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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 698/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale CP_1 P.IVA_2
alle liti, dall'Avv. Maurizio Boscarato;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura ON C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Ugo Pierlorenzi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti ed in riforma della sentenza n. 639/2022 emessa dal Tribunale di Ancona inter partes il 19.5.2022, nel giudizio rubricato sotto il numero
R.G. 5491/2020, pubblicata il 19.5.2022 e non notificata, in accoglimento delle eccezioni e
1 delle deduzioni esposte in atti, respingere la domanda avversaria e le eccezioni ivi formulate, con qualsiasi statuizione, siccome tutte infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Sempre nel merito, per le ragioni esposte in atti ed in riforma della sentenza n. 639/2022 emessa dal Tribunale di Ancona inter partes il 19.5.2022, nel giudizio rubricato sotto il numero R.G. 5491/2020, pubblicata il
19.5.2022 e non notificata, accertare e dichiarare che il signor (c.f. ON
), residente in [...], già debitore di C.F._1 [...]
è oggi debitore di (cessionaria di essa Controparte_3 Parte_1 CP_3
, della somma di € 1.400.000,00 comunque entro il limite dell'importo fideiussorio, oltre
[...]
spese della procedura e successive occorrende;
per l'effetto, condannare (c.f. ON
), residente in [...], al pagamento in favore di C.F._1 Parte_1
della somma di € 1.400.000,00 comunque entro il limite dell'importo fideiussorio, oltre spese della procedura e successive occorrende. In ogni caso, nella denegata (e non creduta) ipotesi di mancato accoglimento dei primi tre motivi di appello di cui in narrativa, la sentenza andrà comunque riformata nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese del CP_1
giudizio in favore di parte opponente/appellata, stante la ingiustizia e/o erroneità di tale statuizione e, per l'effetto, condannare essa parte appellata al pagamento e/o alla restituzione delle spese del primo grado pagate in data 22.6.2022, con animo di rivalsa all'esito del presente appello, in favore della appellante in misura pari ad Euro 28.289,42 (doc. 6), oltre al costo di registrazione della sentenza impugnata pari ad Euro 200,00 (doc. 7) ”; appellato: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, per i motivi di cui al presente atto: IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: ACCERTARE E DICHIARARE , l'appello proposto inammissibile / improponibile e/o infondato , per i motivi di cui al presente atto , ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cpc , rilevando l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove, in quanto tali inammissibili in Appello e, pertanto confermare la sentenza impugnata;
NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE , l'appello proposto inammissibile / improponibile e/o infondato , per i motivi di cui al presente atto, e conseguentemente, con ogni ritenuta statuizione, RIGETTARE l'appello e ogni altra domanda proposta dalla e, CP_1
pertanto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso, Condannare l'appellante al
2 pagamento in favore del Sig.re delle spese di lite ex art. 91 c.p.c del presente ON
grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. I tre motivi, che presentano tratti di connessione e dunque appaiono suscettibili di congiunta delibazione, censurano la sentenza del Tribuna le Ancona nella parte in cui ha dichiarato la nullità testuale, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., integrante il contenuto della scrittura privata del 6.3.2006 per il cui tramite ebbe a rilasciare la fideiussione ON
in favore della dante causa di sì da giungere ad affermare l'avvenuta Parte_1
liberazione del fideiussore in ragione dell'inosservanza del termine di decadenza contemplato dal primo comma dell'art. 1957 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
I motivi, che realizzano una doglianza sostanzialmente unitaria laddove contestano sotto plurimi ma correlati profili l'assunto della maturata decadenza, sono fondati.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Ancona, l'avvenuta tempestiva produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non esprime, nel caso di specie, una valenza probatoria idonea a fondare il convincimento della sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Come correttamente osservato dalla difesa appellante, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 , che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003 e 2004, e l'epoca in cui CP_2
ebbe a rilasciare la fideiussione né, a fronte della concreta carenza di insufficienza
[...]
3 probatoria del richiamato provvedimento (che, appunto, fotografa il mercato in un momento temporale antecedente a quello in cui si colloca l'atto negoziale in esame) la difesa opponente, disattendendo il prorpio onere probatorio, ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel marzo 2006.
Al riguardo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
(in tal senso, tra tante, così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017), e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banche, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
La rilevata lacuna probatoria, non colmabile aliunde, preclude di affermare che la fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo sia affetta da nullità parziale testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
La validità della clausola derogatoria si risolve nell'infondatezza dell'eccezione incentrata sulle norme di cui all'art. 1957 c.c.
In subordine, occorre osservare che la clausola di cui all'art. 7 della scrittura privata del
6.3.2006 prevede quanto segue: “ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
4 Ad avviso del Collegio, tale clausola (che, peraltro, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 riferisce non essere espressione di alcuna intesa anticoncorrenziale), pur non risolvendosi in una deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 13078 del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del
26/09/2017).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dall'esame della missiva del
31.7.2013 e del correlato avviso di ricevimento del 2.8.2013 (recante la sottoscrizione non disconosciuta di ), documenti tempestivamente prodotti da parte opposta, la ON
(ossia, il creditore originario) ha contestualmente richiesto, Controparte_3
sebbene in via stragiudiziale (in conformità a quanto pattuito nella scrittura privata del
6.3.2006), il pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (immediatamente informato, dunque, dell'inadempimento del debitore principale e, dunque, posto nella condizione di estinguere l'obbligazione di garanzia ed esercitare il regresso nei confronti del debitore principale), così rispettando il termine di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
II. La fondatezza dell'appello conduce alla riforma della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., ON
deve essere condannato all'immediato pagamento, in favore della cessionaria Parte_1
della somma di euro 1.400.000,00, oltre interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
5 III. In ragione dell'esito dell'appello, deve essere condannato all'immediata ON
restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, per un importo complessivo di euro 28.489,52, così come emerge dalla contabile del bonifico e dalla quietanza di pagamento dell'Agenzia delle Entrate, documenti prodotti unitamente all'atto di appello, oltre interessi al tasso legale dal momento dei pagamenti dal saldo, così come indicato in dispositivo.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di parte opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Nel presente grado, la difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e la fase introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale, consistita nella reiterazione degli argomenti difensivi già sviluppati nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di della ON Parte_1
somma di euro 1.400.000,00, oltre interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle ON Parte_1
spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 29.154,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - condanna all'immediata restituzione, in favore di della ON Parte_1
somma di euro 28.289,42, oltre interessi al tasso legale dal 22.6.2022 al saldo e della somma di euro 200,00, oltre interessi al tasso legale dal 8.9.2022 al saldo:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle ON Parte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 17.898,00 per compenso ed euro
2.556,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
Ancona, 23.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 698/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale CP_1 P.IVA_2
alle liti, dall'Avv. Maurizio Boscarato;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura ON C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Ugo Pierlorenzi;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti ed in riforma della sentenza n. 639/2022 emessa dal Tribunale di Ancona inter partes il 19.5.2022, nel giudizio rubricato sotto il numero
R.G. 5491/2020, pubblicata il 19.5.2022 e non notificata, in accoglimento delle eccezioni e
1 delle deduzioni esposte in atti, respingere la domanda avversaria e le eccezioni ivi formulate, con qualsiasi statuizione, siccome tutte infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Sempre nel merito, per le ragioni esposte in atti ed in riforma della sentenza n. 639/2022 emessa dal Tribunale di Ancona inter partes il 19.5.2022, nel giudizio rubricato sotto il numero R.G. 5491/2020, pubblicata il
19.5.2022 e non notificata, accertare e dichiarare che il signor (c.f. ON
), residente in [...], già debitore di C.F._1 [...]
è oggi debitore di (cessionaria di essa Controparte_3 Parte_1 CP_3
, della somma di € 1.400.000,00 comunque entro il limite dell'importo fideiussorio, oltre
[...]
spese della procedura e successive occorrende;
per l'effetto, condannare (c.f. ON
), residente in [...], al pagamento in favore di C.F._1 Parte_1
della somma di € 1.400.000,00 comunque entro il limite dell'importo fideiussorio, oltre spese della procedura e successive occorrende. In ogni caso, nella denegata (e non creduta) ipotesi di mancato accoglimento dei primi tre motivi di appello di cui in narrativa, la sentenza andrà comunque riformata nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese del CP_1
giudizio in favore di parte opponente/appellata, stante la ingiustizia e/o erroneità di tale statuizione e, per l'effetto, condannare essa parte appellata al pagamento e/o alla restituzione delle spese del primo grado pagate in data 22.6.2022, con animo di rivalsa all'esito del presente appello, in favore della appellante in misura pari ad Euro 28.289,42 (doc. 6), oltre al costo di registrazione della sentenza impugnata pari ad Euro 200,00 (doc. 7) ”; appellato: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, per i motivi di cui al presente atto: IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: ACCERTARE E DICHIARARE , l'appello proposto inammissibile / improponibile e/o infondato , per i motivi di cui al presente atto , ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cpc , rilevando l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove, in quanto tali inammissibili in Appello e, pertanto confermare la sentenza impugnata;
NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE , l'appello proposto inammissibile / improponibile e/o infondato , per i motivi di cui al presente atto, e conseguentemente, con ogni ritenuta statuizione, RIGETTARE l'appello e ogni altra domanda proposta dalla e, CP_1
pertanto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso, Condannare l'appellante al
2 pagamento in favore del Sig.re delle spese di lite ex art. 91 c.p.c del presente ON
grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. I tre motivi, che presentano tratti di connessione e dunque appaiono suscettibili di congiunta delibazione, censurano la sentenza del Tribuna le Ancona nella parte in cui ha dichiarato la nullità testuale, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., integrante il contenuto della scrittura privata del 6.3.2006 per il cui tramite ebbe a rilasciare la fideiussione ON
in favore della dante causa di sì da giungere ad affermare l'avvenuta Parte_1
liberazione del fideiussore in ragione dell'inosservanza del termine di decadenza contemplato dal primo comma dell'art. 1957 c.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
I motivi, che realizzano una doglianza sostanzialmente unitaria laddove contestano sotto plurimi ma correlati profili l'assunto della maturata decadenza, sono fondati.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Ancona, l'avvenuta tempestiva produzione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non esprime, nel caso di specie, una valenza probatoria idonea a fondare il convincimento della sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale.
Come correttamente osservato dalla difesa appellante, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 , che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003 e 2004, e l'epoca in cui CP_2
ebbe a rilasciare la fideiussione né, a fronte della concreta carenza di insufficienza
[...]
3 probatoria del richiamato provvedimento (che, appunto, fotografa il mercato in un momento temporale antecedente a quello in cui si colloca l'atto negoziale in esame) la difesa opponente, disattendendo il prorpio onere probatorio, ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel marzo 2006.
Al riguardo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
(in tal senso, tra tante, così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017), e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banche, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
La rilevata lacuna probatoria, non colmabile aliunde, preclude di affermare che la fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo sia affetta da nullità parziale testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
La validità della clausola derogatoria si risolve nell'infondatezza dell'eccezione incentrata sulle norme di cui all'art. 1957 c.c.
In subordine, occorre osservare che la clausola di cui all'art. 7 della scrittura privata del
6.3.2006 prevede quanto segue: “ il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
4 Ad avviso del Collegio, tale clausola (che, peraltro, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 riferisce non essere espressione di alcuna intesa anticoncorrenziale), pur non risolvendosi in una deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 13078 del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del
26/09/2017).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dall'esame della missiva del
31.7.2013 e del correlato avviso di ricevimento del 2.8.2013 (recante la sottoscrizione non disconosciuta di ), documenti tempestivamente prodotti da parte opposta, la ON
(ossia, il creditore originario) ha contestualmente richiesto, Controparte_3
sebbene in via stragiudiziale (in conformità a quanto pattuito nella scrittura privata del
6.3.2006), il pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (immediatamente informato, dunque, dell'inadempimento del debitore principale e, dunque, posto nella condizione di estinguere l'obbligazione di garanzia ed esercitare il regresso nei confronti del debitore principale), così rispettando il termine di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
II. La fondatezza dell'appello conduce alla riforma della sentenza impugnata.
Al riguardo, deve trovare applicazione il principio secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22874 del 16/08/2024)”.
Dunque, posto che l'accoglimento dell'impugnazione non può condurre alla reviviscenza e conferma del provvedimento monitorio ormai revocato, nondimeno, in ragione della fondatezza della domanda originariamente veicolata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c., ON
deve essere condannato all'immediato pagamento, in favore della cessionaria Parte_1
della somma di euro 1.400.000,00, oltre interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
5 III. In ragione dell'esito dell'appello, deve essere condannato all'immediata ON
restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, per un importo complessivo di euro 28.489,52, così come emerge dalla contabile del bonifico e dalla quietanza di pagamento dell'Agenzia delle Entrate, documenti prodotti unitamente all'atto di appello, oltre interessi al tasso legale dal momento dei pagamenti dal saldo, così come indicato in dispositivo.
IV. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di parte opposta ha svolto attività difensiva in tutte le fasi.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Nel presente grado, la difesa di parte appellante ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio e la fase introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale, consistita nella reiterazione degli argomenti difensivi già sviluppati nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di della ON Parte_1
somma di euro 1.400.000,00, oltre interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle ON Parte_1
spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 29.154,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - condanna all'immediata restituzione, in favore di della ON Parte_1
somma di euro 28.289,42, oltre interessi al tasso legale dal 22.6.2022 al saldo e della somma di euro 200,00, oltre interessi al tasso legale dal 8.9.2022 al saldo:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle ON Parte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 17.898,00 per compenso ed euro
2.556,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
Ancona, 23.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7