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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6809 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
PE De LL - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
PE US NF - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2421 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni CR e Parte_1 C.F._1
ER CR.
-APPELLANTE-
e
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena.
CP_1 nonchè
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_1 avvocati DA IE e PE OC.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1511/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27.4.2022 in tema di immissioni intollerabili;
risarcimento del danno”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
19.9.2025 dalla difesa di e il 22.9.2025 sia dalla difesa di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagina 1 di 10 e , che dalla difesa della società Parte_4 Parte_5 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) Parte_1 il 26.5.2022, , e , nonché la società Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 1511/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, CP_2 pubblicata il 27.4.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Parte_1 [...] nonchè , , e al fine di sentirli CP_2 Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_3 condannare, previo accertamento della concorrente e solidale responsabilità di essi convenuti nella produzione del danno biologico arrecatole dalle moleste immissioni di rumore, al risarcimento del danno biologico (quantificato in euro 8.124,71 o in altra maggiore o minore accertata in corso di causa) e del danno non patrimoniale
(quantificato in euro 2.681,15 o in altra maggiore o minore accertata in corso di causa) determinato, quest'ultimo, dalla lesione della libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana.
A fondamento di quanto domandato aveva dedotto: di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Casoria
(NA) in via Genova n.7, piano terra (in catasto al fg. 9, p.lla 51, sub. 2), confinante con l'immobile di proprietà dei Controparte_ germani e condotto in locazione dalla , esercente fino al 16.6.2017, in tale immobile, attività Pt_2 di ristorazione per eventi;
che dal mese di aprile 2016 erano provenute, dai locali ove era svolta la predetta attività
– e sino alla cessazione di quest'ultima - continue immissioni di rumori molesti, di fumo e di esalazioni maleodoranti che superavano la normale tollerabilità, anche perché protratte fino a notte inoltrata;
che vane erano state le richieste sia ai proprietari dell'immobile che ai gestori dell'attività di fare cessare le molestie ed evitare il disagio;
che la situazione venutasi a creare le aveva comportato una grave compromissione del riposo e della tranquillità, con alterazione del ritmo biologico sonno veglia, così rimanendo affetta da crisi lipotimiche che avevano comportato la necessità di rivolgersi ai sanitari con la diagnosi di “grave stato ansioso reattivo”, tanto da costringerla ad allontanarsi dalla propria abitazione (trovando ospitalità, per lunghi periodi, dai parenti), a non guidare l'auto e ad uscire sempre in compagnia dei congiunti;
che vane erano state le diffide inviate;
che, a seguito di un accesso agli atti, rilevata la mancanza di conformità urbanistica dell'immobile in cui veniva svolta l'attività, aveva chiesto al di Casoria i provvedimenti interdittivi ex art.19 legge 241/1990 di divieto di CP_3 prosecuzione dell'attività la quale veniva emessa solo il 16.06.2017 con ordinanza prot.n. 32174; che il vissuto traumatico subìto e le conseguenze ambientali le avevano provocato un danno biologico pari al 6-7%, come da relazione di parte prodotta in giudizio.
Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti avevano contestato la fondatezza dell'avversa domanda.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1511/2022 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1) Controparte RIGETTA le domande;
2) CO al pagamento nei confronti della , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.355,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote da distrarre a favore dei difensori costituiti avv.ti PE
OC e DA IE, dichiaratisene anticipatari;
3) CO al pagamento nei confronti di Parte_1 Pt_5
, , e delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.355,00
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
4) CO Contropart
al pagamento, nei confronti della , in persona del legale rappresentante p.t.,di una somma pari al triplo Parte_1 del contributo unificato del presente giudizio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5) CO al pagamento, nei confronti di Parte_1
, , e di una somma pari al triplo del contributo unificato del Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_3 presente giudizio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”.
In particolare il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice ritenendo indimostrato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni sonore in conseguenza delle quali la stessa aveva lamentato di avere patito il danno alla propria integrità psico-fisica, rilevando: Parte_1
a) che le deduzioni dell'attrice fossero generiche, non avendo descritto e precisato la natura delle immissioni che l'avrebbero costretta ad abbandonare la sua abitazione causandole i lamentati danni alla sua salute psicopsichica, e neanche l'ora o i momenti della giornata in cui essi fossero avvenuti;
b) che fosse del tutto singolare che prima della instaurazione del presente giudizio ella non avesse instaurato un procedimento - di accertamento tecnico preventivo o ex art.700 c.p.c.- atto a consentire la misurazione delle predette immissioni e la verifica, effettiva e circonstanziata, del superamento della soglia di normale tollerabilità
e degli orari o dei giorni in cui ciò potesse avvenire, non potendosi trascurare, inoltre, che la (non contestata) chiusura dell'attività nel giugno 2017 costituisse causa ostativa alla verifica, all'attualità, delle deduzioni difensive dell'attrice, rimaste quindi indimostrate;
c) che fossero, inoltre, del tutto generici ed indimostrati i danni prospettati, non consentendo, la scarna documentazione medica allegata, di dimostrare, con un elevato criterio di probabilità razionale, ossia “del più Controparte_ probabile che non”, che l'attività svolta nei locali gestiti dalla avesse danneggiato la salute psico- fisica della attrice, risultando solo che quest'ultima soffrisse di stress, senza elementi tali da far supporre la riconducibilità causale della prospettata lesione all'attività dell'esercizio commerciale gestito dalla società convenuta;
d) che, in difetto di prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto (che fosse conseguita alle sofferenze indotte dallo stress da rumore illecitamente provocato con un comportamento integrante gli estremi di reato), non fosse configurabile un danno biologico risarcibile;
e) che tali prove non potessero essere fornite con testimoni – come invece chiesto dalla difesa di parte attrice
– stante la evidente natura valutativa delle circostanze da dimostrare.
pagina 3 di 10 Il Tribunale di Napoli Nord ha, poi, condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.(secondo i parametri medi previsti dal D.M. n.55/2014 con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), nonché al pagamento dell'importo pari al triplo del contributo unificato, ravvisando la responsabilità aggravata di , ai sensi dell'art. 96, co.3, Parte_1
c.p.c., per avere “agito senza una concreto supporto probatorio di quanto solo prospettato, con un chiaro abuso dello strumento processuale che va assolutamente condannato per gli evidenti costi del processo, sia in termini di risorse economiche che di tempo.”.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 929/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base dei Parte_1 seguenti due motivi di gravame.
1) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. - ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE AL
MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE – FONDATEZZA DELLE STESSE
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea ed immotivata mancata ammissione, da parte del primo giudice, dei mezzi istruttori (prova per testi ed interrogatorio formale) richiesti per dimostrare che la sua abitazione fosse oggetto di continue immissioni di rumori molesti che superavano la normale tollerabilità e che le avevano provocato i danni di cui aveva chiesto il risarcimento, sostenendo che, in tema di risarcimento del danno derivante dalle immissioni rumorose, nulla escludesse, in astratto, anche in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità potesse essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare, oltre l'attendibilità, anche la congruità delle dichiarazioni rese rispetto al thema probandum.
Ragion per cui ha criticato anche, sul punto, la valutazione del primo giudice secondo cui apparisse singolare che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, ella (l'attrice, si intende) non avesse instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo o ex art. 700 c.p.c. atto a consentire la misurazione delle predette immissioni e la verifica effettiva e circostanziata del superamento della soglia di tollerabilità e degli orari e dei giorni in cui ciò potesse avvenire.
L'appellante, inoltre, ha sostenuto che fosse illogica ed erronea la sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ammesso la ctu medico - legale richiesta (tesa alla quantificazione del danno biologico riportato per effetto della sua sottoposizione allo stress ambientale causato dalle riferite attività poste in essere dalla società convenuta).
Sul punto ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse ritenuto in modo del tutto contraddittorio che fosse scarna la documentazione medica allegata e che non fosse stato dimostrato il danno.
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2) ERROR IN IUDICANDO ERRONEA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI pagina 4 di 10 Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la decisione del Tribunale di Napoli Nord circa la reputata genericità della descrizione delle immissioni moleste (che l'avrebbero costretta ad abbandonare la sua abitazione causandole i lamentati danni alla sua salute psicofisica) e circa la mancata dimostrazione dei prospettati danni per la scarna documentazione medica allegata.
Secondo il giudice di prime cure non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza Parte_1 della Suprema Corte, quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l'esistenza del danno sarebbe in re ipsa e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, avrebbe diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 cod. civ., aggiungendo che il Tribunale di Napoli Nord non avesse considerato la copiosa documentazione medica da lei prodotta
(riconducibile ad un ente pubblico, la Asl Na2 Nord) e, soprattutto, la consulenza tecnica di valutazione medico legale redatta da un clinico di chiara fama, docente universitario.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…accogliere il presente appello per tutte le censure ivi formulate e in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1511/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Giudice
Dott.ssa Capone in data 27/04/2022, così provvedere: 1) In via preliminare, sospendersi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la efficacia esecutiva della sentenza appellata in accoglimento di tutte le deduzioni innanzi esposte. 2) In via istruttoria disporsi l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado con la memoria di cui all'art. 183 VI comma cpc secondo termine, qui integralmente ripetuti e con i testi indicati in particolare “…”3) In via principale, in accoglimento del presente appello riformare, ovvero annullare, la sentenza n. 1511/2022, pubblicata in data 27/04/2022, resa dal Tribunale di Napoli Nord - II Sezione Civile in composizione monocratica – Giudice dott.ssa Cristina Capone e specificamente:
3.a) il capo 1) della sentenza con il quale rigetta le domande dell'attrice statuendo invece l'accoglimento delle domande proposte in primo grado ed accertando: - la responsabilità concorrente della
in persona del legale rapp.te p.t., nonché dei germani , e per il Controparte_4 Parte_5 Pt_3 Pt_4 Pt_2 danno biologico cagionato alla sig.ra a seguito delle moleste immissioni di rumore e, condannando i predetti, in solido Parte_1 tra loro, al risarcimento ex art. 2043 c.c. in favore della appellante del danno subito dalla stessa, nella misura di € 8.124,71 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio a mezzo C.T.U. medico-legale, che, ancora una volta si richiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- la responsabilità concorrente della , in persona del l. r.p.t. e dei sig.ri Controparte_4
, e nel determinare il danno non patrimoniale conseguente alle Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_2 immissioni illecite, essendo stata impossibilitata l'appellante allo svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed essendo stato violato il proprio diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana;
- per l'effetto, condannare la , in persona del l.r.p.t. e i sig.ri , e nella Controparte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_2 misura di €2681,15 pari ad 1/3 della quantificazione del danno biologico ovvero o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio a mezzo C.T.U. medico-legale;
3.b) i capi 2) e 3) della sentenza con il quale condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della società “ ” e dei germani statuendo invece la condanna dei convenuti, odierni appellati, al CP_2 Pt_2 pagamento delle stesse;
3. c) i capi 4) e 5) della sentenza nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite nonché ad una somma parti al triplo del c.u. del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 96 statuendo invece la condanna degli appellati al pagamento delle stesse;
4) Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari del doppio grado di giudizio.””.
pagina 5 di 10 Iscritta la causa al n. 2421/2022 del Ruolo Generale, con ordinanza del 27.7.2022 è stata rigettata l'istanza, formulata dall'appellante, volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 28.10.2022, , Parte_2 Parte_3
e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Parte_4 Parte_5 conclusioni: “1) Respingere il gravame;
2) Confermare la sentenza appellata;
3) Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del grado di appello.”.
Si è poi costituita in giudizio, con comparsa depositata l'8.11.2022, la società anch'essa Controparte_2 contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale: rigettato il gravame, confermi la sentenza n.ro 1522/2022, resa dal Tribunale di Napoli Nord -II Sezione Civile in composizione monocratica –
Giudice Dott.ssa Capone. Sempre in via principale: valuti nuovamente la condotta processuale di parte appellante e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma da liquidare d'ufficio. In subordine: nella sola ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori, ammettere le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 cpc, VI comma, II e III termine. Vinte le spese del doppio grado del giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Con ordinanza del 22.11.2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 20.2.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 23.7.2025 è stata disposta la trattazione scritta per il giorno 23.9.2025, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022.
E, depositate le note di trattazione scritta (il 19.9.2025 dalla difesa di e il 22.9.2025 sia dalla Parte_1 difesa di , e , che dalla difesa della società Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
C
, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24.9.2025, assegnando alle parti, ai CP_2 sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, la Corte ritiene, nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico, che l'appello proposto da sia infondato per le Parte_1 seguenti ragioni.
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Innanzitutto, come rilevato dal Tribunale, ha agìto per ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 provocati, a suo dire, da immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità e provenienti dall'attività di ristorazione esercitata dalla società soltanto dopo la cessazione della detta attività e, quindi, senza Controparte_2 poter più far accertare in giudizio, mediante le opportune misurazioni attraverso gli strumenti tecnici adeguati, il superamento della soglia di tollerabilità prevista dalla legge. pagina 6 di 10 Come evidenziato dal primo giudice in modo condivisibile, infatti, la stessa avrebbe avuto potuto esperire – durante la detta attività e, quindi, quando erano ancora in atto le lamentate immissioni rumorose - gli opportuni strumenti consentiti dall'ordinamento (in primo luogo l'accertamento tecnico preventivo disciplinato dall'art. 696
c.p.c.) per verificare, dal punto di vista tecnico, il lamentato superamento della normale tollerabilità delle dette immissioni.
In mancanza, dunque, di una verifica tecnica di tale superamento, correttamente il Tribunale di Napoli Nord non ha ammesso la prova testimoniale chiesta, sul punto (si trattava, specificamente, quanto alla sussistenza delle immissioni rumorose, del capitolo contrassegnato dalla lettera “a”), dalla parte attrice (istanza reiterata in questa sede), di seguito riportata (cfr. la memoria depositata, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 28.9.2018, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado): “a) Vero è che per effetto dell'attività svolta nell'immobile confinante con
[... l'abitazione dell'attrice, avente accesso dalla via Marconi n. 77, di proprietà dei germani e condotto in locazione dalla ditta “ Pt_2
” esercente, fino al 16.06.2017, un'attività di ristorazione per eventi l'unità immobiliare della istante medesima, a partire dal mese CP_2 di aprile 2016 è stata fatta oggetto, fino alla cessazione dell'attività, di continue immissioni di rumori molesti causati dal lavaggio di stoviglie all'esterno, dai motori degli aspiratori, dagli schiamazzi e dall'andirivieni del personale di servizio con carrelli rumorosi nel vialetto di confine nonché di fumi ed esalazioni maleodoranti che superavano di gran lunga la normale tollerabilità anche perché protratte fino a notte inoltrata;
”.
La valutazione circa il superamento “di gran lunga” della normale tollerabilità delle immissioni rumorose (ossia di quelle per cui l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti) avrebbe richiesto, infatti, si ribadisce, una verifica di carattere tecnico, essendo invece inibito ai testimoni, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., esprimere, per l'appunto, valutazioni.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di immissioni (nel caso affrontato dalla
S.C. si trattava di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone,
l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione (come nel caso di specie, si ribadisce) di giudizi valutativi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/01/2017, n. 1606).
Non può, in altri termini, attribuirsi efficacia probatoria alle valutazioni espresse dai testimoni circa la tollerabilità
o l'insopportabilità dei rumori, perché frutto di giudizi (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. II, 18/04/2001, n. 5697), essendo la consulenza tecnica di ufficio lo strumento che, di regola, viene utilizzato nei giudizi relativi ad immissioni sonore per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ. con funzione
"percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti pagina 7 di 10 di cui dispone, l'intensità dei suoni, nonchè il loro grado di sopportabilità per le persone (cfr. Cass. civ., Sez. II,
26/11/2025, n. 31021; Sez. II, Ord., 23/10/2018, n. 26756; Sez. VI - 2, Ord., 20/03/2018, n. 6867).
Ragion per cui, non avendo l'attrice provato la denunciata intollerabilità delle immissioni rumorose che le avrebbero causato i danni non patrimoniali di cui ha chiesto il risarcimento, correttamente il Tribunale di Napoli
Nord non ha ammesso neanche la ctu medico – legale dalla stessa richiesta per l'accertamento di tali danni
(mancando, in altri termini, la prova dell'illiceità delle immissioni lamentate).
Al riguardo, precisato, in ogni caso, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il danno da immissioni rumorose intollerabili non può considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/07/2024, n.
20624 e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/04/2019, n. 10450), va detto che:
a) la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468);
b) la consulenza tecnica di ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio – presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste – non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/07/2023, n. 22397);
c) in altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142);
d) essa, inoltre, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale può disporre la nomina di un ausiliario giudiziario a sua discrezione, motivando anche implicitamente tale diniego nel contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2025, n. 21818; Sez. VI – 1,
Ord., 13/01/2020, n. 326).
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pagina 8 di 10 Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore degli appellati vittoriosi (o, meglio, per quanto riguarda la società dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), dei compensi Controparte_2 professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n.
25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n.
10206; cfr., inoltre, quanto alla liquidazione – all'esito del giudizio di merito- della fase del subprocedimento previsto dall'art. 351 c.p.c., Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028; Sez. VI - 2, Ord., 05/02/2013, n. 2671) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della causa (ossia
“…nella misura di € 8.124,71 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio … nella misura di €2681,15 pari o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio…”, secondo l'espressione utilizzata dall'appellante nel richiedere il risarcimento, non limitata ad un importo determinato, tenendo conto che, in presenza di una specificazione del quantum operato nella domanda e di rigetto integrale della stessa, la detta espressione può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile laddove tale scaglione porti – come nel caso di specie- ad una liquidazione superiore a quella consentita in base alla quantificazione espressa;
cfr., sul punto,
Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805).
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalle parti appellate.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
**** pagina 9 di 10 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2421/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1511/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, pubblicata il 27.4.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_5 Parte_2
e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Parte_4 Parte_3 complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli avvocati DA IE e Parte_1
PE OC, quali difensori, dichiaratisi antistatari, della società dei compensi professionali Controparte_2 del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.12.2025.
Il Presidente
PE De LL
Il Consigliere est.
PE US NF
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
PE De LL - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
PE US NF - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2421 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni CR e Parte_1 C.F._1
ER CR.
-APPELLANTE-
e
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Maddalena.
CP_1 nonchè
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_1 avvocati DA IE e PE OC.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1511/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27.4.2022 in tema di immissioni intollerabili;
risarcimento del danno”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
19.9.2025 dalla difesa di e il 22.9.2025 sia dalla difesa di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagina 1 di 10 e , che dalla difesa della società Parte_4 Parte_5 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) Parte_1 il 26.5.2022, , e , nonché la società Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 1511/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, CP_2 pubblicata il 27.4.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società Parte_1 [...] nonchè , , e al fine di sentirli CP_2 Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_3 condannare, previo accertamento della concorrente e solidale responsabilità di essi convenuti nella produzione del danno biologico arrecatole dalle moleste immissioni di rumore, al risarcimento del danno biologico (quantificato in euro 8.124,71 o in altra maggiore o minore accertata in corso di causa) e del danno non patrimoniale
(quantificato in euro 2.681,15 o in altra maggiore o minore accertata in corso di causa) determinato, quest'ultimo, dalla lesione della libera esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana.
A fondamento di quanto domandato aveva dedotto: di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Casoria
(NA) in via Genova n.7, piano terra (in catasto al fg. 9, p.lla 51, sub. 2), confinante con l'immobile di proprietà dei Controparte_ germani e condotto in locazione dalla , esercente fino al 16.6.2017, in tale immobile, attività Pt_2 di ristorazione per eventi;
che dal mese di aprile 2016 erano provenute, dai locali ove era svolta la predetta attività
– e sino alla cessazione di quest'ultima - continue immissioni di rumori molesti, di fumo e di esalazioni maleodoranti che superavano la normale tollerabilità, anche perché protratte fino a notte inoltrata;
che vane erano state le richieste sia ai proprietari dell'immobile che ai gestori dell'attività di fare cessare le molestie ed evitare il disagio;
che la situazione venutasi a creare le aveva comportato una grave compromissione del riposo e della tranquillità, con alterazione del ritmo biologico sonno veglia, così rimanendo affetta da crisi lipotimiche che avevano comportato la necessità di rivolgersi ai sanitari con la diagnosi di “grave stato ansioso reattivo”, tanto da costringerla ad allontanarsi dalla propria abitazione (trovando ospitalità, per lunghi periodi, dai parenti), a non guidare l'auto e ad uscire sempre in compagnia dei congiunti;
che vane erano state le diffide inviate;
che, a seguito di un accesso agli atti, rilevata la mancanza di conformità urbanistica dell'immobile in cui veniva svolta l'attività, aveva chiesto al di Casoria i provvedimenti interdittivi ex art.19 legge 241/1990 di divieto di CP_3 prosecuzione dell'attività la quale veniva emessa solo il 16.06.2017 con ordinanza prot.n. 32174; che il vissuto traumatico subìto e le conseguenze ambientali le avevano provocato un danno biologico pari al 6-7%, come da relazione di parte prodotta in giudizio.
Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti avevano contestato la fondatezza dell'avversa domanda.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1511/2022 impugnata in questa sede, ha così statuito: “1) Controparte RIGETTA le domande;
2) CO al pagamento nei confronti della , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.355,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote da distrarre a favore dei difensori costituiti avv.ti PE
OC e DA IE, dichiaratisene anticipatari;
3) CO al pagamento nei confronti di Parte_1 Pt_5
, , e delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.355,00
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
4) CO Contropart
al pagamento, nei confronti della , in persona del legale rappresentante p.t.,di una somma pari al triplo Parte_1 del contributo unificato del presente giudizio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 5) CO al pagamento, nei confronti di Parte_1
, , e di una somma pari al triplo del contributo unificato del Parte_5 Parte_2 Parte_4 Parte_3 presente giudizio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..”.
In particolare il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice ritenendo indimostrato il superamento della normale tollerabilità delle immissioni sonore in conseguenza delle quali la stessa aveva lamentato di avere patito il danno alla propria integrità psico-fisica, rilevando: Parte_1
a) che le deduzioni dell'attrice fossero generiche, non avendo descritto e precisato la natura delle immissioni che l'avrebbero costretta ad abbandonare la sua abitazione causandole i lamentati danni alla sua salute psicopsichica, e neanche l'ora o i momenti della giornata in cui essi fossero avvenuti;
b) che fosse del tutto singolare che prima della instaurazione del presente giudizio ella non avesse instaurato un procedimento - di accertamento tecnico preventivo o ex art.700 c.p.c.- atto a consentire la misurazione delle predette immissioni e la verifica, effettiva e circonstanziata, del superamento della soglia di normale tollerabilità
e degli orari o dei giorni in cui ciò potesse avvenire, non potendosi trascurare, inoltre, che la (non contestata) chiusura dell'attività nel giugno 2017 costituisse causa ostativa alla verifica, all'attualità, delle deduzioni difensive dell'attrice, rimaste quindi indimostrate;
c) che fossero, inoltre, del tutto generici ed indimostrati i danni prospettati, non consentendo, la scarna documentazione medica allegata, di dimostrare, con un elevato criterio di probabilità razionale, ossia “del più Controparte_ probabile che non”, che l'attività svolta nei locali gestiti dalla avesse danneggiato la salute psico- fisica della attrice, risultando solo che quest'ultima soffrisse di stress, senza elementi tali da far supporre la riconducibilità causale della prospettata lesione all'attività dell'esercizio commerciale gestito dalla società convenuta;
d) che, in difetto di prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto (che fosse conseguita alle sofferenze indotte dallo stress da rumore illecitamente provocato con un comportamento integrante gli estremi di reato), non fosse configurabile un danno biologico risarcibile;
e) che tali prove non potessero essere fornite con testimoni – come invece chiesto dalla difesa di parte attrice
– stante la evidente natura valutativa delle circostanze da dimostrare.
pagina 3 di 10 Il Tribunale di Napoli Nord ha, poi, condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.(secondo i parametri medi previsti dal D.M. n.55/2014 con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), nonché al pagamento dell'importo pari al triplo del contributo unificato, ravvisando la responsabilità aggravata di , ai sensi dell'art. 96, co.3, Parte_1
c.p.c., per avere “agito senza una concreto supporto probatorio di quanto solo prospettato, con un chiaro abuso dello strumento processuale che va assolutamente condannato per gli evidenti costi del processo, sia in termini di risorse economiche che di tempo.”.
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 929/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base dei Parte_1 seguenti due motivi di gravame.
1) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. - ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE AL
MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE – FONDATEZZA DELLE STESSE
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erronea ed immotivata mancata ammissione, da parte del primo giudice, dei mezzi istruttori (prova per testi ed interrogatorio formale) richiesti per dimostrare che la sua abitazione fosse oggetto di continue immissioni di rumori molesti che superavano la normale tollerabilità e che le avevano provocato i danni di cui aveva chiesto il risarcimento, sostenendo che, in tema di risarcimento del danno derivante dalle immissioni rumorose, nulla escludesse, in astratto, anche in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità potesse essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare, oltre l'attendibilità, anche la congruità delle dichiarazioni rese rispetto al thema probandum.
Ragion per cui ha criticato anche, sul punto, la valutazione del primo giudice secondo cui apparisse singolare che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, ella (l'attrice, si intende) non avesse instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo o ex art. 700 c.p.c. atto a consentire la misurazione delle predette immissioni e la verifica effettiva e circostanziata del superamento della soglia di tollerabilità e degli orari e dei giorni in cui ciò potesse avvenire.
L'appellante, inoltre, ha sostenuto che fosse illogica ed erronea la sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ammesso la ctu medico - legale richiesta (tesa alla quantificazione del danno biologico riportato per effetto della sua sottoposizione allo stress ambientale causato dalle riferite attività poste in essere dalla società convenuta).
Sul punto ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse ritenuto in modo del tutto contraddittorio che fosse scarna la documentazione medica allegata e che non fosse stato dimostrato il danno.
****
2) ERROR IN IUDICANDO ERRONEA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI pagina 4 di 10 Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la decisione del Tribunale di Napoli Nord circa la reputata genericità della descrizione delle immissioni moleste (che l'avrebbero costretta ad abbandonare la sua abitazione causandole i lamentati danni alla sua salute psicofisica) e circa la mancata dimostrazione dei prospettati danni per la scarna documentazione medica allegata.
Secondo il giudice di prime cure non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza Parte_1 della Suprema Corte, quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l'esistenza del danno sarebbe in re ipsa e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, avrebbe diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 cod. civ., aggiungendo che il Tribunale di Napoli Nord non avesse considerato la copiosa documentazione medica da lei prodotta
(riconducibile ad un ente pubblico, la Asl Na2 Nord) e, soprattutto, la consulenza tecnica di valutazione medico legale redatta da un clinico di chiara fama, docente universitario.
E, alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…accogliere il presente appello per tutte le censure ivi formulate e in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1511/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord – Giudice
Dott.ssa Capone in data 27/04/2022, così provvedere: 1) In via preliminare, sospendersi, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la efficacia esecutiva della sentenza appellata in accoglimento di tutte le deduzioni innanzi esposte. 2) In via istruttoria disporsi l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio di primo grado con la memoria di cui all'art. 183 VI comma cpc secondo termine, qui integralmente ripetuti e con i testi indicati in particolare “…”3) In via principale, in accoglimento del presente appello riformare, ovvero annullare, la sentenza n. 1511/2022, pubblicata in data 27/04/2022, resa dal Tribunale di Napoli Nord - II Sezione Civile in composizione monocratica – Giudice dott.ssa Cristina Capone e specificamente:
3.a) il capo 1) della sentenza con il quale rigetta le domande dell'attrice statuendo invece l'accoglimento delle domande proposte in primo grado ed accertando: - la responsabilità concorrente della
in persona del legale rapp.te p.t., nonché dei germani , e per il Controparte_4 Parte_5 Pt_3 Pt_4 Pt_2 danno biologico cagionato alla sig.ra a seguito delle moleste immissioni di rumore e, condannando i predetti, in solido Parte_1 tra loro, al risarcimento ex art. 2043 c.c. in favore della appellante del danno subito dalla stessa, nella misura di € 8.124,71 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio a mezzo C.T.U. medico-legale, che, ancora una volta si richiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- la responsabilità concorrente della , in persona del l. r.p.t. e dei sig.ri Controparte_4
, e nel determinare il danno non patrimoniale conseguente alle Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_2 immissioni illecite, essendo stata impossibilitata l'appellante allo svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed essendo stato violato il proprio diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana;
- per l'effetto, condannare la , in persona del l.r.p.t. e i sig.ri , e nella Controparte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_2 misura di €2681,15 pari ad 1/3 della quantificazione del danno biologico ovvero o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio a mezzo C.T.U. medico-legale;
3.b) i capi 2) e 3) della sentenza con il quale condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della società “ ” e dei germani statuendo invece la condanna dei convenuti, odierni appellati, al CP_2 Pt_2 pagamento delle stesse;
3. c) i capi 4) e 5) della sentenza nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite nonché ad una somma parti al triplo del c.u. del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 96 statuendo invece la condanna degli appellati al pagamento delle stesse;
4) Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari del doppio grado di giudizio.””.
pagina 5 di 10 Iscritta la causa al n. 2421/2022 del Ruolo Generale, con ordinanza del 27.7.2022 è stata rigettata l'istanza, formulata dall'appellante, volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il 28.10.2022, , Parte_2 Parte_3
e , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Parte_4 Parte_5 conclusioni: “1) Respingere il gravame;
2) Confermare la sentenza appellata;
3) Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del grado di appello.”.
Si è poi costituita in giudizio, con comparsa depositata l'8.11.2022, la società anch'essa Controparte_2 contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale: rigettato il gravame, confermi la sentenza n.ro 1522/2022, resa dal Tribunale di Napoli Nord -II Sezione Civile in composizione monocratica –
Giudice Dott.ssa Capone. Sempre in via principale: valuti nuovamente la condotta processuale di parte appellante e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma da liquidare d'ufficio. In subordine: nella sola ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori, ammettere le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 cpc, VI comma, II e III termine. Vinte le spese del doppio grado del giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Con ordinanza del 22.11.2022 la causa è stata rinviata all'udienza del 20.2.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 23.7.2025 è stata disposta la trattazione scritta per il giorno 23.9.2025, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022.
E, depositate le note di trattazione scritta (il 19.9.2025 dalla difesa di e il 22.9.2025 sia dalla Parte_1 difesa di , e , che dalla difesa della società Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
C
, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24.9.2025, assegnando alle parti, ai CP_2 sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, la Corte ritiene, nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico, che l'appello proposto da sia infondato per le Parte_1 seguenti ragioni.
****
Innanzitutto, come rilevato dal Tribunale, ha agìto per ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 provocati, a suo dire, da immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità e provenienti dall'attività di ristorazione esercitata dalla società soltanto dopo la cessazione della detta attività e, quindi, senza Controparte_2 poter più far accertare in giudizio, mediante le opportune misurazioni attraverso gli strumenti tecnici adeguati, il superamento della soglia di tollerabilità prevista dalla legge. pagina 6 di 10 Come evidenziato dal primo giudice in modo condivisibile, infatti, la stessa avrebbe avuto potuto esperire – durante la detta attività e, quindi, quando erano ancora in atto le lamentate immissioni rumorose - gli opportuni strumenti consentiti dall'ordinamento (in primo luogo l'accertamento tecnico preventivo disciplinato dall'art. 696
c.p.c.) per verificare, dal punto di vista tecnico, il lamentato superamento della normale tollerabilità delle dette immissioni.
In mancanza, dunque, di una verifica tecnica di tale superamento, correttamente il Tribunale di Napoli Nord non ha ammesso la prova testimoniale chiesta, sul punto (si trattava, specificamente, quanto alla sussistenza delle immissioni rumorose, del capitolo contrassegnato dalla lettera “a”), dalla parte attrice (istanza reiterata in questa sede), di seguito riportata (cfr. la memoria depositata, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 28.9.2018, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado): “a) Vero è che per effetto dell'attività svolta nell'immobile confinante con
[... l'abitazione dell'attrice, avente accesso dalla via Marconi n. 77, di proprietà dei germani e condotto in locazione dalla ditta “ Pt_2
” esercente, fino al 16.06.2017, un'attività di ristorazione per eventi l'unità immobiliare della istante medesima, a partire dal mese CP_2 di aprile 2016 è stata fatta oggetto, fino alla cessazione dell'attività, di continue immissioni di rumori molesti causati dal lavaggio di stoviglie all'esterno, dai motori degli aspiratori, dagli schiamazzi e dall'andirivieni del personale di servizio con carrelli rumorosi nel vialetto di confine nonché di fumi ed esalazioni maleodoranti che superavano di gran lunga la normale tollerabilità anche perché protratte fino a notte inoltrata;
”.
La valutazione circa il superamento “di gran lunga” della normale tollerabilità delle immissioni rumorose (ossia di quelle per cui l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti) avrebbe richiesto, infatti, si ribadisce, una verifica di carattere tecnico, essendo invece inibito ai testimoni, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., esprimere, per l'appunto, valutazioni.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di immissioni (nel caso affrontato dalla
S.C. si trattava di rumori ed esalazioni provocati dallo svolgimento di attività di officina), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone,
l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione (come nel caso di specie, si ribadisce) di giudizi valutativi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/01/2017, n. 1606).
Non può, in altri termini, attribuirsi efficacia probatoria alle valutazioni espresse dai testimoni circa la tollerabilità
o l'insopportabilità dei rumori, perché frutto di giudizi (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. II, 18/04/2001, n. 5697), essendo la consulenza tecnica di ufficio lo strumento che, di regola, viene utilizzato nei giudizi relativi ad immissioni sonore per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ. con funzione
"percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti pagina 7 di 10 di cui dispone, l'intensità dei suoni, nonchè il loro grado di sopportabilità per le persone (cfr. Cass. civ., Sez. II,
26/11/2025, n. 31021; Sez. II, Ord., 23/10/2018, n. 26756; Sez. VI - 2, Ord., 20/03/2018, n. 6867).
Ragion per cui, non avendo l'attrice provato la denunciata intollerabilità delle immissioni rumorose che le avrebbero causato i danni non patrimoniali di cui ha chiesto il risarcimento, correttamente il Tribunale di Napoli
Nord non ha ammesso neanche la ctu medico – legale dalla stessa richiesta per l'accertamento di tali danni
(mancando, in altri termini, la prova dell'illiceità delle immissioni lamentate).
Al riguardo, precisato, in ogni caso, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il danno da immissioni rumorose intollerabili non può considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/07/2024, n.
20624 e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/04/2019, n. 10450), va detto che:
a) la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468);
b) la consulenza tecnica di ufficio ha soltanto la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere;
ragion per cui tale mezzo istruttorio – presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste – non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/07/2023, n. 22397);
c) in altri termini, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/07/2025, n. 18541), ossia al fine di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/05/2025, n. 12142);
d) essa, inoltre, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale può disporre la nomina di un ausiliario giudiziario a sua discrezione, motivando anche implicitamente tale diniego nel contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/07/2025, n. 21818; Sez. VI – 1,
Ord., 13/01/2020, n. 326).
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pagina 8 di 10 Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore degli appellati vittoriosi (o, meglio, per quanto riguarda la società dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), dei compensi Controparte_2 professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella di trattazione/istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria formulata dall'appellante; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n.
25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n.
10206; cfr., inoltre, quanto alla liquidazione – all'esito del giudizio di merito- della fase del subprocedimento previsto dall'art. 351 c.p.c., Cass. civ., Sez. I, Ord., 11/07/2024, n. 19028; Sez. VI - 2, Ord., 05/02/2013, n. 2671) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal D.M. n. 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, del detto decreto) della causa (ossia
“…nella misura di € 8.124,71 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio … nella misura di €2681,15 pari o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio…”, secondo l'espressione utilizzata dall'appellante nel richiedere il risarcimento, non limitata ad un importo determinato, tenendo conto che, in presenza di una specificazione del quantum operato nella domanda e di rigetto integrale della stessa, la detta espressione può giustificare la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile laddove tale scaglione porti – come nel caso di specie- ad una liquidazione superiore a quella consentita in base alla quantificazione espressa;
cfr., sul punto,
Cass. civ., Sez. Unite, 23/07/2025, n. 20805).
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dalle parti appellate.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
**** pagina 9 di 10 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2421/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1511/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, pubblicata il 27.4.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_5 Parte_2
e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Parte_4 Parte_3 complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore degli avvocati DA IE e Parte_1
PE OC, quali difensori, dichiaratisi antistatari, della società dei compensi professionali Controparte_2 del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 18.12.2025.
Il Presidente
PE De LL
Il Consigliere est.
PE US NF
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