Art. 20. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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1 gennaio 1998
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentari • 21
- 1. Cassazione civile n. 1202/2007https://www.brocardi.it/ · 15.803797
[…] successivamente all'evento dannoso, sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa ; in quest'ipotesi, la liquidazione dei danni è effettuata non nella sede concorsuale ma dall'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969, per il territorio in cui il sinistro è avvenuto, e nel relativo giudizio deve essere convenuto anche il commissiario liquidatore dell'impresa assicuratrice, il quale ha la qualità di litisconsorte necessario anche se nei suoi confronti la sentenza ha valore di mero accertamento, […]
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Giurisprudenza • 341
- 1. Trib. Palmi, sentenza 31/07/2023, n. 634Provvedimento: […] ATTORE E 2 Controparte_1 P.IVA_1, PI (quale impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 990/1969 per i sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata in atti dall'avv. Paola Carbone del foro di Reggio Calabria giusta procura in atti - CONVENUTA –Leggi di più...
- risarcimento danni da circolazione stradale·
- responsabilità del conducente·
- Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada·
- CTU·
- spese processuali·
- danno non patrimoniale·
- principio della ragione più liquida·
- prova della copertura assicurativa·
- danno biologico·
- art. 2054 c.c.