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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1335 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo, 5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA AMELIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. BELLI FRANCESCA
ROMANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, il sig. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
innanzi a questo Tribunale, chiedendo che venisse riconosciuto il proprio diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF), in aggiunta alla pensione di inabilità già in godimento. Tale richiesta si fondava sulla ritenuta esistenza, fin dal marzo 2015, del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione assistenziale richiesta, oppure, in via subordinata, dalla data della domanda amministrativa presentata in data 11 febbraio 2020. Il ricorrente ha evidenziato una situazione clinica caratterizzata da plurime patologie invalidanti che ne determinerebbero l'assoluta inabilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e CP_1
sollevando, in via preliminare, eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo (ATP), quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ex art. 445-bis c.p.c., vigente all'epoca dei fatti. In subordine, ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere, nonché l'insussistenza del requisito sanitario.
Il Giudice, disattesa l'eccezione preliminare, in quanto infondata alla luce della giurisprudenza costante e consolidata (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 29565/2019), ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Tale indirizzo giurisprudenziale, infatti, chiarisce che la mancata attivazione dell'ATP non preclude la procedibilità della domanda, purché in corso di causa venga esperito idoneo accertamento tecnico d'ufficio.
Il consulente tecnico nominato dal Giudice ha esaminato la documentazione sanitaria allegata agli atti, sottoponendo a visita diretta il sig. Nella Parte_1
relazione depositata in atti, il CTU ha accertato la presenza di un complesso nosologico di patologie ad elevata incidenza invalidante, tra cui insufficienza aortica severa con esiti di intervento cardiochirurgico, BPCO complicata da sindrome delle apnee notturne, diabete mellito di tipo II in trattamento farmacologico, obesità grave, glaucomi bilaterali, osteoartrosi generalizzata e importante componente psichica di tipo ansioso-depressivo.
Tale quadro patologico ha portato il CTU a concludere che la capacità lavorativa del ricorrente risulta compromessa in modo permanente e assoluto, in misura tale da integrare il requisito sanitario previsto per l'attribuzione degli ANF sulla pensione di inabilità.
Quanto alla decorrenza di tale stato, il consulente ha indicato, con motivazione dettagliata e coerente, che il requisito sanitario può ritenersi soddisfatto con certezza solo a decorrere dall'11 febbraio 2020, data della domanda amministrativa. Non vi sono, infatti, certificazioni mediche e dati clinici antecedenti sufficienti a dimostrare un'inabilità già esistente nel 2015, come invece allegato dal ricorrente. Alla luce di tali risultanze istruttorie, il Tribunale accoglie la domanda nei limiti sopra indicati, riconoscendo al sig. il diritto a percepire gli ANF a Parte_1
partire dall'11 febbraio 2020.
In merito alla dedotta decadenza e prescrizione, queste risultano inoperanti rispetto al periodo successivo alla data della domanda amministrativa, mentre non sono oggetto di esame nella presente pronuncia i periodi precedenti non oggetto di fondato accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura equa, tenuto conto della complessità della materia trattata, dell'attività difensiva svolta e del valore della controversia. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., viene disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e accerta il diritto del ricorrente a Parte_1
percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF) a decorrere dal giorno
11 febbraio 2020;
2. Condanna l' a provvedere alla ricostituzione della pensione n. CP_1
15044045 mediante l'integrazione per ANF dalla data sopra indicata, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in CP_1
complessivi euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CPA), con distrazione in favore degli Avv.ti
Amelia Bonina e Carmela Bonina dichiaratisi anticipatari;
4. Fissa i termini di legge per il deposito della motivazione.
Così deciso in Patti 05/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo