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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 677/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Firenze, dott.ssa AN Mori, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile di opposizione iscritta al n. 677/25 RG, promossa da:
Avv. , difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1
ricorrente
Contro
, difeso dall'Avvocatura dello Stato di Firenze Controparte_2
resistente
causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7.10.25 sulle seguenti conclusioni:
conclusioni parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in riforma del decreto di rigetto della richiesta di compensi spettanti al difensore d'ufficio, emesso in data 27.3.2024 dalla Corte
d'appello di Firenze III Sez. Penale, nel procedimento penale n. 3805/18 Rgnr. - n. 5388/22 RgA, n.
36789/23 Rg Cass., notificato in data 9.4.2025, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore del ricorrente, pari a € 2.753,10 oltre accessori di legge, ovvero, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- Competenze ed onorari di causa rifusi, oltre accessori di legge, oltre spese anticipate”.
Conclusioni parte opposta: “Si conclude per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Vinte le spese”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 15 D.lgs 1.9.2011 n. 150 e art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avanzato in data
9.4.25, l'avv. ha impugnato il provvedimento della Corte d'Appello di Firenze, III CP_1
Sez. Penale, notificatogli in data 9.4.25, con cui è stata rigettata la sua richiesta di liquidazione dei compensi richiesti per aver difeso l'imputato , quale difensore di ufficio, Controparte_3
nella fase del giudizio di legittimità.
In particolare, premesso che in appello era stata confermata la condanna di Controparte_3
per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio e che il ricorso per Cassazione promosso dall'avv.to nel suo interesse era stato dichiarato inammissibile dalla S.C. con ordinanza in CP_1
data 14.3.24, essendo stato avanzato "per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata", con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di liquidazione del compenso in quanto “ai sensi dell'art. 106 DPR
115/2002 il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”.
Il provvedimento viene impugnato dall'avv.to con un unico motivo per “Violazione dell'art. CP_1
31 disp. att c.p.p., del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 106 e 116” in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato nel caso di specie (liquidazione di compensi chiesti dal difensore d'ufficio), la norma dettata in tema di gratuito patrocinio.
Sostiene l'opponente che secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ord., 4/05/2022, n. 14085), la norma in esame riguarderebbe esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non si applicandosi al difensore d'ufficio in mancanza di espressa previsione al riguardo.
In particolare, posto che art. 116 TU Spese di Giustizia si limita a disporre che “l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84” mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto “di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene
l'ammissione al patrocinio”, secondo l'opponente risulterebbero applicabili al difensore d'ufficio “le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (Cass. n. 32764/2019)”. L'opponente ripropone quindi in questa sede la propria istanza di liquidazione, concludendo come meglio indicato in epigrafe.
2. Si è costituito in questo giudizio il che ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato.
3. Le parti hanno depositato note conclusionali e la causa viene decisa con sentenza emessa dal sottoscritto Presidente ex artt. 281 decies e segg. e 281 sexies cpc (vedi art. 15 dec. lgs 150/11 come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) all'esito dell'udienza tenutasi in data 7.10.25 in forma cartolare, così come consentito a seguito della modifica dell'art. 128 cpc da parte del
“correttivo AB” (dec. lgs 31.10.24 n. 164), non essendosi opposta alcuna delle parti all'ordinanza del 19.6.25 che fissava l'udienza di decisione in forma cartolare chiedendo che fosse fissata l'udienza pubblica per la discussione orale (cfr. “nuovo” art. 127 ter e “nuovo” art. 128 cpc).
4. Occorre premettere che l'avv.to ha avanzato in data 29.4.24 la sua richiesta di CP_1
liquidazione dei compensi per la fase di legittimità quale difensore di ufficio di CP_3
indicando espressamente quest'ultimo nell'istanza come imputato “irreperibile di
[...] fatto”, in quanto gli atti del procedimento penale erano stati notificati al difensore di ufficio domiciliatario ex art. 161, comma quarto cpp ed inoltre, pur risultando l'imputato residente a [...], allorquando esso difensore gli aveva spedito a tale indirizzo la raccomandata datata 12.1.22 (informandolo che era stato condannato dal Tribunale di Prato e chiedendogli il relativo compenso per la difesa in primo grado), era risultato sconosciuto all'indirizzo di CP_3
residenza, tanto che la raccomandata non era stata recapitata (vedi doc.6).
Ciò significa che tecnicamente l'istanza di liquidazione del compenso rigettata con il decreto opposto va inquadrata non già ai sensi della norma indicata nell'opposizione, ossia l'art. 116 D.P.R.
n. 115/2002 (che prevede a carico dello Stato la liquidazione del compenso del difensore dell'imputato difeso di ufficio che sia reperibile e non solvibile, subordinata alla dimostrazione da parte del difensore di avere esperito infruttuosamente le procedure per il recupero del suo credito professionale), bensì ai sensi dell'art. 117 stessa legge, norma che prevede a carico dello Stato la liquidazione delle competenze del difensore di ufficio di imputato irreperibile, la quale viene considerata applicabile per costante giurisprudenza della Cassazione sia all'imputato formalmente dichiarato irreperibile nel processo penale sia all'imputato “irreperibile di fatto” (come nella specie sarebbe ). Controparte_3
Fatta questa necessaria premessa il ricorso dell'avv.to risulta infondato. CP_1
Come correttamente argomentato dal resistente, l'art. 106, che è stato applicato alla CP_2 lettera dalla Corte d'Appello nel decreto impugnato, è inserito nel D.P.R. 115/2002 nella parte terza
(Patrocinio a spese dello Stato), titolo secondo (Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale), capo quinto (Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte) ed è rubricato “Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte”. Gli artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002 sono contenuti nel titolo terzo della medesima parte terza del D.P.R. 115/2002 (Patrocinio a spese dello Stato) e il titolo è rubricato “Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”.
E' dunque evidente, sotto il profilo sistematico, che il legislatore ha ritenuto di assimilare ai fini della liquidazione del compenso, il difensore d'ufficio avente diritto ad esso ai sensi degli artt. 116 e
117 DPR 115/2002 al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto è vero che tutte queste fattispecie sono disciplinate nella medesima parte terza del DPR 115/2002
(Patrocinio a spese dello Stato).
L'assimilazione trova riscontro anche nel D.M. 140/2012, che all'art. 9 faceva espressamente riferimento alle “liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
Del resto occorre chiedersi quale sia la ratio dell'art. 106 (e dell'omologa norma, l'art. 130 bis
D.P.R. 115/2002, la quale è stata introdotta per il processo civile dal d.l.
4.10.18 n. 113, conv. in legge 1.12.18 n. 132, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso”) e ciò è stato efficacemente chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 16/2018: la Corte ha infatti individuato la ratio della previsione nell'esigenza di “scoraggiare la proposizione, a spese dello
Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso”, aggiungendo anche che “la disposizione censurata non limita irragionevolmente il diritto di difesa, ma sollecita una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. E la mancata liquidazione del compenso, se le impugnazioni coltivate dalla parte siano dichiarate inammissibili, si giustifica, per le ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione risulti ex ante prevedibile, proprio perché, altrimenti, i costi di attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività”.
Dunque non si vede perché detta norma non dovrebbe applicarsi, stante l'eadem ratio, in quelle fattispecie particolari previste dagli artt. 116 e 117 in cui pure la liquidazione del compenso del difensore viene posta a carico dell'erario, tanto più considerando che dette norme seguono di poco l'art. 106 e sono collocate sempre all'interno della medesima parte terza del D.P.R. 115/2002, denominata “Patrocinio a spese dello Stato”. A ciò vanno aggiunte le seguenti riflessioni: il difensore di ufficio di un imputato dichiarato irreperibile dal giudice o anche solo irreperibile "di fatto" è in grado (o almeno lo era fino alla riforma AB) di poter impugnare la sentenza di condanna di primo grado ed anche di proporre ricorso in Cassazione contro la condanna in appello senza neppure avere ricevuto uno specifico mandato all'impugnazione dal proprio assistito, proprio perchè quest'ultimo è irreperibile (a differenza di quanto avviene nel processo civile, ove nessuna impugnazione può essere proposta senza specifico mandato della parte assistita); pertanto, proprio perchè in questi casi alla base dell'impugnazione non esiste un mandato del cliente che chiede al difensore di impugnare la sentenza di condanna a tutti i costi, e si deve quindi escludere che l'avvocato di ufficio sia obbligato ad impugnare in ragione di un siffatto contratto di patrocinio, il difensore ha il dovere deontologico di astenersi dal proporre impugnazione senza mandato del cliente ogni qualvolta è certo che essa sarà dichiarata inammissibile dal giudice del gravame, perchè sa in anticipo che si tratterà di una impugnazione assolutamente inutile nell'interesse del cliente e, ciò nonostante, gravosa per lo Stato ex art. 117 DPR 115/2002, sia sotto il profilo dello spreco di inutile attività processuale da parte della macchina della giustizia, sia sotto il profilo dello spreco di denaro pubblico in riferimento al compenso pagato dallo Stato al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile.
Non a caso la riforma AB (decreto legislativo n. 150/2022) ha introdotto la rilevante modifica normativa (comma 1 quater dell'art. 581 cpp) secondo la quale per la validità dell'impugnazione il difensore di ufficio dell'imputato processato “in assenza” deve depositare specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la sua dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio;
la norma impedisce quindi per il futuro che possano essere avviate dal difensore di ufficio impugnazioni di sentenze di condanna di imputati che, in quanto irreperibili, non hanno potuto rilasciare al difensore stesso alcun mandato per poter avviare la fase di impugnazione.
Si deve quindi ritenere che la specifica ratio che sta alla base dell'art. 106 (e della omologa norma per il giudizio civile, art. 130 bis) impone di applicare detta norma anche alla fattispecie in esame, che risulta esattamente analoga a quella in cui il compenso viene richiesto per una impugnazione dichiarata inammissibile dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, sia dal punto di vista degli obblighi deontologici del difensore, che sotto il profilo delle esigenze di tutela degli interessi patrimoniali dello Stato nel pubblico interesse.
Difatti il difensore dell'imputato irreperibile condannato in primo o in secondo grado, siccome già sa in anticipo che il suo compenso per la successiva fase di impugnazione andrà certamente a carico dello Stato ex art. 117 DPR 115/02, deve astenersi dal proporre impugnazioni che con certezza o verosimilmente saranno giudicate inammissibili, esattamente come deve fare il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio (sia nel processo civile che penale).
Le presenti argomentazioni spiegano perché ai fini del decidere debba essere giudicata inconferente l'unica sentenza indicata da parte opponente a sostegno della propria tesi (Cass. civile Sez. VI,
4.5.22 n. 14085), che invero prende in considerazione la diversa ipotesi di liquidazione chiesta dal difensore di ufficio di imputato reperibile (e non solvibile) regolata dall'art. 116 DPR 115/02 (tanto
è vero che la sentenza predetta conclude sostenendo che “risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”).
In ultimo va aggiunto che la tesi dell'opponente secondo cui l'art. 106 DPR 115/02 si applicherebbe solo in danno del difensore di imputato ammesso al patrocinio gratuito confligge con l'orientamento pacifico della giurisprudenza che ritiene applicabile anche al difensore d'ufficio la riduzione del compenso prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/02 immediatamente successivo, norma che, con identica tecnica normativa, dispone: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo” (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14.2.2024, n. 4049: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”; conformi Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 4759 del 14/02/2022, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 36059 del 27/12/2023).
Non vi è ragione, pertanto, di escludere l'applicazione dell'art. 106 D.P.R. 115/2002 al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile quando in danno di detto difensore viene ritenuto pacificamente applicabile dalla giurisprudenza l'art. 106 bis del medesimo D.P.R. in merito all'entità dei compensi liquidabili.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata e confermato il provvedimento impugnato.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del D.M. 55/2014 così come aggiornati con il D.M. 147/22 in relazione al valore della causa, considerata di primo grado (quindi scaglione da € 1.101 a € 5.200), esclusa la fase istruttoria perché non espletata e ridotta quella di trattazione e decisoria perché realizzate a mezzo di note scritte;
PQM
Il Presidente della Quarta Sezione civile della Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto impugnato;
condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dal CP_1
, che liquida nella complessiva somma di euro 1.300,00, oltre spese Controparte_2
forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze il 10.10.25
Il Presidente di Sezione delegato
Dott.ssa AN Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Firenze, dott.ssa AN Mori, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile di opposizione iscritta al n. 677/25 RG, promossa da:
Avv. , difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. CP_1
ricorrente
Contro
, difeso dall'Avvocatura dello Stato di Firenze Controparte_2
resistente
causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 7.10.25 sulle seguenti conclusioni:
conclusioni parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in riforma del decreto di rigetto della richiesta di compensi spettanti al difensore d'ufficio, emesso in data 27.3.2024 dalla Corte
d'appello di Firenze III Sez. Penale, nel procedimento penale n. 3805/18 Rgnr. - n. 5388/22 RgA, n.
36789/23 Rg Cass., notificato in data 9.4.2025, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore del ricorrente, pari a € 2.753,10 oltre accessori di legge, ovvero, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- Competenze ed onorari di causa rifusi, oltre accessori di legge, oltre spese anticipate”.
Conclusioni parte opposta: “Si conclude per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato.
Vinte le spese”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 15 D.lgs 1.9.2011 n. 150 e art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avanzato in data
9.4.25, l'avv. ha impugnato il provvedimento della Corte d'Appello di Firenze, III CP_1
Sez. Penale, notificatogli in data 9.4.25, con cui è stata rigettata la sua richiesta di liquidazione dei compensi richiesti per aver difeso l'imputato , quale difensore di ufficio, Controparte_3
nella fase del giudizio di legittimità.
In particolare, premesso che in appello era stata confermata la condanna di Controparte_3
per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio e che il ricorso per Cassazione promosso dall'avv.to nel suo interesse era stato dichiarato inammissibile dalla S.C. con ordinanza in CP_1
data 14.3.24, essendo stato avanzato "per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata", con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di liquidazione del compenso in quanto “ai sensi dell'art. 106 DPR
115/2002 il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”.
Il provvedimento viene impugnato dall'avv.to con un unico motivo per “Violazione dell'art. CP_1
31 disp. att c.p.p., del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 106 e 116” in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente applicato nel caso di specie (liquidazione di compensi chiesti dal difensore d'ufficio), la norma dettata in tema di gratuito patrocinio.
Sostiene l'opponente che secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ord., 4/05/2022, n. 14085), la norma in esame riguarderebbe esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non si applicandosi al difensore d'ufficio in mancanza di espressa previsione al riguardo.
In particolare, posto che art. 116 TU Spese di Giustizia si limita a disporre che “l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84” mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto “di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene
l'ammissione al patrocinio”, secondo l'opponente risulterebbero applicabili al difensore d'ufficio “le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (Cass. n. 32764/2019)”. L'opponente ripropone quindi in questa sede la propria istanza di liquidazione, concludendo come meglio indicato in epigrafe.
2. Si è costituito in questo giudizio il che ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto impugnato.
3. Le parti hanno depositato note conclusionali e la causa viene decisa con sentenza emessa dal sottoscritto Presidente ex artt. 281 decies e segg. e 281 sexies cpc (vedi art. 15 dec. lgs 150/11 come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) all'esito dell'udienza tenutasi in data 7.10.25 in forma cartolare, così come consentito a seguito della modifica dell'art. 128 cpc da parte del
“correttivo AB” (dec. lgs 31.10.24 n. 164), non essendosi opposta alcuna delle parti all'ordinanza del 19.6.25 che fissava l'udienza di decisione in forma cartolare chiedendo che fosse fissata l'udienza pubblica per la discussione orale (cfr. “nuovo” art. 127 ter e “nuovo” art. 128 cpc).
4. Occorre premettere che l'avv.to ha avanzato in data 29.4.24 la sua richiesta di CP_1
liquidazione dei compensi per la fase di legittimità quale difensore di ufficio di CP_3
indicando espressamente quest'ultimo nell'istanza come imputato “irreperibile di
[...] fatto”, in quanto gli atti del procedimento penale erano stati notificati al difensore di ufficio domiciliatario ex art. 161, comma quarto cpp ed inoltre, pur risultando l'imputato residente a [...], allorquando esso difensore gli aveva spedito a tale indirizzo la raccomandata datata 12.1.22 (informandolo che era stato condannato dal Tribunale di Prato e chiedendogli il relativo compenso per la difesa in primo grado), era risultato sconosciuto all'indirizzo di CP_3
residenza, tanto che la raccomandata non era stata recapitata (vedi doc.6).
Ciò significa che tecnicamente l'istanza di liquidazione del compenso rigettata con il decreto opposto va inquadrata non già ai sensi della norma indicata nell'opposizione, ossia l'art. 116 D.P.R.
n. 115/2002 (che prevede a carico dello Stato la liquidazione del compenso del difensore dell'imputato difeso di ufficio che sia reperibile e non solvibile, subordinata alla dimostrazione da parte del difensore di avere esperito infruttuosamente le procedure per il recupero del suo credito professionale), bensì ai sensi dell'art. 117 stessa legge, norma che prevede a carico dello Stato la liquidazione delle competenze del difensore di ufficio di imputato irreperibile, la quale viene considerata applicabile per costante giurisprudenza della Cassazione sia all'imputato formalmente dichiarato irreperibile nel processo penale sia all'imputato “irreperibile di fatto” (come nella specie sarebbe ). Controparte_3
Fatta questa necessaria premessa il ricorso dell'avv.to risulta infondato. CP_1
Come correttamente argomentato dal resistente, l'art. 106, che è stato applicato alla CP_2 lettera dalla Corte d'Appello nel decreto impugnato, è inserito nel D.P.R. 115/2002 nella parte terza
(Patrocinio a spese dello Stato), titolo secondo (Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale), capo quinto (Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte) ed è rubricato “Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte”. Gli artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002 sono contenuti nel titolo terzo della medesima parte terza del D.P.R. 115/2002 (Patrocinio a spese dello Stato) e il titolo è rubricato “Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”.
E' dunque evidente, sotto il profilo sistematico, che il legislatore ha ritenuto di assimilare ai fini della liquidazione del compenso, il difensore d'ufficio avente diritto ad esso ai sensi degli artt. 116 e
117 DPR 115/2002 al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto è vero che tutte queste fattispecie sono disciplinate nella medesima parte terza del DPR 115/2002
(Patrocinio a spese dello Stato).
L'assimilazione trova riscontro anche nel D.M. 140/2012, che all'art. 9 faceva espressamente riferimento alle “liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
Del resto occorre chiedersi quale sia la ratio dell'art. 106 (e dell'omologa norma, l'art. 130 bis
D.P.R. 115/2002, la quale è stata introdotta per il processo civile dal d.l.
4.10.18 n. 113, conv. in legge 1.12.18 n. 132, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso”) e ciò è stato efficacemente chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 16/2018: la Corte ha infatti individuato la ratio della previsione nell'esigenza di “scoraggiare la proposizione, a spese dello
Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso”, aggiungendo anche che “la disposizione censurata non limita irragionevolmente il diritto di difesa, ma sollecita una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. E la mancata liquidazione del compenso, se le impugnazioni coltivate dalla parte siano dichiarate inammissibili, si giustifica, per le ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione risulti ex ante prevedibile, proprio perché, altrimenti, i costi di attività difensive superflue sarebbero a carico della collettività”.
Dunque non si vede perché detta norma non dovrebbe applicarsi, stante l'eadem ratio, in quelle fattispecie particolari previste dagli artt. 116 e 117 in cui pure la liquidazione del compenso del difensore viene posta a carico dell'erario, tanto più considerando che dette norme seguono di poco l'art. 106 e sono collocate sempre all'interno della medesima parte terza del D.P.R. 115/2002, denominata “Patrocinio a spese dello Stato”. A ciò vanno aggiunte le seguenti riflessioni: il difensore di ufficio di un imputato dichiarato irreperibile dal giudice o anche solo irreperibile "di fatto" è in grado (o almeno lo era fino alla riforma AB) di poter impugnare la sentenza di condanna di primo grado ed anche di proporre ricorso in Cassazione contro la condanna in appello senza neppure avere ricevuto uno specifico mandato all'impugnazione dal proprio assistito, proprio perchè quest'ultimo è irreperibile (a differenza di quanto avviene nel processo civile, ove nessuna impugnazione può essere proposta senza specifico mandato della parte assistita); pertanto, proprio perchè in questi casi alla base dell'impugnazione non esiste un mandato del cliente che chiede al difensore di impugnare la sentenza di condanna a tutti i costi, e si deve quindi escludere che l'avvocato di ufficio sia obbligato ad impugnare in ragione di un siffatto contratto di patrocinio, il difensore ha il dovere deontologico di astenersi dal proporre impugnazione senza mandato del cliente ogni qualvolta è certo che essa sarà dichiarata inammissibile dal giudice del gravame, perchè sa in anticipo che si tratterà di una impugnazione assolutamente inutile nell'interesse del cliente e, ciò nonostante, gravosa per lo Stato ex art. 117 DPR 115/2002, sia sotto il profilo dello spreco di inutile attività processuale da parte della macchina della giustizia, sia sotto il profilo dello spreco di denaro pubblico in riferimento al compenso pagato dallo Stato al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile.
Non a caso la riforma AB (decreto legislativo n. 150/2022) ha introdotto la rilevante modifica normativa (comma 1 quater dell'art. 581 cpp) secondo la quale per la validità dell'impugnazione il difensore di ufficio dell'imputato processato “in assenza” deve depositare specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la sua dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio;
la norma impedisce quindi per il futuro che possano essere avviate dal difensore di ufficio impugnazioni di sentenze di condanna di imputati che, in quanto irreperibili, non hanno potuto rilasciare al difensore stesso alcun mandato per poter avviare la fase di impugnazione.
Si deve quindi ritenere che la specifica ratio che sta alla base dell'art. 106 (e della omologa norma per il giudizio civile, art. 130 bis) impone di applicare detta norma anche alla fattispecie in esame, che risulta esattamente analoga a quella in cui il compenso viene richiesto per una impugnazione dichiarata inammissibile dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, sia dal punto di vista degli obblighi deontologici del difensore, che sotto il profilo delle esigenze di tutela degli interessi patrimoniali dello Stato nel pubblico interesse.
Difatti il difensore dell'imputato irreperibile condannato in primo o in secondo grado, siccome già sa in anticipo che il suo compenso per la successiva fase di impugnazione andrà certamente a carico dello Stato ex art. 117 DPR 115/02, deve astenersi dal proporre impugnazioni che con certezza o verosimilmente saranno giudicate inammissibili, esattamente come deve fare il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio (sia nel processo civile che penale).
Le presenti argomentazioni spiegano perché ai fini del decidere debba essere giudicata inconferente l'unica sentenza indicata da parte opponente a sostegno della propria tesi (Cass. civile Sez. VI,
4.5.22 n. 14085), che invero prende in considerazione la diversa ipotesi di liquidazione chiesta dal difensore di ufficio di imputato reperibile (e non solvibile) regolata dall'art. 116 DPR 115/02 (tanto
è vero che la sentenza predetta conclude sostenendo che “risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”).
In ultimo va aggiunto che la tesi dell'opponente secondo cui l'art. 106 DPR 115/02 si applicherebbe solo in danno del difensore di imputato ammesso al patrocinio gratuito confligge con l'orientamento pacifico della giurisprudenza che ritiene applicabile anche al difensore d'ufficio la riduzione del compenso prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/02 immediatamente successivo, norma che, con identica tecnica normativa, dispone: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo” (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14.2.2024, n. 4049: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”; conformi Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 4759 del 14/02/2022, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 36059 del 27/12/2023).
Non vi è ragione, pertanto, di escludere l'applicazione dell'art. 106 D.P.R. 115/2002 al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile quando in danno di detto difensore viene ritenuto pacificamente applicabile dalla giurisprudenza l'art. 106 bis del medesimo D.P.R. in merito all'entità dei compensi liquidabili.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata e confermato il provvedimento impugnato.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del D.M. 55/2014 così come aggiornati con il D.M. 147/22 in relazione al valore della causa, considerata di primo grado (quindi scaglione da € 1.101 a € 5.200), esclusa la fase istruttoria perché non espletata e ridotta quella di trattazione e decisoria perché realizzate a mezzo di note scritte;
PQM
Il Presidente della Quarta Sezione civile della Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e conferma il decreto impugnato;
condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dal CP_1
, che liquida nella complessiva somma di euro 1.300,00, oltre spese Controparte_2
forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze il 10.10.25
Il Presidente di Sezione delegato
Dott.ssa AN Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.