Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG 6556 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6556 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE FALCO PAOLA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 21.6.97 CP_1
(atto n. 8 , P. II, S.A sez N, anno 1997 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n° 7995/22 pubblicata in data 12.9.22 RESA NEL PROCEDIMENTO 27823/19 RG .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati nata a [...] [...] Persona_1
(che vive a Cava dei Tirreni col compagno e la figlia) maggiorenne nata a [...] Persona_2
1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- Confermare il contributo al mantenimento del figlio minore pari a 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese.
Solo parte ricorrente compariva in data 21.3.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc che dichiarava la contumacia della convenuta atteso che l'ufficiale giudiziario all'indirizzo di residenza effettuava tempestiva notifica ex art 140 cpc (registrando cioè solo una irreperibilità temporanea della destinataria); ed invero l'ufficiale giudiziario dava atto di procedere alla affissione alla porta della abitazione della destinataria oltre che all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento che risulta poi restituita per compiuta giacenza.
L'Attore in quella sede dichiarava Non ho riserve sulle competenze genitoriali di in relazione CP_1
che lei segue bene. Per_3
Preciso che io ho ottimi rapporti con che vive vicino casa mia, è diventata mamma e Persona_4
io incontro spesso sia lei che la mia nipotina.
Con ho sempre avuto buoni rapporti fino a quando non abbiamo avuto una discussione di Per_2
recente perché io le chiedevo chiarimenti in ordine alla sua indipendenza economica e lei ha contestato questa cosa, mi ha detto una parolaccia mancandomi di rispetto e i nostri rapporti si sono raffreddati. Per quanto riguarda preciso che io lo incontro liberamente, viene anche a Per_3
dormire da me, ha ottimi rapporti anche con la sorellina figlia della mia compagna, non ho difficoltà con lui, lo sento tutti i giorni. Ho difficoltà solo con assunta che mi chiede sempre soldi;
comunque io sono per sempre reperibile per le necessità di e non abbiamo contrasti per le CP_1 Per_3
decisioni che riguardano lui .
Preciso che io, poiché è grande, tendo a parlare direttamente con lui e non ho problemi se Per_3
ad esempio deve fare uno sport perchè io comunque pago la mia quota.
Il Giudice all'esito:
• rilevava la impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della convenuta,
• non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori urgenti,
• riteneva la causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie e di criticità nella gestione del minore,
• invitava la parte alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa,
2 • riservava la causa in decisione al collegio previo parere del pm al quale disponeva trasmettere gli atti.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio - premesso che il Tribunale deve adottare d'ufficio le disposizioni nell'interesse del minore anche in difetto di domanda, e che pertanto nel caso di specie, pur in difetto di domanda, deve disciplinare la forma di affidamento di - si ritiene, alla luce Per_3
degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, già statuito in separazione, sia conforme all'interesse del minore avendo peraltro l'attore riferito di avere un'assidua frequentazione con il figlio e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda al verbale). Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore ritiene il Collegio che vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, in considerazione della riferita assenza di contrasti (considerato che in sede separativa il collegio confermava quanto statuito dal presidente senza riportare il calendario) si ritiene di dover statuire in questa sede un calendario minimo ferma ovviamente la necessaria fisiologica elasticità in ragione anche l'età del minore.
Il Collegio ritiene quindi di adottare un calendario in base al quale il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana che, salva diversa intesa, si indica nel mercoledì, prelevandolo presso l'abitazione della madre alle ore 16.00 per riportarlo alle ore 20.00 o, in periodo scolastico, prelevandolo all'uscita di scuola per riaccompagnarlo alle ore 20.00; nonché il fine settimana alternato con pernottamento la notte tra sabato e domenica.
Trascorrerà inoltre con il padre
- Le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
- quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni
Il Collegio osserva inoltre di condividere l'operato del Giudice relatore che ha reputato di non procedere all'ascolto del minore alla luce della riferita assenza di criticità nella gestione condivisa che
3 induce infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto del minore nella controversia che non registrava alcun vulnus alla bigenitorialità
Quanto alle determinazioni economiche nulla si statuisce in favore di , maggiorenne, in difetto Per_2
di domanda.
Quanto ad - considerato che il era già disoccupato all'epoca della separazione , che Per_3 Pt_1
la nascita della figlia non matrimoniale (2020) è precedente alla separazione così come le Per_5
documentate spese locative (contratto stipulato in data 9.1.21) – vanno confermati i medesimi obblighi contributivi con un lieve aumento (considerata anche la riferita integrale percezione dell'AU da parte della convenuta) tenuto conto dell'età del ragazzo (nato [...] ) e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio, incremento con la crescita delle esigenze e delle spese per il mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007).
Si pone pertanto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella Pt_1 Per_3 misura di 280,00 € mensili.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per il minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e in Napoli il 21.6.97 Parte_1 CP_1
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_3 residenza privilegiata presso la madre e stabilisce che il padre può tenere con sé il figlio ferma la possibilità di diversi accordi tra i coniugi, tenuto conto dell'età del minore e dei suoi impegni scolastici, come in motivazione.
4 - determina in euro 280,00 a carico dell'attore il contributo per il mantenimento del figlio minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; (atto n. 8 , P. II, S.A sez N, anno 1997 )
- Spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
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