Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
Gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta.
Commentari • 10
- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 241 - Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 270 - Associazioni sovversive (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 280-bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 9411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9411 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 8
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 35007/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) US SE N. IL 16/09/1939;
2) OT AL N. IL 15/03/1946;
avverso la sentenza n. 1313/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO G. che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi, per le parti civili, l'Avv. Barcellona Ettore per la FAI - Federazione delle associazioni antiracket e antiusura, Associazione degli industriali della Provincia di Palermo - Confindustria di Palermo, Associazione "Comitato addiopizzo";
Avv. Amato Fausto Maria per "Sos impresa Palermo" che hanno entrambi chiesto il rigetto dei ricorsi e hanno depositato nota spese. RITENUTO IN FATTO
1. Il 20 dicembre 2007 il gip del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava SE SO colpevole di cinque episodi di estorsione, consumata e tentata, aggravata anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi e, f, g, i, p) e GO OR responsabile del delitto di estorsione aggravata anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7, contestato al capo d) e, ritenuta per
SO la continuazione tra i reati, con la diminuente per il rito, condannava SO alla pena di nove anni, tre mesi di reclusione ed Euro ottomila di multa e GO a quella di sei anni di reclusione ed Euro duemila di multa, oltre alle pene accessorie.
2. Il 19 febbraio 2009 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dagli imputati, assolveva SO SE dal reato di cui al capo i), perché il fatto non sussiste e da quella di cui al capo p) per non avere commesso il fatto e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni sette, mesi sei di reclusione ed Euro cinquemila di multa. Confermava nel resto la decisione di primo grado.
3. Relativamente alla tentata estorsione in danno di AR IA, gestore dell'agenzia Ippica "Z 37 di RI Di ST e c, s.n.c", contestato a SO, la Corte territoriale riteneva che prove univoche e concordanti di colpevolezza fossero costituite dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (11 agosto e 30 novembre 2004, intercorse entrambe tra SO e Di AP), evidenzianti l'avvenuto incontro tra l'imputato, quale emissario di Di AP - esponente di vertice della famiglia mafiosa della Noce, comprendente, oltre all'omonimo quartiere, i territori di IN e EL - e AR in vista della corresponsione da parte di quest'ultimo di somme di denaro per "non avere problemi" e non subire ritorsioni di alcune genere.
Relativamente al trattamento sanzionatorio di GO e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale evidenziava il profondo disvalore del fatto, portato a compimento in un contesto mafioso, con modalità maliose e al fine di agevolare l'attività dell'articolazione di "cosa nostra" del mandamento della Noce, nonché la negativa personalità dell'imputato che aveva in precedenza svolto un ruolo analogo per la famiglia mafiosa di San Lorenzo, profili tutti che non potevano essere ne' elisi ne' bilanciati dal comportamento processuale serbato, caratterizzato da una generica e parziale ammissione di colpevolezza che, peraltro, non aveva in alcun modo contribuito all'accertamento dei fatti e delle specifiche responsabilità.
4. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, SO e GO. Il primo lamenta inosservanza della legge penale e violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento alla ritenuta sussistenza degli estremi del delitto di tentata estorsione in danno di IA AR, gestore dell'agenzia Ippica "Z 37 di RI Di ST e c, s.n.c", in assenza di atti idonei, univocamente indicativi della volontà di commissione del reato contestato. Il secondo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla complessiva dosimetria della pena, tenuto conto, in particolare, del comportamento processuale serbato dall'imputato.
5. Il 23 dicembre 2009 la parte civile "S.o.s. impresa Palermo" depositava una memoria difensiva con la quale confutava le argomentazioni sviluppate dai ricorrenti.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. Relativamente alla censura formulata dalla difesa di SO la Corte osserva quanto segue.
L'istituto del tentativo, disciplinato dall'art. 56 c.p., è correlato al concetto di consumazione del reato, che esprime la compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa: può parlarsi di consumazione del reato tutte le volte in cui il fatto corrisponde interamente al tipo astratto delineato dalla norma incriminatrice. Il momento consumativo segna l'esaurirsi dell'iter criminis, che, nei reati dolosi, passa attraverso fasi differenti: a) l'ideazione, che si svolge all'interno della psiche dell'agente e culmina nella risoluzione criminosa;
b) la preparazione, caratterizzata dalla predisposizione dei mezzi e dalla ricerca delle occasioni propizie;
c) l'esecuzione, che coincide con la realizzazione del progetto criminoso;
d) la consumazione vera e propria del reato.
In coerenza con i principi generali di un diritto penale del fatto, qual è quello delineato dalla nostra Costituzione, il fondamento della punibilità del tentativo deve essere ravvisato nella esposizione a pericolo (o nella mancata neutralizzazione di un pericolo) per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. La struttura normativa del tentativo è contraddistinta da due elementi essenziali: la direzione non equivoca degli atti e la loro idoneità. Pur in assenza di una riproduzione, nel codice penale vigente, della formula (inizio dell'esecuzione), contenuta nell'art. 61 del codice Zanardelli, ai fini della configurabilità dell'ipotesi disciplinata dall'art. 56 c.p. è, comunque, necessario il passaggio della condotta dalla fase preparatoria a quella esecutiva: gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono, infatti, essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte - come inizio di esecuzione - alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o a forma vincolata. Se l'idoneità di un atto può denotare al più la potenzialità dell'atto a conseguire una pluralità di risultati, soltanto dall'inizio di esecuzione di una fattispecie delittuosa può dedursi la direzione univoca dell'atto stesso a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall'agente. La "direzione non equivoca" indica, infatti, non un parametro probatorio, bensì un criterio di essenza e deve essere intesa come una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sè rivelare l'intenzione dell'agente. L'univocità, intesa come criterio di essenza, non esclude che la prova del dolo possa essere desunta aliunde, ma impone soltanto che, una volta acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quodplerumque accidit, l'intenzione, il fine perseguito dall'agente (Cass., sez. 1, 24 settembre 2008, n. 40058, rv. 241649; Cass., Sez. 2, 4 luglio 2003, n. 36283, rv. 228310; Cass., Sez. 1, 12 ottobre 2001, n. 43406, rv. 220144; Cass., Sez. 1, 23 ottobre 1997, n. 2587, rv. 210074; Cass., Sez. 6, 13 aprile 1992, n. 7446, rv. 190892; Cass., Sez. 1, 11 luglio 1988, n. 11453, rv. 179792). L'ulteriore elemento strutturale - oggettivo del tentativo, richiesto dall'art. 56 c.p., è costituito dall'idoneità degli atti, per tali dovendosi intendere quelli dotati di un'effettiva e concreta potenzialità lesiva per il bene giuridico tutelato. L'interpretazione letterale e storico-sistematica dell'art. 56 c.p. rende evidente che il concetto di idoneità deve essere riferito non al mezzo, costituente lo strumento di cui l'agente si serve per commettere un reato, bensì all'atto (Cass.,Sez. 1, 23 gennaio 1973, n. 3756, rv. 124085) volto alla commissione di un delitto perfetto (sia esso di evento o anche di mera condotta). L'idoneità deve essere intesa come capacità potenziale, ossia come rilevante attitudine degli atti, alla luce di una valutazione prognostica effettuata non dal punto di vista del soggetto agente, bensì nella prospettiva del bene protetto, a contribuire in modo rilevante alla commissione di un delitto (Cass., sez. 1, 24 settembre 2008, n. 40058, rv. 241649).
2. La sentenza impugnata è conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati. Con argomentazione logicamente sviluppata e puntuale richiamo alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità -, ha evidenziato il ruolo di esattore delle somme dovute a titolo di estorsione, svolto da SO per conto di Di AP, esponente di vertice della "famiglia" mafiosa della Noce, e ha ricostruito, sulla base delle intercettazioni svolte, il complesso dei contatti intercorsi, da un lato, tra SO e Di AP, funzionali a definire la strategia delle domande estorsive, formulate, tra gli altri, da parte di SO, emissario di Di AP, nei confronti di AR IA, titolare dell'agenzia ippica "Z.37", e, dall'altro, tra SO e AR in vista della corresponsione da parte di quest'ultimo delle somme, oggetto delle pregresse richieste, in cambio della "tutela" della sua attività.
L'intervento operato da SO nei confronti di AR per prospettargli la necessità di uniformarsi alle pretese estorsive e le negative conseguenze cui sarebbe stato esposto in caso contrario ad opera del sodalizio di stampo mafioso capeggiato da Di AP, la risposta positiva della parte offesa quale conseguenza dell'azione intimidatoria volta coartare la sua volontà e il successivo accordo tra SO e Di AP in vista dei tempi e delle modalità della riscossione integrano l'idoneità e l'univocità degli atti finalizzati alla consumazione del delitto di estorsione contestato.
2. Anche il motivo di ricorso prospettato nell'interesse di GO non è fondato.
La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato le ragioni poste a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del complessivo trattamento sanzionatorio, valorizzando il profondo disvalore del fatto, portato a compimento in un contesto di criminalità organizzata con modalità mafiose e al fine di agevolare l'attività dell'articolazione di "cosa nostra" del mandamento della Noce, nonché la negativa personalità dell'imputato, che in precedenza aveva svolto un ruolo analogo per la "famiglia" di San Lorenzo. Ha, inoltre, spiegato i motivi per i quali questo negativo quadro di riferimento non possa essere ne' eliso ne' ridimensionato dal comportamento processuale di GO che si è limitato ad una generica e parziale ammissione degli addebiti e non si è tradotto in alcun concreto ed obiettivo contributo all'accertamento dei fatti e delle specifiche responsabilità.
Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti devono anche essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, da liquidare, quanto a "S.o.s. impresa Palermo" nella misura di Euro duemila e, quanto a "Comitato Addipizzo", "Confindustria Palermo" e "F.A.I.- Federazione associazioni antiracket e antiusura", per unità di difesa, nella misura di complessivi Euro duemilaottocento, oltre, per tutte le parti, agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida, quanto a "S.o.s. impresa Palermo" in Euro duemila e, quanto a "Comitato Addiopizzo", "Confindustria Palermo" e "F.A.I".-(Federazione associazioni antiracket e antiusura italiane), per unità di difesa, in complessivi Euro duemilaottocento, oltre che, per tutte le parti, gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 7 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010