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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/12/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3325/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LOLLO MARZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Affidamento. Disporre
l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento anagrafico presso la madre.
I genitori si impegnano a mantenere, istruire, educare, e assistere moralmente la figlia, secondo un modello genitoriale condiviso, che assegni ruoli paritari a ciascun genitore e che, nelle scelte educative da assumere, tenga primariamente conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della minore.
In ogni caso, i genitori si impegnano a concordare le linee guida da adottare nell'educazione e formazione scolastica, culturale, civica e religiosa, con impegno a ricercare un accordo nell'interesse della figlia.
I genitori avranno piena autonomia nelle decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo trascorso insieme.
2) Collocamento paritetico. I genitori convengono di accudire la figlia con collocamento paritetico, secondo un piano genitoriale condiviso che consenta di coordinare gli impegni scolastici, sportivi e ludici della figlia con quelli lavorativi dei genitori, secondo i turni ordinari di responsabilità, che prevedano l'alternanza dei periodi di gestione di 2 giorni/ 3 giorni/ 2 giorni,
su base bisettimanale.
La minore frequenterà la scuola primaria a Bannia di Fiume Veneto.
3) Periodi di vacanza. La figlia trascorrerà con i genitori la metà dei giorni di vacanza da scuola. Salvo diverso accordo, i giorni di festa (Natale, S. Stefano,
Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, Ferragosto, ecc.)
verranno trascorsi con il padre o con la madre, secondo il principio dell'alternanza.
Per Durante le vacanze estive, potrà stare con i genitori due settimane consecutive, da definirsi entro il mese di giugno di ogni anno, sempre nel rispetto degli impegni di lavoro e delle superiori esigenze di tutela della minore, nonché un'ulteriore settimana di vacanza durante l'anno.
2 4) Mantenimento. Il signor verserà in forma tracciabile sul c/c Controparte_1
della signora entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 100,00 a Parte_1
Per titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia . L'assegno sarà
soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.
Per Le parti convengono che l'assegno unico universale per la figlia verrà
richiesto e percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore.
Le spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo di intesa tra
Magistrati e Avvocati del Foro di Pordenone - che qui si intende integralmente ritrascritto e richiamato - verranno divise tra le parti nella misura del 50%
ciascuno.
I genitori concordano di conguagliare mensilmente le spese da ciascuno sostenute, con l'esibizione delle pezze giustificative entro la fine di ogni mese solare e di provvedere al rimborso entro i 10 giorni successivi.
Le spese superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa, dovranno essere discusse e concordate per iscritto.
5) Animale di affezione
La gatta con microchip intestato al sig. verrà affidata alla sig.ra CP_1 Parte_1
che si farà carico per intero delle spese di alimentazione, cura e vaccinazione.
7) Documenti
Entrambi i genitori prestano fin d'ora il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/07/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto
3 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza,
hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 11/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3325/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to LOLLO MARZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Affidamento. Disporre
l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento anagrafico presso la madre.
I genitori si impegnano a mantenere, istruire, educare, e assistere moralmente la figlia, secondo un modello genitoriale condiviso, che assegni ruoli paritari a ciascun genitore e che, nelle scelte educative da assumere, tenga primariamente conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni della minore.
In ogni caso, i genitori si impegnano a concordare le linee guida da adottare nell'educazione e formazione scolastica, culturale, civica e religiosa, con impegno a ricercare un accordo nell'interesse della figlia.
I genitori avranno piena autonomia nelle decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo trascorso insieme.
2) Collocamento paritetico. I genitori convengono di accudire la figlia con collocamento paritetico, secondo un piano genitoriale condiviso che consenta di coordinare gli impegni scolastici, sportivi e ludici della figlia con quelli lavorativi dei genitori, secondo i turni ordinari di responsabilità, che prevedano l'alternanza dei periodi di gestione di 2 giorni/ 3 giorni/ 2 giorni,
su base bisettimanale.
La minore frequenterà la scuola primaria a Bannia di Fiume Veneto.
3) Periodi di vacanza. La figlia trascorrerà con i genitori la metà dei giorni di vacanza da scuola. Salvo diverso accordo, i giorni di festa (Natale, S. Stefano,
Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, Ferragosto, ecc.)
verranno trascorsi con il padre o con la madre, secondo il principio dell'alternanza.
Per Durante le vacanze estive, potrà stare con i genitori due settimane consecutive, da definirsi entro il mese di giugno di ogni anno, sempre nel rispetto degli impegni di lavoro e delle superiori esigenze di tutela della minore, nonché un'ulteriore settimana di vacanza durante l'anno.
2 4) Mantenimento. Il signor verserà in forma tracciabile sul c/c Controparte_1
della signora entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 100,00 a Parte_1
Per titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia . L'assegno sarà
soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, come per legge.
Per Le parti convengono che l'assegno unico universale per la figlia verrà
richiesto e percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore.
Le spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo di intesa tra
Magistrati e Avvocati del Foro di Pordenone - che qui si intende integralmente ritrascritto e richiamato - verranno divise tra le parti nella misura del 50%
ciascuno.
I genitori concordano di conguagliare mensilmente le spese da ciascuno sostenute, con l'esibizione delle pezze giustificative entro la fine di ogni mese solare e di provvedere al rimborso entro i 10 giorni successivi.
Le spese superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa, dovranno essere discusse e concordate per iscritto.
5) Animale di affezione
La gatta con microchip intestato al sig. verrà affidata alla sig.ra CP_1 Parte_1
che si farà carico per intero delle spese di alimentazione, cura e vaccinazione.
7) Documenti
Entrambi i genitori prestano fin d'ora il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/07/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto
3 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza,
hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 11/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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