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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA ED, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 20/06/25 la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte in materia di previdenza al n° 30275/24 – 30283/24 e promosse da:
Parte_1
[...] in persona del l.r.p.t. rappresentati e difesi dall'avv. C. Allegra – R. Albanese in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in RO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato – R. Piergentili in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto;
RESISTENTE
CP_2 con sede in RO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Pellegrino in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso la sede di RO;
RESISTENTE
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore,
1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Talladira in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/08/24, e ritualmente notificato, la società ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di RO in funzione Parte_1 di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa da indicata in ricorso e Controparte_3 notificata i ui l'ente ha chiesto il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito analiticamente specificati in ricorso:
“1) Cartella di pagamento n. 097 2014 03045879385 03 ente impositore di RO – CP_2
Nomentano, per rate premio per l'anno 2014, asseritamente notificata in data 16.09.2015, con relative somme aggiuntive e sanzioni per €.4.363,63; 2) Cartella di pagamento n. 097 2016 00210951885 03 ente impositore di RO – CP_2
Nomentano, per rate premio per l'anno 2015, asseritamente notificata in data 05.04.2016, con relative somme aggiuntive e sanzioni per 1.564,17; 3) Avviso di addebito n. 397 2014 00116262055 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2014 asseritamente notificato il 08.10.2014 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €. 29.870,03; 4) Avviso di addebito n. 397 2015 00028683155 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per gli anni 2014 e 2015 asseritamente notificato il 08.10.2014 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €. 29.870,03; 5) Avviso di addebito n. 397 2015 00170814425 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2015 asseritamente notificato il 12.11.2015 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.10.644,81; 6) Avviso di addebito n. 397 2016 00058670395 03 ente impositore di CP_1
RO RO per contributi DM 10 per l'anno 2015 asseritamente notificato il 07.06.2016 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.20.897,31; 7) Avviso di addebito n. 397 2016 00138002425 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2015 asseritamente notificato il 22.07.2016 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.9.113,23; 8) Avviso di addebito n. 397 2017 00205125025 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per gli anni 2016 e 2017 asseritamente notificato il 09.01.2018 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.1.353,68; 9) Avviso di addebito n. 397 2018 00268461815 02 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 20.12.2018 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.5.251,84; 10) Avviso di addebito n. 397 2018 00268462825 02 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 20.12.2018 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.176,34;
2 11) Avviso di addebito n. 397 2019 00019920195 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 27.04.2019 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.47.328,43; 12) Avviso di addebito n. 397 201900019921205 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 27.04.2019 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.141,50; 13) Avviso di addebito n. 397 2019 00026059205 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 29.05.2019 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.3.060,09; 14) Avviso di addebito n. 097 2024 90756816 879 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 01.10.2019 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.1.202,06. “ relativi a premi CP_2
e contributi previdenziali da DM 10 insoluti per gli anni dal 2014 al 2018. CP_1
Ha concluso la società ricorrente chiedendo:
“Previa sospensione, accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve all' in forza della CP_1 intimazione di pagamento di cui in oggetto, emessa dalla Controparte_3
Ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla riscossione dell' delle somme dovute a CP_2 titolo di rate premio per gli anni 2014 e 2015. Altresì, ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla riscossione dell' delle somme dovute CP_1
a titolo di DM 10 per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conseguentemente dichiarare priva di efficacia e di effetti giuridici gli avvisi di pagamento sopra indicati. Con vittoria di spese ed onorari di causa, di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore del procuratore antistatario.” Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_1 concludendo, ha chiesto:
“rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile ovvero infondato confermando gli AVA sottesi all'intimazione impugnata e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento degli importi ivi esposti, oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo;
in via meramente subordinata, confermare i predetti avvisi di addebito per il diverso importo eventualmente risultante all'esito del giudizio e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento del predetto, oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese.” Si è costituito in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_2 concludendo, ha chiesto: “Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione dell' CP_2 ovvero, in subordine, respingere il ricorso di in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto.
- Spese come per legge “. Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_4 concludendo, ha chiesto: “ dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad disporre la non Controparte_3 solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle spese di giudizio”.
3 Con distinto ricorso depositato in data 3/08/24, poi riunito al precedente, la società ricorrente ha adìto il Tribunale di RO in funzione di Giudice Parte_1 del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa da indicata in ricorso e notificata in Controparte_3 data 24/06/24, prodotta in atti, nella parte in cui l'ente ha chiesto il pagamento delle somme indicate negli avvisi di addebito analiticamente specificati in ricorso:
“- n. 397 2015 00028683155 06 per contributi DM 10 per gli anni 2014 e 2015 asseritamente notificata il 10.08.2015 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.84.680,56; n. 397 2015 00170814425 06 per contributi DM 10 per gli anni 2014 e 2015 asseritamente notificata asseritamente notificata in data 16.12.2017, con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.10.644,81.” Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_1 concludendo, ha chiesto:
“- in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile
- in via preliminare dichiararlo tardivo
- In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.” Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_4 concludendo, ha chiesto: “ dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad
[...] disporre la non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione Controparte_3 pro- quota delle spese di giudizio” Istruite con documenti, le cause riunite sono state discusse e decise, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 20/06/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve ritenersi, innanzitutto, la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro atteso che la domanda proposta ha come oggetto l'accertamento del diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla base delle cartelle di CP_4 pagamento emesse da e degli avvisi di addebito emessi da indicati in CP_2 CP_1 ricorso relativi all'om amento di premi e di contri evidenziali CP_2 da DM 10 insoluti. CP_1
L'opposizione proposta nel merito è infondata e deve essere rigettata. Deve osservarsi, in generale, che l'art. 29 d.lgs. n.46/99, che contiene la nuova disciplina della riscossione mediante ruolo delle entrate sia fiscali che patrimoniali dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici e previdenziali, prevede espressamente che alle entrate non tributarie non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del DPR n. 602/73, novellato dall'art.16 del d.lgs. citato e che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongano nelle forme ordinarie, le quali per i crediti previdenziali sono disciplinate dall'art. 618 bis c.p.c.
4 Ne discende che dopo la notificazione dell'avviso di addebito e prima dell'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale può proporre dinanzi al giudice del lavoro sia un'opposizione per ragioni di merito, contestando la pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 c. 5 e 6 d.lgs. n. 46/99 che rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 442 e ss. c.p.c., sia un'opposizione per ragioni inerenti il diritto di procedere ad esecuzione forzata ( equivalente all'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c. ), sia un'opposizione agli atti esecutivi con la quale si contesti la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, queste ultime entrambe regolate dall'art. 618 bis c.p.c. Inoltre Cass. n. 10326/19 ha precisato che “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall' per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, CP_5 alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale”. Nella fattispecie, le intimazioni di pagamento impugnate, mediante le quali si è intimato alle società ricorrenti di adempiere l'obbligo contributivo risultante dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito precedentemente notificati ( come documentalmente provato da , da e da e come di seguito precisato CP_2 CP_1 CP_4
) che costituiscono il titolo esecutivo extragiudiziale, deve ritenersi che abbiano assunto anche effetti sostanziali, assolvendo alla medesima funzione che nel processo esecutivo civile è attribuito all'atto di precetto;
quindi l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 – 618 bis c.p.c., con la quale è possibile proporre dinanzi al Giudice del lavoro, prima che l'esecuzione sia iniziata, questioni attinenti anche ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o ai fatti impeditivi o estintivi del credito derivanti dall'inesistenza del titolo fatto valere, sia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei limiti in cui siano state proposte doglianze relative alla regolarità formale o alla mancata notificazione dell' avviso di addebito quale titolo esecutivo stragiudiziale sotteso all' intimazione notificata;
nella specie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. risulta peraltro proposta ben oltre entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell' intimazione impugnata in quanto i ricorsi risultano depositati telematicamente in data 3/08/24 mentre le intimazioni di pagamento risultano notificate in data 26/04/24 e 24/06/24 da parte di CP_4
Ne discende la legittimazione passiva di e di in quanto enti CP_2 CP_1 impositori titolari del credito fatto valere che han sso le e di pagamento e gli avvisi di addebito indicati, di cui è stata eccepita sia l'inesistenza della relativa notificazione sia la prescrizione quinquennale, oltre che la legittimazione passiva di
5 in quanto ente titolare ex lege dell'azione esecutiva Controparte_3 da porre in essere successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ed in quanto ente che ha emesso l'atto di intimazione impugnato, avverso il quale è stata proposta una domanda che deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione. Deve, poi, rilevarsi che ha dedotto nella memoria di costituzione del giudizio n. CP_1
30275/24 RG ed ha documentalmente provato che: “per come emerge dalla relazione istruttoria del competente ufficio (all. A) gli avvisi di addebito contestati sono stati notificati a soggetti giuridici, identificati dai codici fiscali nn. 12439401006, 12461651007 e
, che nel corso del tempo hanno cambiato denominazione, P.IVA_1 compagine sociale, forma societaria o sono stati oggetto di cessione/scissione, come da visure storiche allegate (cfr. All. C sub all. 15). In particolare, per quanto concerne il C.F. , da ultimo P.IVA_2 [...] lo stessa ha avuto in ordine cronologico le seguenti Parte_2 denominazioni: Parte_3 [...]
Controparte_6 Controparte_7
[...] Controparte_8
Per quanto concerne il C.F. , da ultimo P.IVA_3 Controparte_9
esso ha avuto la seguente denominazione:
[...] Parte_2 Controparte_10
[...]
Per quanto concerne il C.F. , da ultimo P.IVA_1 Controparte_11 ha avuto in ordine cronologico le seguenti denominazioni:
[...] [...]
; Controparte_12 Controparte_13 [...]
Controparte_14 Controparte_15
[...]
Successivamente, la a incorporato mediante cessione le seguenti CP_16 società:
- già Parte_2 Controparte_8 in data 04/06/2018;
[...]
- già farmacia Controparte_17 [...] in data 04/06/2018; Controparte_10
- già farmacia Controparte_11 Controparte_15 in data 17/07/2019.
[...]
Infine, la ha effettuato una scissione con costituzione di quattro CP_16 società in data 25/05/2023:
- Parte_1
- Controparte_18
- Parte_1
- Controparte_19 ha dedotto, inoltre, che “ il presente contenzioso ha ad oggetto alcuni avvisi di
[...] addebito già contestati sia nel giudizio instaurato da Tribunale di CP_16
RO - R.G. n. 16008/2023, conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (cfr. All. C sub all. 14), e tutti gli avvisi contestati nel giudizio instaurato dalla CP_18 ancora in corso, avente rg. 30282/24 data prossima udienza 07.01.2024”.
[...]
6 inoltre, sempre nella memoria di costituzione del giudizio iscritto al n. CP_1
30275/24 RG ha dedotto e documentalmente provato che “per come evidenziato nella relazione del competente ufficio, gli avvisi di addebito allegati, essendo quelli originariamente inviati al debitore principale, presentano quali ultime tre cifre finali i numeri “000”, pur essendo riconducibili agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso. Difatti, le ultime tre cifre cambiano in relazione alla presenza o meno di coobbligazione. Dunque, nel caso di specie le cifre finali “503” o “504” indicano che la
[...]
è coobbligata con le farmacie destinatarie originarie degli avvisi sotto Parte_1 elencati, nonché con la e con la CP_16 Controparte_18
A titolo meramente esemplificativo: l'avviso di addebito nr. 39720140011626205503
/39720140011626205000 può essere così scorporato:
- 397 (ente creditore) – 2014 (anno di formazione dell'avviso) – 11626205 (numero dell'avviso) – 000/504/503 (la presenza o meno di coobbligati). La numerazione che identifica effettivamente l'avviso di addebito è quella centrale evidenziata in grassetto sottolineato, che, come appare evidente, è sempre la medesima, così come sono identici i periodi. Peraltro, per come risulta anche dall'atto di intimazione i periodi cui si riferiscono i debiti sono quelli riportati negli avvisi ed altresì indicati nel ricorso di controparte. In altri termini, il codice finale “503” o “504” indicato negli avvisi descritti nell'intimazione di pagamento opposta, differisce dagli avvisi depositati dall'Istituto solo per un sistema procedurale interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nel caso di coobbligato, inserisce un codice diverso dallo “000”. Nessun dubbio può, quindi, porsi sul fatto che si tratti dello stesso debito.” Inoltre ha dedotto e documentalmente provato che “gli avvisi di addebito CP_1 risultano tutti ritualmente notificati (precisandosi che la numerazione degli allegati ricalca quella utilizzata nel ricorso (da 3 a 13): 3 . Con l'avviso di addebito nr. 39720140011626205504 formato il 24/09/2014 e notificato a a mezzo Parte_3 raccomandata A/R in data 08/10/2014 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 08/2013 a 06/2014 (denunce mensili) per complessivi euro € 80.073,00; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 poi revocata il Controparte_3
25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 58.954,29; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il Controparte_3
10/03/2023 (all. B sub all. 3); 4 . Con l'avviso di addebito nr. 39720150002868315504 formato il 24/07/2015 e notificato a a mezzo Parte_3 raccomandata A/R in data 10/08/2015 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 07/2014 a 02/2015 (denunce mensili) per complessivi euro €. 67.640,27; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 poi revocata il Controparte_3
25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 11.626,89; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata
7 concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. B sub Controparte_3 all. 4); 5 . Con l'avviso di addebito nr. 39720150017081442504 formato il 09/10/2015 e notificato a a mezzo Parte_3 raccomandata A/R il 12/11/2015 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 03/2015 a 04/2015 (denunce mensili) per complessivi euro €. 8.417,33; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 e revocata il Controparte_3
25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 1.455,25; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. B. sub Controparte_3 all. 5); 6 . Con l'avviso di addebito nr. 39720160005867039504 formato il 09/04/2016 e notificato a a Controparte_10 mezzo raccomandata A/R il 07/06/2016 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 09/2015 a 11/2015 (denunce mensili) per complessivi euro €. 15.465,94; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 10/12/2020 revocata il Controparte_3
18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 1.304,31; l'avviso risulta essere oggetto di due definizioni agevolate concesse dall' Controparte_3
l'una il 03/04/2018 e revocata il 17/05/2019, l'altra concessa il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. B sub all. 6); 7 . Con l'avviso di addebito nr. 39720160013800242504 formato il 24/06/2016 e notificato a a mezzo Parte_3 raccomandata A/R il 22/07/2016 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 09/2015 a 12/2015 (denunce mensili) per complessivi euro €. 7.282,46; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 e revocata il Controparte_3
25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 1.282,22; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. B. sub Controparte_3 all. 7); 8 . Con l'avviso di addebito nr. 39720170020512502504 formato il 24/11/2017 e notificato a Controparte_8
a mezzo raccomandata A/R in data 09/01/2018 è stato richiesto all'azienda il
[...] pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 06/2016 a 01/2017 (denunce mensili) per complessivi euro €. 1.134,75; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data Controparte_3
02/05/2018 e revocata il 25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 205,24; l'avviso risulta essere oggetto di
8 definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il Controparte_3
12/04/2024; l'avviso è stato inoltre oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. B sub all.
8). Si eccepisce pertanto l'inammissibilità del ricorso in parte qua per violazione del ne bis in idem e comunque l'infondatezza dello stesso, stante la sentenza favorevole alle ragioni dell'Ente.
9 . Con l'avviso di addebito nr. 39720180026846181503 formato il 07/12/2018 e notificato a a mezzo Controparte_15 pec (0909400@pec.federfarma.it) in data 20/12/2018 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 07/2018 A 09/2018 (denunce mensili) per complessivi €. 30.661,65; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data Controparte_3
10/12/2020 revocata il 18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 27.133,95; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023; l'avviso è stato oggetto del precedente giudizio Controparte_3 incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 - nel quale dapprima era stata disposta dall'A.G. la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso – conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. B sub all. 9). 10 . Con l'avviso di addebito nr. 39720180026846282503 formato il 07/12/2018 e notificato a a mezzo Controparte_15 pec (0909400@pec.federfarma.it) in data 20/12/2018 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per il periodo 01/2018 (nota di rettifica) per complessivi euro €. 137,77; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 10/12/2020 revocata il Controparte_3
18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 15,34; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il Controparte_3
10/03/2023 e revocata il 12/04/2024; l'avviso è stato ancora già oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. C sub all. 10).
11 . Con l'avviso di addebito nr. 39720190001992019504 formato il 24/04/2019 e notificato a mezzo pec ) il 27/04/2019 a Email_1
è stato richiesto Controparte_10 all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 12/2018 a 01/2019 (denunce mensili) per complessivi euro €. 37.125,99; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' CP_3 in data 10/12/2020 revocata il 18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per
[...] poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 3.129,94 l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024; Controparte_3
l'avviso è stato già oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. C sub all. 11).
9 12 . Con l'avviso di addebito nr. 39720190001992120504 formato il 24/04/2019 e notificato a mezzo pec ) il 27/04/2019 a Email_1
è stato richiesto Controparte_10 all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per il periodo 04/2018 (nota di rettifica) per complessivi euro €. 112,35; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data Controparte_3
10/12/2020 revocata il 18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 13,15; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024; l'avviso è stato già Controparte_3 oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. C sub all. 12). 13 . Con l'avviso di addebito nr. 39720190002605920504 formato il 24/05/2019 e notificato a a Controparte_8 mezzo pec (0910200@pec.federfarma.it) in data 29/05/2019 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 01/2018 a 07/2018 (note di rettifica) per complessivi euro €. 2.439,51; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data Controparte_3
10/12/2020 revocata il 18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024.In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 208,37; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024; l'avviso è stato già Controparte_3 oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. C sub all. 13). 14 . L'avviso di addebito n. 097202490756816879 non trova riscontro negli archivi dell'Istituto e pertanto o è stato inserito per errore, oppure il numero è errato. Del tutto pretestuosa, alla luce delle vicende societarie, appare pertanto l'avversa argomentazione secondo cui il titolo esecutivo sarebbe inesistente per carenza di autonoma notificazione del coobbligato Parte_1
Ed invero i titoli sono stati del tutto correttamente notificati alle società identificate dai codici fiscali nn. e , P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_1 che nel corso del tempo hanno cambiato denominazione, compagine sociale, forma societaria o sono stati oggetto di cessione/scissione, come da visure storiche allegate e come già illustrato al paragrafo precedente………… come comprovato dalla documentazione allegata, gli avvisi di addebito - emessi conformemente al disposto di cui all'art. 30 del D.L. nr. 78/2010, convertito in Legge nr. 122/2010 - sono stati formati e notificati dall'Istituto di previdenza nel pieno rispetto dei termini di decadenza (art. 24 Legge 46/1999) e prescrizione (art. 3, c. 9 e 10, Legge 335/1995):
- a mezzo raccomandata A/R presso le sedi sopra dettagliate;
- a mezzo posta elettronica certificata, per il tramite della
“ t”, ovviamente riconducibile all'Istituto di previdenza, Email_2 agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra già menzionati.
10 Entrambi i domicili sono stati comunicati all' previdenziale dalla stessa società CP_1 in fase di iscrizione e sono presenti anche negli archivi del Registro delle imprese, come si evince dalle allegate visure camerali. Ad ogni modo si rammenta che i vizi che attengono alla regolarità della notifica sono vizi formali che dovevano essere fatti valere nel termine di legge di 20 giorni. Pertanto, ogni doglianza sul punto sarebbe tardiva ed inammissibile.” Per quanto riguarda le cartelle di pagamento emesse da quest'ultimo ha CP_2 dedotto e documentalmente provato che:
11 Per quanto riguarda gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio riunito n. 30283/25 RG, ha dedotto nella memoria di CP_1 costituzione ed ha documentalmente provato che:
“ Per come emerge dalla relazione istruttoria del competente ufficio (all. A) gli avvisi di addebito contestati sono stati notificati a soggetti giuridici, identificati dai codici fiscali nn.
12461651007 e che nel corso del tempo hanno cambiato P.IVA_2 P.IVA_1 denominazione, compagine sociale, forma societaria o sono stati oggetto di cessione/scissione, come da visure storiche allegate (cfr. All. C sub all. 15). In particolare, per quanto concerne il C.F. , da ultimo lo stessa P.IVA_2 Parte_2 ha avuto in ordine cronologico le seguenti denominazioni:
[...]
; Parte_3 Controparte_6
[...] Controparte_7 [...]
Per quanto concerne il C.F. , da ultimo Controparte_8 P.IVA_3
esso ha avuto la seguente Controparte_9 Parte_2 denominazione: Per quanto concerne il Controparte_10
C.F. , da ultimo a avuto P.IVA_1 Controparte_11 in ordine cronologico le seguenti denominazioni: Controparte_12
[...] Controparte_13 [...]
Controparte_14 Controparte_15
Successivamente, la ha incorporato mediante cessione le CP_16 seguenti società: - già Parte_2 Pt_3 [...] poi Parte_3 Controparte_6 poi
[...] Controparte_7
Controparte_8
in data 04/06/2018; -
[...] Controparte_17 già farmacia in data
[...] Controparte_10
04/06/2018; - già Controparte_11 [...] in data 17/07/2019. Infine, la Controparte_15 CP_16 ha effettuato una scissione con costituzione di quattro società in data 25/05/2023: -
[...]
- - (ATTUALE Parte_1 Controparte_18 Parte_1
RICORRENTE) ; - Controparte_20 sin d'ora precisare che il presente contenzioso ha ad oggetto avvisi di addebito già
[...] contestati sia nel giudizio instaurato dalla ancora in corso, Controparte_18 avente rg. 30282/24 data prossima udienza 20.03.2025 (cfr. ricorso RG. 30282/24
12 PUNTI 4 E 5 all. 3), sia nel giudizio instaurato dalla sempre in Parte_1 corso (cfr. ricorso RG. 30275/24 PUNTI 4 E 5 all. 4) sia nel giudizio instaurato dalla prima udienza 27/1/2025 (cfr. ricorso RG. 30278/24 PUNTI 3 E 4 CP_19 all. 5)…………….. come evidenziato nella relazione del competente ufficio, gli avvisi di addebito allegati, essendo quelli originariamente inviati al debitore principale, presentano quali ultime tre cifre finali i numeri “000”, pur essendo riconducibili agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso. Per come emerge dalle visure storiche allegate e rappresentato dianzi, la CP_16 mediante operazioni societarie ha incorporato, tra le altre, le seguenti farmacie:
- farmacia in data 04/06/2018; Controparte_21
- farmacia in data 04/06/2018; Controparte_10
- farmacia in data 17/07/2019. Controparte_15
In data 11 ottobre 2023 la c.f. si è scissa nelle società di nuova CP_16 P.IVA_4 costituzione: , , Parte_1 Controparte_18 CP_19
E . Parte_1
Da tale vicenda societaria è conseguito che gli avvisi di addebito, originariamente notificati alle società, poi acquisite da poi scissa a sua volta, da parte dell' sono stati CP_16 CP_1 inseriti nell'atto di intimazione con una modificazione delle sole ultime tre cifre, in quanto - data la vicenda societaria intercorsa - tenuto al pagamento del debito in essi portato è anche la società, odierna opponente. Difatti, le ultime tre cifre cambiano in relazione alla presenza o meno di coobbligazione. Dunque, nel caso di specie le cifre finali “506” indicano che l è coobbligata Parte_1 con le farmacie destinatarie originariamente degli avvisi sotto elencati, nonché con la con la , con la e con la . CP_16 Controparte_18 Parte_1 CP_19
A titolo meramente esemplificativo: l'avviso di addebito nr. 39720150028683155506
/39720150028683155000 può essere scorporato così:
-397 (ente creditore) – 2015 (l'anno di formazione dell'avviso) – 28683155 (il numero dell'avviso) – 000/506 (la presenza o meno di coobbligati). Ed invero anche nei ricorsi presentati dalle altre due coobbligate e Parte_1 [...]
sono elencati ai punti 4 e 5 i medesimi AVA ma con numero terminale CP_18 rispettivamente 503 e 504, come pure dalla in cui sono elencati ai punti 3 e 4 con CP_19 terminale 505. In sintesi, il codice finale “503”, “504”, “505”, “506” indicato negli avvisi descritti nell'intimazione di pagamento opposta, differisce dagli avvisi depositati dall'Istituto solo per un sistema procedurale interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nel caso di coobbligato, indica il codice “501”, “502”,”503”,”504”, ecc. a seconda del numero dei coobbligati. Dunque, nel caso di specie le cifre finali “506” indicano che la è coobbligata Parte_1 con le farmacie destinatarie originarie degli avvisi sotto elencati, nonché con la CP_16
(che le ha incorporate per cessione) e con la la e la
[...] Controparte_18 Parte_1
nelle quali si è scissa. CP_19
Tanto premesso, gli avvisi di addebito risultano tutti ritualmente notificati 1. l'avviso di addebito nr. 39720150002868315506 formato il 24/07/2015 è stato notificato a a mezzo Parte_3
13 raccomandata A/R in data 10/08/2015 con richiesta di pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 07/2014 a 02/2015 (denunce mensili) per complessivi euro € 67.640,27; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 e revocata il 25/08/2018, Controparte_3 per poi essere concessa ancora in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 11.626,89; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall'
[...] il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. 1); CP_3
2. l'avviso di addebito nr. 39720150017081442506 formato il 09/10/2015 e notificato a a mezzo raccomandata Parte_3
A/R il 12/11/2015 con richiesta di pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 03/2015 a 04/2015 (denunce mensili) per complessivi euro € 8.417,33; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 e revocata il 25/08/2018, in seguito Controparte_3 concessa ancora in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 1.455,25; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il Controparte_3
10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. 2); risulta pertanto del tutto infondato il motivo di opposizione inerente l'INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO PER CARENZA DI AUTONOMA NOTIFICAZIONE DEL NEI CONFRONTI DEL
. CP_22
E' infatti ovvio, per quanto sopra illustrato, che la numerazione che identifica effettivamente l'avviso di addebito è quella centrale posta in grassetto e sottolineata che, come evidente, è sempre la medesima, così come sono identici i periodi. Nessun dubbio può, quindi, porsi sul fatto che si tratti dello stesso debito. Il presente chiarimento, pur in assenza di alcun rilievo sul punto, viene fatto dall'Ente onde evitare incomprensioni che possano differire la realizzazione dei crediti di cui è titolare sostanziale..” Deve anche rammentarsi, in ordine alla notificazione degli avvisi di addebito che l'art. 30, c. 4, del D.L. n. 78/2010 che stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Come affermato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di questo Tribunale :
” In proposito la Cassazione ha costantemente statuito che tale tipo di notifica non è regolato né dall'art. 149 c.p.c. né dalla legge n. 890/82 (6198/2015, 16949/2014, 6395/2014, 14327/2009). Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha unanimemente sancito il principio per cui la notifica delle cartelle esattoriali (e, per analogia degli avvisi di addebito previsti dall'art. 30 DL 78/2020 conv. in L. 122/2010) può effettuarsi a a mezzo posta raccomandata per il tramite del servizio postale: “L'art. 26 D.P.R. 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata
14 con avviso di ricevimento”. (cfr. ex multis, Cass. Sentenza n. 11708/2011). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati”. (Cass. n. 6395/14). Inoltre, la Suprema Corte ha altresì affermato che “E' legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l'atto non sia il destinatario dell'atto: l'importante è che il recapito sia fatto al domicilio corretto. Infatti, secondo il disposto dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna…” (Cass. n. 15746/12). Ed ancora: "se, manchino nell' avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).” Ed ancora:
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale” (cfr. Cass. 24852/06, conf. da CAss. n. 6046/16). Si richiama inoltre il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “per giurisprudenza costante di questa Corte la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e
15 di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. n. 17417 del 08/08/2007; Cass. n. 758 del 16/01/2006; Cass. 24 novembre 2004, n. 22133). Da questi principi non risulta essersi discostata la Corte di merito che ha ricollegato la presunzione di conoscenza non tanto all'apposizione della dizione " ma alla circostanza certa dell'inoltro della raccomandata” (Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2012, n. 21939). Di recente, inoltre, la Cassazione (sent n. 28708 del 18.10.2021), si è pronunciata su un'impugnazione di intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle di pagamento notificate direttamente dall'agente della riscossione, affermando: "Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario». In tale arresto è stata richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2018, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, DPR 602/1973, nella parte in cui prevede la facoltà per l'agente della riscossione di provvedere alla notifica diretta delle cartelle di pagamento, in ragione della funzione pubblicistica propria dell'attività del medesimo. Si tratta di principi certamente applicabili anche alla notifica diretta da parte di degli CP_1 avvisi di addebito, ossia degli atti impositivi che, a decorrere dal 2010, l' è autorizzato CP_1 ad emettere in luogo delle cartelle di pagamento, svolgendo anche l'Ente previdenziale una funzione pubblicistica. Del resto, come detto, la notifica diretta degli avvisi di addebito è prevista dalla legge in modo identico a quella prevista per le cartelle di pagamento (art. 30, co. 4, DL 78/2010, conv. in L. 122/2010). ……………….. Si riportano infine le massime relative ai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”. (Cass. sent. n. 28872/18) Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass. Ord. n. 10037/19).
16 Ne consegue che, per le raccomandate “ordinarie”, a differenza delle raccomandate “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede alcun invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata (cd. C.A.D.), ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un avviso di giacenza, che viene imbucato nella cassetta postale (adempimento attestato con valora di pubblica fede dall'Ufficiale postale sull'avviso di ricevimento della raccomandata) e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro del piego.” Inoltre: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”. (Cass. sent. n. 28872/18) Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass. Ord. n. 10037/19). La Corte di Cassazione, inoltre, nella recente pronuncia n. 2339 del 2021, ha nuovamente rammentato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, trova applicazione il regolamento postale che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro la Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). Vedasi anche, sul punto, anche Cass. n. 10131 del 2020.” Poiché le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati in ricorso risultano essere stato ritualmente notificati, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, e non sono stati impugnati nel termine perentorio di legge previsto dall'art. 24 c. 6 del D. Lgs n. 46/99, ne consegue l'incontestabilità del credito ingiunto (cfr. Cass. n. 2835/09, Cass. n. 6674/08 Cass. n. 17978/08, Cass. SS.UU. n. 4506/2007). Tale termine deve ritenersi perentorio in considerazione dell'attitudine della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito ad acquisire il requisito della incontrovertibilità in quanto titolo esecutivo, con conseguente non contestabilità del credito ivi accertato se non per fatti relativi all'inesistenza del titolo o successivi alla formazione del titolo medesimo.
17 La non tempestiva opposizione della cartella o all'avviso di addebito, avente natura di titolo esecutivo, comporta, cioè, in sede processuale l'incontrovertibilità, ossia l'incontestabilità del titolo medesimo, principio che vale sia nel processo tributario ( art.21 del d.lgs.546/82 ), sia nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ( art.22 c.
1. e 23 c.1 della L.n.689/81) e che era previsto anche dall'art.2 del D.L. 338/89 conv. in L.n.389/89, che configurava il previgente sistema di riscossione dei crediti contributivi degli enti previdenziali ( cfr. Cass. sez.. 6 – ord. n. 21365/2010 “ in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio” – cfr. anche Cass. n. 17978/08: “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
ne' alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007). La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva,
18 in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.” – Cass. n. 2835/09 : “ In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” – Cass. n. 8931/11 – n. 8900/10 ).
Peraltro Cass. SU n. 23397/2016 ha affermato che “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio CP_1
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. CP_1
Ferma, pertanto, l'incontestabilità del credito ingiunto con le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito suindicati deve osservarsi, in ordine alla prescrizione quinquennale successiva, rilevabile d'ufficio in materia previdenziale, che non è decorsa alcuna prescrizione quinquennale atteso che, prima della notificazione degli atti di intimazione di pagamento impugnati, è documentata in atti la presentazione di domande di definizione agevolata, che dimostrano che le società interessate erano a conoscenza della notifica delle cartelle di pagamento e degli AVA, e la revoca delle dilazioni concesse intervenuta successivamente da parte di in considerazione CP_4 dei pagamenti parziali effettuati. Infatti l'adesione alla c.d. rottamazione costituisce atto di riconoscimento del debito nonchè di interruzione della prescrizione;
in proposito la Cassazione (ex multis Cass. n. 5160/2022, Cass. n. 19401/2022 ecc.) ha chiarito che ”La richiesta di rateizzazione, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far
19 valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098)" (Vedasi anche Cass. n. 5160 del 16/2/2022).”
E Cass. n. 5160/22 ha affermato: “ Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni del D.L. n. 78 del 1998, art. 1, comma 2-ter, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).”
Quindi le domande di rateizzazione ed i pagamenti parziali intervenuti già prima del decorso della prescrizione quinquennale successiva all'incontestabilità ex lege dei titoli esecutivi extragiudiziali hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione anche prima dell'ulteriore successivo atto interruttivo rappresentato dalle intimazioni di pagamento de quibus ( cfr. anche Cass. n. 6154/24 : “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.”; a tal proposito Cass. SU n. 23397/16 aveva già precisato che la disposizione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, secondo cui le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria “si prescrivono e non possono essere versate” con il decorso del termine di cinque anni ha reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dall'art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione”, di talché, una volta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940
20 c.c., secondo cui “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
Infine, sempre al fine dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, occorre anche tener conto anche della sospensione della prescrizione prevista dal DL n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che all'art. 37, comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Inoltre l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” . L'art. 37, comma 2 del citato DL n.18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (poi prorogata dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20) con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a n. 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione, come pure il periodo dall' 1.01.2021 al 30.06.2021 ( pari a n. 182 giorni). Occorre anche rilevare che la recente sentenza della Corte di Appello di RO n. 1318/25 prodotta in atti ha ulteriormente precisato in materia di sospensione ex lege della prescrizione in materia di contributi previdenziali, ampliando il relativo periodo, che: “Invero, il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
21 previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui ha fatto seguito l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata, per un totale di 311 giorni complessivi. Ciò posto, ad assumere rilevanza è il fatto che l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Peraltro, il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. E questo è il caso di specie, dal momento che la prescrizione delle annualità contributive 2015 e 2016 sarebbe effettivamente maturata rispettivamente nel 2020 e nel 2021 Anche la giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata sul punto, ribadendo che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960 del 2025). Ne deriva che, essendosi la sospensione conclusa il 31 agosto 2021, la proroga giunge fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, emerge come alla data di notifica della intimazione impugnata nessuna prescrizione era maturata, non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/95 per nessuna delle pretese sottese all'atto.” Dalle considerazioni complessivamente svolte consegue che nessun credito di CP_1
e di risulta prescritto in relazione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di CP_2 add dicati nelle intimazioni di pagamento impugnate. Occorre anche considerare, come già affermato dalla sentenza n. 5759/25 del Tribunale di RO prodotta in atti in analoga fattispecie che “ai sensi dell'art. 25 dpr n. 602/73 “il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”; sussiste quindi l'invio delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito al coobbligato anche se non ha contratto quel debito, ma ne diventa responsabile per effetto di una norma di legge che lo prevede. Nel caso in esame la norma di
22 legge è l'art. art. 2506 quater c.c. , che al comma III dispone “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Privo di rilievo appare peraltro l'assunto della parte ricorrente, secondo la quale le resistenti non avrebbero fornito prova ai sensi dell'art. 2560 c.c. dell'iscrizione di tali debiti nei libri contabili delle varie società cedenti. Al riguardo deve ritenersi sufficiente la prova dell'avvenuta notifica dei singoli avvisi di addebito e cartelle di pagamento, tutte notificate prima delle cessioni di azienda sopra indicate. Proprio per effetto di tali notifiche, sussisteva certamente l'obbligo della società cedente di riportare nei propri libri contabili obbligatori l'esistenza del relativo debito.” Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato atteso che non è stata contestata sotto profili diversi da quelli affrontati la sussistenza del credito contributivo fatto valere con gli atti di intimazione di pagamento impugnati e deve dichiararsi il diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla base del medesimo credito. CP_4
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. applicabile ratione temporis ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo ragioni per la loro compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: rigetta il ricorso nei confronti delle intimazioni di pagamento impugnate e, per l'effetto, dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta CP_4 degli atti di intimazione impugnati per i crediti ingiunti con gli avvisi di addebito ivi indicati ed oggetto del giudizio, oltre sanzioni civili ex lege dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore degli enti convenuti – - costituiti liquidate nella somma CP_1 CP_2 CP_4 di euro 4.000,00 in favore di ciascuno di tali enti, oltre spese generali 15% ed accessori alle condizioni di legge;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore degli enti convenuti – costituiti liquidate nella somma di euro CP_1 CP_4
4.000,00 in favore di ciascuno di tali enti, oltre spese generali 15% ed accessori alle condizioni di legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. RO, 20/06/25
IL GIUDICE
CA ED
23
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA ED, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 20/06/25 la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte in materia di previdenza al n° 30275/24 – 30283/24 e promosse da:
Parte_1
[...] in persona del l.r.p.t. rappresentati e difesi dall'avv. C. Allegra – R. Albanese in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in RO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato – R. Piergentili in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto;
RESISTENTE
CP_2 con sede in RO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Pellegrino in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso la sede di RO;
RESISTENTE
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore,
1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Talladira in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/08/24, e ritualmente notificato, la società ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di RO in funzione Parte_1 di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa da indicata in ricorso e Controparte_3 notificata i ui l'ente ha chiesto il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito analiticamente specificati in ricorso:
“1) Cartella di pagamento n. 097 2014 03045879385 03 ente impositore di RO – CP_2
Nomentano, per rate premio per l'anno 2014, asseritamente notificata in data 16.09.2015, con relative somme aggiuntive e sanzioni per €.4.363,63; 2) Cartella di pagamento n. 097 2016 00210951885 03 ente impositore di RO – CP_2
Nomentano, per rate premio per l'anno 2015, asseritamente notificata in data 05.04.2016, con relative somme aggiuntive e sanzioni per 1.564,17; 3) Avviso di addebito n. 397 2014 00116262055 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2014 asseritamente notificato il 08.10.2014 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €. 29.870,03; 4) Avviso di addebito n. 397 2015 00028683155 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per gli anni 2014 e 2015 asseritamente notificato il 08.10.2014 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €. 29.870,03; 5) Avviso di addebito n. 397 2015 00170814425 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2015 asseritamente notificato il 12.11.2015 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.10.644,81; 6) Avviso di addebito n. 397 2016 00058670395 03 ente impositore di CP_1
RO RO per contributi DM 10 per l'anno 2015 asseritamente notificato il 07.06.2016 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.20.897,31; 7) Avviso di addebito n. 397 2016 00138002425 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2015 asseritamente notificato il 22.07.2016 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.9.113,23; 8) Avviso di addebito n. 397 2017 00205125025 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per gli anni 2016 e 2017 asseritamente notificato il 09.01.2018 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.1.353,68; 9) Avviso di addebito n. 397 2018 00268461815 02 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 20.12.2018 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.5.251,84; 10) Avviso di addebito n. 397 2018 00268462825 02 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 20.12.2018 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.176,34;
2 11) Avviso di addebito n. 397 2019 00019920195 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 27.04.2019 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.47.328,43; 12) Avviso di addebito n. 397 201900019921205 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 27.04.2019 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.141,50; 13) Avviso di addebito n. 397 2019 00026059205 03 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 29.05.2019 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.3.060,09; 14) Avviso di addebito n. 097 2024 90756816 879 ente impositore di RO CP_1
RO per contributi DM 10 per l'anno 2018 asseritamente notificato il 01.10.2019 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.1.202,06. “ relativi a premi CP_2
e contributi previdenziali da DM 10 insoluti per gli anni dal 2014 al 2018. CP_1
Ha concluso la società ricorrente chiedendo:
“Previa sospensione, accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve all' in forza della CP_1 intimazione di pagamento di cui in oggetto, emessa dalla Controparte_3
Ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla riscossione dell' delle somme dovute a CP_2 titolo di rate premio per gli anni 2014 e 2015. Altresì, ritenere e dichiarare prescritto il diritto alla riscossione dell' delle somme dovute CP_1
a titolo di DM 10 per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Conseguentemente dichiarare priva di efficacia e di effetti giuridici gli avvisi di pagamento sopra indicati. Con vittoria di spese ed onorari di causa, di cui si chiede sin d'ora la distrazione in favore del procuratore antistatario.” Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_1 concludendo, ha chiesto:
“rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile ovvero infondato confermando gli AVA sottesi all'intimazione impugnata e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento degli importi ivi esposti, oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo;
in via meramente subordinata, confermare i predetti avvisi di addebito per il diverso importo eventualmente risultante all'esito del giudizio e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento del predetto, oltre somme aggiuntive come per legge, maturate e maturande sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese.” Si è costituito in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_2 concludendo, ha chiesto: “Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione dell' CP_2 ovvero, in subordine, respingere il ricorso di in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto.
- Spese come per legge “. Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_4 concludendo, ha chiesto: “ dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad disporre la non Controparte_3 solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle spese di giudizio”.
3 Con distinto ricorso depositato in data 3/08/24, poi riunito al precedente, la società ricorrente ha adìto il Tribunale di RO in funzione di Giudice Parte_1 del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa da indicata in ricorso e notificata in Controparte_3 data 24/06/24, prodotta in atti, nella parte in cui l'ente ha chiesto il pagamento delle somme indicate negli avvisi di addebito analiticamente specificati in ricorso:
“- n. 397 2015 00028683155 06 per contributi DM 10 per gli anni 2014 e 2015 asseritamente notificata il 10.08.2015 con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.84.680,56; n. 397 2015 00170814425 06 per contributi DM 10 per gli anni 2014 e 2015 asseritamente notificata asseritamente notificata in data 16.12.2017, con relative somme aggiuntive ed interessi, per un totale di €.10.644,81.” Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_1 concludendo, ha chiesto:
“- in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile
- in via preliminare dichiararlo tardivo
- In via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.” Si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_4 concludendo, ha chiesto: “ dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad
[...] disporre la non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione Controparte_3 pro- quota delle spese di giudizio” Istruite con documenti, le cause riunite sono state discusse e decise, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 20/06/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve ritenersi, innanzitutto, la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro atteso che la domanda proposta ha come oggetto l'accertamento del diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla base delle cartelle di CP_4 pagamento emesse da e degli avvisi di addebito emessi da indicati in CP_2 CP_1 ricorso relativi all'om amento di premi e di contri evidenziali CP_2 da DM 10 insoluti. CP_1
L'opposizione proposta nel merito è infondata e deve essere rigettata. Deve osservarsi, in generale, che l'art. 29 d.lgs. n.46/99, che contiene la nuova disciplina della riscossione mediante ruolo delle entrate sia fiscali che patrimoniali dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici e previdenziali, prevede espressamente che alle entrate non tributarie non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del DPR n. 602/73, novellato dall'art.16 del d.lgs. citato e che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongano nelle forme ordinarie, le quali per i crediti previdenziali sono disciplinate dall'art. 618 bis c.p.c.
4 Ne discende che dopo la notificazione dell'avviso di addebito e prima dell'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale può proporre dinanzi al giudice del lavoro sia un'opposizione per ragioni di merito, contestando la pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 c. 5 e 6 d.lgs. n. 46/99 che rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 442 e ss. c.p.c., sia un'opposizione per ragioni inerenti il diritto di procedere ad esecuzione forzata ( equivalente all'opposizione a precetto di cui all'art. 615 c.p.c. ), sia un'opposizione agli atti esecutivi con la quale si contesti la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, queste ultime entrambe regolate dall'art. 618 bis c.p.c. Inoltre Cass. n. 10326/19 ha precisato che “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall' per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, CP_5 alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale”. Nella fattispecie, le intimazioni di pagamento impugnate, mediante le quali si è intimato alle società ricorrenti di adempiere l'obbligo contributivo risultante dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito precedentemente notificati ( come documentalmente provato da , da e da e come di seguito precisato CP_2 CP_1 CP_4
) che costituiscono il titolo esecutivo extragiudiziale, deve ritenersi che abbiano assunto anche effetti sostanziali, assolvendo alla medesima funzione che nel processo esecutivo civile è attribuito all'atto di precetto;
quindi l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 – 618 bis c.p.c., con la quale è possibile proporre dinanzi al Giudice del lavoro, prima che l'esecuzione sia iniziata, questioni attinenti anche ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo o ai fatti impeditivi o estintivi del credito derivanti dall'inesistenza del titolo fatto valere, sia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei limiti in cui siano state proposte doglianze relative alla regolarità formale o alla mancata notificazione dell' avviso di addebito quale titolo esecutivo stragiudiziale sotteso all' intimazione notificata;
nella specie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. risulta peraltro proposta ben oltre entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell' intimazione impugnata in quanto i ricorsi risultano depositati telematicamente in data 3/08/24 mentre le intimazioni di pagamento risultano notificate in data 26/04/24 e 24/06/24 da parte di CP_4
Ne discende la legittimazione passiva di e di in quanto enti CP_2 CP_1 impositori titolari del credito fatto valere che han sso le e di pagamento e gli avvisi di addebito indicati, di cui è stata eccepita sia l'inesistenza della relativa notificazione sia la prescrizione quinquennale, oltre che la legittimazione passiva di
5 in quanto ente titolare ex lege dell'azione esecutiva Controparte_3 da porre in essere successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ed in quanto ente che ha emesso l'atto di intimazione impugnato, avverso il quale è stata proposta una domanda che deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione. Deve, poi, rilevarsi che ha dedotto nella memoria di costituzione del giudizio n. CP_1
30275/24 RG ed ha documentalmente provato che: “per come emerge dalla relazione istruttoria del competente ufficio (all. A) gli avvisi di addebito contestati sono stati notificati a soggetti giuridici, identificati dai codici fiscali nn. 12439401006, 12461651007 e
, che nel corso del tempo hanno cambiato denominazione, P.IVA_1 compagine sociale, forma societaria o sono stati oggetto di cessione/scissione, come da visure storiche allegate (cfr. All. C sub all. 15). In particolare, per quanto concerne il C.F. , da ultimo P.IVA_2 [...] lo stessa ha avuto in ordine cronologico le seguenti Parte_2 denominazioni: Parte_3 [...]
Controparte_6 Controparte_7
[...] Controparte_8
Per quanto concerne il C.F. , da ultimo P.IVA_3 Controparte_9
esso ha avuto la seguente denominazione:
[...] Parte_2 Controparte_10
[...]
Per quanto concerne il C.F. , da ultimo P.IVA_1 Controparte_11 ha avuto in ordine cronologico le seguenti denominazioni:
[...] [...]
; Controparte_12 Controparte_13 [...]
Controparte_14 Controparte_15
[...]
Successivamente, la a incorporato mediante cessione le seguenti CP_16 società:
- già Parte_2 Controparte_8 in data 04/06/2018;
[...]
- già farmacia Controparte_17 [...] in data 04/06/2018; Controparte_10
- già farmacia Controparte_11 Controparte_15 in data 17/07/2019.
[...]
Infine, la ha effettuato una scissione con costituzione di quattro CP_16 società in data 25/05/2023:
- Parte_1
- Controparte_18
- Parte_1
- Controparte_19 ha dedotto, inoltre, che “ il presente contenzioso ha ad oggetto alcuni avvisi di
[...] addebito già contestati sia nel giudizio instaurato da Tribunale di CP_16
RO - R.G. n. 16008/2023, conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (cfr. All. C sub all. 14), e tutti gli avvisi contestati nel giudizio instaurato dalla CP_18 ancora in corso, avente rg. 30282/24 data prossima udienza 07.01.2024”.
[...]
6 inoltre, sempre nella memoria di costituzione del giudizio iscritto al n. CP_1
30275/24 RG ha dedotto e documentalmente provato che “per come evidenziato nella relazione del competente ufficio, gli avvisi di addebito allegati, essendo quelli originariamente inviati al debitore principale, presentano quali ultime tre cifre finali i numeri “000”, pur essendo riconducibili agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso. Difatti, le ultime tre cifre cambiano in relazione alla presenza o meno di coobbligazione. Dunque, nel caso di specie le cifre finali “503” o “504” indicano che la
[...]
è coobbligata con le farmacie destinatarie originarie degli avvisi sotto Parte_1 elencati, nonché con la e con la CP_16 Controparte_18
A titolo meramente esemplificativo: l'avviso di addebito nr. 39720140011626205503
/39720140011626205000 può essere così scorporato:
- 397 (ente creditore) – 2014 (anno di formazione dell'avviso) – 11626205 (numero dell'avviso) – 000/504/503 (la presenza o meno di coobbligati). La numerazione che identifica effettivamente l'avviso di addebito è quella centrale evidenziata in grassetto sottolineato, che, come appare evidente, è sempre la medesima, così come sono identici i periodi. Peraltro, per come risulta anche dall'atto di intimazione i periodi cui si riferiscono i debiti sono quelli riportati negli avvisi ed altresì indicati nel ricorso di controparte. In altri termini, il codice finale “503” o “504” indicato negli avvisi descritti nell'intimazione di pagamento opposta, differisce dagli avvisi depositati dall'Istituto solo per un sistema procedurale interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nel caso di coobbligato, inserisce un codice diverso dallo “000”. Nessun dubbio può, quindi, porsi sul fatto che si tratti dello stesso debito.” Inoltre ha dedotto e documentalmente provato che “gli avvisi di addebito CP_1 risultano tutti ritualmente notificati (precisandosi che la numerazione degli allegati ricalca quella utilizzata nel ricorso (da 3 a 13): 3 . Con l'avviso di addebito nr. 39720140011626205504 formato il 24/09/2014 e notificato a a mezzo Parte_3 raccomandata A/R in data 08/10/2014 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 08/2013 a 06/2014 (denunce mensili) per complessivi euro € 80.073,00; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 poi revocata il Controparte_3
25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 58.954,29; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il Controparte_3
10/03/2023 (all. B sub all. 3); 4 . Con l'avviso di addebito nr. 39720150002868315504 formato il 24/07/2015 e notificato a a mezzo Parte_3 raccomandata A/R in data 10/08/2015 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 07/2014 a 02/2015 (denunce mensili) per complessivi euro €. 67.640,27; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 poi revocata il Controparte_3
25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 11.626,89; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata
7 concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. B sub Controparte_3 all. 4); 5 . Con l'avviso di addebito nr. 39720150017081442504 formato il 09/10/2015 e notificato a a mezzo Parte_3 raccomandata A/R il 12/11/2015 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 03/2015 a 04/2015 (denunce mensili) per complessivi euro €. 8.417,33; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 e revocata il Controparte_3
25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 1.455,25; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. B. sub Controparte_3 all. 5); 6 . Con l'avviso di addebito nr. 39720160005867039504 formato il 09/04/2016 e notificato a a Controparte_10 mezzo raccomandata A/R il 07/06/2016 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 09/2015 a 11/2015 (denunce mensili) per complessivi euro €. 15.465,94; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 10/12/2020 revocata il Controparte_3
18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 1.304,31; l'avviso risulta essere oggetto di due definizioni agevolate concesse dall' Controparte_3
l'una il 03/04/2018 e revocata il 17/05/2019, l'altra concessa il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. B sub all. 6); 7 . Con l'avviso di addebito nr. 39720160013800242504 formato il 24/06/2016 e notificato a a mezzo Parte_3 raccomandata A/R il 22/07/2016 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 09/2015 a 12/2015 (denunce mensili) per complessivi euro €. 7.282,46; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 e revocata il Controparte_3
25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 1.282,22; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. B. sub Controparte_3 all. 7); 8 . Con l'avviso di addebito nr. 39720170020512502504 formato il 24/11/2017 e notificato a Controparte_8
a mezzo raccomandata A/R in data 09/01/2018 è stato richiesto all'azienda il
[...] pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 06/2016 a 01/2017 (denunce mensili) per complessivi euro €. 1.134,75; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data Controparte_3
02/05/2018 e revocata il 25/08/2018, per poi essere stata riconcessa in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 205,24; l'avviso risulta essere oggetto di
8 definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il Controparte_3
12/04/2024; l'avviso è stato inoltre oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. B sub all.
8). Si eccepisce pertanto l'inammissibilità del ricorso in parte qua per violazione del ne bis in idem e comunque l'infondatezza dello stesso, stante la sentenza favorevole alle ragioni dell'Ente.
9 . Con l'avviso di addebito nr. 39720180026846181503 formato il 07/12/2018 e notificato a a mezzo Controparte_15 pec (0909400@pec.federfarma.it) in data 20/12/2018 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 07/2018 A 09/2018 (denunce mensili) per complessivi €. 30.661,65; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data Controparte_3
10/12/2020 revocata il 18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 27.133,95; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023; l'avviso è stato oggetto del precedente giudizio Controparte_3 incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 - nel quale dapprima era stata disposta dall'A.G. la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso – conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. B sub all. 9). 10 . Con l'avviso di addebito nr. 39720180026846282503 formato il 07/12/2018 e notificato a a mezzo Controparte_15 pec (0909400@pec.federfarma.it) in data 20/12/2018 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per il periodo 01/2018 (nota di rettifica) per complessivi euro €. 137,77; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 10/12/2020 revocata il Controparte_3
18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 15,34; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il Controparte_3
10/03/2023 e revocata il 12/04/2024; l'avviso è stato ancora già oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. C sub all. 10).
11 . Con l'avviso di addebito nr. 39720190001992019504 formato il 24/04/2019 e notificato a mezzo pec ) il 27/04/2019 a Email_1
è stato richiesto Controparte_10 all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 12/2018 a 01/2019 (denunce mensili) per complessivi euro €. 37.125,99; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' CP_3 in data 10/12/2020 revocata il 18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per
[...] poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 3.129,94 l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024; Controparte_3
l'avviso è stato già oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. C sub all. 11).
9 12 . Con l'avviso di addebito nr. 39720190001992120504 formato il 24/04/2019 e notificato a mezzo pec ) il 27/04/2019 a Email_1
è stato richiesto Controparte_10 all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per il periodo 04/2018 (nota di rettifica) per complessivi euro €. 112,35; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data Controparte_3
10/12/2020 revocata il 18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 13,15; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024; l'avviso è stato già Controparte_3 oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. C sub all. 12). 13 . Con l'avviso di addebito nr. 39720190002605920504 formato il 24/05/2019 e notificato a a Controparte_8 mezzo pec (0910200@pec.federfarma.it) in data 29/05/2019 è stato richiesto all'azienda il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 01/2018 a 07/2018 (note di rettifica) per complessivi euro €. 2.439,51; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data Controparte_3
10/12/2020 revocata il 18/07/2022 con decorrenza dal 16/06/2021, per poi essere stata nuovamente concessa in data 30/07/2024.In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi €. 208,37; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024; l'avviso è stato già Controparte_3 oggetto del giudizio incardinato presso il Tribunale di RO - R.G. n. 16008/2023 conclusosi con sentenza favorevole all'Istituto (all. C sub all. 13). 14 . L'avviso di addebito n. 097202490756816879 non trova riscontro negli archivi dell'Istituto e pertanto o è stato inserito per errore, oppure il numero è errato. Del tutto pretestuosa, alla luce delle vicende societarie, appare pertanto l'avversa argomentazione secondo cui il titolo esecutivo sarebbe inesistente per carenza di autonoma notificazione del coobbligato Parte_1
Ed invero i titoli sono stati del tutto correttamente notificati alle società identificate dai codici fiscali nn. e , P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_1 che nel corso del tempo hanno cambiato denominazione, compagine sociale, forma societaria o sono stati oggetto di cessione/scissione, come da visure storiche allegate e come già illustrato al paragrafo precedente………… come comprovato dalla documentazione allegata, gli avvisi di addebito - emessi conformemente al disposto di cui all'art. 30 del D.L. nr. 78/2010, convertito in Legge nr. 122/2010 - sono stati formati e notificati dall'Istituto di previdenza nel pieno rispetto dei termini di decadenza (art. 24 Legge 46/1999) e prescrizione (art. 3, c. 9 e 10, Legge 335/1995):
- a mezzo raccomandata A/R presso le sedi sopra dettagliate;
- a mezzo posta elettronica certificata, per il tramite della
“ t”, ovviamente riconducibile all'Istituto di previdenza, Email_2 agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra già menzionati.
10 Entrambi i domicili sono stati comunicati all' previdenziale dalla stessa società CP_1 in fase di iscrizione e sono presenti anche negli archivi del Registro delle imprese, come si evince dalle allegate visure camerali. Ad ogni modo si rammenta che i vizi che attengono alla regolarità della notifica sono vizi formali che dovevano essere fatti valere nel termine di legge di 20 giorni. Pertanto, ogni doglianza sul punto sarebbe tardiva ed inammissibile.” Per quanto riguarda le cartelle di pagamento emesse da quest'ultimo ha CP_2 dedotto e documentalmente provato che:
11 Per quanto riguarda gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio riunito n. 30283/25 RG, ha dedotto nella memoria di CP_1 costituzione ed ha documentalmente provato che:
“ Per come emerge dalla relazione istruttoria del competente ufficio (all. A) gli avvisi di addebito contestati sono stati notificati a soggetti giuridici, identificati dai codici fiscali nn.
12461651007 e che nel corso del tempo hanno cambiato P.IVA_2 P.IVA_1 denominazione, compagine sociale, forma societaria o sono stati oggetto di cessione/scissione, come da visure storiche allegate (cfr. All. C sub all. 15). In particolare, per quanto concerne il C.F. , da ultimo lo stessa P.IVA_2 Parte_2 ha avuto in ordine cronologico le seguenti denominazioni:
[...]
; Parte_3 Controparte_6
[...] Controparte_7 [...]
Per quanto concerne il C.F. , da ultimo Controparte_8 P.IVA_3
esso ha avuto la seguente Controparte_9 Parte_2 denominazione: Per quanto concerne il Controparte_10
C.F. , da ultimo a avuto P.IVA_1 Controparte_11 in ordine cronologico le seguenti denominazioni: Controparte_12
[...] Controparte_13 [...]
Controparte_14 Controparte_15
Successivamente, la ha incorporato mediante cessione le CP_16 seguenti società: - già Parte_2 Pt_3 [...] poi Parte_3 Controparte_6 poi
[...] Controparte_7
Controparte_8
in data 04/06/2018; -
[...] Controparte_17 già farmacia in data
[...] Controparte_10
04/06/2018; - già Controparte_11 [...] in data 17/07/2019. Infine, la Controparte_15 CP_16 ha effettuato una scissione con costituzione di quattro società in data 25/05/2023: -
[...]
- - (ATTUALE Parte_1 Controparte_18 Parte_1
RICORRENTE) ; - Controparte_20 sin d'ora precisare che il presente contenzioso ha ad oggetto avvisi di addebito già
[...] contestati sia nel giudizio instaurato dalla ancora in corso, Controparte_18 avente rg. 30282/24 data prossima udienza 20.03.2025 (cfr. ricorso RG. 30282/24
12 PUNTI 4 E 5 all. 3), sia nel giudizio instaurato dalla sempre in Parte_1 corso (cfr. ricorso RG. 30275/24 PUNTI 4 E 5 all. 4) sia nel giudizio instaurato dalla prima udienza 27/1/2025 (cfr. ricorso RG. 30278/24 PUNTI 3 E 4 CP_19 all. 5)…………….. come evidenziato nella relazione del competente ufficio, gli avvisi di addebito allegati, essendo quelli originariamente inviati al debitore principale, presentano quali ultime tre cifre finali i numeri “000”, pur essendo riconducibili agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso. Per come emerge dalle visure storiche allegate e rappresentato dianzi, la CP_16 mediante operazioni societarie ha incorporato, tra le altre, le seguenti farmacie:
- farmacia in data 04/06/2018; Controparte_21
- farmacia in data 04/06/2018; Controparte_10
- farmacia in data 17/07/2019. Controparte_15
In data 11 ottobre 2023 la c.f. si è scissa nelle società di nuova CP_16 P.IVA_4 costituzione: , , Parte_1 Controparte_18 CP_19
E . Parte_1
Da tale vicenda societaria è conseguito che gli avvisi di addebito, originariamente notificati alle società, poi acquisite da poi scissa a sua volta, da parte dell' sono stati CP_16 CP_1 inseriti nell'atto di intimazione con una modificazione delle sole ultime tre cifre, in quanto - data la vicenda societaria intercorsa - tenuto al pagamento del debito in essi portato è anche la società, odierna opponente. Difatti, le ultime tre cifre cambiano in relazione alla presenza o meno di coobbligazione. Dunque, nel caso di specie le cifre finali “506” indicano che l è coobbligata Parte_1 con le farmacie destinatarie originariamente degli avvisi sotto elencati, nonché con la con la , con la e con la . CP_16 Controparte_18 Parte_1 CP_19
A titolo meramente esemplificativo: l'avviso di addebito nr. 39720150028683155506
/39720150028683155000 può essere scorporato così:
-397 (ente creditore) – 2015 (l'anno di formazione dell'avviso) – 28683155 (il numero dell'avviso) – 000/506 (la presenza o meno di coobbligati). Ed invero anche nei ricorsi presentati dalle altre due coobbligate e Parte_1 [...]
sono elencati ai punti 4 e 5 i medesimi AVA ma con numero terminale CP_18 rispettivamente 503 e 504, come pure dalla in cui sono elencati ai punti 3 e 4 con CP_19 terminale 505. In sintesi, il codice finale “503”, “504”, “505”, “506” indicato negli avvisi descritti nell'intimazione di pagamento opposta, differisce dagli avvisi depositati dall'Istituto solo per un sistema procedurale interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, nel caso di coobbligato, indica il codice “501”, “502”,”503”,”504”, ecc. a seconda del numero dei coobbligati. Dunque, nel caso di specie le cifre finali “506” indicano che la è coobbligata Parte_1 con le farmacie destinatarie originarie degli avvisi sotto elencati, nonché con la CP_16
(che le ha incorporate per cessione) e con la la e la
[...] Controparte_18 Parte_1
nelle quali si è scissa. CP_19
Tanto premesso, gli avvisi di addebito risultano tutti ritualmente notificati 1. l'avviso di addebito nr. 39720150002868315506 formato il 24/07/2015 è stato notificato a a mezzo Parte_3
13 raccomandata A/R in data 10/08/2015 con richiesta di pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 07/2014 a 02/2015 (denunce mensili) per complessivi euro € 67.640,27; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 e revocata il 25/08/2018, Controparte_3 per poi essere concessa ancora in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 11.626,89; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall'
[...] il 10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. 1); CP_3
2. l'avviso di addebito nr. 39720150017081442506 formato il 09/10/2015 e notificato a a mezzo raccomandata Parte_3
A/R il 12/11/2015 con richiesta di pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Datori di lavoro con dipendenti per i periodi da 03/2015 a 04/2015 (denunce mensili) per complessivi euro € 8.417,33; l'avviso risulta essere stato oggetto di dilazione concessa dall' in data 02/05/2018 e revocata il 25/08/2018, in seguito Controparte_3 concessa ancora in data 11/10/2018 e revocata nuovamente il 16/05/2019 con decorrenza dal 23/11/2018. In virtù di tale rateazione il ricorrente ha versato complessivi euro 1.455,25; l'avviso risulta essere oggetto di definizione agevolata concessa dall' il Controparte_3
10/03/2023 e revocata il 12/04/2024 (all. 2); risulta pertanto del tutto infondato il motivo di opposizione inerente l'INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO PER CARENZA DI AUTONOMA NOTIFICAZIONE DEL NEI CONFRONTI DEL
. CP_22
E' infatti ovvio, per quanto sopra illustrato, che la numerazione che identifica effettivamente l'avviso di addebito è quella centrale posta in grassetto e sottolineata che, come evidente, è sempre la medesima, così come sono identici i periodi. Nessun dubbio può, quindi, porsi sul fatto che si tratti dello stesso debito. Il presente chiarimento, pur in assenza di alcun rilievo sul punto, viene fatto dall'Ente onde evitare incomprensioni che possano differire la realizzazione dei crediti di cui è titolare sostanziale..” Deve anche rammentarsi, in ordine alla notificazione degli avvisi di addebito che l'art. 30, c. 4, del D.L. n. 78/2010 che stabilisce che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Come affermato in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di questo Tribunale :
” In proposito la Cassazione ha costantemente statuito che tale tipo di notifica non è regolato né dall'art. 149 c.p.c. né dalla legge n. 890/82 (6198/2015, 16949/2014, 6395/2014, 14327/2009). Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha unanimemente sancito il principio per cui la notifica delle cartelle esattoriali (e, per analogia degli avvisi di addebito previsti dall'art. 30 DL 78/2020 conv. in L. 122/2010) può effettuarsi a a mezzo posta raccomandata per il tramite del servizio postale: “L'art. 26 D.P.R. 602/1973 a proposito della notifica della cartella esattoriale prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata
14 con avviso di ricevimento”. (cfr. ex multis, Cass. Sentenza n. 11708/2011). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati”. (Cass. n. 6395/14). Inoltre, la Suprema Corte ha altresì affermato che “E' legittima la notifica della cartella di pagamento anche se la firma è illeggibile e se la persona che riceve materialmente l'atto non sia il destinatario dell'atto: l'importante è che il recapito sia fatto al domicilio corretto. Infatti, secondo il disposto dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, affinché la procedura si consideri perfezionata è sufficiente che la consegna del plico avvenga presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna…” (Cass. n. 15746/12). Ed ancora: "se, manchino nell' avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).” Ed ancora:
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale” (cfr. Cass. 24852/06, conf. da CAss. n. 6046/16). Si richiama inoltre il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “per giurisprudenza costante di questa Corte la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e
15 di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. n. 17417 del 08/08/2007; Cass. n. 758 del 16/01/2006; Cass. 24 novembre 2004, n. 22133). Da questi principi non risulta essersi discostata la Corte di merito che ha ricollegato la presunzione di conoscenza non tanto all'apposizione della dizione " ma alla circostanza certa dell'inoltro della raccomandata” (Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2012, n. 21939). Di recente, inoltre, la Cassazione (sent n. 28708 del 18.10.2021), si è pronunciata su un'impugnazione di intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle di pagamento notificate direttamente dall'agente della riscossione, affermando: "Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario». In tale arresto è stata richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2018, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, DPR 602/1973, nella parte in cui prevede la facoltà per l'agente della riscossione di provvedere alla notifica diretta delle cartelle di pagamento, in ragione della funzione pubblicistica propria dell'attività del medesimo. Si tratta di principi certamente applicabili anche alla notifica diretta da parte di degli CP_1 avvisi di addebito, ossia degli atti impositivi che, a decorrere dal 2010, l' è autorizzato CP_1 ad emettere in luogo delle cartelle di pagamento, svolgendo anche l'Ente previdenziale una funzione pubblicistica. Del resto, come detto, la notifica diretta degli avvisi di addebito è prevista dalla legge in modo identico a quella prevista per le cartelle di pagamento (art. 30, co. 4, DL 78/2010, conv. in L. 122/2010). ……………….. Si riportano infine le massime relative ai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”. (Cass. sent. n. 28872/18) Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass. Ord. n. 10037/19).
16 Ne consegue che, per le raccomandate “ordinarie”, a differenza delle raccomandate “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede alcun invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata (cd. C.A.D.), ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un avviso di giacenza, che viene imbucato nella cassetta postale (adempimento attestato con valora di pubblica fede dall'Ufficiale postale sull'avviso di ricevimento della raccomandata) e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro del piego.” Inoltre: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”. (Cass. sent. n. 28872/18) Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cass. Ord. n. 10037/19). La Corte di Cassazione, inoltre, nella recente pronuncia n. 2339 del 2021, ha nuovamente rammentato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, trova applicazione il regolamento postale che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro la Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). Vedasi anche, sul punto, anche Cass. n. 10131 del 2020.” Poiché le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito indicati in ricorso risultano essere stato ritualmente notificati, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, e non sono stati impugnati nel termine perentorio di legge previsto dall'art. 24 c. 6 del D. Lgs n. 46/99, ne consegue l'incontestabilità del credito ingiunto (cfr. Cass. n. 2835/09, Cass. n. 6674/08 Cass. n. 17978/08, Cass. SS.UU. n. 4506/2007). Tale termine deve ritenersi perentorio in considerazione dell'attitudine della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito ad acquisire il requisito della incontrovertibilità in quanto titolo esecutivo, con conseguente non contestabilità del credito ivi accertato se non per fatti relativi all'inesistenza del titolo o successivi alla formazione del titolo medesimo.
17 La non tempestiva opposizione della cartella o all'avviso di addebito, avente natura di titolo esecutivo, comporta, cioè, in sede processuale l'incontrovertibilità, ossia l'incontestabilità del titolo medesimo, principio che vale sia nel processo tributario ( art.21 del d.lgs.546/82 ), sia nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ( art.22 c.
1. e 23 c.1 della L.n.689/81) e che era previsto anche dall'art.2 del D.L. 338/89 conv. in L.n.389/89, che configurava il previgente sistema di riscossione dei crediti contributivi degli enti previdenziali ( cfr. Cass. sez.. 6 – ord. n. 21365/2010 “ in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio” – cfr. anche Cass. n. 17978/08: “….In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
ne' alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c., disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis, Cass. n. 14692/2007). La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva,
18 in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.” – Cass. n. 2835/09 : “ In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” – Cass. n. 8931/11 – n. 8900/10 ).
Peraltro Cass. SU n. 23397/2016 ha affermato che “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio CP_1
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”. CP_1
Ferma, pertanto, l'incontestabilità del credito ingiunto con le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito suindicati deve osservarsi, in ordine alla prescrizione quinquennale successiva, rilevabile d'ufficio in materia previdenziale, che non è decorsa alcuna prescrizione quinquennale atteso che, prima della notificazione degli atti di intimazione di pagamento impugnati, è documentata in atti la presentazione di domande di definizione agevolata, che dimostrano che le società interessate erano a conoscenza della notifica delle cartelle di pagamento e degli AVA, e la revoca delle dilazioni concesse intervenuta successivamente da parte di in considerazione CP_4 dei pagamenti parziali effettuati. Infatti l'adesione alla c.d. rottamazione costituisce atto di riconoscimento del debito nonchè di interruzione della prescrizione;
in proposito la Cassazione (ex multis Cass. n. 5160/2022, Cass. n. 19401/2022 ecc.) ha chiarito che ”La richiesta di rateizzazione, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far
19 valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098)" (Vedasi anche Cass. n. 5160 del 16/2/2022).”
E Cass. n. 5160/22 ha affermato: “ Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni del D.L. n. 78 del 1998, art. 1, comma 2-ter, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).”
Quindi le domande di rateizzazione ed i pagamenti parziali intervenuti già prima del decorso della prescrizione quinquennale successiva all'incontestabilità ex lege dei titoli esecutivi extragiudiziali hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione anche prima dell'ulteriore successivo atto interruttivo rappresentato dalle intimazioni di pagamento de quibus ( cfr. anche Cass. n. 6154/24 : “In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.”; a tal proposito Cass. SU n. 23397/16 aveva già precisato che la disposizione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, secondo cui le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria “si prescrivono e non possono essere versate” con il decorso del termine di cinque anni ha reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dall'art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione”, di talché, una volta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940
20 c.c., secondo cui “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
Infine, sempre al fine dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata, occorre anche tener conto anche della sospensione della prescrizione prevista dal DL n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, che all'art. 37, comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Inoltre l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” . L'art. 37, comma 2 del citato DL n.18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (poi prorogata dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20) con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a n. 129 giorni) è da considerarsi neutro ai fini del decorso della prescrizione, come pure il periodo dall' 1.01.2021 al 30.06.2021 ( pari a n. 182 giorni). Occorre anche rilevare che la recente sentenza della Corte di Appello di RO n. 1318/25 prodotta in atti ha ulteriormente precisato in materia di sospensione ex lege della prescrizione in materia di contributi previdenziali, ampliando il relativo periodo, che: “Invero, il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
21 previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui ha fatto seguito l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata, per un totale di 311 giorni complessivi. Ciò posto, ad assumere rilevanza è il fatto che l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Peraltro, il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. E questo è il caso di specie, dal momento che la prescrizione delle annualità contributive 2015 e 2016 sarebbe effettivamente maturata rispettivamente nel 2020 e nel 2021 Anche la giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata sul punto, ribadendo che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960 del 2025). Ne deriva che, essendosi la sospensione conclusa il 31 agosto 2021, la proroga giunge fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, emerge come alla data di notifica della intimazione impugnata nessuna prescrizione era maturata, non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/95 per nessuna delle pretese sottese all'atto.” Dalle considerazioni complessivamente svolte consegue che nessun credito di CP_1
e di risulta prescritto in relazione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di CP_2 add dicati nelle intimazioni di pagamento impugnate. Occorre anche considerare, come già affermato dalla sentenza n. 5759/25 del Tribunale di RO prodotta in atti in analoga fattispecie che “ai sensi dell'art. 25 dpr n. 602/73 “il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”; sussiste quindi l'invio delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito al coobbligato anche se non ha contratto quel debito, ma ne diventa responsabile per effetto di una norma di legge che lo prevede. Nel caso in esame la norma di
22 legge è l'art. art. 2506 quater c.c. , che al comma III dispone “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Privo di rilievo appare peraltro l'assunto della parte ricorrente, secondo la quale le resistenti non avrebbero fornito prova ai sensi dell'art. 2560 c.c. dell'iscrizione di tali debiti nei libri contabili delle varie società cedenti. Al riguardo deve ritenersi sufficiente la prova dell'avvenuta notifica dei singoli avvisi di addebito e cartelle di pagamento, tutte notificate prima delle cessioni di azienda sopra indicate. Proprio per effetto di tali notifiche, sussisteva certamente l'obbligo della società cedente di riportare nei propri libri contabili obbligatori l'esistenza del relativo debito.” Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato atteso che non è stata contestata sotto profili diversi da quelli affrontati la sussistenza del credito contributivo fatto valere con gli atti di intimazione di pagamento impugnati e deve dichiararsi il diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla base del medesimo credito. CP_4
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. applicabile ratione temporis ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo ragioni per la loro compensazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: rigetta il ricorso nei confronti delle intimazioni di pagamento impugnate e, per l'effetto, dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta CP_4 degli atti di intimazione impugnati per i crediti ingiunti con gli avvisi di addebito ivi indicati ed oggetto del giudizio, oltre sanzioni civili ex lege dalla maturazione al soddisfo;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore degli enti convenuti – - costituiti liquidate nella somma CP_1 CP_2 CP_4 di euro 4.000,00 in favore di ciascuno di tali enti, oltre spese generali 15% ed accessori alle condizioni di legge;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore degli enti convenuti – costituiti liquidate nella somma di euro CP_1 CP_4
4.000,00 in favore di ciascuno di tali enti, oltre spese generali 15% ed accessori alle condizioni di legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. RO, 20/06/25
IL GIUDICE
CA ED
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