Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
La declaratoria di incompetenza territoriale nel corso del dibattimento di primo grado presuppone che la relativa questione sia stata tempestivamente sollevata nell'udienza preliminare, ove il procedimento lo preveda, e riproposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento e non ancora decisa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 23907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23907 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI NI - Presidente - del 03/06/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1663
Dott. CAVALLO AL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 7088/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con ordinanza pronunziata il 12 febbraio 2010, in relazione alla sentenza 4.6.2009 del Tribunale di Roma;
nel procedimento a carico di;
EL GU nato a [...] in data [...]; ON TO nato a [...] il [...]; D'AL US nato a [...] il [...]; CI AL, nato a [...] il [...]; La CA LO nato a [...] il [...]; RT NI nato a [...] il [...]; IN EN nato a [...] il [...]; TR IO nato ad [...] il [...]; AR NC nato a [...] il [...]; Di IO UI nato a [...] il [...]; Lo ST FI, nato a [...] il [...]; CI LI SA nato a [...] il [...]; RA RT nato a [...] il [...]; AR AT nato a [...] il [...]; ZZ IL US nato a [...] il [...];
LI NI nato a [...] il [...];
parti civili:
s.a.s Charal;
s.n.c. Mal.Mas; s.a.s. Banchereau;
Visti gli atti, la sentenza e il conflitto;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. AL RE, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;
Udito per l'imputato TR IO l'avvocato Mauro Giuliano Giaquinto in sostituzione dell'avvocato NI Maria Giaquinto, che ha chiesto determinarsi la competenza dell'autorità giudiziaria di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 4 giugno 2009 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza a conoscere dei reati di cui agli artt. 416, commi primo, secondo, terzo e quinto, c.p. (capo A); artt.112, 81 e 640 c.p., e art. 61 c.p., comma 1, n. 5, (capo B); artt.81, 112 e 444 c.p. (capo c), ovverosia per associazione per delinquere aggravata, truffe aggravate e immissioni sul mercato di sostanze alimentari deteriorate, contestati a GU EL e ad altri 15 imputati, affermando che ai sensi degli artt. 8 e 9 c.p.p., era competente per ragioni di territorio il Tribunale di Milano. Trasmetteva per gli effetti gli atti al Pubblico ministero presso detto Tribunale.
Premetteva che le eccezioni d'incompetenza sollevate dai difensori degli imputati prima dell'apertura del dibattimento, cui s'era associato il Pubblico ministero con l'opposizione della parte civile, erano effettivamente tardive, non risultando prospettate in sede di udienza preliminare. Riteneva tuttavia che il disposto dell'art. 21 c.p.p., comma 2, non fosse d'ostacolo alla rilevazione d'ufficio della competenza, secondo l'insegnamento di Cass. sez. 1^, ud. 16.11.1992 n. 2780.
Osservava quindi, nel merito, che la competenza era del Tribunale di Milano perché i reati fine dell'associazione, e in particolare le truffe elencate ai punti 6, 7, 8 e 9 del capo B), del decreto che aveva disposto il giudizio, risultavano colà commessi, e lì risultavano altresì presentate negli anni 2001 - 2002 le denunzie delle persone offese. Tale dato consentiva di ritenere quindi che anche l'associazione per delinquere fosse operativa sin dal 2001 a Milano, e ciò nonostante il capo d'imputazione non lasciasse individuare con certezza il luogo di commissione di tale più grave delitto. D'altronde la ragione per cui il procedimento, sorto a Milano, era stato trasmesso a Roma risiedeva nel ravvisato, all'epoca, collegamento con un'ipotesi di associazione di tipo mafioso tra taluni degli indagati, in relazione alla quale tuttavia non era stata esercitata l'azione penale.
2. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, investito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico ministero a seguito della trasmissione degli atti, propone conflitto.
Afferma che la pronunzia di questa Corte evocata dal Tribunale di Roma, oltre ad essere datata, era rimasta completamente isolata, fino dal 1992 essendosi manifestato altro indirizzo, via via consolidatosi e non più abbandonato, secondo il quale il regime delle preclusioni scandito dall'art. 21 c.p.p., era operante anche con riguardo alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale. E cita a sostegno copiosa giurisprudenza, di legittimità e costituzionale (Cass. sez. 1 n. 3217 del 3.7.1992; sez. 4 n. 41991 del 15.5.2003;
sez. 1 n. 2492 del 24.5.1993; sez. 6 n. 8587 del 30.11.2000; sez. 6 n. 33435 del 4.5.2006; nonché C. cost. n. 521 del 1991).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b). Come correttamente osserva il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, la previsione del secondo periodo dell'art. 28 c.p.p., comma 2, si riferisce difatti esclusivamente a quella del comma 1, e cioè ai "casi analoghi", ovverosia alle situazioni di stallo che dipendono da dissensi tra Uffici del medesimo organo giudiziario in ordine a situazioni diverse dalla ripartizione della giurisdizione e della competenza. La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento rispetto a quella del Giudice dell'udienza preliminare non opera perciò quando detti giudici, appartenenti a diversi uffici, sono stati chiamati a prendere cognizione dello stesso fatto mediante esercizio dell'azione penale da parte dei rispettivi organi del pubblico ministero, dandosi luogo, in tale ipotesi, non ad un "caso analogo" (rientrante, come tale, nelle previsioni del citato comma 2 dell'art. 28), ma ad un conflitto vero e proprio, inquadrabile nell'ambito del comma 1 e per il quale non vi sono regole in forza delle quali la decisione di uno dei giudici debba prevalere su quella dell'altro, in ragione del ruolo o della funzione esercitati (Sez. 1, n. 5363 del 07/12/1993 e ivi citate, nonché, mutatis, S.U. n. 22 del 06/12/1991). Non può dubitarsi, poi, che la decisione con il quale un giudice declina la sua competenza sia suscettibile di conflitto ad opera del giudice designato come competente in sua vece, a prescindere dalla tempestività o meno della sua statuizione. A mente dell'art. 568 c.p.p., comma 2 contro le sentenze dichiarative di incompetenza non
è previsto alcun mezzo di impugnazione e la decisione del giudice può essere contestata dalle parti soltanto attraverso la denuncia di conflitto, e non essendo previsto neppure alcun mezzo preventivo per regolare la competenza, questa Corte può essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto (tra moltissime Sez. 5, n. 6347 del 25/11/1998, dep. 1999; Sez. 4, Sentenza n. 46571 del 05/10/2004), salvi i casi di provvedimento abnorme. Tant'è che si afferma che davanti al giudice che abbia omesso di sollevare conflitto la decisione di quello che ha declinato la sua competenza, pur tardivamente, può essere riproposta soltanto per quel che concerne l'erroneità della individuazione del giudice competente, non per le questioni concernenti la ritualità della declinatoria di competenza (sez. 2 n. 40244 del 22.11.2006, Maestri). D'altronde neppure può farsi distinzione tra questioni che attengono alla corretta applicazione dei criteri per la determinazione della competenza e questioni che concernono la tempestività della declaratoria d'incompetenza, giacché anche il principio della perpetuatio iurisdictionis concorre a formare il corpo delle regole che governano la materia. La distinzione, non escludendo affatto la possibile coesistenza dei problemi, comporterebbe quindi il risultato paradossale di ammettere il conflitto nel caso di tempestiva rilevazione dell'incompetenza e negarlo nell'ipotesi in cui la dichiarazione d'incompetenza in tesi erronea è anche irrituale.
2. Nel merito il conflitto va risolto dichiarando, in adesione ai rilievi del giudice confligente, che la competenza per territorio era oramai radicata presso il Tribunale di Roma, non essendo stata la relativa questione eccepita o rilevata per tempo.
Ai sensi dell'art. 21 c.p.p., comma 2 le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure d'ufficio, prima della conclusione dell'udienza preliminare;
solo nel caso di procedimenti per i quali l'udienza preliminare non è tenuta possono essere dedotte per la prima volta entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1. La possibilità, prevista dall'art. 23 c.p.p. di dichiarare nel dibattimento di primo grado l'incompetenza per qualsiasi causa non pone un'eccezione alle regole preclusive specificamente previste in relazione alla competenza per territorio, ma implica semplicemente il riferimento ad una questione di competenza che ancora possa ritenersi aperta, perché tempestivamente sollevata in udienza preliminare e riproposta nella fase degli atti introduttivi al dibattimento e non ancora decisa, (la previsione che "le questioni concernenti la competenza per territorio... sono decise immediatamente" avendo valore meramente ordinatorio).
E tale orientamento - come giustamente osserva il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, alle cui citazioni è sufficiente fare richiamo (salvo ad aggiungere a sez. 1 n. 3217 del 3.7.1992; sez. 4 n. 41991 del 15.5.2003; sez. 1 n. 2492 del 24.5.1993; sez. 6 n. 8587 del 30.11.2000; sez. 6 n. 33435 del 4.5.2006, Battistella;
ancora: sez. 1, n. 6485 del 17.12.1998, Confl. comp. in proc. Abbellito;
Sez. 6, n. 29821 del 22.6.2001, Bonaffini;
Sez. 2, n. 4441 del 02.12.2008, Conte) - è oramai assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sicché può effettivamente dirsi che il diverso orientamento seguito dalla pronunzia citata dal Tribunale di Roma, è rimasto isolato e non appare condivisibile. La necessità di limitare la possibilità di rilevare i vizi che attengono alla determinazione della competenza per territorio a vantaggio dell'interesse alla speditezza del processo, già richiamata da C. cost. n. 521 del 1991 ricordata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, e quindi da C. cost. n. 280 del 1994, acquista difatti oggi, dopo l'espressa formulazione alla stregua di parametro costituzionale del principio di ragionevole durata del processo, il valore di canone interpretativo difficilmente eludibile.
Mentre la tesi, suggestiva, che ogni giudice è in primo luogo giudice della propria competenza, trova limite sul piano normativo nella espressa previsione dell'art. 21 c.p.p., comma 2 e sistematicamente nella considerazione che l'ordinato e funzionale svolgimento del processo richiede per il suo svolgersi normale il ricorso a preclusioni, che non impediscono l'attuazione delle garanzie ma ne regolano soltanto tempi e modi di attuazione a seconda del valore e del bilanciamento degli interessi in gioco.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010