Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo in data 21.07.2023 al numero 5663/23 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Capaccio n.15/23 dell'11.01.2023;
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Vincenzo;
APPELLANTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Bianco Adelina;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc in atti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , quale intestatario di un buono Parte_1 fruttifero postale serie “18P” di Euro 5.000,00, emesso in data 19.12.2006, premettendo di essersi recato, nel mese di dicembre 2018, presso l'Ufficio postale di Trentinara (SA), al fine di ottenere il rimborso del capitale investito e degli interessi convenzionali previsti, e di aver ricevuto un diniego al rimborso del buono essendo il titolo scaduto a 18 mesi dall'emissione ed essendo decorso il termine prescrizionale decennale, non essendo stato posto in condizione di conoscere il termine di prescrizione al fine di ottenere la somma predetta, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Pace per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
previo accertamento della violazione degli obblighi di diligenza qualificata, correttezza, trasparenza, buona fede e informazione da parte di dichiarare in persona del Presidente e legale Controparte_1 Controparte_1 rapp.te p.t., obbligata a rimborsare all'attore la somma portata sul buono fruttifero postale di cui in premessa unitamente agli interessi al tasso contrattuale e, per l'effetto - 2. condannare in persona del Controparte_1
1
interessi al tasso contrattuale, il tutto comunque entro i limiti della competenza del Giudice adito con espressa rinuncia all'eventuale esubero;
3. In via gradata, condannare in persona del Presidente e legale rapp.te Controparte_1
p.t., al risarcimento del danno subito dall'attore, a seguito dell'inadempimento sopra evidenziato, nella misura di €
5.000,00, corrispondente all'importo del buono, oltre interessi legali, o nella somma maggiore o minore ritenuta di
Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo.Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva ritualmente ed in via preliminare eccepiva l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del buono fruttifero oggetto di causa, impugnava tutto quanto ex adverso ed argomentava sull'infondatezza delle avverse pretese in quanto il buono fruttifero postale era prescritto in virtù della data puntuale di scadenza e della appartenenza alla tipologia a diciotto mesi serie 18P e, come da dettagliata inquiry depositata in atti, inoltre, dettagliatamente spiegando ogni difesa anche in ordine eventuali violazioni mosse da controparte, concludendo per il rigetto della domanda formulata ad ogni titolo e condanna alle spese di giudizio ed affinché il Giudice di Pace adito contrariis rejectis: “in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del buono fruttifero postale per cui è causa;
nel merito: 2) rigettare la domanda nei confronti di in quanto Controparte_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale oggetto di causa;
3) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.”
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 21.09.2022, attesa la natura documentale del giudizio, il Gdp rinviava per la discussione e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
04.01.2023 assegnando alle parti termine fino a tale udienza per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice di primo grado, all'esito del deposito delle note conclusionali delle parti costituite, provvedeva secondo la sentenza n. 15/2023 (all n.1.), depositata l'11.01.2023, con la quale respingeva le domande dell'attore, compensando integralmente le spese.
2. Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 11.07.2023, proponeva appello chiedendo la riforma totale della sentenza resa dal Giudice di Pace, Parte_1 concludendo affinché l'Ill.mo Tribunale adito:
“previ gli adempimenti di rito e per i motivi sopra esposti, si chiede riformare – anche con miglior motivazione - la sentenza impugnata, accogliendo le domande spiegate in primo grado dal sig. e, quindi, condannare Parte_1
in Pagina - 14 persona del Presidente e legale rapp.te p.t., a rimborsare all'attore l'importo del Controparte_1 buono per cui è causa, pari ad € 5.000,00, oltre interessi al tasso contrattuale;
In via gradata, condannare
[...] Controparte_
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno subito dall'attore, a seguito dell'inadempimento sopra evidenziato, nella misura di € 5.000,00, corrispondente all'importo del buono, oltre interessi legali, o nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della domanda fino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c.”.
2 Con comparsa depositata in data 24.11.2023 si costituiva reiterando tutte le Controparte_1
difese già assunte nel giudizio di primo grado concludeva affinché “Voglia Ecc.mo Tribunale di Salerno contrariis rejectis così provvedere: 1) in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; 2) sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 345 c.p.c.; 3) rigettare in ogni caso l'appello proposto e tutti i motivi come sollevati, in quanto del tutto infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 15/2023 resa e depositata in data 11/01/2023, dal Giudice di Pace di Capaccio dott. altresì rigettando ogni Controparte_2 avversa domanda ed eccezioni come formulate e dedotte nel giudizio di primo grado e dall'odierno appellante, e reiterate nonché riformulate in appello per tutto quanto esposto;
4) con espressa condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio”.
All'esito dell'udienza del 07.10.2024, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice del Tribunale di Salerno, dott. Antonio Ansalone, rinviava all'udienza del 17.12.2024 per l'assegnazione della causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art 352 c.p.c., e quindi tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Va, inoltre, dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine fissato dalla legge. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
Quanto al merito, va premesso che l'appellante, originario attore, ha dedotto di essere intestatario di un buono fruttifero postale serie “18P” di Euro 5.000,00, emesso in data 19.12.2006 e che essendosi recato nel mese di dicembre 2018, presso l'Ufficio postale di Trentinara (SA), al fine di ottenere il rimborso del capitale investito e degli interessi convenzionali previsti, aveva ricevuto un diniego al rimborso del buono essendo il titolo scaduto a 18 mesi dall'emissione ed essendo decorso il termine prescrizionale decennale. Precisava che sul buono de quo non vi è alcuna indicazione o stampa circa i rendimenti, circa il termine di scadenza, e che l'intermediario non aveva consegnato all'attore, al
3 momento della sottoscrizione, un foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
L'appellante, quindi, lamenta di non essere stata posta nella condizione di conoscere il termine effettivo prescrizionale entro il quale poter esercitare il suo diritto alla riscossione del titolo, frutto di sacrifici e lavoro.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Ne deriva che l'appellato, avendo consapevolmente sottoscritto il buono fruttifero della serie “18
P”, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli, poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di
, accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. Controparte_1
4 19 dicembre 2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari.
Qualora avesse esaminato tale decreto ministeriale, l'appellato avrebbe potuto verificare che il buono fruttifero sottoscritto scadeva, come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza, nel diciottesimo mese dalla data di emissione e, di riflesso, individuare il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi medio tempore maturati, sicché non può utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza dei titoli a causa della mancata consegna del foglio informativo, avendo tale documento la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia.
Né, d'altra parte, è ipotizzabile che l'appellato, al momento della sottoscrizione del buono fruttifero in oggetto, non avesse contezza delle caratteristiche fondamentali del titolo scelto per investire il proprio denaro e, in particolare, del termine entro cui avrebbe dovuto chiederne la riscossione e di quello successivo entro cui tale diritto si sarebbe prescritto, trattandosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore dotato di un minimo senso di responsabilità ha cura di acquisire.
In ogni caso, quand'anche non avesse ricevuto il prospetto informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, l'appellata avrebbe potuto chiederne il rilascio nel corso degli oltre undici anni intercorrenti tra la data di emissione e quella di prescrizione o, comunque, assumere presso gli uffici postali le necessarie delucidazioni sui termini di esercizio del diritto di ottenerne il rimborso, con la conseguenza che il danno subito è stato determinato soltanto dalla sua negligente condotta, caratterizzata da un manifesto disinteresse per la tutela dei propri risparmi.
L'appellato, pertanto, deve imputare soltanto a sé stesso l'impossibilità di riscuotere il buono fruttifero per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale, per non essersi avvalso di quell'adeguato livello di autoresponsabilità e di ragionevole cautela che avrebbe dovuto imporre una più attenta e ponderata gestione del titolo, sicché è stato proprio il suo inerte e superficiale comportamento ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa per la mancata consegna del CP_1 CP_1
foglio informativo e ad assurgere ad unico antecedente causale dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c., rendendo infondata, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'azionata pretesa risarcitoria.
In tale prospettiva, infine, non assume significativa rilevanza decisionale il provvedimento del 18 ottobre 2022, con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per il compimento di pratiche commerciali scorrette, atteso che la grave negligenza che ha contraddistinto il suo operato ha inciso in maniera esclusiva sul dinamismo causale del danno fino ad interrompere
5 qualsiasi nesso eziologico tra la presunta condotta colposa ascrivibile all'Ente e la perdita patrimoniale determinata dalla prescrizione del buono fruttifero.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata, deve ritenersi che il buono fruttifero postale a termine serie “18P” emesso in data 19.12.2006 con scadenza 19.06.2008, con data ultimo rimborso del 19/06/2018 si è prescritto il 20/06/2018.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione giuridica in oggetto, su cui sono intervenute pronunce di merito contrastanti, giustifica, ex art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, il 21.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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