Articolo 14 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 13Articolo 15
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7 gennaio 1972
Art. 14. (Collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci e' composto:
1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;
2) da un funzionario del Ministero del tesoro.
Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.
I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972