Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 400/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Vito Lorenzo Parte_1 VIELI e dell'avv. Anna Maria LAGIOIA appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Ester CASCIO e Controparte_1 dell'avv. Renato VESTINI appellato
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto in atto di appello, “Con ricorso per accertamento negativo dell'obbligo contributivo, la ha chiesto al Parte_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna di dichiarare, in relazione al dipendente dott. , l'insussistenza dell'obbligo di versamento della contribuzione, Controparte_2 per l'anno 2016, sull'imponibile eccedente il massimale di cui all'art. 2, comma 18, CP_ L. n. 335/1995 e, per l'effetto, condannare l alla restituzione della somma di € 20.718,53 pagata a tale titolo, oltre interessi di legge.” Nel contraddittorio con e previa istruttoria anche orale, il Tribunale ha respinto CP_1 il ricorso, con aggravio di spese, ritenendo “documentato dall' che il lavoratore CP_1
(ndr, refuso riportato come da testo della sentenza) ha lavorato per la società Per_1
TCL spa per il periodo 01.9.1994/25.11.1994, come emerge dalla lettura dell'estratto conto e dal modello 01m (cfr. docc. 2-3 ). CP_1
pag. 1 di 3
[...]
, ma per l'anno 2015”. CP_2
La società ha dunque chiesto riforma della decisione impugnata, con accoglimento delle originarie conclusioni. Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'appello sulla scorta delle ragioni CP_5 addotte in prime cure, senza prendere posizione sul fatto sopravvenuto. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
2. L'appello è fondato: il giudicato esterno formatosi tra le medesime parti (la decisione indicata in atto di appello non è stata impugnata - cfr. attestazione prodotta in sede di udienza di passaggio in giudicato della sentenza Trib. NA n. 519/24 del 4/6/2024) è idoneo ad assorbire ogni ulteriore considerazione. Si veda sul punto, ex multis, a conferma della rilevanza decisiva della questione, Cassazione civile sez. lav., 4/4/2024, n.8906, secondo cui “nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, anche se si è formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta di un elemento assimilabile agli elementi normativi astratti, destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici. Il suo accertamento non è solo un interesse delle parti, ma mira ad evitare giudicati contrastanti, in conformità al principio del ne bis in idem.” La già accertata insussistenza dell'obbligo contributivo di cui al diverso processo, relativo a diversa annualità ma ai medesimi presupposti di fatto e diritto, determina l'accoglimento della richiesta di accertamento negativo qui svolta.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza, da ritenersi dunque in capo a
. Pare tuttavia di giustizia disporne parziale compensazione, in ragione sia della CP_1 solo sopravvenuta decisione che qui costituisce giudicato esterno e della riferibilità a soggetto terzo, di fatto, di quanto occorso e da cui è scaturita la pretesa dell'ente.
pag. 2 di 3
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 700/2024 Parte_1 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 30/5/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,
1. accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di versamento della contribuzione IVS sull'imponibile, per l'anno 2016, con riferimento alla posizione del lavoratore , per l'importo eccedente il massimale Controparte_2 introdotto dall'art. 2 comma 18 della l. n. 335/1995 e per l'effetto
2. condanna l' alla restituzione della somme medio tempore versate, pari a CP_1
€ 20.718,53, oltre interessi dalla data di versamento al saldo;
lo 3. condanna altresì al pagamento della metà delle spese processuali, liquidate per l'intero in €.3.500,00 per compenso di ciascun grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge. Bologna, 27-3-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 3 di 3