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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
__________________
Il Giudice istruttore designato, nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 466/2024 R.G.;
*** visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visti gli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione dinanzi la Collegio.
Ancona, 15.4.2025
Il Giudice istruttore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli Avv.ti Gerardo Pizzirusso e Alberto de Cadilhac, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Coppari, come da procura in atti;
pag. 2/10 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 952 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 15/11/2023 e in materia di ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Macerata, dichiarava fondata solo in parte la domanda di ripetizione dell'indebito promossa da
[...] volta ad ottenere la restituzione della somma di € Parte_1
166.800,16 a titolo di illegittimi addebiti applicati sul conto corrente n. 5257 acceso in data 10.5.1996 e chiuso il 8.9.2010.
In particolare, il primo giudice per quel che qui è ancora di interesse:
- dichiarava la prescrizione degli addebiti sul conto corrente dalla data della sua apertura fino al 20.10.2009 per mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla correntista in ordine alla individuazione delle rimesse di natura solutoria;
- rigettava la domanda di nullità della commissione di massimo scoperto poiché validamente pattuita;
- rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno per la maggiore remunerazione che la banca avrebbe percepito dall'indebito di addebiti illegittimi per mancanza di prova.
proponeva appello solo avverso Parte_1
la sentenza non definitiva n. 952/2023 e prospettava le doglianze in seguito indicate.
si costituiva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Controparte_1
All'udienza di trattazione ex art. 350, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies all'udienza del 14.4.2025 con termine per memorie conclusionali entro il 24.3.2025.
pag. 3/10 Con il primo e secondo motivo di appello, che meritano trattazione congiunta,
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la prescrizione delle rimesse sul conto corrente intestato alla stessa appellante dalla apertura del medesimo fino al 20.10.2009.
Più precisamente, con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in plurimi errori e, segnatamente, per non aver considerato in primo luogo che la nullità è imprescrittibile, che essendo il conto corrente affidato, come ritenuto dal primo giudice, le rimesse “di regola” sono ripristinatorie e non solutorie. Aggiungeva che la natura di rimessa ripristinatoria o solutoria può determinarsi solo dopo aver provveduto al c.d. “saldo rettificato”.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decennale di prescrizione, sostenendo che tale termine decorrerebbe dalla chiusura del conto e non già da ciascun pagamento.
La appellata ha reagito continuando ad affermare la carenza di prova circa la CP_2
stipulazione di una apertura di credito.
I motivi sono infondati.
In punto di fatto, va osservato che il contratto di conto corrente intercorso fra le parti, pur contenendo la pattuizione scritta dei tassi debitori con l'indicazione di un maggior tasso extra fido, non contiene la previsione in forma scritta del fido accordato, anche se l'accordato emerge dal report della centrale rischi quale rischio a revoca;
dagli estratti conto risulta inoltre che nell'ottobre 2009 (il decennio della prescrizione parte a ritroso dal 20.10.2009), il conto corrente presenta un saldo a credito della società correntista, e che nei periodi successivi il conto non è stato movimentato, presentando solo addebiti di spese tenuta conto, imposte, ed interessi debitori per €. 4,22.
A partire dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del
2/12/2010, è orientamento consolidato quello che stabilisce che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse pag. 4/10 ripristinatorie (ossia quelle rimesse eseguite in presenza di un affidamento concesso e nei limiti di esso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso).
Pertanto, nel caso di rimesse ripristinatorie la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto;
nel caso delle rimesse solutorie la prescrizione inizia a decorrere dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione della banca, sicchè rilevano soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Da qui, la rilevanza di una apertura di credito, in quanto incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando con esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie o solutorie.
Ciò posto, negli anni successivi a Sezioni unite n. 24418/2010 la Cassazione aveva precisato che “In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grave su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (cfr. Cass. ord. n. 31927 del 06/12/2019; n. 2660 del 30/01/2019).
Successivamente, con una pronuncia a Sezioni unite, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare
pag. 5/10 senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. (Cass.
S.U. del 13/06/2019 n. 15895).
Ora, benché ritenuto conferente il richiamo operato dall'appellante in ordine all'orientamento della Corte di Cassazione in tema di saldo “rettificato” secondo cui l'individuazione della natura delle rimesse può effettuarsi solo a seguito dell'epurazione dal conto corrente di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito (ex multis: Cass. 3858/2021; Cass. 7721/2023; Cass. 9712/2024; Cass. 9203/2025; Cass.
5577/2025), la domanda di ripetizione non può comunque essere accolta alla luce di
Cassazione n. 34997/2023.
Preliminarmente, occorre rilevare che il primo giudice ha ritenuto, sulla base di plurimi elementi presuntivi (tra i quali la pattuizione dei tassi debitori relativi alle anticipazioni ed alle aperture di credito e il report della Centrale Rischi), la prova che il conto corrente oggetto di domanda fosse affidato.
Ebbene, con la pronuncia n. 34997/2023 della Suprema Corte si è espressa sull'impiego delle presunzioni ai fini della prova dell'apertura di conto corrente al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sostenendo che: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere ai sensi dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa” (Cass. 14.12.2023, n. 34997;
Cass. 15.12.2023, n. 35189; Cass. 29.2.2024, n. 5397; Cass. 13.6.2024, n. 16445).
Invero, quanto al periodo di vigenza del TUB che qui è di interesse, la medesima Corte di Cassazione precisa che la natura di nullità di protezione, condurrebbe a consentire la prova per presunzioni: infatti, questa opera solo a vantaggio e interesse del cliente “Se la nullità opera "soltanto a vantaggio del cliente", l'obbligo di forma posto dal cit. art.
pag. 6/10 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Ne' rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Infatti, se è vero che la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro "dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione - come nel caso in esame - nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte. […]
Se, poi, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si possa opporre che di esso dovesse fornirsi la prova scritta.”
Pertanto, se il cliente non invoca l'inefficacia del contratto, sta rinunciando alla predetta nullità che è posta a sua esclusiva tutela, permettendogli quindi di dimostrare l'esistenza dell'affidamento tramite presunzioni (“o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere a dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa”).
Per converso, il correntista che invoca la nullità ex art. 117 TUB per mancanza di forma scritta non può giovarsi dell'utilizzo delle presunzioni per provare l'affidamento o l'apertura di credito al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie, nel ricorso introdotto ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente odierno appellante ha eccepito la nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta ex art. 117, comma 3, TUB, affermata anche nella perizia di parte prodotta a sostegno della propria domanda.
pag. 7/10 Pertanto, la società appellante non può avvalersi del fatto che il primo giudice ha con obiter dictum rilevato, tramite l'utilizzo di presunzioni, che il conto corrente fosse effettivamente affidato nonostante la mancanza di prova scritta;
la società, invocando la nullità del fido – per l'applicazione del tassi sostitutivi ex art. 117 TUB - , ha dedotto che il conto corrente non fosse affidato.
Ciò posto, dalla circostanza che nell'ottobre del 2009 il saldo del conto corrente era attivo, deriva che tutte le rimesse effettuate nelle date precedenti fossero solutorie e, quindi, prescritte.
Con il terzo motivo di appello, la società appellante torna a lamentare la nullità della commissione di massimo scoperto come pattuita nel contratto di apertura di conto corrente.
La società appellante sostiene che la commissione sarebbe nulla sia per mancanza di causa sia per indeterminatezza, precisando sotto questo specifico profilo, che la predetta commissione sarebbe indicata nella sola misura percentuale.
Il motivo è infondato.
La commissione di massimo scoperto costituisce la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la “messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.
È principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che la relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo allorché sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione non solo del valore percentuale da applicare, bensì anche la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo pag. 8/10 specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario: “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà
l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione civile, ord. n.
19825 del 20/06/2022). Pertanto, la clausola sulla commissione di massimo scoperto supera il giudizio di determinatezza o determinabilità quando, nella relativa pattuizione, siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo.
Ebbene, la commissione di massimo scoperto viene individuata nella dicitura
“commissione di massimo scoperto: 4 per mille, assoluta (decadale)”.
Ora, questo Collegio ha già avuto modo di precisare che l'indicazione del termine
“assoluta” accanto alla percentuale e alla indicazione decadale sia riconducibile al criterio di determinazione c.d. assoluto, indicando il picco massimo dell'utilizzo del fido nel periodo, ed in quanto tale risponde ai criteri di determinabilità sopra enunciati in quanto permette al correntista di conoscere tutti gli elementi che concorrono a determinarla (cfr: Corte di Appello di Ancona, 3/10/2023, n. 1444).
La clausola in esame deve pertanto essere riconosciuta come valida.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante impugna la parte della decisione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno a titolo di remunerazione che la banca avrebbe percepito dall'indebito di addebiti illegittimi.
Il motivo è infondato atteso che il risarcimento avrebbe presupposto la prova dell'indebito quale fatto determinativo del debito formatosi nei confronti dell'istituto di credito (vd: Cass. sez. I, 2.5.2024, n. 11735).
pag. 9/10 L'appello è pertanto infondato e va rigettato, sia pure emendando la motivazione del giudice di prime cure nel senso indicato nella suestesa motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio vanno rigettate, in ragione dell'intervento, nelle more del giudizio, di giurisprudenza chiarificatrice (prima fra tutte: Cass. 34997/2023) in tema di prova dell'apertura di credito in conto corrente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza non definitiva n. 952/2023 del Tribunale di Macerata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado di giudizio;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso il 15.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 10/10
PRIMA SEZIONE CIVILE
__________________
Il Giudice istruttore designato, nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 466/2024 R.G.;
*** visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visti gli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione dinanzi la Collegio.
Ancona, 15.4.2025
Il Giudice istruttore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli Avv.ti Gerardo Pizzirusso e Alberto de Cadilhac, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Coppari, come da procura in atti;
pag. 2/10 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 952 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 15/11/2023 e in materia di ripetizione di indebito.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Macerata, dichiarava fondata solo in parte la domanda di ripetizione dell'indebito promossa da
[...] volta ad ottenere la restituzione della somma di € Parte_1
166.800,16 a titolo di illegittimi addebiti applicati sul conto corrente n. 5257 acceso in data 10.5.1996 e chiuso il 8.9.2010.
In particolare, il primo giudice per quel che qui è ancora di interesse:
- dichiarava la prescrizione degli addebiti sul conto corrente dalla data della sua apertura fino al 20.10.2009 per mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla correntista in ordine alla individuazione delle rimesse di natura solutoria;
- rigettava la domanda di nullità della commissione di massimo scoperto poiché validamente pattuita;
- rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno per la maggiore remunerazione che la banca avrebbe percepito dall'indebito di addebiti illegittimi per mancanza di prova.
proponeva appello solo avverso Parte_1
la sentenza non definitiva n. 952/2023 e prospettava le doglianze in seguito indicate.
si costituiva chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Controparte_1
All'udienza di trattazione ex art. 350, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies all'udienza del 14.4.2025 con termine per memorie conclusionali entro il 24.3.2025.
pag. 3/10 Con il primo e secondo motivo di appello, che meritano trattazione congiunta,
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la prescrizione delle rimesse sul conto corrente intestato alla stessa appellante dalla apertura del medesimo fino al 20.10.2009.
Più precisamente, con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in plurimi errori e, segnatamente, per non aver considerato in primo luogo che la nullità è imprescrittibile, che essendo il conto corrente affidato, come ritenuto dal primo giudice, le rimesse “di regola” sono ripristinatorie e non solutorie. Aggiungeva che la natura di rimessa ripristinatoria o solutoria può determinarsi solo dopo aver provveduto al c.d. “saldo rettificato”.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decennale di prescrizione, sostenendo che tale termine decorrerebbe dalla chiusura del conto e non già da ciascun pagamento.
La appellata ha reagito continuando ad affermare la carenza di prova circa la CP_2
stipulazione di una apertura di credito.
I motivi sono infondati.
In punto di fatto, va osservato che il contratto di conto corrente intercorso fra le parti, pur contenendo la pattuizione scritta dei tassi debitori con l'indicazione di un maggior tasso extra fido, non contiene la previsione in forma scritta del fido accordato, anche se l'accordato emerge dal report della centrale rischi quale rischio a revoca;
dagli estratti conto risulta inoltre che nell'ottobre 2009 (il decennio della prescrizione parte a ritroso dal 20.10.2009), il conto corrente presenta un saldo a credito della società correntista, e che nei periodi successivi il conto non è stato movimentato, presentando solo addebiti di spese tenuta conto, imposte, ed interessi debitori per €. 4,22.
A partire dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del
2/12/2010, è orientamento consolidato quello che stabilisce che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse pag. 4/10 ripristinatorie (ossia quelle rimesse eseguite in presenza di un affidamento concesso e nei limiti di esso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso).
Pertanto, nel caso di rimesse ripristinatorie la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto;
nel caso delle rimesse solutorie la prescrizione inizia a decorrere dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione della banca, sicchè rilevano soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
Da qui, la rilevanza di una apertura di credito, in quanto incide sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando con esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie o solutorie.
Ciò posto, negli anni successivi a Sezioni unite n. 24418/2010 la Cassazione aveva precisato che “In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grave su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (cfr. Cass. ord. n. 31927 del 06/12/2019; n. 2660 del 30/01/2019).
Successivamente, con una pronuncia a Sezioni unite, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare
pag. 5/10 senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. (Cass.
S.U. del 13/06/2019 n. 15895).
Ora, benché ritenuto conferente il richiamo operato dall'appellante in ordine all'orientamento della Corte di Cassazione in tema di saldo “rettificato” secondo cui l'individuazione della natura delle rimesse può effettuarsi solo a seguito dell'epurazione dal conto corrente di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito (ex multis: Cass. 3858/2021; Cass. 7721/2023; Cass. 9712/2024; Cass. 9203/2025; Cass.
5577/2025), la domanda di ripetizione non può comunque essere accolta alla luce di
Cassazione n. 34997/2023.
Preliminarmente, occorre rilevare che il primo giudice ha ritenuto, sulla base di plurimi elementi presuntivi (tra i quali la pattuizione dei tassi debitori relativi alle anticipazioni ed alle aperture di credito e il report della Centrale Rischi), la prova che il conto corrente oggetto di domanda fosse affidato.
Ebbene, con la pronuncia n. 34997/2023 della Suprema Corte si è espressa sull'impiego delle presunzioni ai fini della prova dell'apertura di conto corrente al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, sostenendo che: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere ai sensi dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa” (Cass. 14.12.2023, n. 34997;
Cass. 15.12.2023, n. 35189; Cass. 29.2.2024, n. 5397; Cass. 13.6.2024, n. 16445).
Invero, quanto al periodo di vigenza del TUB che qui è di interesse, la medesima Corte di Cassazione precisa che la natura di nullità di protezione, condurrebbe a consentire la prova per presunzioni: infatti, questa opera solo a vantaggio e interesse del cliente “Se la nullità opera "soltanto a vantaggio del cliente", l'obbligo di forma posto dal cit. art.
pag. 6/10 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Ne' rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Infatti, se è vero che la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro "dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione - come nel caso in esame - nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte. […]
Se, poi, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si possa opporre che di esso dovesse fornirsi la prova scritta.”
Pertanto, se il cliente non invoca l'inefficacia del contratto, sta rinunciando alla predetta nullità che è posta a sua esclusiva tutela, permettendogli quindi di dimostrare l'esistenza dell'affidamento tramite presunzioni (“o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere a dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa”).
Per converso, il correntista che invoca la nullità ex art. 117 TUB per mancanza di forma scritta non può giovarsi dell'utilizzo delle presunzioni per provare l'affidamento o l'apertura di credito al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie, nel ricorso introdotto ex art. 702 bis c.p.c., il ricorrente odierno appellante ha eccepito la nullità del contratto di apertura di credito per mancanza di forma scritta ex art. 117, comma 3, TUB, affermata anche nella perizia di parte prodotta a sostegno della propria domanda.
pag. 7/10 Pertanto, la società appellante non può avvalersi del fatto che il primo giudice ha con obiter dictum rilevato, tramite l'utilizzo di presunzioni, che il conto corrente fosse effettivamente affidato nonostante la mancanza di prova scritta;
la società, invocando la nullità del fido – per l'applicazione del tassi sostitutivi ex art. 117 TUB - , ha dedotto che il conto corrente non fosse affidato.
Ciò posto, dalla circostanza che nell'ottobre del 2009 il saldo del conto corrente era attivo, deriva che tutte le rimesse effettuate nelle date precedenti fossero solutorie e, quindi, prescritte.
Con il terzo motivo di appello, la società appellante torna a lamentare la nullità della commissione di massimo scoperto come pattuita nel contratto di apertura di conto corrente.
La società appellante sostiene che la commissione sarebbe nulla sia per mancanza di causa sia per indeterminatezza, precisando sotto questo specifico profilo, che la predetta commissione sarebbe indicata nella sola misura percentuale.
Il motivo è infondato.
La commissione di massimo scoperto costituisce la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la “messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.
È principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che la relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo allorché sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione non solo del valore percentuale da applicare, bensì anche la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo pag. 8/10 specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario: “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà
l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione civile, ord. n.
19825 del 20/06/2022). Pertanto, la clausola sulla commissione di massimo scoperto supera il giudizio di determinatezza o determinabilità quando, nella relativa pattuizione, siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo.
Ebbene, la commissione di massimo scoperto viene individuata nella dicitura
“commissione di massimo scoperto: 4 per mille, assoluta (decadale)”.
Ora, questo Collegio ha già avuto modo di precisare che l'indicazione del termine
“assoluta” accanto alla percentuale e alla indicazione decadale sia riconducibile al criterio di determinazione c.d. assoluto, indicando il picco massimo dell'utilizzo del fido nel periodo, ed in quanto tale risponde ai criteri di determinabilità sopra enunciati in quanto permette al correntista di conoscere tutti gli elementi che concorrono a determinarla (cfr: Corte di Appello di Ancona, 3/10/2023, n. 1444).
La clausola in esame deve pertanto essere riconosciuta come valida.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante impugna la parte della decisione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno a titolo di remunerazione che la banca avrebbe percepito dall'indebito di addebiti illegittimi.
Il motivo è infondato atteso che il risarcimento avrebbe presupposto la prova dell'indebito quale fatto determinativo del debito formatosi nei confronti dell'istituto di credito (vd: Cass. sez. I, 2.5.2024, n. 11735).
pag. 9/10 L'appello è pertanto infondato e va rigettato, sia pure emendando la motivazione del giudice di prime cure nel senso indicato nella suestesa motivazione.
Le spese del presente grado di giudizio vanno rigettate, in ragione dell'intervento, nelle more del giudizio, di giurisprudenza chiarificatrice (prima fra tutte: Cass. 34997/2023) in tema di prova dell'apertura di credito in conto corrente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza non definitiva n. 952/2023 del Tribunale di Macerata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado di giudizio;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso il 15.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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