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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.367 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con gli avv.ti FREZZA ALFREDO e FREZZA ENRICO Parte_1
apellante
E
, con l'avv.PIRROTTINA CARMINE CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1
Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, G.L. Dott. Aragona, in data 14.01.2020, notificato in data 22.01.2020, poiché inammissibile e nullo per violazione dell'art. 633
c.p.c. nonché inesistente il diritto fatto valere per inopponibilità alla Controparte_2
della sentenza posta a base del decreto ingiuntivo… Nel merito, si rigetti la richiesta di rideterminazione dell' per i motivi esposti e si accerti e si riconosca che l'importo CP_3
regolarmente corrisposto al Sig. a titolo di E.R.I. è quantificato in conformità CP_1
con le previsioni di legge e del CCNL applicato… In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.>>
Per l'appellato: <piaccia all corte di appello adita reietta ogni contraria istanza ed eccezione: respingere l proposto perch inammissibile infondato>e sfornito di prova e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi.>>
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 02.03.2020, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 26/2020 del 14.01.2020 con il quale il Giudice del
Lavoro di Catanzaro, su richiesta del sig. , le aveva ingiunto il CP_1 pagamento della somma di € 7.597,15 (oltre accessori e spese della fase monitoria) a titolo di emolumento retributivo individuale (c.d. . CP_3
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa e, comunque,
l'erronea quantificazione del credito.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese processuali.
2.Instauratosi il contraddittorio, parte opposta chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
3.All'udienza del 15.03.22, il giudice adito rigettava l'opposizione, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite, sulla base delle seguenti considerazioni:
2 <in punto di fatto e nel delineare i contorni della vicenda si rileva che l opposto a sostegno domanda avanzata in sede monitoria esponeva essere stato dipendente societ servizi aggiudicataria dell cp_4> presso il Deposito Ferroviario di Catanzaro Lido;
che il rapporto di lavoro CP_5
iniziava in data 19.06.2013 e si concludeva in data 31.05.2015; che inquadrato professionalmente al Livello E1 Tecnico CCNL della Mobilità del 20.07.2012, già livello G1 CCNL delle Attività Ferroviarie, prestava la propria attività lavorativa presso la stazione ferroviaria di Catanzaro Lido (Stazione FFS e Deposito Contr Locomotive); che la subentrava alla nel Controparte_6 contratto d'appalto con avente per oggetto la pulizia dei materiali Controparte_7
rotabili ed impianti industriali relativo al Lotto 32 Calabria, così come previsto dall'art. 2 dell'Accordo di Confluenza del 19.11.2005 ed in applicazione dell'art. 11
CCNL delle Attività Ferroviarie;
che in data 01.06.2015, a seguito di passaggio diretto e senza soluzione di continuità, l'istante transitava alle dipendenze della CP_8
che in data 25.06.2015, in seguito alla cessazione del contratto di appalto (consistente nella pulizia di stazioni, impianti e palazzi compartimentali) tra la e , CP_8 CP_5
l'istante veniva assunto dalla (P.Iva: Controparte_9
), con sede legale a Zola Pedrosa in Via U. Poli n.4, in ragione del P.IVA_1
subentro della stessa nel citato contratto di appalto con che stante Controparte_7 quanto previsto dall'art. 16 del CCNL della Mobilità del 20.04.2012, il ricorrente transitava alle dipendenze della con Controparte_9
passaggio diretto e senza soluzione di continuità con mantenimento delle condizioni economiche e normative;
che dal 01.07.2018 la diveniva, a Controparte_9
seguito di cambio di denominazione sociale, (P.Iva: , con CP_2 P.IVA_1
sede legale a Zola Pedrosa in Via U. Poli;
che per effetto di una cessione di ramo d'azienda (avvenuto in data 01.10.2018), tutti i dipendenti impegnati, nelle commesse
Trenitalia dei Lotti Calabria, Campania, Molise, Lazio 3, Lombardia e Piemonte, transitavano alle dipendenze della società resistente ai sensi e per effetto dell'art. 2112 cc.; che la retribuzione mensile riconosciuta al ricorrente, sin dalla sua assunzione presso la poi divenuta e Controparte_9 CP_2 successivamente presso la è così composta: € 1.514,02 a titolo di CP_2 Parte_1 minimo contrattuale;
€ 121,70 a titolo di scatti di anzianità; € 64,00 a titolo di Salario
Professionale ed € 128,31 a titolo di E.R.I.; che con sentenza portante il numero 522
3 del 19.05.2017, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro – sezione lavoro - all'esito
Contr d'un giudizio instaurato dal ricorrente contro la veniva accertato che l'importo corretto dovuto a titolo di E.R.I. era di € 266,44 in luogo di € 128,31; che nonostante quanto statuito in sentenza e stante la previsione di cui all'art. 16 CCNL di categoria, provvedimento ritualmente comunicato, al ricorrente sin dalla sua assunzione presso la poi divenuta e Controparte_9 CP_2
successivamente presso la veniva corrisposto a titolo di E.R.I. la CP_2 Parte_1 somma di € 128,31 in luogo di € 266,44; che pertanto, ad oggi l'istante è creditore della complessiva somma di € 7.597,15 ottenuta moltiplicando € 136,45 (ossia la differenza tra quanto corrisposto a tale titolo [€ 138,13], e quanto avrebbe avuto di diritto [€ 246,44] per 55 mesi (ossia n.7 mesi nel 2015, n.12 mesi nel 2016, n.12 mesi nel 2017, n.12 mesi nel 2018 e n. 12 mesi nel 2019). Ciò posto, con l'odierna opposizione la eccepisce, preliminarmente, l'inopponibilità nei suoi Parte_1 confronti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., della sentenza n. 522 del 19.05.2017 emessa dal Contr Tribunale di Catanzaro, resa tra l'opposto e la società non potendo un giudicato formatosi inter alios produrre effetti nei confronti di terzi estranei al giudizio. Sul punto, occorre precisare che il credito fatto valere in quella sede, tra parti differenti
Contr (l'opposto e la società e per periodi differenti (fino all'01.06.2015) sebbene fondato sul medesimo titolo (emolumento retributivo individuale, c.d. , è distinto CP_3
da quello richiesto nel presente giudizio, non potendo pertanto acquisire efficacia di giudicato. Tale circostanza, tuttavia, non esime questo Giudice dal dover valutare, anche in questa sede, la spettanza di tale emolumento, unitamente al suo corretto ammontare. L'odierno procedimento, difatti, ha ad oggetto il pagamento dell'importo,
a titolo di E.R.I., relativo al periodo successivo, giugno 2015 (25.06.2015) – dicembre
2019, arco temporale in cui risulta in essere il rapporto di lavoro tra l'opposto e la prima, divenuta poi (a Controparte_9 Controparte_2
seguito di cambio di denominazione sociale) e successivamente (a Parte_1 seguito di cessione di ramo d'azienda). Venendo al merito del ricorso, occorre rilevare che l' trae origine dall'Accordo di Settore per la Confluenza del CCNL delle CP_3
Attività Ferroviarie del 19.11.2005. Tale accordo, all'art. 10 prevedeva, a decorrere dall'01.01.2006, l'applicazione del salario professionale di cui all'art. 67 del CCNL delle Attività Ferroviarie secondo i valori rapportati alle figure professionali per livello di inquadramento. Il successivo art. 11 stabiliva, sempre a decorrere dal 01.01.2006,
4 che alla definizione dei minimi contrattuali e del salario professionale avrebbero dovuto concorrere le seguenti voci: - i minimi contrattuali in vigore al 31.12.05; - EDR al 31.07.92; - indennità di funzione;
- scatti di anzianità; - scatti di anzianità congelati;
- superminimi di categoria;
- superminimi individuali ed ADPNR. Tali voci sarebbero, quindi, confluite in un unico superminimo individuale “dal quale sarà successivamente assorbita la quota necessaria per compensare il divario esistente tra i minimi del nuovo
CCNL delle Attività Ferroviarie (compreso il salario professionale e l'indennità di funzione) e quelli in vigore al 31.12.2005”. L'art. 11 così proseguiva: “L'eventuale differenza economica eccedente rispetto alla sommatoria del nuovo minimo contrattuale, compreso il salario professionale e l'indennità di funzione formerà, ad integrazione del punto 5) dell'art. 63 CCNL Attività Ferroviarie, un Elemento
Retributivo Individuale, denominato ERI, non riassorbibile, non rivalutabile, e valevole a tutti gli effetti retributivi, ivi compresi la retribuzione oraria, la 13^, la 14^ mensilità ed il TFR”. A sostegno dell'infondatezza della pretesa di controparte, la Parte_1
sostiene che la allora diveniva
[...] Controparte_9 aggiudicataria dell'appalto in data 25.06.2015, e che al rapporto veniva pertanto applicato il CCNL Mobilità del 20.07.2012, il quale, all'art. 68, non conteneva più alcun riferimento all'E.R.I. tra le voci retributive. L'eccezione, tuttavia, non può essere condivisa, considerato che è lo stesso opponente ad affermare che il CP_1
transitava alle dipendenze della con Controparte_9
passaggio diretto e senza soluzione di continuità, mantenendo le condizioni economiche e normative applicate preesistenti al passaggio di appalto, aggiungendo che la predetta società “manteneva pertanto inalterato l'importo corrisposto a titolo di E.R.I. già dal precedente appaltatore, così come previsto dal CCNL”.Acclarata la corresponsione, da parte dell'opponente, dell'importo riconosciuto a titolo di E.R.I., occorre procedere alla sua determinazione.
Considerato che
l'E.R.I. è equivalente alla differenza fra tutti gli elementi retributivi che al 31.12.2005 sono stati corrisposti in busta paga (compreso il minimo tabellare contrattuale secondo la vecchia definizione) e i nuovi minimi contrattuali, secondo la nuova definizione, e che pertanto, ai fini della determinazione del predetto emolumento, occorre guardare alla differenza rispetto al minimo tabellare al 31.12.2005, che non conglobava, tuttavia, le voci presenti nella composizione della retribuzione al 31.12.2005, i conteggi sviluppati dalla parte opposta possono essere condivisi, non risultando, peraltro, specificamente contestati dalla Rekeep Rail s.r.l.Sul
5 punto, si rileva che nel rito del lavoro “il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma,
e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondata su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamata” (ex multis, Cass. n.
5949/2018). Orbene, nel caso di specie, la società opponente si è limitata ad affermare che i conteggi effettuati da controparte a sostegno della pretesa creditoria sono da considerarsi complessivamente e dettagliatamente contestati, non potendo tale generica doglianza inficiare la valenza del calcolo elaborato dal e posto alla base del CP_1
decreto ingiuntivo opposto.Né può eccepirsi sul punto alcuna eccezione di giudicato, considerato che i conteggi elaborati, sebbene prodotti dall'opposto anche nel corso di un precedente giudizio, non esimono questo Giudice dal poterli valutare e porre a sostegno della presente decisione.>>
4. ha appellato tale decisione addebitando al tribunale: Parte_1
a) di avere erroneamente ritenuto dovuta la corresponsione dell' pur non essendo CP_3
previsto nel CCNL applicabile al momento della assunzione da parte di : CP_2
b) di avere erroneamente ritenuto non contestati i conteggi, non rilevando che nella sentenza posta a base del ricorso per ingiunzione non si fa cenno a tale voce specifica né nel ricorso per decreto ingiuntivo si afferma come viene calcolata la predetta voce:
c) di avere erroneamente interpretato ed applicato la disciplina del CCNL che disciplina l'appalto in materia di mobilità;
d) di non avere tenuto conto che era in vigenza accordo di solidarietà con riparametrazione della retribuzione sulla scorta dell'orario ridotto.
5. , ritualmente costituito, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. CP_1
6. Il Collegio, all'esito del procedimento di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc., riunito in camera di consiglio, ha deliberato la decisione.
6 DIRITTO.
7. Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al r.g n.
366/22 dell'anno 2022 con la sentenza n.1000/23 del 3.8.2023.
E' sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc , al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi>, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, <..……, ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> ( Cass.
17640/2016).
8.Pertanto, l'odierno appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata, per le motivazioni tratte dal citato precedente di questa Corte e che si riportano qui di seguito.
<<..ritiene il Collegio – con argomentazione di carattere dirimente rispetto ad ogni ulteriore questione – che la sentenza merita di essere confermata perché la sentenza passata in giudicato, con cui è stato riconosciuto, in favore del sig. , il diritto al Pt_2
conseguimento della differenza per E.R.I., in quanto emessa nei confronti del datore di lavoro cedente, vincola il cessionario/odierno appellante, ai sensi dell'art. 2112 CC: <il trasferimento della titolarit dell con qualunque strumento giuridico effettuato comporta ai sensi cod. civ. ed alle condizioni ivi previste la continuazione del rapporto lavorativo lo stesso contenuto che aveva in precedenza senza possano essere negati al lavoratore diritti eventualmente riconosciuti per via giudiziaria epoca successiva siano ogni caso eziologicamente ricollegabili alla posizione lavorativa assunta anteriormente trasferimento. specie s.c. ha confermato sentenza di merito seguito gestione un acquedotto dal ad una azienda municipalizzata cp_10>riconosciuto la continuità del rapporto, e perciò la pregressa anzianità, a lavoratore che, in epoca anteriore al trasferimento, risultava dipendente non dell'ente comunale cedente, ma di ditte appaltatrici del quale l'ente si serviva in contrasto con la legge n.
1369 del1960 in materia di intermediazione di manodopera)>> (cfr. Cass. Sez. L,
7 Sentenza n. 5909 del 12/06/1998; in senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza n. 15422 del 04/12/2000, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8228 del 23/05/2003).
In applicazione di tali principi al caso in esame, perfettamente sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata, l'estraneità a quel giudizio dell'odierna appellante è questione priva di rilievo, perché questa è subentrata nel rapporto alle condizioni contrattuali vigenti in quel momento – peraltro, per effetto di un accertamento giudiziale successivo al subentro;
quindi, la società avrebbe potuto fare valere solo fatti sopravvenuti (neppure contestare i conteggi, ché il differenziale E.R.I. spettante era quantificato in sentenza), ossia l'esistenza di un successivo accordo che rendeva assorbibile il superminimo il quale, invece, per espressa previsione delle parti, non era riassorbibile (cfr., sulla necessità di accordo espresso sulla riassorbibilità, Cass, sez. lav., ordinanza n. 26017 del 17/10/2018, secondo cui <<il trasferimento della titolarit dell con qualunque strumento giuridico effettuato comporta ai sensi cod. civ. ed alle condizioni ivi previste la continuazione del rapporto lavorativo lo stesso contenuto che aveva in precedenza senza possano essere negati al lavoratore diritti eventualmente riconosciuti per via giudiziaria epoca successiva siano ogni caso eziologicamente ricollegabili alla posizione lavorativa assunta anteriormente trasferimento. specie s.c. ha confermato sentenza di merito seguito gestione un acquedotto dal ad una azienda municipalizzata cp_10>o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento>>).
Invece, il ccnl 2012, che, secondo la società appellante, non conterrebbe più la previsione dell' non è sopravvenuto rispetto al giudicato formatosi nel 2018 CP_3 proprio sull'inesistenza, all'epoca di quella pronuncia, di un patto per il riassorbimento della modificativo della precedente previsione di non riassorbibilità…>> CP_3
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi minimi previsti nelle vigenti tariffe forensi, per lo scaglione di valore fino a 26.000 euro, in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
10. Si dà atto che , ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
8
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Giudice del lavoro di CP_1
Catanzaro n.210/22 del 15.3.2022, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2906,00, oltre accessori di legge, da distrarre;
-dichiara che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/11/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Portale
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