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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/05/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13/2025 R.G.P.U.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Verbania, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
, con sede in Ornavasso (VB), Via Parte_1
A. Di Dio n. 193/D, con iscrizione al Registro delle Imprese Monte Rosa-Laghi-Alto
Piemonte, partita IVA e codice fiscale n. in persona dell'amministratore unico P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, sig. nato a [...] il 12 aprile Parte_2
1994 (codice fiscale n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia C.F._1
Colombo del Foro di Verbania (C.F.: ; p.e.c. C.F._2
e presso di lei elettivamente domiciliata in Verbania (VB), Email_1
Corso Europa 12, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente nei confronti di
, con sede in AD, Via Mazzini Controparte_1
n. 6, P.IVA e C.F. in persona del legale rappresentante in carica, liquidatore P.IVA_2
sig. nato a [...] il [...] residente a [...] in CP_2
Via Mazzini n. 6, elettivamente domiciliato in Domodossola Via Marconi n. 44 presso l'avv.
Domenico Capristo (pec: mail: Email_2 Email_3 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
– P.I: – C.F. , che lo rappresenta e assiste come da P.IVA_3 C.F._3
procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente
e di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
residente a [...], elettivamente domiciliato in
Domodossola, Via Marconi n. 44 presso lo studio dell'avv.to Rosalba di Fede, che lo rappresenta e assiste come da procura in calce alla memoria di costituzione, e dichiara di volere ricevere notifiche all'indirizzo PEC fax 0324.47541; Email_4
intervenuto letti gli atti procedimento unitario n. 13-1/2024 R.G.P.U.; udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “CHIEDE che l'On.le Tribunale adito, disposta la convocazione delle parti
e gli ulteriori provvedimenti ex art. 41 CCII, accertato lo stato di insolvenza di
[...]
, voglia dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale a Controparte_1 carico di quest'ultima”.
Parte resistente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione: Respingere la richiesta di liquidazione giudiziale poiché infondata in fatto ed in diritto. Col favore delle spese, compensi ed accessori di legge”.
Parte intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare ogni domanda della ricorrente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 17/03/2025, Parte_1
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei
[...]
confronti della società . Controparte_1
Fissata udienza, si è regolarmente costituito il contraddittorio con la società debitrice in forza della notifica a quest'ultima del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a cura della Cancelleria, in data 21/3/2025, ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.I., nel rispetto dei
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termini di quindici giorni anteriori ex art. 41, comma 2, C.C.I.I., essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 18/4/2025.
La società convenuta si è costituita in giudizio il 9/4/2025. In pari data, è altresì intervenuto il sig. . Controparte_3
All'udienza del 18/4/2025, la ricorrente si è riportata integralmente al ricorso e ai documenti depositati, insistendo per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e contestando l'ammissibilità dell'intervento del sig. CP_3
. Quanto alle parti resistente ed intervenuta, invece, entrambe hanno insistito per
[...]
il rigetto della domanda di nonché Parte_1
affermato la sussistenza di un interesse ad intervenire in capo al sig. in Controparte_3
ragione della documentazione prodotta dalla ricorrente, nel cui ricorso si insinua che il sig.
sarebbe stato amministratore di fatto di Controparte_3 Controparte_1
e che, in quanto tale, sarebbe passibile di azione di responsabilità.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di
. Controparte_1
La competenza territoriale.
Sussistono, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e s.m.i.), la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale in AD (VB), Via Mazzini n. 6, 28035.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., come risulta da visura camerale in atti, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, quale attività prevalente “l'attività edile e precisamente l'esecuzione di lavori in terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, lavori di demolizione e sterri, costruzione di edifici civili…”, ecc.
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La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. (“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”), risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.
Invero, dal bilancio 2022 risultano:
- attivo pari a € 1.682.449,00;
- ricavi pari a € 0;
- debiti pari a € 2.953.303,00 (nonché una perdita di esercizio pari a € 736.136,00).
Non risultano depositati presso il R.I., invece, i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024. A tal riguardo, si segnala che la società resistente ha prodotto denominato “
[...]
, che, in realtà, però, non è il bilancio relativo all'esercizio 2023 depositato Parte_3 nel R.I. (in quanto, per l'appunto, non risulta esser stato depositato nel R.I. alcun bilancio in relazione a tale annualità), ma che appare solo una bozza (con valenza meramente interna) del conto economico e dello stato patrimoniale della società per l'anno 2023.
Ad ogni buon conto, anche tale documento conferma il superamento delle soglie di cui all'art. 2 cit.:
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La legittimazione attiva del ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c.
C.C.I.I.
Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37 C.C.I.I., per come dettagliatamente esposto nel ricorso e debitamente documentato. Parte ricorrente, infatti, vanta nei confronti della società debitrice un credito di importo pari ad € 80.258,56 sulla base dei seguenti titoli:
- scrittura privata datata 16 aprile 2014, con la quale la società convenuta si è obbligata al pagamento di € 458.102,00 quale corrispettivo in favore della ricorrente per la fornitura e posa in opera dei serramenti, portoncini blindati, porte interne, porte basculanti per garage, porte per cantine, pavimenti e rivestimenti in ceramica, tutti destinati al completamento di un edificio condominiale di sua proprietà in Ornavasso, Via Marconi;
- contratto preliminare di compravendita datato 28 giugno 2019, stipulato dalle parti a seguito dell'inadempimento parziale da parte della società resistente dell'obbligazione di pagamento pattuita nella scrittura privata del 16 aprile 2014 e con il quale la resistente si è obbligata a vendere alla creditrice una delle unità immobiliari in corso di costruzione (censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Ornavasso al foglio 27, mappale 719, subalterno 13) al prezzo di €
137.000,00 (da corrispondersi, quanto a € 48.500,00, mediante compensazione con una quota del credito di i cui alla fattura 15/0025 del 30 giugno Parte_1
2015; e, quanto a € 88.500,00, mediante accollo di una quota del mutuo ipotecario pendente sull'immobile);
- fatture relative alle ulteriori prestazioni fornite da Parte_1
I suddetti debiti non sono stati contestati da . Controparte_1
Conseguentemente, risulta creditrice di Parte_1 [...]
per l'importo complessivo di € 80.258,56, di cui € Controparte_1
60.412,67 per capitale a saldo delle fatture emesse (compresa la quota dedotta nel contratto preliminare di vendita immobiliare, risoltosi per inadempimento) e € 19.845,96 per interessi di mora al tasso fissato dal D.Lgs. 231/2002 fino al 14 giugno 2024, oltre a interessi successivi.
Inoltre, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, dal momento che, oltre al
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credito dell'odierna ricorrente, emergono carichi iscritti a ruolo pari a € 372.321,91 (importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio) relativi a debiti risalenti nel tempo sino a luglio 2011.
La legittimazione all'intervento del sig. . Controparte_3
In punto di legittimazione all'intervento, il sig. ha argomentato “che Controparte_3
l'intervento è stato effettuato in ragione della documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, nel cui ricorso si insinua che il sig. sarebbe stato Controparte_3
amministratore di fatto della società odierna convenuta e che, in quanto tale, sarebbe passibile di azione di responsabilità” (cfr. verbale di udienza del 18/4/2025).
La tesi non merita accoglimento.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 41, comma 5, C.C.I.I., “L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione”: in sintesi, dunque, oltre che al
Pubblico Ministero, l'intervento è consentito soltanto a chi abbia la legittimazione a proporre la domanda di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.C.I.I. (“La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero”).
Ora, posto che l'oggetto del presente giudizio è circoscritto alla sola declaratoria della liquidazione giudiziale di (non potendosi, in Controparte_1
questa sede, effettuare alcuna valutazione in relazione al se il sig. rivesta Controparte_3
o meno la qualità di amministratore di fatto dell'odierna convenuta), ne deriva inevitabilmente l'inammissibilità dell'intervento spiegato da per difetto Controparte_3 di legittimazione, oltre che di interesse, non ravvisandosi in capo a quest'ultimo un interesse giuridicamente rilevante ad un esito favorevole della presente controversia.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per assenza di beni da liquidare.
Sul punto, parte resistente sostiene che “La procedura di liquidazione, presuppone che la società debitrice abbia crediti, beni da vendere e distribuire gli attivi tra i creditori. In
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assenza di beni, la liquidazione è priva di scopo pratico. La società non Controparte_4 ha beni, crediti nascosti. La procedura di liquidazione giudiziale nella fattispecie è inutile”.
L'argomentazione non persuade.
Anzitutto, la circostanza che il debitore non abbia attivo da liquidare (che, peraltro, è solo allegata, ma non sufficientemente provata, dal momento che Controparte_1
si è limitata a produrre documentazione risalente al 2023 da cui emergono
[...]
diverse poste attive di varia natura) appare irrilevante ai fini della decisione sull'apertura o meno della liquidazione giudiziale rimessa al Tribunale.
Peraltro, in disparte il fatto che l'utilità della procedura concorsuale per i creditori può – in realtà – essere compiutamente vagliata soltanto dopo l'apertura della stessa, deve comunque considerarsi che:
- dal punto di vista testuale, il Codice della Crisi non demanda al Collegio alcuna valutazione sulla utilità e convenienza della procedura concorsuale;
- sul piano teleologico, il superiore interesse alla rimozione – a tutela degli altri operatori economici – dal mercato di società e imprese decotte rende sempre, per definizione, utile la liquidazione giudiziale;
- sempre in ottica teleologica, l'interesse del sistema all'apertura della procedura liquidazione nonostante l'assenza di beni liquidabili va altresì rinvenuto nella repressione di eventuali condotte penalmente rilevanti;
- a livello sistematico, la circostanza che il legislatore abbia espressamente codificato l'eccezione di incapienza esclusivamente con riferimento al debitore persona fisica di cui sia richiesta la liquidazione controllata (art. 268, comma 3, C.C.I.I.) induce a ritenere – a contrario – che la mancanza di attivo non impedisca l'apertura della procedura concorsuale maggiore della liquidazione giudiziale.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che la (asserita) assenza di attivo liquidabile non sia d'ostacolo alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
L'insolvenza.
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Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (si veda da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”). L'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
l'inesistenza di liquidità; il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo, ecc.
In specie, con riferimento alle società poste in liquidazione, il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie: invero, “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di
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credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(cfr. Cass. civ., n. 25167/2016; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644; Cass., 14 ottobre
2009, n. 21834; cfr. anche Cass., 10 luglio 2018, n. 18137 e, in motivazione, Cass. n.
24948/2019); principio di diritto che, pur enunciato nel vigore della legge fallimentare, rimane valido a tutt'oggi.
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121
C.C.I.I., come risulta desumibile in concreto dalla circostanza per cui la società, in liquidazione volontaria dal novembre 2018, non ha dimostrato con la produzione di situazione contabile aggiornata di avere un attivo di pronto smobilizzo capiente per il pagamento dei debiti a breve termine e, anzi, ha espressamente dichiarato di non possedere né beni né crediti (cfr. memoria di costituzione e verbale di udienza del 18/4/2025).
Per un verso, infatti, l'ammontare dei debiti scaduti nella misura accertata in questa sede
(ovverosia dei debiti erariali e previdenziali e di quello verso la ricorrente risultanti dall'istruttoria) è di non irrilevante entità; per altro verso, non si può trascurare come, dal bilancio in atti risalente al 31/12/2022, emerga una debitoria ancora più consistente, pari a complessivi € 2.953.303,00, tutti esigibili entro l'anno successivo.
A ben vedere, dunque, per il pagamento di tali debiti appare insufficiente l'attivo patrimoniale, che era, invero, costituito primariamente da immobili, ormai già trasferiti a terzi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 20/2022 del Tribunale di Verbania
(esecuzione immobiliare che non avrebbe permesso neanche la soddisfazione integrale del creditore ipotecario).
Alla luce di tali elementi univoci e concreti, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge, infatti, come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I.I., designando un curatore che sia in possesso di una struttura
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organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 C.C.I.I. e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
visto l'art. 41 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, con sede in AD, Via Mazzini n. 6, P.IVA e C.F.
[...]
P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Sinico;
NOMINA
Curatore l'avv. Giovanni GIACOVELLI, soggetto che ha i requisiti di cui agli artt. 356, 358
e 2, comma 1, lett. n) C.C.I.I.;
ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis
c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19/9/2025 ore 10:00;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA
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al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
ORDINA ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
DISPONE
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Procedure Concorsuali
la trasmissione ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I. all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 12 maggio 2025.
Il Giudice est. rel. La Presidente
Caterina Sinico Francesca Parola
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TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Verbania, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa Caterina Sinico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
, con sede in Ornavasso (VB), Via Parte_1
A. Di Dio n. 193/D, con iscrizione al Registro delle Imprese Monte Rosa-Laghi-Alto
Piemonte, partita IVA e codice fiscale n. in persona dell'amministratore unico P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, sig. nato a [...] il 12 aprile Parte_2
1994 (codice fiscale n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia C.F._1
Colombo del Foro di Verbania (C.F.: ; p.e.c. C.F._2
e presso di lei elettivamente domiciliata in Verbania (VB), Email_1
Corso Europa 12, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente nei confronti di
, con sede in AD, Via Mazzini Controparte_1
n. 6, P.IVA e C.F. in persona del legale rappresentante in carica, liquidatore P.IVA_2
sig. nato a [...] il [...] residente a [...] in CP_2
Via Mazzini n. 6, elettivamente domiciliato in Domodossola Via Marconi n. 44 presso l'avv.
Domenico Capristo (pec: mail: Email_2 Email_3 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
– P.I: – C.F. , che lo rappresenta e assiste come da P.IVA_3 C.F._3
procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente
e di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
residente a [...], elettivamente domiciliato in
Domodossola, Via Marconi n. 44 presso lo studio dell'avv.to Rosalba di Fede, che lo rappresenta e assiste come da procura in calce alla memoria di costituzione, e dichiara di volere ricevere notifiche all'indirizzo PEC fax 0324.47541; Email_4
intervenuto letti gli atti procedimento unitario n. 13-1/2024 R.G.P.U.; udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “CHIEDE che l'On.le Tribunale adito, disposta la convocazione delle parti
e gli ulteriori provvedimenti ex art. 41 CCII, accertato lo stato di insolvenza di
[...]
, voglia dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale a Controparte_1 carico di quest'ultima”.
Parte resistente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione: Respingere la richiesta di liquidazione giudiziale poiché infondata in fatto ed in diritto. Col favore delle spese, compensi ed accessori di legge”.
Parte intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare ogni domanda della ricorrente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 17/03/2025, Parte_1
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei
[...]
confronti della società . Controparte_1
Fissata udienza, si è regolarmente costituito il contraddittorio con la società debitrice in forza della notifica a quest'ultima del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a cura della Cancelleria, in data 21/3/2025, ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.I., nel rispetto dei
Pag. 2 di 12 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
termini di quindici giorni anteriori ex art. 41, comma 2, C.C.I.I., essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 18/4/2025.
La società convenuta si è costituita in giudizio il 9/4/2025. In pari data, è altresì intervenuto il sig. . Controparte_3
All'udienza del 18/4/2025, la ricorrente si è riportata integralmente al ricorso e ai documenti depositati, insistendo per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e contestando l'ammissibilità dell'intervento del sig. CP_3
. Quanto alle parti resistente ed intervenuta, invece, entrambe hanno insistito per
[...]
il rigetto della domanda di nonché Parte_1
affermato la sussistenza di un interesse ad intervenire in capo al sig. in Controparte_3
ragione della documentazione prodotta dalla ricorrente, nel cui ricorso si insinua che il sig.
sarebbe stato amministratore di fatto di Controparte_3 Controparte_1
e che, in quanto tale, sarebbe passibile di azione di responsabilità.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di
. Controparte_1
La competenza territoriale.
Sussistono, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e s.m.i.), la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale in AD (VB), Via Mazzini n. 6, 28035.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., come risulta da visura camerale in atti, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, quale attività prevalente “l'attività edile e precisamente l'esecuzione di lavori in terra con eventuali opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente, lavori di demolizione e sterri, costruzione di edifici civili…”, ecc.
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Procedure Concorsuali
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. (“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”), risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.
Invero, dal bilancio 2022 risultano:
- attivo pari a € 1.682.449,00;
- ricavi pari a € 0;
- debiti pari a € 2.953.303,00 (nonché una perdita di esercizio pari a € 736.136,00).
Non risultano depositati presso il R.I., invece, i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024. A tal riguardo, si segnala che la società resistente ha prodotto denominato “
[...]
, che, in realtà, però, non è il bilancio relativo all'esercizio 2023 depositato Parte_3 nel R.I. (in quanto, per l'appunto, non risulta esser stato depositato nel R.I. alcun bilancio in relazione a tale annualità), ma che appare solo una bozza (con valenza meramente interna) del conto economico e dello stato patrimoniale della società per l'anno 2023.
Ad ogni buon conto, anche tale documento conferma il superamento delle soglie di cui all'art. 2 cit.:
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La legittimazione attiva del ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c.
C.C.I.I.
Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente ex art. 37 C.C.I.I., per come dettagliatamente esposto nel ricorso e debitamente documentato. Parte ricorrente, infatti, vanta nei confronti della società debitrice un credito di importo pari ad € 80.258,56 sulla base dei seguenti titoli:
- scrittura privata datata 16 aprile 2014, con la quale la società convenuta si è obbligata al pagamento di € 458.102,00 quale corrispettivo in favore della ricorrente per la fornitura e posa in opera dei serramenti, portoncini blindati, porte interne, porte basculanti per garage, porte per cantine, pavimenti e rivestimenti in ceramica, tutti destinati al completamento di un edificio condominiale di sua proprietà in Ornavasso, Via Marconi;
- contratto preliminare di compravendita datato 28 giugno 2019, stipulato dalle parti a seguito dell'inadempimento parziale da parte della società resistente dell'obbligazione di pagamento pattuita nella scrittura privata del 16 aprile 2014 e con il quale la resistente si è obbligata a vendere alla creditrice una delle unità immobiliari in corso di costruzione (censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Ornavasso al foglio 27, mappale 719, subalterno 13) al prezzo di €
137.000,00 (da corrispondersi, quanto a € 48.500,00, mediante compensazione con una quota del credito di i cui alla fattura 15/0025 del 30 giugno Parte_1
2015; e, quanto a € 88.500,00, mediante accollo di una quota del mutuo ipotecario pendente sull'immobile);
- fatture relative alle ulteriori prestazioni fornite da Parte_1
I suddetti debiti non sono stati contestati da . Controparte_1
Conseguentemente, risulta creditrice di Parte_1 [...]
per l'importo complessivo di € 80.258,56, di cui € Controparte_1
60.412,67 per capitale a saldo delle fatture emesse (compresa la quota dedotta nel contratto preliminare di vendita immobiliare, risoltosi per inadempimento) e € 19.845,96 per interessi di mora al tasso fissato dal D.Lgs. 231/2002 fino al 14 giugno 2024, oltre a interessi successivi.
Inoltre, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, dal momento che, oltre al
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credito dell'odierna ricorrente, emergono carichi iscritti a ruolo pari a € 372.321,91 (importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio) relativi a debiti risalenti nel tempo sino a luglio 2011.
La legittimazione all'intervento del sig. . Controparte_3
In punto di legittimazione all'intervento, il sig. ha argomentato “che Controparte_3
l'intervento è stato effettuato in ragione della documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, nel cui ricorso si insinua che il sig. sarebbe stato Controparte_3
amministratore di fatto della società odierna convenuta e che, in quanto tale, sarebbe passibile di azione di responsabilità” (cfr. verbale di udienza del 18/4/2025).
La tesi non merita accoglimento.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 41, comma 5, C.C.I.I., “L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione”: in sintesi, dunque, oltre che al
Pubblico Ministero, l'intervento è consentito soltanto a chi abbia la legittimazione a proporre la domanda di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.C.I.I. (“La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero”).
Ora, posto che l'oggetto del presente giudizio è circoscritto alla sola declaratoria della liquidazione giudiziale di (non potendosi, in Controparte_1
questa sede, effettuare alcuna valutazione in relazione al se il sig. rivesta Controparte_3
o meno la qualità di amministratore di fatto dell'odierna convenuta), ne deriva inevitabilmente l'inammissibilità dell'intervento spiegato da per difetto Controparte_3 di legittimazione, oltre che di interesse, non ravvisandosi in capo a quest'ultimo un interesse giuridicamente rilevante ad un esito favorevole della presente controversia.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per assenza di beni da liquidare.
Sul punto, parte resistente sostiene che “La procedura di liquidazione, presuppone che la società debitrice abbia crediti, beni da vendere e distribuire gli attivi tra i creditori. In
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assenza di beni, la liquidazione è priva di scopo pratico. La società non Controparte_4 ha beni, crediti nascosti. La procedura di liquidazione giudiziale nella fattispecie è inutile”.
L'argomentazione non persuade.
Anzitutto, la circostanza che il debitore non abbia attivo da liquidare (che, peraltro, è solo allegata, ma non sufficientemente provata, dal momento che Controparte_1
si è limitata a produrre documentazione risalente al 2023 da cui emergono
[...]
diverse poste attive di varia natura) appare irrilevante ai fini della decisione sull'apertura o meno della liquidazione giudiziale rimessa al Tribunale.
Peraltro, in disparte il fatto che l'utilità della procedura concorsuale per i creditori può – in realtà – essere compiutamente vagliata soltanto dopo l'apertura della stessa, deve comunque considerarsi che:
- dal punto di vista testuale, il Codice della Crisi non demanda al Collegio alcuna valutazione sulla utilità e convenienza della procedura concorsuale;
- sul piano teleologico, il superiore interesse alla rimozione – a tutela degli altri operatori economici – dal mercato di società e imprese decotte rende sempre, per definizione, utile la liquidazione giudiziale;
- sempre in ottica teleologica, l'interesse del sistema all'apertura della procedura liquidazione nonostante l'assenza di beni liquidabili va altresì rinvenuto nella repressione di eventuali condotte penalmente rilevanti;
- a livello sistematico, la circostanza che il legislatore abbia espressamente codificato l'eccezione di incapienza esclusivamente con riferimento al debitore persona fisica di cui sia richiesta la liquidazione controllata (art. 268, comma 3, C.C.I.I.) induce a ritenere – a contrario – che la mancanza di attivo non impedisca l'apertura della procedura concorsuale maggiore della liquidazione giudiziale.
In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che la (asserita) assenza di attivo liquidabile non sia d'ostacolo alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
L'insolvenza.
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Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (si veda da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”). L'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
l'inesistenza di liquidità; il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo, ecc.
In specie, con riferimento alle società poste in liquidazione, il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie: invero, “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di
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credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(cfr. Cass. civ., n. 25167/2016; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644; Cass., 14 ottobre
2009, n. 21834; cfr. anche Cass., 10 luglio 2018, n. 18137 e, in motivazione, Cass. n.
24948/2019); principio di diritto che, pur enunciato nel vigore della legge fallimentare, rimane valido a tutt'oggi.
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121
C.C.I.I., come risulta desumibile in concreto dalla circostanza per cui la società, in liquidazione volontaria dal novembre 2018, non ha dimostrato con la produzione di situazione contabile aggiornata di avere un attivo di pronto smobilizzo capiente per il pagamento dei debiti a breve termine e, anzi, ha espressamente dichiarato di non possedere né beni né crediti (cfr. memoria di costituzione e verbale di udienza del 18/4/2025).
Per un verso, infatti, l'ammontare dei debiti scaduti nella misura accertata in questa sede
(ovverosia dei debiti erariali e previdenziali e di quello verso la ricorrente risultanti dall'istruttoria) è di non irrilevante entità; per altro verso, non si può trascurare come, dal bilancio in atti risalente al 31/12/2022, emerga una debitoria ancora più consistente, pari a complessivi € 2.953.303,00, tutti esigibili entro l'anno successivo.
A ben vedere, dunque, per il pagamento di tali debiti appare insufficiente l'attivo patrimoniale, che era, invero, costituito primariamente da immobili, ormai già trasferiti a terzi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 20/2022 del Tribunale di Verbania
(esecuzione immobiliare che non avrebbe permesso neanche la soddisfazione integrale del creditore ipotecario).
Alla luce di tali elementi univoci e concreti, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge, infatti, come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I.I., designando un curatore che sia in possesso di una struttura
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organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 C.C.I.I. e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
visto l'art. 41 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, con sede in AD, Via Mazzini n. 6, P.IVA e C.F.
[...]
P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Sinico;
NOMINA
Curatore l'avv. Giovanni GIACOVELLI, soggetto che ha i requisiti di cui agli artt. 356, 358
e 2, comma 1, lett. n) C.C.I.I.;
ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis
c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19/9/2025 ore 10:00;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA
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al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
ORDINA ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
DISPONE
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Procedure Concorsuali
la trasmissione ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I. all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 12 maggio 2025.
Il Giudice est. rel. La Presidente
Caterina Sinico Francesca Parola
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