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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 144/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 144/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
31.01.2025, da
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Stimigliano (RI), Vicolo Mazzini n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Stivali ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Roma (RM), Via Tortona n. 4, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rosi ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via Oslavia n. 4, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con il figlio: nato il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 3 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“1) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e rimarrà a vivere Per_1
nella casa della madre sita in Foligno (PG) Via Ancona, 125.
2) Il padre potrà vedere il figlio per due week end alternati al mese dal venerdì pomeriggio alla Per_1
uscita di scuola alla domenica sera;
un ulteriore week end ogni due mesi con possibilità per la nonna e la zia paterna di poter prelevare il bambino da scuola e portarlo presso di loro e con obbligo di riaccompagnarlo dalla madre la domenica sera;
durante l'estate il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi compatibilmente con i suoi impegni di lavoro;
nel restante periodo rimarrà in vigore la frequentazione ordinaria;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà metà delle vacanze presso il padre ovvero presso la nonna e trascorrerà le festività del 24 e del 25 dicembre ad anni alterni fra i genitori previo accordo tra loro;
le festività pasquali alternativamente con la madre o con il padre;
3) il padre si impegna a corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio minore la Per_1 somma di € 300,00, entro il 5 di ogni mese percependo già per intero l'assegno unico per il figlio la
Sig.ra L'assegno sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT del mese successivo a Pt_2
quello del deposito della emananda sentenza.
4) le spese straordinarie relative al figlio saranno sopportate nella misura del 50% tra i genitori Per_1
che provvederanno a concordarle preventivamente sia per scelta che per opportunità, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Spoleto;
5) i genitori si impegnano a non opporre divieto al rilascio del passaporto o del documento per
l'espatrio del figlio minore”.
All'udienza del 31.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
24.03.2025.
Considerato in diritto
pagina 2 di 3 Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, 17.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 144/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
31.01.2025, da
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Stimigliano (RI), Vicolo Mazzini n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Stivali ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Roma (RM), Via Tortona n. 4, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rosi ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Via Oslavia n. 4, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con il figlio: nato il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 3 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“1) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e rimarrà a vivere Per_1
nella casa della madre sita in Foligno (PG) Via Ancona, 125.
2) Il padre potrà vedere il figlio per due week end alternati al mese dal venerdì pomeriggio alla Per_1
uscita di scuola alla domenica sera;
un ulteriore week end ogni due mesi con possibilità per la nonna e la zia paterna di poter prelevare il bambino da scuola e portarlo presso di loro e con obbligo di riaccompagnarlo dalla madre la domenica sera;
durante l'estate il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi compatibilmente con i suoi impegni di lavoro;
nel restante periodo rimarrà in vigore la frequentazione ordinaria;
durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà metà delle vacanze presso il padre ovvero presso la nonna e trascorrerà le festività del 24 e del 25 dicembre ad anni alterni fra i genitori previo accordo tra loro;
le festività pasquali alternativamente con la madre o con il padre;
3) il padre si impegna a corrispondere alla madre per il mantenimento del figlio minore la Per_1 somma di € 300,00, entro il 5 di ogni mese percependo già per intero l'assegno unico per il figlio la
Sig.ra L'assegno sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT del mese successivo a Pt_2
quello del deposito della emananda sentenza.
4) le spese straordinarie relative al figlio saranno sopportate nella misura del 50% tra i genitori Per_1
che provvederanno a concordarle preventivamente sia per scelta che per opportunità, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Spoleto;
5) i genitori si impegnano a non opporre divieto al rilascio del passaporto o del documento per
l'espatrio del figlio minore”.
All'udienza del 31.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
24.03.2025.
Considerato in diritto
pagina 2 di 3 Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, 17.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3