Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
052 20/0 2 OME I EL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Conferent SEZIONE SECONDA CIVILE SERUITUTIS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE JULIO - Presidente - R.G.N. 20071/99 Dott. Vincenzo COLARUSSO -Consigliere Cron. 16050 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. .474 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.29/01/02 - Rel. Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti €155 LODOVICI ELISABETTA, PARCA MILA, PARCA ATTILIO, PARCA 1.2. APR, 2002 PAOLA, PARCA CLAUDIA, in qualità di eredi di GI PARCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO MAGRI, CANCELLERIA difesi dall'avvocato MAURIZIO BENVENUTO, giusta delega in atti;
dite ricorrenti
contro
CAMILLO, elettivamente domiciliato in ROMA PECORELLI B BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato LIVIO VLE 2002 GAGLIARDINI, che lo difende, giusta delega in atti;
$137 contrericorrente -1- 4 avverso la sentenza n. 986/98 del Tribunale di ANCONA, depositata il 17/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Maurizio BENVENUTO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Livio GAGLIARDINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento integrale del ricorso o, in subordine, l'accoglimento limitatamente alla statuizione avente per oggetto la restitutio in integrum, nonchè la condanna alle spese. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 9.3.1994 nei confronti di GI CA, CA LI proponeva appello avverso la sentenza n. 233/93 emessa in data 20.12.1993 dal Pretore di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, chiedendone l'integrale riforma con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Esponeva l'appellante che, con atto di citazione notificatogli il 30.12.1991, l'appellato GI CA lo aveva convenuto in giudizio, unitamente a RI TO LI, avanti al Pretore di Fabriano per ivi sentir dichiarare l'esistenza di diritto di servitù di passaggio a favore del proprio fondo e gravante su quello di proprietà di esso LI, così come indicato nell'atto a rogito Notaio Falsetti di Fabriano in data 28.12.1972 e, pertanto, sentirlo condannare all'eliminazione di tutti gli ostacoli e manufatti posti in essere impedenti il libero esercizio di detta servitù; che RI TO LI, costituitasi nel giudizio di primo grado, aveva eccepita la propria carenza di legittimazione passiva per non essere titolare di alcun diritto reale sul preteso fondo servente;
che il LI, pure costituitosi in giudizio, aveva aderito solo parzialmente alla domanda dell'attore riconoscendo che l'esercizio del diritto di servitù, come convenuto con il rogito notarile del 72, era stato impedito solo in una piccola porzione di terreno e negando, invece che potesse estendersi ad una striscia di terreno più lunga rispetto a quella sino a quel momento riconosciuta;
che era stata disposta CTU, affidata al geom. P. Massaro;
che il Pretore, con la sentenza appellata, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva della convenuta RI TO LI ed accertato l'esistenza di servitù di passaggio per la larghezza di m. 5,50, lungo il tratto della particella n.326 appartenente a CA LI (originariamente n.82) per tutto il confine con la n.215 e 325 (originariamente 82/b), condannando il LI alla rimozione di tutti gli ostacoli all'esercizio della stessa posti lungo tale area. Si costituiva in giudizio l'appellato il quale in via preliminare chiedeva dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione dell'art.345 cpc e perché tendente ad ottenere l'integrale riforma della sentenza di primo grado anziché la riforma parziale e, in via subordinata di merito, la reiezione dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza in data 6.2/7.9.1998, il Tribunale di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, individuava diversamente il luogo di esercizio della servitu e condannava GI CA al pagamento delle spese relative ai due gradi di giudizio. Osservava al riguardo il Tribunale che la domanda proposta dall'appellante in secondo grado non conteneva alcun elemento di novità rispetto a quella svolta in primo grado in violazione del divieto di cui all'art.345 cpc. In entrambi i gradi di giudizio, infatti, al di là della letterale e diversa formulazione delle domande, forse in prima grado non del tutto perspicua, il LI ha chiesto al giudice (ed in tal senso la domanda è stata intesa dal Pretore) di accertare che la servitù di passaggio convenzionalmente costituita tra le parti con l'atto a rogito notarile del 28.12.1972 doveva esercitarsi unicamente sulla striscia di terreno colorata in azzurro nella planimetria allegata alla CTU del geom. ET e non anche su quella ivi colorata di rosso. Nessuna mutatio quanto al petitum o alla causa petendi era quindi possibile riscontrare nella domanda proposta con l'atto di appello. Il Pretore, con la sentenza appellata, in totale accoglimento della domanda dell'attore CA, aveva accertato modalità di esercizio della servitù oggetto di causa totalmente difformi da quelle riconosciute dal LI, ritenendo + 2 che la stessa si estendesse anche alla striscia di terreno della larghezza di m.
5.50 costeggiante il lato Nord Est dell'appezzamento compravenduto - (colorazione rossa nella planimetria redatta dal CTU ET). L'appellante non avrebbe, pertanto, potuto che impugnare e chiedere la riforma di detta sentenza nella sua interezza, come difatti è avvenuto. Nel merito, stante la ritenuta incongruenza delle due consulenze, inutilizzabili ai fini del decidere, il Tribunale riteneva di dover autonomamente individuare il luogo dell'esercizio della servitù e a tanto provvedeva sulla base di considerazioni prescindenti dai criteri seguiti nelle due CTU. Volendo, poi, fare applicazione del criterio sussidiario di interpretazione della volontà delle parti attraverso il comportamento delle stesse, si riteneva هر non essere possibile individuare nel caso in esame comportamento, confermativo della soluzione interpretativa sopra proposta, più concludente ed eloquente di quello del CA che, per oltre 19 anni, aveva esercitato la servitu di passo nei limiti e secondo le modalità ammesse dal LI senza mai nulla osservare né rivendicare al riguardo. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, ed illustrato anche con memoria, gli eredi di GI CA;
resiste con controricorso CA LI. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.345 cpc, sostenendo che il LI aveva svolto in appello una domanda nuova, chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata e l'accertamento che nessuna altra servitù doveva esistere a favore delle controparti se non quella sul lato BC del loro appezzamento. 3 ☐ Il Tribunale aveva escluso la sussistenza della novità della domanda sulla base dell'interpretazione data all'originaria posizione processuale assunta dal LI e del contenuto della sentenza di primo grado. Per esaminare tale doglianza, occorre ripercorrere brevemente le tappe dell'iter processuale, in cui il dante causa dei ricorrenti odierni aveva esperito confessoria servitutis nei confronti del LI, chiedendo anche la restitutio in integrum;
lo stesso LI, mentre in un primo tempo aveva parzialmente ammesso la fondatezza della domanda e si era impegnato alla chiesta rimozione, successivamente aveva chiesto il rigetto della domanda. II Pretore, accogliendo la domanda confessoria, aveva individuato un determinato tracciato della servitù di passaggio in contestazione tra le parti;
condannando il LI all'eliminazione di tutti gli ostacoli frapposti all'esercizio della servitù. Cio premesso, inesattamente, sia la sentenza impugnata sia i ricorrenti si basano sull'art.345 cpc;
in realtà, a fronte dell'unica domanda (confessoria servitutis) proposta dal dante causa dell'odierno ricorrente, il LI non ha proposto alcuna domanda (e tanto meno nuova) essendosi limitato a porre in essere mere difese, ovvero eccezioni, in ordine all'esatta individuazione del tracciato della servitù rivendicata ex adverso. Conseguentemente, la questione non può porsi in relazione all'art.345 cpc (e la motivazione dell'impugnata sentenza, ex art.384 cpc, va corretta in tal senso) e va pertanto respinto il motivo in esame, che denuncia la violazione di tale norma. Il terzo motivo di ricorso (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché non corrispondenza della sentenza tra il chiesto ed il pronunciato) si basa sulle ragioni addotte in sentenza per identificare il tracciato della servitù di passaggio, nonché sulla mancata pronuncia sulla richiesta di restitutio in integrum, peraltro concessa nella sentenza di primo grado Il motivo è fondato;
la sentenza impugnata ha immotivatamente riformato la decisione di primo grado, che conteneva anche la condanna alla restitutio in integrum, pur avendo affermato che, in parte, il percorso della servitù vantata era quello convenuto tra le parti e stabilito dalla sentenza di primo grado A tanto è pervenuta attraverso un percorso logico non chiaramente identificabile, in cui si alternano considerazioni intimamente contraddittorie tra la valutazione del rogito e la successiva ricostruzione dei punti cardinali, e profili di incertezza valutativa circa le ammissioni del LI in primo grado (in realtà ignorate) e l'identificazione, basata su criteri insufficienti, del tracciato della servitù. 3 Sussiste quindi il vizio di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, nonché quella di omessa pronuncia (sulla restitutio in integrum), anche perché nulla si dice al riguardo nella sentenza impugnata che aiuti a capire se e perché tale richiesta sia stata pretermessa. Il secondo motivo è afferente alla regolamentazione delle spese;
lo stesso risulta assorbito dalle considerazioni che precedono e che comportano la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, di talchè all'esito del nuovo giudizio si terrà conto della situazione delle parti onde provvedere sulle spese In definitiva, il primo motivo deve essere respinto;
il terzo deve essere accolto, mentre il secondo risulta assorbito. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso;
respinge il primo, assorbito il secondo. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Ancona. Cosi deciso in Roma, il 29.1.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Миагарвовий IL CANCELLIERE C1 Paolo Tatarico ماما DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 APR. 2002Roma 109T 12.11 IL CANCELLIERECT Le Cérico 456T 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 27-06-20Registrato in dat 06- Serie 4. 98282 Versate 149.77 al n CENTOQUARANTANOVE/77.) (euro p. II Dirigente Area Corvizi (Dott.ssa RI Grazia DIAPPO) Responsabile Servizio Ati ziari (Dr. M. RACCICAIN A M O R 6