Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
In materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito confermando la sentenza di primo grado non può in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione relativo alla statuizione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado, mentre, in presenza del motivo di impugnazione relativo alle spese, la decisione sulle spese dell'intero giudizio spetta al giudice dell'impugnazione, che nella liquidazione di esse deve tener conto dell' esito complessivo del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2007, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 20, presso lo studio dell'avvocato DEGLI ABBATI FLAVIO, difeso dall'avvocato GIGLI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA DO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 08710/03 proposto da:
RA DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEVERO CARMIGNANO 9, presso lo studio dell'avvocato MAURO PIETRANGELI BERNABEI, difeso dall'avvocato GIOVANNI F MELIADÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
DE IS AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 20, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO DEGLI ABBATI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE GIGLI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 314/02 della Corte d'Appello di ROMA, 21/12/2001, depositata il 22/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/11/06 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo ricorso incidentale, assorbiti il 2^ e il 4^, rigetto del 3^;
assorbito il ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21 dicembre 2001 - 22 gennaio 2002 la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello proposto da FE RA avverso la decisione del locale Tribunale del 1 dicembre 1998, con la quale era stata rigettata la sua domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta nei confronti dell'avv. Paolo De AM con atto di citazione 21 febbraio 1992.
Osservavano i giudici di appello che la vicenda giudiziaria traeva origine dagli esiti dell'assistenza legale prestata dal De AM in una causa promossa da LI GN nei confronti dei condomini US ZI e figli per il ripristino delle parti comuni di un edificio condominiale in Roma dagli stessi modificate: causa nella quale il padre del RA, IO, con il patrocinio dell'avv. De AM, aveva spiegato intervento aderendo alle domande avanzate dalla originaria attrice (chiedendo, inoltre, il risarcimento dei danni e la condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo per la sopraelevazione eseguita sull'ultimo piano dello stabile). Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 21 febbraio 1973, aveva in parte accolto le domande dell'attrice, condannando i convenuti al risarcimento dei danni, dopo avere accertato il diritto del RA all'indennizzo richiesto (senza peraltro liquidarlo e senza rimettere la causa sul ruolo per la liquidazione della detta indennità). Il primo giudice aveva rigettato la domanda della GN e del RA concernente le trasformazioni apportate all'androne dello stabile e dichiarato improponibile la domanda della GN intesa ad ottenere la liquidazione dell'indennità di sopraelevazione, accogliendo invece quella del RA, dichiarando il diritto del medesimo all'indennizzo rapportato alla superficie di dieci metri quadrati.
Lo stesso giudice aveva, inoltre, dichiarato i ZI responsabili dei danni provocati all'appartamento della GN, con condanna al risarcimento da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Aveva rigettato le domande dell'attrice e dell'intervenuto relative al restauro delle condizioni statiche dell'edificio, compensando le spese di causa tra ZI e RA e rinviando alla sentenza definitiva il regolamento di quelle tra i convenuti e la GN. I ZI avevano fatto espressa riserva di appello. La GN aveva proposto appello immediato al quale aveva fatto seguito l'impugnazione incidentale del RA, contenuta nella comparsa di costituzione del 10 ottobre 1974.
A questo giudizio era poi stato riunito quello instaurato dal ZI a seguito di sentenza definitiva del 30 marzo - 14 ottobre 1981. Con sentenza 10 ottobre 1986 la Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale del RA, ritenendolo tardivo in riferimento al termine annuale di impugnazione (5 giugno 1974), in considerazione della natura definitiva della pronuncia nei suoi confronti e, comunque, sul rilievo dell'assoluta novità dei suoi motivi di impugnazione rispetto a quelli contenuti nell'appello principale. Non ricorrevano, pertanto, ad avviso dei giudici di appello, le condizioni per la riapertura dei termini dell'appello incidentale tardivo.
Con riferimento a tale statuizione - deducendo di avere subito pregiudizio per la preclusione della domanda di indennizzo proposta nei confronti dei ZI per la sopraelevazione dell'edificio condominiale FE RA (figlio di IO) aveva promosso giudizio di responsabilità professionale nei confronti dell'avv. De AM, con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1992. Osservava l'attore che la pronuncia di inammissibilità del suo appello incidentale (contenuta nella decisione della Corte d'Appello n. 3087 del 1986) aveva precluso definitivamente il suo diritto ad ottenere dagli eredi ZI l'indennità di sopraelevazione. Sicuramente era stato il legale incaricato dal proprio genitore a scegliere di proporre appello incidentale tardivo;
tale scelta era da ascrivere a colpa, errore o responsabilità dell'avvocato, per cui chiedeva che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni subiti e consistenti nella perdita del diritto alla detta indennità. L'avv. De AM, costituendosi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti dell'azione, richiamandosi alle oscillazioni giurisprudenziali in tema di definitività e non definitività delle sentenze ed affermando, altresì, che l'appello non era stato proposto in via principale esclusivamente per una scelta di carattere economico del padre dell'attore, IO. Con sentenza n. 22033 del 1998, il Tribunale affermava che l'avv. De AM non aveva correttamente adempiuto al mandato professionale, in quanto la scelta di proporre l'impugnazione incidentale tardiva era erronea e non giustificabile neppure "sulla base di una ritenuta difficoltà di individuare la definitività delle statuizioni della sentenza di primo grado concernenti il RA".
Nel caso di specie, sottolineava il primo giudice, le statuizioni oggetto dell'impugnazione proposta dal RA riguardavano il rapporto tra il RA e gli eredi ZI, del tutto autonome da quelle relative al rapporto GN-ZI, ed in relazione alle quali quindi l'interesse ad impugnare era sorto per il RA contestualmente alla pronuncia giurisdizionale e non per effetto dell'impugnazione principale della pronuncia proposta dall'attrice GN nei confronti dei ZI.
L'autonomia delle statuizioni impugnate, rispetto a quelle oggetto della impugnazione da parte dell'attrice GN, impediva che operasse in favore del RA il meccanismo della riapertura del termine ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. D'altro canto, la delimitazione dell'applicazione dell'art. 334 c.p.c., ai casi un cui l'interesse ad impugnare in via incidentale sorga in dipendenza della proposizione dell'impugnazione principale è nozione pacificamente e generalmente acquisita, per cui la tardività dell'impugnazione proposta dall'avv. De AM per conto del RA doveva essere palesemente imputata ad una svista del professionista e non poteva essere giustificata sulla base di una presunta opinabilità della soluzione adottata dal giudice di secondo grado.
Non era neppure invocatale, a giustificazione del comportamento tenuto dal difensore, la circostanza che fosse stato proprio il cliente a richiedere all'avvocato di procrastinare la proposizione della impugnazione per non integrare il fondo spese. Indipendentemente dalle richieste della parte, infatti, la praticabilità di una scelta processuale in luogo di un'altra è sempre rimessa alla responsabilità esclusiva del professionista. Il Tribunale, riconosciuto l'errore professionale del legale, rigettava tuttavia la domanda di risarcimento dei danni rilevato che il RA bene avrebbe potuto proporre in via autonoma un giudizio per la liquidazione della indennità di sopraelevazione. In effetti, il danno subito dal RA doveva ritenersi limitato alle sole spese sopportate per il giudizio di appello. In mancanza di qualsiasi prova in ordine all'importo di tali spese, la domanda di risarcimento danni doveva peraltro essere rigettata. Avverso tale decisione proponeva appello il RA, chiedendo che l'avv. De AM fosse condannato a risarcire il danno che riguardava non solo l'indennità di sopraelevazione, ex art. 1127 c.c., ma anche le spese del giudizio relative all'appello incidentale tardivo.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di L.
9.880.208 corrisposta in esecuzione della statuizione sulle spese della sentenza impugnata a titolo di rimborso spese legali.
L'avv. De AM, a sua volta, si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sul punto, da ritenere preliminare ed assorbente, in cui aveva dichiarato la sua colpa e responsabilità nell'adempimento del mandato professionale.
La decisione, infatti, ad avviso dell'avv. De AM, oltre a basarsi su presupposti inesistenti ed erronei, era tale comunque da ledere gravemente la sua persona e la sua dignità professionale. I giudici di appello rigettavano l'appello principale, la domanda di risarcimento dei danni per carenza di prove.
I giudici di appello osservavano che non vi erano dubbi sulla natura autonoma della pronuncia emessa dal Tribunale, nonché sulla definitività della stessa rispetto al RA e che l'avv. De AM non poteva pertanto nutrire alcun dubbio al riguardo. Tuttavia - precisavano i giudici di appello - il complesso quadro processuale manifestatosi a seguito dell'appello proposto dalla GN, aveva reso non proprio semplice la scelta di avviare il giusto mezzo di impugnazione (cioè se procedere con appello principale o costituirsi nel giudizio promosso dalla GN, proponendo appello incidentale).
Tra l'altro, gli stessi ZI avrebbero potuto riproporre in secondo grado le questioni attinenti alla carenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di liquidazione dell'indennità di sopraelevazione, sicché anche sotto questo profilo poteva ravvisarsi un interesse del RA ad impugnare la decisione relativamente all'omessa statuizione sulla liquidazione della indennità di sopraelevazione.
Sottolineava ancora la Corte che la giurisprudenza degli anni '80 aveva gia' iniziato con qualche pronuncia a riconoscere legittimità all'impugnazione di capi autonomi della sentenza mediante appello incidentale: sicché la scelta dell'avv. De AM non poteva neppure essere definita del tutto erronea "ancorché effettuata in epoca in cui la giurisprudenza interpretava la normativa in questione in termini più restrittivi".
Quanto alla mancata proposizione di un autonomo giudizio di liquidazione del credito dopo l'ottenimento di una pronuncia di accertamento in via generica, con la sentenza del Tribunale del 21 febbraio 1973, la Corte sottolineava che si trattava di domanda del tutto nuova, proposta per la prima volta in grado di appello. Nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale - infatti - il contraddittorio si era svolto e si era discusso solo sulla diversa questione della mancata proposizione dell'appello principale da parte del RA.
Avverso questa decisione il De AM ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due motivi di ricorso.
Resiste il RA con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, articolato su quattro motivi. L'avv. De AM ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione (art. 335 c.p.c.). Per ragioni di ordine logico, appare necessario esaminare il ricorso incidentale prima di quello principale proposto dall'avv. De AM. Il ricorrente incidentale denuncia, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione al disposto dell'art. 2236 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su alcuni punti decisivi della controversia, sottoposti all'esame della Corte territoriale con l'atto d'appello.
L'avvocato - precisa il ricorrente incidentale - risponde anche per colpa lieve, essendo la sua responsabilità limitata alla colpa grave solo nel caso di problemi tecnici di particolare difficoltà:
ipotesi, questa, certo non ricorrente nel caso di specie. Erroneamente i giudici di appello, dopo aver ritenuto colposo il comportamento dell'avv. De AM, nel ritenere la natura non definitiva della sentenza, avevano concluso che comunque non fosse in concreto agevole la scelta in ordine al giusto mezzo di impugnazione da proporre.
In tal modo, infatti, la Corte territoriale aveva effettuato una scissione tra la qualificazione della sentenza ed il mezzo di impugnazione da proporre contro di essa, quando l'uno (il mezzo di impugnazione da proporre) discendeva come conseguenza necessaria dal primo (qualificazione della sentenza).
In base alla giurisprudenza assolutamente prevalente dell'epoca, non contraddetta neppure da quella più recente - che ha esteso unicamente i limiti soggettivi ed oggettivi dell'impugnazione incidentale, non certo quelli della impugnazione incidentale tardiva - era possibile proporre impugnazione tardiva solo contro capi della sentenza investiti dalla impugnazione principale, o da questi dipendenti o connessi.
Nel caso di specie, pertanto, l'avv. De AM non avrebbe neppure potuto pensare di investire il capo della sentenza che aveva omesso di liquidare al RA l'indennità di sopraelevazione, con appello incidentale tardivo proposto nell'ambito della impugnazione proposta dalla GN, in quanto il giudizio di appello da questa ultima introdotto era relativo solo al rapporto tra la stessa ed il ZI, scindibile ed autonomo dal rapporto ZI/RA. Del resto, la circostanza che la sentenza del Tribunale, nell'escludere la quantificazione della indennità di sopraelevazione per il RA (rimettendo la causa sul ruolo per la quantificazione di altri e diversi diritti della GN fosse comunque definitiva per il RA stesso - e quindi richiedesse comunque un appello immediato o, comunque, un appello incidentale autonomo e non tardivo - era desumibile da altre ragioni concorrenti, non specificamente esaminate dai giudici di appello. Oltre alla circostanza che la rimessione della causa sul ruolo riguardasse solo il rapporto GN/ZI e che l'avv. De AM non fosse più comparso alle udienze successive (circostanze queste valutate e con ogni probabilità ritenute assorbenti dalla Corte d'Appello) gli stessi giudici avevano omesso di considerare che la definitiva regolamentazione delle spese del giudizio tra ZI e RA costituiva un ulteriore elemento che doveva far propendere per la natura definitiva della pronuncia. L'avv. De AM aveva dunque omesso di richiedere la separazione del giudizio sull'an omettendo persino di proporre i mezzi istruttori sul quantum al momento della precisazione delle conclusione (necessari per la eventuale rimessione sul ruolo istruttorio), omettendo di proporre alla prima udienza successiva la rituale riserva di appello.
La chiara natura definitiva della sentenza del Tribunale escludeva qualsiasi scelta del professionista, che non fosse quella di proporre impugnazione entro l'anno dalla sua pubblicazione. Non si trattava, pertanto, di un problema tecnico di particolare difficoltà, ma di un problema facilmente risolvibile. La decisione dei giudici di appello, nella parte in cui la stessa aveva escluso ogni responsabilità dell'avv. De AM, doveva pertanto essere cassata.
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia omesso esame di un punto decisivo, violazione di legge, in relazione all'art. 228 c.p.c. e art. 2733 c.c..
I giudici di appello non avevano esaminato - in quanto assorbita dalla statuizione principale - la domanda proposta dal RA, intesa ad ottenere la restituzione della somma di L. 550.000 corrisposta all'avv. De AM per la proposizione dell'appello incidentale tardivo (circostanza questa, confermata dallo stesso professionista).
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, violazione di legge, in relazione all'artt. 112 e 273 c.p.c.. Erroneamente i giudici di appello avevano qualificato come domanda nuova, quella avente ad oggetto la richiesta di porre a carico dell'avv. De AM l'avvenuta perdita definitiva dell'indennizzo per la sopraelevazione, ex art. 1227 c.c.. In realtà, sin dal giudizio di primo grado, il RA aveva richiesto la condanna dell'avv. De AM al rimborso delle spese competenze ed onorari corrisposti al difensore, nonché "all'importo che sarebbe spettato quale indennità di sopraelevazione dovuta dai ZI ex art. 1127 c.c., ma non riconosciuta giudizialmente per la imperizia"(precisazione delle conclusioni, riportate nella decisione n. 22033 del 1998, dopo che nell'atto di citazione si era chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al negligente operato del professionista).
La decisione di primo grado, nel riconoscere la responsabilità del professionista, aveva negato tuttavia il diritto del cliente al risarcimento del danno, precisando che il RA ben avrebbe potuto "proporre giudizio autonomo per la liquidazione del suo diritto" dopo l'ottenimento della pronuncia di accertamento in via generica del suo diritto alla indennità di sopra-elevazione. Non vi era stata, pertanto, alcuna domanda nuova in appello, ma semplicemente impugnazione di un capo della sentenza che aveva erroneamente riconosciuto la possibilità perdurante di ottenere quanto negato per negligenza del professionista, laddove tale possibilità non era più praticabile.
il RA si era limitato a impugnare la decisione del Tribunale 1 dicembre 1998, rilevando che nel momento in cui era stata dichiarata inammissibile la sua impugnazione (25 novembre 1986 data di deposito della sentenza di appello) egli non avrebbe potuto comunque proporre più un giudizio autonomo per la liquidazione della indennità di sopraelevazione, poiché i diritti nascenti dalla sentenza dichiarativa del diritto all'indennizzo (passata in giudicato il 21 luglio 1974) si erano oramai prescritti per il decorso del termine decennale, venuto a scadenza il 21 luglio 1984.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente incidentale denuncia omessa motivazione su un punto decisivo e violazione di legge in relazione agli articoli 112 e 273 c.p.c.. La Corte d'appello, nel compensare le spese del doppio grado del giudizio, e pure espressamente richiesta con l'atto di appello di condannare la controparte alla restituzione della somma di L. 9.880.208, già pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva omesso completamente di decidere sul punto. Osserva il Collegio.
I primi tre motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati. I giudici di appello hanno esaminato la vicenda sottoposta al loro esame ed hanno sostanzialmente escluso la responsabilità professionale dell'avvocato.
Non è possibile ripercorrere l'evoluzione della giurisprudenza dell'epoca (anni 1970/1980) per stabilire se la scelta dell'avv. De AM di proporre appello incidentale in luogo dell'appello principale fosse - o meno - corretta.
I giudici di appello hanno sul punto affermato che indubbiamente la decisione del Tribunale doveva ritenersi definitiva nei confronti del RA, sulla base di numerosi elementi tutti concorrenti. Gli stessi giudici hanno precisato, tuttavia, che la scelta del difensore doveva comunque ritenersi particolarmente difficile. La valutazione compiuta dai giudici di appello non è incongrua. Si tratta comunque di una valutazione di merito, sorretta da adeguata motivazione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 2236 c.c. l'avvocato De AM non doveva rispondere dei danni conseguenti alla mancata proposizione dell'appello principale.
La decisione impugnata si pone in linea con il costante insegnamento di questa Corte (Cass. n. 1684 6 del 2005). Per quanto riguarda la possibilità del RA di proporre domanda autonoma per il risarcimento del danno, i giudici di appello hanno osservato che la questione non era mai entrata a far parte del dibattito processuale.
Nel secondo motivo di appello il RA aveva in effetti richiesto la condanna dell'avv. De AM "al risarcimento dei danni, pari a L. 550.000 per spese di lite e L.
1.150.000 per l'indennizzo ex art.1127 c.c., oppure alla maggiore o minore somma più di giustizia con gli interessi al saldo".
Ma tale domanda era stata proposta per la prima volta in appello, essendosi svolto il contraddittorio di primo grado solo sulla diversa questione della mancata proposizione dell'appello principale. Deve invece essere accolto il quarto motivo di ricorso incidentale, considerato che i giudici di appello hanno omesso ogni pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte dal RA a titolo di rimborso spese legali liquidate con la sentenza del 16 dicembre 1998. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente principale, i giudici di appello avevano esaminato i motivi dell'appello incidentale (peraltro del tutto superfluo, considerato che sarebbe stata sufficiente una semplice richiesta di riesame, essendo il De AM risultato vittorioso nel giudizio di primo grado) ed hanno concluso che non essendo stata provata ne' la colpa grave ne' il dolo, il De AM non doveva rispondere dei danni derivati dalla scelta di non proporre appello principale.
Quanto al ricorso principale proposto dall'avv. De AM, è appena il caso di osservare che il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni già indicato a proposito del ricorso incidentale. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 112 e 436 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con l'appello incidentale l'avv. De AM aveva richiesto la riforma del capo della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto viziata da errore la condotta professionale da lui spiegata nell'espletamento del mandato.
Non poteva dubitarsi che egli avesse un interesse al detto appello (incidentale) essendo rimasto soccombente su un capo della sentenza di primo grado che era anche gravemente pregiudizievole e lesivo della sua persona e dignità professionale.
Nonostante ciò, i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale, rilevando solamente che egli si era limitato a riproporre le tesi difensive già esposte in primo grado. In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che l'avv. De AM aveva rivolto specifiche censure alla decisione di primo grado.
Innanzi tutto, egli aveva rilevato che era stato il padre dell'attore, IO RA, a decidere di non proporre l'appello immediato che il legale gli aveva invece consigliato. Su tale circostanza, pienamente accertata, nessuna osservazione era stata formulata dai giudici di appello.
Con altri motivi dell'appello incidentale, si erano prospettati altri vizi della decisione di primo grado per avere la stessa negato che la proposizione dell'appello incidentale costituisse un problema di non agevole soluzione e con non poche difficoltà (ed avere quindi ingiustamente ritenuto che la condotta del legale fosse stata viziata da errore professionale).
I giudici di appello avevano omesso ogni pronuncia in ordine alla ritenuta responsabilità professionale dell'avv. De AM, ritenendo che questi avesse errato nel proporre appello incidentale, nonostante fosse rimasto vittorioso nel giudizio di primo grado. In realtà, come già ricordato, il Tribunale aveva ritenuto che la condotta tenuta dall'avv. De AM fosse viziata da errore professionale, per cui non poteva in alcun modo dubitarsi che egli fosse pienamente legittimato a impugnare la sentenza su quel capo. Le osservazioni formulate dai giudici di appello, in ordine alle difficoltà della scelta del mezzo di impugnazione, riguardavano esclusivamente l'appello principale (e non anche l'appello incidentale, per il quale i motivi prospettati nella comparsa 25 novembre 1999 non erano stati presi in alcuna considerazione). Quanto alla censura relativa alla riferibilità della decisione di non proporre impugnazione immediata in via autonoma contro la decisione del Tribunale, è appena il caso di rilevare che il De AM non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo. In ogni caso la seconda "ratio decidendi" contenuta nella decisione del Tribunale, secondo la quale "indipendentemente dalle richieste del cliente la praticabilità di una scelta processuale in luogo di un'altra è rimessa alla responsabilità esclusiva del professionista" non è stata sottoposta a specifica censura da parte dell'appellante incidentale.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 91, 92, 112 e 324 c.p.c., nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.
I giudici di appello avevano rigettato la domanda del RA intesa ad ottenere il risarcimento dei danni, ed - applicando il criterio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. - lo avevano condannato al pagamento delle spese.
Con la stessa decisione la Corte territoriale aveva disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Tale pronuncia, tuttavia, era da considerarsi preclusa nel caso di specie, poiché la pronuncia sulle spese, dato il suo carattere di capo accessorio della sentenza, è suscettibile di modifica soltanto nel caso in cui l'appello si conclude con la modifica della sentenza di primo grado (Cass. 4739 del 2001). Solo in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale del RA si sarebbero, ad avviso del ricorrente principale, realizzate le condizioni per l'effetto espansivo della riforma di cui all'art. 336 c.p.c., comma 1, con la possibilità di una modifica anche della pronuncia sulle spese del primo grado di giudizio. La conferma integrale della decisione di primo grado aveva, conferito alla statuizione (accessoria e dipendente) di condanna del RA alle spese, autorità di cosa giudicata interno, ai sensi dell'art.2909 c.c., e art. 324 c.p.c., sicché la statuizione impugnata si pone in contrasto sia con il principio dell'efficacia del giudicato, sia con la regola che l'esperimento negativo del gravame in appello determina il formarsi del giudicato stesso, di cui all'art. 324 c.p.c.. In conclusione, ad avviso del ricorrente principale, i giudici di appello, oltre ad esercitare un potere che era loro precluso, avevano operato un regolamento delle spese non solo privo di ogni motivazione, ma - come già rilevato - anche privo di ogni ragionevolezza.
Non vi è dubbio, sottolinea il ricorrente principale, che un siffatto trattamento si ponga in contrasto con le disposizioni sulla giurisdizione di cui all'art. 111 Cost., novellato e, segnatamente, con quelle del "giusto processo regolato dalla Legge", del "giudice terzo ed imparziale" e dell'obbligo di dotare il provvedimento giurisdizionale di una motivazione effettiva, atta ad indicare i motivi, specifici e concreti, che ne sono alla base.
I vizi denunciati con il secondo motivo, precisa il ricorrente principale, coinvolgono entrambe le pronunce, essendo la pronuncia sulle spese unitaria.
Osserva sul punto il Collegio:
Il giudice del gravame che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in mancanza di uno specifico motivo di gravame in ordine alla statuizione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8662, 19 maggio 1992 n. 6004). Nel caso di specie, la condanna del RA al pagamento delle spese del giudizio di primo grado era stata sottoposta a specifica censura dall'appellante principale, con la specifica richiesta di vaia, condanna dell'avv. De AM al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice ha escluso la responsabilità dell'avv. De AM in mancanza di prova di dolo o colpa grave (in presenza di soluzione di un problema tecnico di speciale difficoltà) - la Corte territoriale ha ritenuto che ricorressero giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado. La liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio senza possibilità di separare l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali del giudizio (Cass. 3 luglio 1993 n. 7334). Ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni di legge perché il giudice di appello riformasse la decisione di primo grado in ordine al carico delle spese, dichiarando interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio. La decisione sulle spese dell'intero giudizio spetta al giudice della impugnazione, che ha facoltà di operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al pagamento delle spese di primo grado (Cass. 19 novembre 1996 n. 10100). Nel caso di specie, con motivazione incensurabile in sede di legittimità, i giudici di appello hanno ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
Il provvedimento che dispone la compensazione delle spese di giudizio è censurabile in cassazione solo quando sia fondato su motivi illogici o giuridicamente erronei e rientra nei poteri discrezionali dei giudici di merito.
Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato. In ragione della parziale, reciproca, soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale ed i primi tre motivi del ricorso incidentale, del quale accoglie invece quarto.
Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Compensa le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007