Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2010, n. 18002
CASS
Sentenza 2 agosto 2010

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Ai sensi dell'art. 43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali ordinari, mentre possono svolgere anche funzioni di appello, non possono, invece, trattare i procedimenti cautelari "ante causam" e quelli possessori, altrimenti derivandone un vizio di costituzione del giudice e la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, cod. proc. civ., del provvedimento pronunciato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2010, n. 18002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18002
Data del deposito : 2 agosto 2010

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