Articolo 9 della Legge 5 maggio 1952, n. 405
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 maggio 1952
Art. 9.
Il secondo comma dell'art. 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' sostituito dal seguente:
"Con la ferma volonta' di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' l'attende: affermazione di verita' e di giustizia.
Giuro altresi' di conservare il segreto".
Entrata in vigore il 6 maggio 1952