Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di G. Danilo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 marzo 2025
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di G. Danilo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in …
Leggi di più… - 3. Inutilizzabilità mai a sfavore della difesa (Cass. 17694/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità, come sanzione di carattere generale, presuppone la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale. L'istituto della "inutilizzabilità", disciplinato dall'art. 191 c.p.p., è essenzialmente posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile, ovvero come prove a carico. Ne consegue che l'istituto non può essere applicato per ignorare elementi di giudizio astrattamente favorevoli alla difesa che, invece, pur …
Leggi di più… - 4. In che modo è configurabile l’elemento soggettivo del delitto di ricettazione: un chiarimento da parte della CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 novembre 2020
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648) (Annullamento parziale con rinvio) Il fatto La Corte di Appello de L'Aquila confermava un giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Avezzano in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare provento di furto con la conseguente condanna per l'imputato alla pena ritenuta di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione in ordine alla censura con la quale si era contestata la disponibilità del bene da parte del ricorrente sulla base del mero inserimento di sue utenze telefoniche …
Leggi di più… - 5. Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2007, n. 45256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45256 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 22/11/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1194
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 018277/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO NO, N. IL 13/05/1963;
avverso SENTENZA del 19/04/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 19.4.2006 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza in data 19.1.2001 con cui il Tribunale di Genova aveva condannato TO UN alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 900.000 di multa, ritenendolo responsabile con il vincolo della continuazione dei reati di ricettazione ex art. 648 c.p. (per avere acquistato o, comunque, ricevuto un assegno bancario provento di furto ai danni di Carbone Giacomo), di falso materiale ex art. 485 e 491 c.p. (per avere contraffatto la firma del titolare del c/c in calce all'assegno in questione) e di tentativo di truffa ex artt. 56 e 640 c.p. (per avere presentato all'incasso l'assegno bancario in questione, recante la firma contraffatta del titolare del c/c, compilato per l'importo di L. 4.000.000, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà). In motivazione la Corte territoriale - premesso che il dolo eventuale non è inconciliabile con la ricettazione nell'ipotesi di cosciente accettazione del rischio della provenienza illecita da parte dell'agente - osservava che la possibilità che la tesi dell'imputato (secondo cui l'assegno gli era stato consegnato da un suo fornitore di droga, il quale gli aveva prospettato non meglio precisate difficoltà a presentare il titolo personalmente in banca) fosse inventata era di per sè indicativa della coscienza della provenienza illecita del titolo. Precisava che, anche a volere dare credito al racconto dell'imputato, la situazione descritta configurava necessariamente il dato di una consapevolezza in merito non al rischio, ma alla stessa provenienza illecita del titolo.
1.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione TO UN, personalmente, deducendo tre motivi. - Nullità della celebrazione dell'udienza di secondo grado - Con il primo motivo si deduce l'omessa notifica all'imputato dell'avviso relativo all'udienza celebratasi il 19.4.2006.
- Illogicità della motivazione - Con il secondo motivo si lamenta che la responsabilità per la ricettazione sia stata riconosciuta a titolo di dolo eventuale.
- Nullità della notifica dell'estratto contumaciale - Con il terzo motivo si deduce che la notifica dell'estratto contumaciale è stata effettuata direttamente presso il domicilio del difensore nominato in grado di appello. Il ricorrente "per quanto rammenti" avrebbe, in un primo momento dichiarato domicilio presso il difensore nominato in primo grado e, quindi, dichiarato domicilio presso la propria residenza.
2.1. Relativamente al primo motivo di ricorso la verifica degli atti del processo, necessaria per il controllo della dedotta violazione di norma processuale, rivela che all'udienza del 4.3.2006, accertata la regolare citazione dell'imputato non comparso, la Corte di appello di Genova dichiarò la contumacia del TO rinviando all'udienza del 19.4.2006: trattandosi di rinvio ad udienza fissa, nessun avviso era dovuto all'imputato contumace.
2.2. Nel merito la Corte di appello ha chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni che giustificano la condanna del TO in ordine al delitto di ricettazione a lui attribuito, correttamente individuando, nella condotta dell'imputato, gli elementi costitutivi del reato in oggetto.
In via di principio si rammenta - in conformità a precedenti arresti di questa sezione - che si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l'agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell'indifferenza della soluzione;
si configura invece l'ipotesi di cui all'art. 712 c.p. quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l'illecita provenienza dell'oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata (Cass. pen., Sez. 2, 15/01/2001, n. 14170). In sostanza nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale - nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell'esperienza - sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Cass. pen., Sez. 2, 12/02/1998, n. 3783). Ciò premesso, occorre osservare che la Corte di appello - pur evidenziando la possibilità che l'elemento soggettivo del reato di ricettazione possa consistere anche nel dolo cd. eventuale nel senso dianzi precisato - ha, tuttavia, rimarcato l'inverosimiglianza e, anzi, l'astrusità della tesi difensiva, rinvenendo nella stessa possibile falsità dell'assunto il più chiaro e inequivoco riscontro della sicura consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita dell'assegno; ha, nel contempo, evidenziato come - anche a volere seguire la versione dei fatti fornita dall'imputato - si perveniva a risultati non dissimili, giacché la situazione descritta (provenienza dell'assegno da un fornitore di droga e non da un compratore;
impossibilità di diretta riscossione dell'assegno, prospettata dal cedente;
assenza di legami del prevenuto con il predetto fornitore di droga, conosciuto solo per nome) era di per sè ragionevolmente interpretabile nel senso della piena consapevolezza in merito, non già al rischio, ma alla stessa provenienza illecita dell'assegno. Trattasi di argomentazioni logicamente motivate e di conclusioni giuridicamente ineccepibili, avuto riguardo alla configurazione del dolo nella ricettazione nei termini sopra precisati.
2.3. L'ultimo motivo di ricorso, oltre ad essere formulato nei termini dubitativi sopra riportati sub 1.2., risulta privo di rilevanza alla luce della successiva evoluzione processuale. Invero, quand'anche l'estratto contumaciale fosse stato erroneamente notificato nel domicilio del difensore, anziché nel domicilio dichiarato nel luogo di residenza dell'imputato, occorre osservare che il ricorso per cassazione è stato presentato dal TO personalmente.
L'eventuale nullità non potrebbe, dunque, essere dichiarata, perché risulterebbe, comunque, sanata ex art. 183 c.p.p., lett. b). In definitiva il ricorso, al limite dell'inammissibilità, va rigettato, con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007