TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 704/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 704/2025, promossa con ricorso depositato il 19.02.2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...].
rappresentato dall'Avv. Mariano Chiaravalli del Foro di Varese.
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
1
rappresentata dall'Avv. Maura Bogni del Foro di Varese.
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gazzada Schianno in data 27 agosto
1994
(anno 1994 atto n. 7 parte II serie A)
con i seguenti figli maggiorenni:
, nato a [...] in data [...]; Persona_1
, nato a [...] in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare in coniugi a vivere separatamente secondo gli obblighi di legge;
2) Dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento stante la loro indipendenza economica;
3) Prendere atto delle ulteriori pattuizioni intervenute tra i coniugi ed in particolare della facoltà
della di vivere nella casa coniugale, dell'obbligo di restituzione della somma di € Pt_2
3.500,00 del alla dell'impegno assunto dei genitori nei confronti del figlio Parte_1 Pt_2
di aiuto economico per le spese della casa coniugale ove lo stesso abita, di cui ai Per_1
punti 9, 10 e 11 del ricorso;
4) Compensare le spese di giudizio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473 bis 4 comma 3 c.p.c.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Gazzada Schianno in data 27.08.1994, con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Gazzada Schianno (anno 1994, atto n. 7 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
3 Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4