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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8922 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 2.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9846/2023 R.G. TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti JACOPO Parte_1 C.F._1 PIROZZI e MARCO NAPOLANO, presso il cui studio in Giugliano in Campania elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 CP_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. DE RUGGIERO ALESSANDRO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pt_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.05.2023 parte ricorrente agiva nei confronti della società
[...] chiedendo di accertare la propria subordinazione alle dipendenze della resistente, Controparte_1 avendo sempre svolto, dall'11.06.2013 al 22.12.2022, mansioni corrispondenti a quelle previste dal CCNL settore Metalmeccanico delle aziende industriali, Livello 4 e Livello C2 e C3. Il rapporto di lavoro cessava in data 22.12.2022 a seguito di dimissioni. Durante l'intero rapporto di lavoro, il ricorrente prestava la propria attività lavorativa per 5 giorni alla settimana dalle ore 08.00 alle 19.30, con una pausa di 30 minuti trascorsa sul luogo di lavoro, svolgendo pertanto 55 ore di lavoro settimanale. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del proprio diritto a ricevere, a titolo di differenze retributive, l'indennità sostitutiva di preavviso e il TFR, per un importo complessivo di € 178.413,36 o per quella somma ritenuta più equa, comprensiva di interessi e rivalutazione come previsto dalla legge;
con vittoria di spese e attribuzione ai procuratori antistatari. Si è costituita tempestivamente la società resistente;
in via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle eventuali spettanze relative all'annualità 2013; nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare il diritto della società alla restituzione dell'importo erogato e non dovuto, pari a € 19.010,02 (di cui € 7.406,48 quale differenza tra quanto realmente percepito, anche per prestiti non restituiti, e quanto dovuto (al netto dell'indennità per la violazione dell'obbligo di preavviso posto a carico del lavoratore), ed € 11.603,54 addebitati alla società a titolo di indennità per maneggio di danaro negli avversi conteggi, inclusi erroneamente nel riepilogo). In via gradata, chiedeva di ridurre la pretesa avversaria, rideterminando al ribasso i crediti presuntivamente vantati, alla luce delle risultanze istruttorie;
con vittoria di spese da distrarsi. Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, quanto alla durata del rapporto lavorativo, va rilevato come esso si evinca dalle buste paga in atti. Sul punto, esiste prova documentale della unicità del rapporto di lavoro, tant'è che nei detti cedolini vi è contenuta la indicazione della data di inizio del rapporto all'11.6.2013. Ciò comporta la infondatezza dell'eccezione di prescrizione come sollevata dalla resistente società. L'oggetto della causa sono le differenze lavorative asseritamente vantate a titolo di lavoro straordinario, indennità di maneggio denaro, indennità di preavviso, TFR e ultime due mensilità 2022, oltre ratei di fine rapporto. In merito al percepito, il ricorrente ha chiarito espressamente sul punto nel corso del suo libero interrogatorio di aver ricevuto “€ 2.200,00 netti mensili sin dall'inizio del mio rapporto lavorativo;
tale importo corrispondeva alla somma tra il netto che figurava in busta paga e quanto mi veniva dato a parte fino al raggiungimento della somma in esame”; non ha poi contestato le firme per ricevuta apposte sotto gli statini paga, ivi compreso quello di novembre 2022, e sotto le ricevute relative agli effettivi compensi versati mese per mese;
alcuna firma è apposta sotto il cedolino di dicembre 2022, né vi è una ricevuta a parte;
inoltre non sono oggetto di contestazione specifica i giorni di malattia dei mesi di novembre e dicembre 2022, rispetto ai quali la resistente ha svolto allegazione specifica. Quanto alla richiesta indennità di maneggio denaro, posto che non è in contestazione il CCNL applicato in via diretta, va rilevato come esso, da allegazione dell'istante, non contestata da controparte, sia prevista per il lavoratore, “la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria”, e dà “diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 per cento del minimo tabellare della categoria di appartenenza”. Sul punto, il teste ha confermato esservi “incasso presso il cliente del corrispettivo CP_3 per i lavori eseguiti”, e la procuratrice di parte resistente, sig.ra ha dichiarato che CP_4
“i clienti pagano o con bonifico bancario o ai tecnici, che si recano da loro per eseguire gli interventi. Il sig. era autorizzato a ricevere i pagamenti da parte dei clienti, ma a me non Parte_1 li ha mai restituiti dopo averli riscossi dai clienti”; ha poi aggiunto, contraddicendosi, di non essere
“a conoscenza di riscossione di denaro da parte del ricorrente nei confronti dei clienti”. Tale dichiarazione appare contraddittoria con quanto dichiarato dai testi di parte resistente, secondo i quali, per la parte relativa all'impiantistica, non è dato conoscere il motivo per cui, pur essendo dato certo che i clienti pagassero “ai tecnici (n.d.e., dunque a tutti i tecnici), che si recavano da loro Tes per eseguire gli interventi”, poi solo i sig. ed , che accompagnavano il ricorrente (e Tes_1 che erano meno competenti di lui nell'esecuzione delle opere afferenti l'impiantistica), venivano ritenuti più del degni di fiducia nella riscossione delle somme o nella ricezione di bonifici Parte_1 da poi consegnare in amministrazione, laddove il ricorrente era comunque dipendente di vecchia Tes Tes data (laddove l' è stato assunto solo nel 2018), ed a lui era stato affidato l' perché imparasse Tes il tipo di lavorazioni da eseguire (cfr. dichiarazioni del teste sull' : “lui ha imparato Tes_1 bene il mestiere dal ricorrente”), avendo maggiore anzianità e maggiori competenze (dovendosi occupare in primis dell'installazione delle macchine nonché, sotto un profilo amministrativo, di compilare i fogli di lavoro, consegnare ricevute firmate al momento ai clienti per ricezione del denaro); la circostanza riferita dal teste , secondo cui quando si tornava in sede, “il ricorrente Tes_3 consegnava il denaro al sig. o ai figli, facendo i conti dei lavori effettuati” CP_3 comprova ancor di più la spettanza dell'indennità di maneggio denaro. Quanto all'orario di lavoro, stanti le contraddittorie dichiarazioni rese dai testi escussi non può ritenersi provato che vi sia stato svolgimento di attività lavorativa se non dalle 8,30, dovendo caricarsi gli automezzi con i pezzi da installare e la cassetta con gli attrezzi per tutti gli interventi da eseguire in giornata, alle 18,30, come riferito dalla procuratrice della società; con una mezz'ora di intervallo che veniva fruita in esterna, per 5 giorni a settimana, per un totale di 47,5 ore settimanali e 31 ore di lavoro straordinario prestato mensilmente. Gli orari di lavoro dei tecnici riferiti dalle 9 alle 18,30, poiché “il ricorrente si occupava dell'installazione e della manutenzione di impianti di depurazione dell'acqua e addolcitori d'acqua presso il domicilio dei clienti, e della manutenzione di impianti acquistati anche da altre società” (cfr. dichiarazioni del teste , devono Tes_4 intendersi riferiti al fatto che la partenza dal magazzino era intorno alle 9, dopo il carico degli automezzi, e al ritorno andava consegnata la documentazione in amministrazione. Le mansioni e l'inquadramento del ricorrente non sono in contestazione fra le parti. In ordine alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, non vi è prova di spettanza di preavviso al dal momento che le uniche dichiarazioni a conforto della tesi difensiva dell'istante Parte_1 sono state rese in modo alquanto generico dall'unico teste . Conseguentemente, la relativa Tes_3 domanda va disattesa. Conferito incarico al CTU come da ordinanza del 13-14/5/25 cui si rinvia per relationem, questi nel proprio elaborato peritale ha evidenziato nelle conclusioni che:
“La risulta debitrice nei confronti del Sig. di € 46.822,42 Controparte_1 Parte_1 così composte: Differenze retributive € 18.620,71 Trattamento fine rapporto (t.f.r.) € 16.704,23 Indennità ferie non godute € 6.669,26 Interessi e rivalutazione € 4.828,22 Allo stesso tempo si evidenzia all'On. Giudice che La ha versato in Controparte_1 eccesso differenze paga per € 19.201,19”. Orbene, le “differenze paga corrisposte in eccesso”, pari ad €. 19.201,19, costituiscono la somma dei pagamenti eseguiti in più, rispetto al quesito posto al CTU sulla base delle prove raccolte in giudizio, dalla società al lavoratore che compaiono nell'allegato 2 alla perizia, pagg. 1, 2 e 3, nelle righe con fondo bianco;
laddove le differenze astrattamente spettanti al lavoratore compaiono nelle righe con fondo rosa, per un totale di €. 18.620,71; operando la somma algebrica tra i detti valori, al fine di verificare se residua uno spettante in favore del lavoratore o della società, si evince che parte resistente ha corrisposto €. 580,48 in più rispetto al dovuto, importo che andrà detratto da quanto astrattamente spettante per altre voci in favore dell'istante. In conclusione, competono al ricorrente: € 6.669,26 per indennità ferie non godute;
nulla spetta x accessori, in quanto i pagamenti di dare ed avere sono avvenuti contemporaneamente, non lasciando che maturassero interessi;
€ 16.704,23 per Trattamento fine rapporto (t.f.r.), da cui detrarre €. 580,48 già percepiti in più dall'istante; dunque, complessivi €. 22.793,01 (importo corrispondente, peraltro, al conteggio elaborato dall'istante, cui questi ha fatto riferimento nel corso del libero interrogatorio), oltre accessori dalla cessazione del rapporto al saldo. Non va aggiunto allo spettante l'importo di € 1.744,36 per la mensilità di novembre 2022, stante la mancata contestazione di autenticità della firma per ricevuta apposta sotto il relativo statino paga, ed avuto riguardo alla quietanza sub doc. 10 (pag. 240) in atti di parte resistente, corrispondente alla mensilità in oggetto. Con riferimento al TFR, il CTU ha detratto dallo spettante quanto indicato in memoria quale percepito, né vi è prova del pagamento di € 7.778,12, che nelle osservazioni ricevute sarebbero state pagate a Dicembre 2022, circostanza questa contestata dal ricorrente e non provata dalla società; con riguardo all'indennità di maneggio denaro la stessa è stata computata nei conteggi, come da quesito dato al CTU. In ordine alla domanda riconvenzionale, quindi, va ritenuto che, avuto riguardo alle voci di debito credito fra le parti, e considerate le compensazioni operate dal giudicante, la stessa va disattesa, in quanto trattasi di voci per le quali il CTU ha ritenuto comunque essere riconoscibile a credito del lavoratore un importo superiore (rispetto al credito eventuale della società), per cui si pronuncia condanna, che è quello indicato nel capoverso che precede. Tenuto conto del limitato accoglimento della domanda rispetto a quanto richiesto con ricorso, e del rigetto della riconvenzionale, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite per i 3/5, che seguono la soccombenza della società per il residuo;
le stesse si liquidano avendo riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che ha ricevuto tutela attraverso la decisione. Le spese di CTU si pongono a carico della resistente liquidandosi come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Parte_1
€. 22.793,01, oltre accessori dal 22.12.2022 al saldo;
b) condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese, che, compensate per i 3/5, si liquidano nel residuo in €. 1.077,60, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari. Napoli 2.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 2.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 9846/2023 R.G. TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti JACOPO Parte_1 C.F._1 PIROZZI e MARCO NAPOLANO, presso il cui studio in Giugliano in Campania elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 CP_2 rapp.ta e difesa dall'Avv. DE RUGGIERO ALESSANDRO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pt_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.05.2023 parte ricorrente agiva nei confronti della società
[...] chiedendo di accertare la propria subordinazione alle dipendenze della resistente, Controparte_1 avendo sempre svolto, dall'11.06.2013 al 22.12.2022, mansioni corrispondenti a quelle previste dal CCNL settore Metalmeccanico delle aziende industriali, Livello 4 e Livello C2 e C3. Il rapporto di lavoro cessava in data 22.12.2022 a seguito di dimissioni. Durante l'intero rapporto di lavoro, il ricorrente prestava la propria attività lavorativa per 5 giorni alla settimana dalle ore 08.00 alle 19.30, con una pausa di 30 minuti trascorsa sul luogo di lavoro, svolgendo pertanto 55 ore di lavoro settimanale. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del proprio diritto a ricevere, a titolo di differenze retributive, l'indennità sostitutiva di preavviso e il TFR, per un importo complessivo di € 178.413,36 o per quella somma ritenuta più equa, comprensiva di interessi e rivalutazione come previsto dalla legge;
con vittoria di spese e attribuzione ai procuratori antistatari. Si è costituita tempestivamente la società resistente;
in via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle eventuali spettanze relative all'annualità 2013; nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare il diritto della società alla restituzione dell'importo erogato e non dovuto, pari a € 19.010,02 (di cui € 7.406,48 quale differenza tra quanto realmente percepito, anche per prestiti non restituiti, e quanto dovuto (al netto dell'indennità per la violazione dell'obbligo di preavviso posto a carico del lavoratore), ed € 11.603,54 addebitati alla società a titolo di indennità per maneggio di danaro negli avversi conteggi, inclusi erroneamente nel riepilogo). In via gradata, chiedeva di ridurre la pretesa avversaria, rideterminando al ribasso i crediti presuntivamente vantati, alla luce delle risultanze istruttorie;
con vittoria di spese da distrarsi. Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, quanto alla durata del rapporto lavorativo, va rilevato come esso si evinca dalle buste paga in atti. Sul punto, esiste prova documentale della unicità del rapporto di lavoro, tant'è che nei detti cedolini vi è contenuta la indicazione della data di inizio del rapporto all'11.6.2013. Ciò comporta la infondatezza dell'eccezione di prescrizione come sollevata dalla resistente società. L'oggetto della causa sono le differenze lavorative asseritamente vantate a titolo di lavoro straordinario, indennità di maneggio denaro, indennità di preavviso, TFR e ultime due mensilità 2022, oltre ratei di fine rapporto. In merito al percepito, il ricorrente ha chiarito espressamente sul punto nel corso del suo libero interrogatorio di aver ricevuto “€ 2.200,00 netti mensili sin dall'inizio del mio rapporto lavorativo;
tale importo corrispondeva alla somma tra il netto che figurava in busta paga e quanto mi veniva dato a parte fino al raggiungimento della somma in esame”; non ha poi contestato le firme per ricevuta apposte sotto gli statini paga, ivi compreso quello di novembre 2022, e sotto le ricevute relative agli effettivi compensi versati mese per mese;
alcuna firma è apposta sotto il cedolino di dicembre 2022, né vi è una ricevuta a parte;
inoltre non sono oggetto di contestazione specifica i giorni di malattia dei mesi di novembre e dicembre 2022, rispetto ai quali la resistente ha svolto allegazione specifica. Quanto alla richiesta indennità di maneggio denaro, posto che non è in contestazione il CCNL applicato in via diretta, va rilevato come esso, da allegazione dell'istante, non contestata da controparte, sia prevista per il lavoratore, “la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria”, e dà “diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 per cento del minimo tabellare della categoria di appartenenza”. Sul punto, il teste ha confermato esservi “incasso presso il cliente del corrispettivo CP_3 per i lavori eseguiti”, e la procuratrice di parte resistente, sig.ra ha dichiarato che CP_4
“i clienti pagano o con bonifico bancario o ai tecnici, che si recano da loro per eseguire gli interventi. Il sig. era autorizzato a ricevere i pagamenti da parte dei clienti, ma a me non Parte_1 li ha mai restituiti dopo averli riscossi dai clienti”; ha poi aggiunto, contraddicendosi, di non essere
“a conoscenza di riscossione di denaro da parte del ricorrente nei confronti dei clienti”. Tale dichiarazione appare contraddittoria con quanto dichiarato dai testi di parte resistente, secondo i quali, per la parte relativa all'impiantistica, non è dato conoscere il motivo per cui, pur essendo dato certo che i clienti pagassero “ai tecnici (n.d.e., dunque a tutti i tecnici), che si recavano da loro Tes per eseguire gli interventi”, poi solo i sig. ed , che accompagnavano il ricorrente (e Tes_1 che erano meno competenti di lui nell'esecuzione delle opere afferenti l'impiantistica), venivano ritenuti più del degni di fiducia nella riscossione delle somme o nella ricezione di bonifici Parte_1 da poi consegnare in amministrazione, laddove il ricorrente era comunque dipendente di vecchia Tes Tes data (laddove l' è stato assunto solo nel 2018), ed a lui era stato affidato l' perché imparasse Tes il tipo di lavorazioni da eseguire (cfr. dichiarazioni del teste sull' : “lui ha imparato Tes_1 bene il mestiere dal ricorrente”), avendo maggiore anzianità e maggiori competenze (dovendosi occupare in primis dell'installazione delle macchine nonché, sotto un profilo amministrativo, di compilare i fogli di lavoro, consegnare ricevute firmate al momento ai clienti per ricezione del denaro); la circostanza riferita dal teste , secondo cui quando si tornava in sede, “il ricorrente Tes_3 consegnava il denaro al sig. o ai figli, facendo i conti dei lavori effettuati” CP_3 comprova ancor di più la spettanza dell'indennità di maneggio denaro. Quanto all'orario di lavoro, stanti le contraddittorie dichiarazioni rese dai testi escussi non può ritenersi provato che vi sia stato svolgimento di attività lavorativa se non dalle 8,30, dovendo caricarsi gli automezzi con i pezzi da installare e la cassetta con gli attrezzi per tutti gli interventi da eseguire in giornata, alle 18,30, come riferito dalla procuratrice della società; con una mezz'ora di intervallo che veniva fruita in esterna, per 5 giorni a settimana, per un totale di 47,5 ore settimanali e 31 ore di lavoro straordinario prestato mensilmente. Gli orari di lavoro dei tecnici riferiti dalle 9 alle 18,30, poiché “il ricorrente si occupava dell'installazione e della manutenzione di impianti di depurazione dell'acqua e addolcitori d'acqua presso il domicilio dei clienti, e della manutenzione di impianti acquistati anche da altre società” (cfr. dichiarazioni del teste , devono Tes_4 intendersi riferiti al fatto che la partenza dal magazzino era intorno alle 9, dopo il carico degli automezzi, e al ritorno andava consegnata la documentazione in amministrazione. Le mansioni e l'inquadramento del ricorrente non sono in contestazione fra le parti. In ordine alle modalità di cessazione del rapporto di lavoro, non vi è prova di spettanza di preavviso al dal momento che le uniche dichiarazioni a conforto della tesi difensiva dell'istante Parte_1 sono state rese in modo alquanto generico dall'unico teste . Conseguentemente, la relativa Tes_3 domanda va disattesa. Conferito incarico al CTU come da ordinanza del 13-14/5/25 cui si rinvia per relationem, questi nel proprio elaborato peritale ha evidenziato nelle conclusioni che:
“La risulta debitrice nei confronti del Sig. di € 46.822,42 Controparte_1 Parte_1 così composte: Differenze retributive € 18.620,71 Trattamento fine rapporto (t.f.r.) € 16.704,23 Indennità ferie non godute € 6.669,26 Interessi e rivalutazione € 4.828,22 Allo stesso tempo si evidenzia all'On. Giudice che La ha versato in Controparte_1 eccesso differenze paga per € 19.201,19”. Orbene, le “differenze paga corrisposte in eccesso”, pari ad €. 19.201,19, costituiscono la somma dei pagamenti eseguiti in più, rispetto al quesito posto al CTU sulla base delle prove raccolte in giudizio, dalla società al lavoratore che compaiono nell'allegato 2 alla perizia, pagg. 1, 2 e 3, nelle righe con fondo bianco;
laddove le differenze astrattamente spettanti al lavoratore compaiono nelle righe con fondo rosa, per un totale di €. 18.620,71; operando la somma algebrica tra i detti valori, al fine di verificare se residua uno spettante in favore del lavoratore o della società, si evince che parte resistente ha corrisposto €. 580,48 in più rispetto al dovuto, importo che andrà detratto da quanto astrattamente spettante per altre voci in favore dell'istante. In conclusione, competono al ricorrente: € 6.669,26 per indennità ferie non godute;
nulla spetta x accessori, in quanto i pagamenti di dare ed avere sono avvenuti contemporaneamente, non lasciando che maturassero interessi;
€ 16.704,23 per Trattamento fine rapporto (t.f.r.), da cui detrarre €. 580,48 già percepiti in più dall'istante; dunque, complessivi €. 22.793,01 (importo corrispondente, peraltro, al conteggio elaborato dall'istante, cui questi ha fatto riferimento nel corso del libero interrogatorio), oltre accessori dalla cessazione del rapporto al saldo. Non va aggiunto allo spettante l'importo di € 1.744,36 per la mensilità di novembre 2022, stante la mancata contestazione di autenticità della firma per ricevuta apposta sotto il relativo statino paga, ed avuto riguardo alla quietanza sub doc. 10 (pag. 240) in atti di parte resistente, corrispondente alla mensilità in oggetto. Con riferimento al TFR, il CTU ha detratto dallo spettante quanto indicato in memoria quale percepito, né vi è prova del pagamento di € 7.778,12, che nelle osservazioni ricevute sarebbero state pagate a Dicembre 2022, circostanza questa contestata dal ricorrente e non provata dalla società; con riguardo all'indennità di maneggio denaro la stessa è stata computata nei conteggi, come da quesito dato al CTU. In ordine alla domanda riconvenzionale, quindi, va ritenuto che, avuto riguardo alle voci di debito credito fra le parti, e considerate le compensazioni operate dal giudicante, la stessa va disattesa, in quanto trattasi di voci per le quali il CTU ha ritenuto comunque essere riconoscibile a credito del lavoratore un importo superiore (rispetto al credito eventuale della società), per cui si pronuncia condanna, che è quello indicato nel capoverso che precede. Tenuto conto del limitato accoglimento della domanda rispetto a quanto richiesto con ricorso, e del rigetto della riconvenzionale, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite per i 3/5, che seguono la soccombenza della società per il residuo;
le stesse si liquidano avendo riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che ha ricevuto tutela attraverso la decisione. Le spese di CTU si pongono a carico della resistente liquidandosi come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Parte_1
€. 22.793,01, oltre accessori dal 22.12.2022 al saldo;
b) condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese, che, compensate per i 3/5, si liquidano nel residuo in €. 1.077,60, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari. Napoli 2.12.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon