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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/11/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4181/2021 R.G. tra:
(C.F.: ) ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Musa e Vincenzo Saponaro;
opponente contro
P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Marcello Zizzi;
opposto oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 5 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge
69/2009.
ha evocato in giudizio chiedendo che il Tribunale: “a) preso atto Parte_1 Controparte_1 che, a seguito della estinzione della procedura esecutiva promossa da in danno di Controparte_1
ed iscritta al n. 39/2021 R.G. è cessata la materia del contendere relativa Parte_1 CP_2 alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi proposte da quest'ultimo con l'atto di cui in narrativa, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento – per soccombenza virtuale - delle spese e competenze maturate per la proposizione dell'opposizione e per l'attività difensiva svolta nella fase sommaria della stessa, liquidandole nella misura di €. 2.190,00 (euro duemilacentonovanta), oltre accessori nel rispetto dei parametri all'uopo fissati dal D.M. 55/2014 o, in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia, previo, se del caso, accertamento e declaratoria:
- di nullità ed inefficacia dell'atto di pignoramento e di ogni altro atto connesso o conseguente, impugnato nelle premesse, in accoglimento del motivo di opposizione agli atti esecutivi;
- di improcedibilità, inefficacia ed illegittimità dell'esecuzione promossa nei confronti del Sig.
, in accoglimento del motivo di opposizione all'esecuzione; Parte_1
b) dare ogni ulteriore, connesso e/o consequenziale provvedimento di legge, condannando altresì la in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla rifusione anche delle spese CP_1
e competenze del presente giudizio di merito, con gli accessori di legge”.
Premesso di aver proposto, con ricorso del 15.2.2021, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co.
II c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615, co. II, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione avverso la procedura di pignoramento immobiliare iscritta al n. 26/2021 R.G.E instaurata nei suoi confronti da parte della sospesa con provvedimento reso inaudita altera parte dal GE del Controparte_1
22.2.2021, poi confermato con ordinanza in data 18.8.2021, l'opponente ha introdotto il giudizio di merito entro il termine del 15.11.2021, fissato nel prefato provvedimento.
L'attore ha precisato di aver richiesto nell'opposizione suddetta, in accoglimento del motivo di opposizione agli atti esecutivi, la dichiarazione di nullità ed improduttività di effetti dell'atto di pignoramento ed ogni atro connesso e conseguente, per non essergli stati notificati l'atto di precetto ed il titolo esecutivo, notificati invece alla , nonché, in Controparte_3 accoglimento del motivo di opposizione all'esecuzione, la dichiarazione di improcedibilità, inefficacia ed illegittimità dell'esecuzione nei propri confronti, stante l'assenza di un titolo esecutivo, anch'esso emesso solo nei confronto della suddetta s.a.s. e non già del socio accomandatario, così violando il principio di sussidiarietà della responsabilità del socio per i debiti sociali rispetto a quelli della società.
A fondamento della prima delle conclusioni sopra riportate il ha dedotto il proprio diritto Pt_1 alla liquidazione delle spese della fase cautelare in considerazione della circostanza che la procedura esecutiva iscritta al n. 39/2021 R.G.E. sarebbe stata dichiarata estinta in considerazione del mancato deposito da parte del creditore procedente della documentazione ipo-catastale.
Ritualmente costituitasi, ha chiesto che il Tribunale voglia “ accertare e Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o illegittimità della domanda giudiziale spiegata dal sig. avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere Parte_1 per estinzione della procedura esecutiva n.39/2021 R.G. Es. Im. per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
- in ogni caso rigettare tutte le domande giudiziali proposte dal sig. , in quanto Parte_1 infondate in fatto e diritto per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
- conseguentemente condannare parte opponente al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, oltre R.S.G., IVA e CAP come per legge”.
La società convenuta ha contestato che la procedura esecutiva n.39/2021 RG Es. im. fosse stata dichiarata estinta, specificando che, alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (11.11.21), la stessa risultava ancora pendente, per essere stata rinviata “per la precisazione delle conclusioni” all'udienza del 7.11.22 e giustificando il mancato deposito da parte sua della documentazione ipo-catastale nel termine di 60 giorni dal deposito della istanza di vendita in considerazione della avvenuta sospensione dell'esecuzione forzata, notificatale il giorno dopo
(12.3.21) il deposito dell'istanza di vendita (11.3.21).
L'opposta, sottolineando che le domande di accertamento e dichiarazione di nullità e inefficacia del pignoramento ed illegittimità dell'intrapresa esecuzione forzata avrebbero dovuto essere avanzate in via principale e non in via condizionata rispetto a quella di cessazione della materia del contendere, ha inoltre dedotto l'infondatezza sia dell'avverso assunto secondo il quale non esisterebbe un titolo esecutivo nei suoi confronti, atteso che il titolo esecutivo emesso nei confronti di una società di persone si estenderebbe immediatamente ai soci illimitatamente responsabili, sia delle avverse deduzioni in merito alla mancata preventiva escussione della società rispetto all'esecuzione nei confronti del socio.
In merito a tanto ha precisato come in giurisprudenza si sia affermato che, per invocare la responsabilità del socio, pur occorrendo dimostrare in modo certo l'incapacità patrimoniale della società, tuttavia non per questo è necessario che il creditore effettui una esecuzione forzata sul patrimonio sociale e, nel caso di specie, la situazione di incapienza della società sarebbe emersa nel corso di un altro giudizio instaurato dalla . nei confronti della Controparte_4
e (suo legale rappresentante), avente ad oggetto risarcimento danni CP_1 CP_5 asseritamente subiti a causa dell'inadempimento contrattuale posto in essere nell'ambito del contratto di affitto di ramo di azienda, nel quale avrebbe evidenziato il pregiudizio della propria situazione economica- patrimoniale. In particolare tale incapienza sarebbe ulteriormente emersa allorchè un assegno di € 20.000,00 rilasciato dalla messo CP_4 Controparte_4 all'incasso da parte di era risultato privo di fondi, con conseguente segnalazione Controparte_1 della società emittente alla Centrale d'Allarme interbancaria, sicchè il mancato incasso del suddetto assegno perché privo di copertura, potrebbe, a dire della creditrice opposta, essere equiparato ad un tentativo infruttuoso di esecuzione. Ha infine eccepito che il non ha fornito la prova dello Pt_1 stato di solvibilità della società di cui è legale rappresentante e della titolarità di questa di beni mobili o immobili.
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va in primo luogo evidenziato che, quanto alla domanda di condanna al pagamento delle spese di lite relative alla fase cautelare, laddove le spese non siano state liquidate nel provvedimento che chiude la fase cautelare del giudizio di opposizione, che si svolge dinnanzi al g.e., anche per tale fase vi provvede il giudizio adito per il merito dell'opposizione stessa, unitamente al giudizio di merito, secondo i principi di causalità e soccombenza.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere rispetto all'opposizione, non risultando affatto che né il procedimento n.26/2021 R.G. Es. imm. ( iscritto a ruolo dallo stesso opponente al fine di veicolare la propria opposizione ), né la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.39/2021 RG Es. imm. ( riunita alla precedente ed iscritta a ruolo dal creditore procedente ), siano state dichiarate estinte, risultando viceversa sospese, in attesa dell'esito del presente giudizio di merito.
In disparte se sussistano o meno le ragioni addotte dall'opponente per la declaratoria di estinzione a norma dell'art. 567 c.p.c. ( ed invero trattasi di valutazione rimessa esclusivamente al g.e. e non certo al giudice adito in per il merito di una opposizione endo esecutiva promossa per motivi non attinenti alla inattività delle parti ), questo giudicante è tenuto ad entrare nel merito dei motivi di opposizione.
Fatta questa premessa, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo, premesso che la questione integra un motivo suscettibile di essere fatto valere attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617, comma 2, c.p.c., deve innanzitutto rilevarsi la tempestività della sua proposizione.
Emerge infatti per tabulas ( attestazione contenuta nello stesso atto di pignoramento ) tanto il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n.1554/2020, che l'atto di precetto, sono stati notificati contestualmente a mezzo pec in data 14.12.2020 esclusivamente alla Controparte_6
e non anche all'odierno opponente
[...]
Sussiste dunque la violazione del disposto di cui all'art. 479 c.p.c. che prescrive che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, attività preliminare ed indispensabile, costituendo una condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione esecutiva, la cui mancanza comporta l'inefficacia degli atti di esecuzione senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità.
Fondato è anche il motivo di opposizione all'esecuzione, attraverso il quale la creditrice opposta lamenta la violazione della disposizione di cui all'art. 2304 c.c., che prescrive il c.d. beneficium escussionis quale condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio illimitatamente responsabile, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Se è vero infatti che la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, dal momento che dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, tuttavia, a mente della suddetta norma, il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, ovvero se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società. In tal senso la giurisprudenza è assolutamente costante: ex plurimis: “La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale" ( Cass. SS. UU. 3022/2015 ).
Sulla scorta dell'orientamento della S.C., si deve ritenere che la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c. affinché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, quando però risulti aliunde dimostrata con sufficiente e ragionevole grado di certezza,
l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito.
Nel caso di specie, premesso che, allorchè si tratta, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è il creditore a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (v. Cass. SS.UU. n. 28709/2020), si ritiene che la società opposta non abbia assolto al predetto onere probatorio, essendosi la stessa limitata ad allegare circostanze che a suo dire comproverebbero l'incapienza della società debitrice, senza tuttavia produrre alcuna documentazione idonea a supportare i propri assunti, né tampoco visure camerali o ipocatastali dalle quali poter argomentare nel senso della inesistenza dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione va accolta con condanna della creditrice opposta alle spese di lite anche della fase cautelare, secondo il principio della soccombenza, spese che vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, facendo l'applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 in considerazione della scarsa difficoltà delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. 26/21 dinanzi a questo Tribunale ad istanza di Controparte_1 nei confronti di . Parte_1
Condanna in persona del suo legale rappresentante alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite in favore dell'opponente, che si liquidano, in € 195,00 per spese esenti ed € 2.540,00 per compenso per la fase di merito ed € 1.752,00 per la fase cautelare, oltre 15% per rimb. forf.,
CAP e IVA se dovuti.
Così deciso in Brindisi in data 30/10/2025;
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo quale componente dell'Ufficio per il processo.