Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.494/2017
Verbale di udienza del 14.02.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 14.02.2025 ex art. 127 ter cpc ai sensi dell'art. 281 sexties cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPY BRLICA THALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 494 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 14/2/2024 con assegnazione contestuale dei termini di legge per il deposito delle note conclusionali e note scritte
TRA
rappresentata e difesa, giusta rappresentante pro tempore, sig.ra Parte 2 procura in calce all'originale della comparsa di costituzione, dall'Avv. Cristina Di
Giovanni, presso il cui studio, sito in Bernalda (MT), in via Mazzini, 11, è elettivamente domiciliata
ATTORE
E
Controparte 1 (C.F P.IVA 2 ), giusta procura in atti, dall' Avv. Pietro Cerro rappresentata e difesa,
), presso il cui studio, sito in Pietravairano (CE), in via V. Codice Fiscale 1
Castrillo, 16, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
(P.I. P.IVA 3 ), in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, CP_3 (C.F. C.F. 2 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Garofalo (C.F.
وpresso il cui studio, sito C.F. 3 ) e Rosa Tiso (C.F. C.F. 4 in San Nicola la Strada (CE), in via U. La Malfa, 26, elegge domicilio
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da inadempimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO:
Con atto notificato in data 11/01/2017, l'attore ha citato in giudizio la Controparte_4
[... e la per far dichiarare l'invalidità del contratto di Controparte_2 sponsorizzazione per difetto di sottoscrizione, ovvero, in subordine, la risoluzione per inadempimento, al fine di ottenere la condanna alla restituzione del corrispettivo pagato, comprensivo di interessi legali e rivalutazione a far data dalla stipula di questo, pari a 26.000 euro.
Questi deduce di aver stipulato il predetto contratto in data 2/9/2016 e di aver pattuito un corrispettivo di 18.000 da pagare in rate, provvedendo a versare un acconto di
4000,00 euro al momento della conclusione dell'accordo, nonchè la somma di 2000,00 euro, costituente la seconda rata del prezzo, operazioni comprovate mediante copia dei bonifici e delle fatture dei relativi pagamenti allegati in atti.
Nel corso del rapporto, tuttavia, la parte attrice ha dovuto sospendere l'esecuzione delle sue prestazioni a causa della violazione delle condizioni contrattuali da parte dei convenuti.
L'attore lamenta, infatti, il mancato rispetto dell'ubicazione e delle misure previste per il cartellone pubblicitario raffigurante il logo della società automobilistica e, in aggiunta, l'assenza di questo sulle maglie dei calciatori, determinandosi, per tali ragioni, a costituire formalmente in mora i convenuti in data 3/10/21016.
Questi rappresenta, altresì, di aver corrisposto ad Testimone 1 , agente della predetta cooperativa, la somma di 1500 euro in contanti per le spese di trasferta della squadra, convenendo che tale importo sarebbe stato defalcato dalla rata successiva, avente scadenza il 31/10/2016.
L'attore evidenzia, poi, di aver sostenuto i costi per la produzione dei loghi delle divise da gioco, pari a 732,00 euro, di cui esibisce fattura.
La società Controparte 1 si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva, posto che il contratto oggetto di contestazione è stato stipulato con la cooperativa" CP_2 ", concessionaria pubblicitaria per conto della predetta.
Anche quest'ultima si è costituita in giudizio, deducendo la nullità della domanda per indeterminatezza dell'editio actionis, non essendo chiari i fatti posti a fondamento dell'asserito inadempimento.
Si contesta, altresì, l'invalidità del contratto, essendo stato questo sottoscritto dalla Dott.ssa CP 3 , legale rappresentante della cooperativa. Viene eccepita, poi, l'infondatezza della domanda attrice riguardo alla dazione di
1500,00 euro in contanti ad Testimone 1 qualificato dalla controparte come un
,
agente della cooperativa, che assume, tuttavia, di non aver mai attribuito a costui alcun incarico.
La convenuta ha smentito anche la richiesta avanzata alla parte attrice di sostenere i costi di produzione dei loghi delle divise, che non sono contemplati nel contratto di sponsorizzazione concluso.
E' stata, quindi, proposta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento, atteso il pagamento parziale della somma pattuita, che ammonta a
18.000, avendo la parte attrice corrisposto solo 10.000,00, circostanza questa evidenziata dalla lettera di messa in mora e dalla fattura allegate in atti.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., le parti hanno depositato memorie istruttorie, producendo copie di alcune foto raffiguranti i giocatori in divisa e chiedendo l'ammissione della prova per testi sui capi in queste indicati.
All'udienza del 10/10/2018 è stato escusso il teste di parte attrice, Testimone 2 che ha dichiarato che fin dalla prima partita di settembre 2016 i calciatori non hanno indossato la maglia con il logo della società automobilistica, mancando in campo anche il cartellone pubblicitario.
Questi ha riferito, altresì, che le condizioni contrattuali predette sono state parzialmente rispettate solo durante la disputa del 9/10/2016, dopo che l'attore ha inviato una lettera di messa in mora alla cooperativa, avendo constatato in tale circostanza l'esistenza del logo sulle divise e del cartellone, le cui misure non erano, però, conformi a quelle stabilite.
Costui ha confermato, inoltre, l'esborso di denaro in contanti per la trasferta della squadra e il pagamento delle spese di tipografia per la stampa del logo sulle magliette, specificando che in tali circostanze i convenuti avevano dichiarato di non disporre di sufficienti risorse per far fronte a tali oneri.
Nel corso dell'udienza del 16/4/2019 è stato interrogato il teste di parte attrice,
[...]
discostandosi, Tes 3 che ha corroborato le dichiarazioni rese da NE 2
tuttavia, da queste unicamente in relazione al momento dell'adempimento delle obbligazioni da parte dei convenuti, allorchè ha riferito che questi hanno eseguito in parte le prestazioni dedotte in contratto solo in occasione della partita svoltasi il
16/10/2017.
Questi ha precisato di essere venuto a conoscenza, attraverso il sito della Lega Pro, della presenza in campo del cartellone pubblicitario avente dimensioni diverse da quelle pattuite e dell'utilizzo delle maglie con il logo della società automobilistica da parte dei calciatori.
Tale deposizione ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni del teste di parte attrice, il quale ha ribadito, conformemente a quanto riportato daTestimone 4 و
che il parziale adempimento delle obbligazioni assunte è avvenuto NE 2
solo durante la partita del 9/10/2016.
All'udienza del 5/11/2019, è stato esaminato il teste di parte convenuta, Tes 5
[...] che ha affermato di aver visto sia il cartellone de quo, sia il logo apposto
,
sulle magliette in tutte le partite della stagione 2016, a cui ha assistito in qualità di tifoso e di addetto alle pulizie dello stadio per conto della società cooperativa.
La deposizione di quest'ultimo è stata confermata da NE 6 teste di parte convenuta.
Esaurita l'istruzione probatoria, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, disponendosi lo svolgimento della discussione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
La domanda attorea non è fondata e deve essere rigettata.
Giova rappresentare che i fatti oggetto di causa sono riconducibili allo schema negoziale atipico del contratto di sponsorizzazione, che prevede l'obbligo di un soggetto, definito sponsee, di consentire allo sponsor l'uso della propria immagine e dei propri elementi di individuazione, e più in generale l'obbligo di operare in vista della promozione del nome, dei prodotti e dei segni distintivi dello sponsor, anche con comportamenti positivi di promozione specifica e testimonianza, ricevendo in cambio un corrispettivo per tale attività.
In relazione alle doglianze espresse dall'attore, occorre in primis evidenziare che il contratto stipulato è valido, presentando il timbro e la sottoscrizione dell'attore, elementi contenuti nella copia del contratto allegata dalla cooperativa.
In secondo luogo, deve ritenersi che il comportamento del convenuto non integri un inadempimento, posto che la documentazione allegata in atti non è idonea a provare la violazione delle condizioni contrattuali pattuite.
Invero, l'attore ha allegato alcune fotografie, che mostrano solo la parte anteriore delle magliette indossate dai calciatori, lato sul quale non doveva essere stampato il logo della società automobilistica, prevedendo in contratto l'apposizione di questo sul retro della divisa.
Inoltre, l'unica foto ritraente la parte posteriore della maglia non è datata, ben potendo essere stata scattata dopo l'inadempimento lamentato dal convenuto. L'esecuzione delle prestazioni dovute si evince, invece, dalla produzione di controparte, che contempla immagini raffiguranti la presenza del predetto logo sulla parte posteriore delle maglie dei calciatori, nonché del cartellone pubblicitario all'interno dello stadio.
La società cooperativa ha, quindi, dimostrato il proprio adempimento, onere che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, incombe sul debitore in virtù del principio di vicinanza della prova, spettando questo compito al soggetto che ha nella propria disponibilità gli elementi idonei a corroborare tale fatto.
A tale riguardo, la Cassazione ha sottolineato che l'onere della prova sancito dall'art. 2697 cc deve essere "ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione" (ex multis Cass. S.U. 30/10/2001 n.13533, Cass. S.U. n. 577/2008)
Del resto, si osserva che l'adempimento è un fatto positivo che, per tale ragione, può essere più agevolmente provato dal debitore rispetto a quello negativo dell'inadempimento.
Non può trovare accoglimento neppure il rilievo di parte attrice circa l'inosservanza delle condizioni contrattuali in relazione alle dimensioni del cartellone pubblicitario, difettando riscontri oggettivi che consentano di affermare il mancato rispetto delle misure previste.
Tale circostanza, infatti, non può certo desumersi dalla consultazione del sito internet della Lega Pro, come sostenuto dai testi di parte attrice, non avendo questi avuto accesso allo stadio.
Risulta sconfessata dalla stessa documentazione di parte attrice anche la contestazione riguardante l'ubicazione del cartellone pubblicitario, che risulta collocato all'interno del campo su due lati di questo, in conformità a quanto previsto nel contratto.
Non si comprende, poi, la ragione per cui l'attore non abbia richiesto fattura dei
1500,00 euro versati in contanti in data 17/09/2016, avendo constatato già in data
11/09/2016 e 14/09/2016 l'inadempimento delle obbligazioni da parte del convenuto.
Alla luce dei rilievi innanzi evidenziati, la domanda attrice deve ritenersi, quindi, infondata.
Deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla società cooperativa, essendo l'attore tenuto al pagamento delle ulteriori rate del corrispettivo pattuito in assenza di una condotta inadempiente della convenuta.
Quest'ultima, infatti, ha dimostrato di aver eseguito le prestazioni dedotte in contratto producendo in giudizio copie di fotografie dei calciatori che indossano magliette con il logo della società automobilistica stampato sulla parte posteriore di queste, nonché del cartellone pubblicitario collocato all'interno dello stadio.
Infine, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla atteso che questa è parte, come si evince dalle convenuta Controparte_1
,
condizioni riportate nella copia di questo allegata in atti, nonché dal tipo di contratto stipulato.
L'accordo de quo, infatti, ha ad oggetto lo sfruttamento dell'immagine dello sponsorizzato da parte dello sponsor per promuovere la propria attività, che si realizza associando il proprio marchio alla squadra di calcio, sicchè è evidente l'infondatezza dell'eccezione proposta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe, così provvede:
Rigetta la domanda attrice in quanto infondata in fatto e conseguenzialmente in diritto;
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta
-
in persona del suo titolare e legale CP 2 condanna la Parte 1 al pagamento in favore rappresentante pro tempore, sig.ra Parte 2 della predetta convenuta CP_2 , del corrispettivo residuo, pari a 8.000 euro, oltre interessi decorrenti dalla proposizione della domanda;
condanna la Parte 1 in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, altresì, al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti convenute e che si liquidano in euro 5.077,00 otre accessori di legge, con attribuzione per le spese liquidate in favore della CP 5 Cooperativa Il
Sogno all'Avv. Tes 1 Garofalo, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 14.02.2025
Il Giudice
Dr. Raffaelina Chioccarelli