotto nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio, e per
l'effetto respingere tale domanda;
nel merito: - accertare e dichiarare la nullità delle domande giudiziali di restituzione e di collazione e conferimento di somme e titoli di credito formulate dalla sig.ra per indeterminatezza dell'oggetto come dedotto nel Parte_1
presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- rigettare la domanda di rendiconto formulata dalla sig.ra per le ragioni dedotte nel presente atto di Parte_1
costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- rigettare la domanda di accertamento
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
della titolarità del conto corrente e la richiesta di condanna alla restituzione di somme di denaro per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- rigettare la richiesta declaratoria di nullità di (presunte) donazioni e di collazione e conferimento di beni (denaro e titoli di credito) all'asse ereditario ai fini di una ripartizione e/o restituzione per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- rigettare tutte le domande formulate da in quanto Parte_1
infondate per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
in via subordinata e comunque nel merito: - accertare e dichiarare che ha acquistato per usucapione i seguenti beni mobili: titolo n. 112890 CR Controparte_1
Firenze quantità 20.0000.000 lire valore euro 10.519,420, n. 133861 BTP 01NV09 quantità
3.000,00 euro, n.588780 CR Firenze quantità 15.000.000 lire – euro 7.838,270, n. 6022270
Parmalat 99 quantità 13.033,66 euro, n. 982530 Parmalat 96 quantità 15.000.000 lire – euro
7.812,340 e/o comunque il rispettivo valore, o quanto di giustizia ritenuto, per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio;
- accertare
e dichiarare che ha acquistato per usucapione i beni mobili (denaro e Controparte_1
titoli di credito) presenti sul conto corrente n.23791/00 della Cassa di Risparmio di Firenze
e/o tutti i beni mobili (denaro e titoli di credito) che dovessero risultare trasferiti allo stesso
(o su conto corrente o conto deposito a lui intestato), per le ragioni dedotte nel presente atto di costituzione e per tutte le ragioni dedotte in giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.03.2024, a convenuto in giudizio Parte_1
il fratello al fine di chiedere la presentazione del rendiconto Controparte_1
relativamente al denaro della madre asseritamente gestito da quest'ultimo e, conseguentemente, di reintegrare la massa ereditaria delle somme ingiustificatamente fuoriuscite dal conto della de cuius.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, ha esposto che la madre è deceduta a Parte_1 Per_1
Firenze il 04.11.2019 e che, in mancanza di testamento, l'eredità si è devoluta per legge agli unici eredi, cioè i due figli, nonché odierni comparenti, come previsto dall'art. 565 c.c.
Parte attrice ha contestato, tuttavia, la somma di denaro caduta in successione, pari ad
€ 8.434,00 e corrispondente alla quota della madre presente sul conto corrente intrattenuto da quest'ultima presso la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A e cointestato con il fratello
Controparte_1
Più nello specifico, secondo l'attrice tale conto, benché formalmente cointestato con il fratello, sarebbe stato di esclusiva proprietà della madre, in quanto acceso ed alimentato unicamente con accrediti della stessa e, pertanto, nell'attivo ereditario si sarebbe dovuta computare l'intera somma di € 16.867,14, risultante come saldo disponibile al momento del decesso della de cuius.
Inoltre, parte attrice ha contestato una serie di operazioni bancarie poste in essere da ramite il suddetto conto e, a sostegno delle proprie domande, ha Controparte_1
prodotto documentazione bancaria al fine di dimostrare che tali movimenti fossero stati effettuati in maniera ingiustificata ed a beneficio dello stesso convenuto.
In conclusione, a chiesto all'intestato Tribunale di ordinare al fratello Parte_1
la presentazione del rendiconto di gestione in merito alle operazioni effettuate sul conto cointestato con la madre e, conseguentemente, di condannare lo stesso alla restituzione delle somme da questo ingiustificatamente sottratte o, in ogni caso, a reintegrare nell'asse ereditario quanto eventualmente percepito a titolo di donazione, previa collazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.06.2024, si è costituito in giudizio contestando integralmente la ricostruzione di fatto e di diritto Controparte_1
rappresentata da parte attrice e chiedendo il rigetto integrale delle domande da quest'ultima formulate.
Secondo parte convenuta, la circostanza che la madre ed Controparte_1
avessero un conto cointestato non comporterebbe alcun obbligo di rendiconto. Difatti,
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quest'ultimo non avrebbe mai gestito il patrimonio di non avendo ricevuto un Per_1
incarico in tal senso.
Il convenuto ha, pertanto, eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di presentazione del rendiconto e di petizione di eredità, oltre all'inammissibilità della domanda di collazione avanzata da parte attrice.
Inoltre, nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità delle domande giudiziali di restituzione e di collazione e conferimento di somme e titoli di credito per indeterminatezza dell'oggetto, nonché di rigettare tutte le altre domande formulate da Parte_1
Il Giudice, dopo il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., con ordinanza dell'11.12.2024, pur ritenendo la causa matura per la decisione, ha formulato proposta conciliativa rispetto alla quale l'attrice non ha espresso risposta, mentre il convenuto ha manifestato la propria disponibilità ad aderire.
Preso atto della mancata adesione di parte attrice al tentativo di conciliazione della controversia, il Giudice, in data 01.04.2025, ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
Preliminarmente, occorre affrontare le domande formulate da in Parte_1
merito all'accertamento della titolarità del conto corrente cointestato numero 23791/00 acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze e alla presentazione del relativo rendiconto da parte di Controparte_1
Orbene, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante e non è stata in grado di dimostrare che il conto corrente in questione fosse stato alimentato esclusivamente dalle entrate di né che il convenuto abbia gestito il patrimonio Per_1
della madre.
Invero, nelle movimentazioni bancarie depositate in giudizio da isulta Parte_1 anche un versamento in contanti di € 3.000,00, effettuato in data 12.03.2009, rispetto al quale parte attrice non ha prodotto alcuna prova in merito all'origine di tali somme che, pertanto, devono presumersi appartenenti ad entrambi i contitolari.
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Peraltro, i documenti bancari in questione riguardano un arco temporale limitato, poiché si riferiscono soltanto agli anni 2008-2009, a fronte di quasi 20 anni di utilizzo del conto corrente cointestato (dal 2001, anno di apertura del conto, al 2019, anno del decesso della de cuius).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presunzione di contitolarità del conto cointestato può essere superata tramite indizi gravi, precisi e concordanti (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 23 gennaio 2025, n. 1643).
Nel caso di specie, si ritiene che l'attrice non sia riuscita a superare tale presunzione in quanto le prove prodotte in giudizio non sono concordanti e non riescono a dimostrare che le somme affluite nel tempo sul conto corrente cointestato siano state di spettanza di uno solo dei contitolari.
Ne consegue che, stante la contitolarità del conto corrente tra ed il Per_1
convenuto, non è configurabile alcuna attività gestoria da parte di Controparte_1
atteso che quest'ultimo ha usufruito del suddetto conto in qualità di cointestatario e non di gestore degli affari altrui.
Nella vicenda in esame, difatti, non v'è prova che abbia delegato Per_1
integralmente al figlio la gestione delle proprie risorse Controparte_1
economiche.
E, del resto, la mera cointestazione del conto corrente non è circostanza di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di rendiconto nei confronti degli altri cointestatari, in assenza di prova dell'attività gestoria svolta da uno di essi.
Invero, come stabilito dalla Suprema Corte, “il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 ss. cod.proc.civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria;
come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale” (Cass. civ., sez. I, ord. 6 settembre
2022, n. 26222).
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In conclusione, si ribadisce quanto già statuito con ordinanza dell'11.12.2024 e si dichiara non dovuto il rendimento del conto da parte di n quanto Controparte_1
non è configurabile nel caso di specie una gestione di affari altrui, essendo stato quest'ultimo cointestatario del conto corrente in questione.
Ciò posto, si ritiene che anche le ulteriori domande di parte attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre rigettare l'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. esercitata da con riferimento alle somme indebitamente sottratte dal conto corrente Parte_1 cointestato, in quanto l'attrice non ha provato in alcun modo le operazioni illegittime che vrebbe posto in essere. Controparte_1
Si sottolinea, peraltro, che è orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo cui, con l'hereditas petitio, “l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius. […] La petizione di eredità, quindi, non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari” (Cass. civ., sez. II, ord. 21 marzo 2025, n. 7577).
Ad ogni modo, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme, pari ad €
84.000,00, presenti sul deposito titoli n. 27883 cointestato a ed Per_1 CP_1
che sarebbero poi state trasferite su un dossier titoli intestato al solo convenuto,
[...]
si osserva che tale pretesa è già stata oggetto di transazione tra le parti, le quali, a definizione di una precedente controversia instaurata innanzi all'intestato Tribunale (R.G. 2568/2019), hanno dichiarato che “nulla avranno più reciprocamente a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, motivo o ragione in riferimento alla vicenda di cui al procedimento giudiziario sopra descritto” (cfr. atto di transazione depositato in atti).
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Tra le altre operazioni contestate da parte attrice risulterebbero, inoltre: una polizza
Poste Vita del valore di € 10.000,00 con beneficiaria (moglie del convenuto); Parte_2
un bonifico di € 3.000,00 sempre in favore della sig.ra un giroconto di € 12.000,00 Pt_2
in favore di Controparte_1
A tal proposito, si osserva che non è stato dimostrato in giudizio l'effettivo beneficiario della polizza Poste Vita e, in ogni caso, si rileva la carenza di legittimazione passiva del convenuto per quanto riguarda le operazioni disposte in favore della moglie.
Per ciò che concerne, invece, il trasferimento di € 12.000,00 dal conto corrente cointestato al conto personale di parte attrice non ha provato che Controparte_1
tale operazione sia stata effettuata dalla de cuius.
Si evidenzia, inoltre che, essendo cointestatario del conto, il convenuto poteva ben disporre di tale somma: si ribadisce, infatti, che la cointestazione del conto corrente tra più intestatari “attribuisce agli stessi, ex art.1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto. Tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.” (Cass. civ., sez. I, ord. 3 aprile 2023, n. 9197).
Di conseguenza, va rigettata anche la declaratoria di nullità per difetto di forma delle donazioni di denaro avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 782 c.c.
Infine, si fa presente che, in ogni caso, è inammissibile la domanda di collazione ereditaria promossa da oiché questa, essendo disciplinata dalla legge come Parte_1
una fase della divisione ereditaria, non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 21 maggio 2015, n. 10478).
Da ultimo, questo Giudice è del parere che sussistano i presupposti per accogliere la condanna dell'attrice per responsabilità processuale aggravata, richiesta da parte convenuta, alla luce del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa avanzata ex art. 185-bis c.p.c. nonché dalla riproposizione di domande giudiziali già transatte tra le parti.
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Invero, è principio condiviso dalla giurisprudenza di merito quello per il quale una tale condotta processuale, che causa il prolungamento dei tempi del giudizio e l'inutile protrazione della controversia, costituisce un comportamento abusivo meritevole di essere sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. (cfr., da ultimo, Tribunale di Palermo, sez. III, sent. 9 gennaio 2025, n. 90).
Quanto alla liquidazione di tale somma, non fissando la norma in parola alcun limite, deve ritenersi che la determinazione giudiziale debba osservare soltanto il criterio equitativo, potendo essere “calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. civ., sez. VI-2, ord. 30 novembre 2012, n.
21570).
Alla luce di tali considerazioni si ritiene equo, in considerazione del valore della causa e delle spese di lite liquidate, porre a carico dell'attrice l'obbligo di corrispondere in favore della controparte la somma di €7.616,00 pari all'importo delle spese di lite.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore del convenuto in complessivi €7.616,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro Parte_1 Controparte_1
1. Rigetta le domande proposte da ontro Parte_1 CP_1
er le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. Dichiara inammissibile la domanda di collazione ereditaria avanzata da parte attrice;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
i €7.616,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
[...]
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4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che quantifica in complessivi €7.616,00 per onorari di Controparte_1
avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 30.04.2025
Il Giudice dott. Massimiliano Sturiale
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