Art. 14. (Collegio dei sindaci)
Il collegio dei sindaci e' composto:
1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;
2) da un funzionario del Ministero del tesoro.
Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.
I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
Il collegio dei sindaci e' composto:
1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;
2) da un funzionario del Ministero del tesoro.
Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.
I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.