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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6276/2017 RGAC,
TRA
GI. in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizio Borchi, come CP_1 da procura in atti;
CONTRO
in persona del lr.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gianluca Laudenzi, in CP_2 virtù di procura in atti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. RICONVENZIONALE.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 14.12.2023, sostituita con termine per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., giusta note depositate da ambo le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1455/17 (n. 3981/17 RG), l'intestato Tribunale Cont ingiungeva a (così, anche, per brevità) di pagare in favore di (così, Pt_1
pagina 1 di 7 anche per brevità), la somma di €. 7.398,38, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nel termine di giorni 40. Cont Il credito derivava alla in virtù di fattura n. 210850348 del 30.04.2010, di pari importo, emessa a fronte della vendita di materiale di allestimento, indirizzata all'odierna opposta e debitamente registrata nel registro IVA vendite.
Assumeva parte creditrice che, nonostante regolare costituzione in mora, non aveva ottenuto il pagamento, onde l'ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Pt_1 monitorio, sostenendo, per quanto qui rileva, di non aver avuto alcun rapporto Cont contrattuale con , se non un contatto risalente al 2006 in occasione della Cont spontanea consegna, in conto deposito, da parte di di alcune merci destinate alla realizzazione della stazione di servizio “Esso” di Monza;
che dopo circa 4 anni, Cont dipendenti effettuarono il trasporto dal magazzino di alla predetta Pt_1 stazione di servizio, lamentando la mancanza di alcuni materiali;
che nessun ulteriore contatto era mai intervenuto, se non la richiesta di pagamento, avanzata a mezzo lettera del legale della opposta, prontamente riscontrata, alla quale Cont faceva seguito, da parte del legale di , l'invio della copia del DDT asseritamente collegato alla fattura e che, in ogni caso, era privo di qualsiasi sottoscrizione.
Assumeva, ancora, l'opponente, che sussisteva ragione di credito nei confronti dell'opposta, per spese ed oneri sostenuti per consentire l'apertura del cantiere
“Esso” di Monza, resasi necessaria a causa dei ritardi ed appuntamenti non Cont rispettati da : il credito, portato dalla fattura n. 22/10, ammontava ad €.
4.086,48 il cui pagamento richiedeva in via riconvenzionale. Pt_1
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto delle domande Cont avanzate da;
in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di€. 4.086,48, maggiorata di interessi.
In via subordinata, chiedeva disporsi la compensazione dei crediti rispettivamente vantati dalle parti ed effettivamente accertati. Vinte le spese.
pagina 2 di 7 Cont Si costituiva in giudizio che contestava integralmente la ricostruzione operata ex adverso.
Dichiarava che la merce, analiticamente indicata nel DDT 31002806 del 23.04.10, era stata regolarmente consegnata;
che la merce medesima era stata ordinata ad Cont
direttamente da come da mail del 03.02.2010 proveniente dalla casella Pt_1 di posta ordinaria della opponente, con la quale quest'ultima richiedeva espressamente la fatturazione a sé; tutti elementi che convergevano nella prova Cont dell'avvenuta instaurazione del rapporto contrattuale, dell'adempimento di e nel mancato pagamento di . Pt_1
In merito alla riconvenzionale spiegata dall'opponente, reclamava di non aver mai Cont ricevuto la fattura di e di non averla mai registrata in contabilità; in ogni caso, restavano oscuri i presupposti di fatto della pretesa avversaria, espressamente negata, in limine litis eccependo finanche la intervenuta prescrizione quinquennale di quello che appariva come un diritto risarcitorio.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine per la condanna di al pagamento della somma comunque portata nella fattura a Pt_1 base del ricorso per decreto ingiuntivo, o di quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02. Con vittoria di spese e competenze di causa.
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo altresì i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali -preliminarmente alla decisione sulle richieste istruttorie- disponeva il libero interrogatorio delle parti con tentativo di conciliazione che falliva.
Venivano ammessi i mezzi istruttori nei limiti dell'ordinanza del 09.07.2019 e successiva ordinanza del 16.06.2020.
Escussi i testi, sentito il lr.p.t. dell'opposta in sede di interrogatorio formale ed acquisita la documentazione oggetto di ordine di esibizione, la causa veniva pagina 3 di 7 rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 14.12.2023, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La opposizione proposta da si appalesa infondata e demerita accoglimento, Pt_1
unitamente alla spiegata domanda riconvenzionale.
La introduzione del giudizio a cognizione piena, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, impone al Giudice di verificare non solo e non tanto i requisiti di ammissibilità della procedura monitoria, quanto la fondatezza della domanda dell'originario creditore ingiungente che, assunta la veste di attore in senso sostanziale, è sottoposto ai rigorosi oneri probatori ex art. 2697 c.c. cui soggiace, naturalmente, anche il debitore-ingiunto che, convenuto in senso sostanziale, deve dare la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi delle pretese avversarie: “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
Ancora. In materia di obbligazioni ex contractu, è principio pacifico che al creditore è sufficiente allegare la esistenza del contratto, l'avvenuta esecuzione della propria prestazione ed il mancato avverso adempimento. Toccherà, invero, all'opponente-ingiunto allegare e provare fatti e circostanze che si pongano quali elementi impeditivi, modificativi e/o estintivi della avversa pretesa.
Dall'esame della documentazione acquisita e dalla prova orale espletata può affermarsi, con tranquillizzante certezza, che la merce, oggetto della fattura posta a base del decreto ingiuntivo, sia stata effettivamente consegnata.
pagina 4 di 7 La mail del 03.02.2010, proveniente dalla casella di posta elettronica della opponente (come confermato dalla teste unica responsabile di Testimone_1
GIMA autorizzata ad operare sulla mail medesima) rappresenta elemento Cont sufficiente a ritenere integrato l'ordine di acquisto inoltrato ad .
La testimonianza del teste fortemente stigmatizzata da parte Tes_2 opponente può ritenersi ragionevolmente attendibile;
la erronea indicazione del luogo di destinazione (comprensibile a distanza di oltre nove anni dai fatti), non incide sul ricordo materiale dell'effettuazione della consegna in un capannone, con riconoscimento, peraltro del DDT emesso all'epoca.
Coerente con tale valutazione è la medesima sentenza penale (all. memoria di replica parte opponente del 04.03.2024) che ha mandato assolto il predetto dal reato di falsa testimonianza.
Tali elementi, si precisa, sono valutati dal Giudice anche in relazione ad altri fatti:
l'opponente non ha negato di aver ricevuto la fattura né, conseguentemente, di averla annotata in contabilità; orbene, in virtù del principio di lealtà e correttezza processuale, nonché del principio di vicinanza della prova, avrebbe potuto esibire il proprio registro IVA (autenticato nelle forme di legge) relativo al periodo immediatamente precedente ed immediatamente successivo al 30.04.2010, onde consentire di verificare se la fattura reclamata dall'opposta fosse stata o meno annotata (così come, analogamente e spontaneamente ha fatto per la fattura posta a base della spiegata riconvenzionale).
Se così è, è lecito presumere che la predetta fattura sia stata effettivamente ricevuta da ed annotata in contabilità. Pt_1
Lo stesso contenuto della nota del 10.11.2016 (all. 3 produzione opponente), lungi dal contestare l'avvenuta ricezione ed annotazione in contabilità, si limita a definire “oscuro ed inaccoglibile” il riferimento alla fattura, con locuzione che appare generica ed inidonea a qualificare esattamente l'oggetto della contestazione.
Ne consegue, anche in punto di rilevanza probatoria della fattura medesima, che la stessa, ove non tempestivamente contestata (in relazione alla data di pagina 5 di 7 emissione ed annotazione), può rappresentare piena prova del sottostante rapporto commerciale intercorso tra i soggetti emittente e ricevente.
Va da sé, ed è pleonastico affermarlo, che non ha eccepito l'avvenuto Pt_1 adempimento della propria obbligazione di pagamento.
Quanto alla spiegata riconvenzionale, si osserva come la stessa sia basata su un titolo incerto, essendo vero che: non è dimostrata la esistenza di un vincolo Cont contrattuale tra e in ordine alla disponibilità ed autorizzazione Pt_1 all'accesso al cantiere di Monza;
è indimostrato che tale attività fosse stata Cont richiesta da a , essendo -invero- evincibile proprio dalla documentazione Pt_1
offerta dall'opponente, con la propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., che le Cont sollecitazioni arrivavano ad direttamente da (società del Gruppo Esso CP_3 committente dei lavori), che a sua volta si impegnava a comunicare a le Pt_1 date di ulteriore apertura del cantiere, e ciò a dimostrazione che il rapporto de quo intercorreva esclusivamente tra e . Pt_1 CP_3
E' altresì indimostrato che, anche ammessa l'attività resa, essa sia stata svolta esattamente per i giorni e le ore indicate in fattura e che l'importo orario e/o giornaliero fosse stata effettivamente pattuito.
Peraltro, risulta per tabulas (in esito all'evasione dell'ordine di esibizione imposto Cont all'opposta) che non ha mai annotato in contabilità detta fattura, ciò che rende plausibile la circostanza che non abbia mai ricevuto il predetto documento.
Infine, appare inverosimile che , vantando un tale credito fin dal 2010 e non Pt_1
Cont avendo alcun debito nei confronti di , non si sia preoccupata di richiederne il pagamento, finanche in via amichevole e/o stragiudiziale, nel corso di oltre 6 anni dall'emissione.
L'opposizione proposta va dunque integralmente rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Part Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_1 in persona del l.r.p.t., ogni altra questione assorbita o disattesa:
pagina 6 di 7 1. Rigetta l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale;
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1455/17 (n. 3981/17 RG), reso dall'intestato Tribunale in data 10.07.2017, che dichiara definitivamente esecutivo.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, anche in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate, in €.
3.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Perugia, addì 08.03.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6276/2017 RGAC,
TRA
GI. in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizio Borchi, come CP_1 da procura in atti;
CONTRO
in persona del lr.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gianluca Laudenzi, in CP_2 virtù di procura in atti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. RICONVENZIONALE.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 14.12.2023, sostituita con termine per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., giusta note depositate da ambo le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1455/17 (n. 3981/17 RG), l'intestato Tribunale Cont ingiungeva a (così, anche, per brevità) di pagare in favore di (così, Pt_1
pagina 1 di 7 anche per brevità), la somma di €. 7.398,38, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nel termine di giorni 40. Cont Il credito derivava alla in virtù di fattura n. 210850348 del 30.04.2010, di pari importo, emessa a fronte della vendita di materiale di allestimento, indirizzata all'odierna opposta e debitamente registrata nel registro IVA vendite.
Assumeva parte creditrice che, nonostante regolare costituzione in mora, non aveva ottenuto il pagamento, onde l'ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Pt_1 monitorio, sostenendo, per quanto qui rileva, di non aver avuto alcun rapporto Cont contrattuale con , se non un contatto risalente al 2006 in occasione della Cont spontanea consegna, in conto deposito, da parte di di alcune merci destinate alla realizzazione della stazione di servizio “Esso” di Monza;
che dopo circa 4 anni, Cont dipendenti effettuarono il trasporto dal magazzino di alla predetta Pt_1 stazione di servizio, lamentando la mancanza di alcuni materiali;
che nessun ulteriore contatto era mai intervenuto, se non la richiesta di pagamento, avanzata a mezzo lettera del legale della opposta, prontamente riscontrata, alla quale Cont faceva seguito, da parte del legale di , l'invio della copia del DDT asseritamente collegato alla fattura e che, in ogni caso, era privo di qualsiasi sottoscrizione.
Assumeva, ancora, l'opponente, che sussisteva ragione di credito nei confronti dell'opposta, per spese ed oneri sostenuti per consentire l'apertura del cantiere
“Esso” di Monza, resasi necessaria a causa dei ritardi ed appuntamenti non Cont rispettati da : il credito, portato dalla fattura n. 22/10, ammontava ad €.
4.086,48 il cui pagamento richiedeva in via riconvenzionale. Pt_1
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto delle domande Cont avanzate da;
in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di€. 4.086,48, maggiorata di interessi.
In via subordinata, chiedeva disporsi la compensazione dei crediti rispettivamente vantati dalle parti ed effettivamente accertati. Vinte le spese.
pagina 2 di 7 Cont Si costituiva in giudizio che contestava integralmente la ricostruzione operata ex adverso.
Dichiarava che la merce, analiticamente indicata nel DDT 31002806 del 23.04.10, era stata regolarmente consegnata;
che la merce medesima era stata ordinata ad Cont
direttamente da come da mail del 03.02.2010 proveniente dalla casella Pt_1 di posta ordinaria della opponente, con la quale quest'ultima richiedeva espressamente la fatturazione a sé; tutti elementi che convergevano nella prova Cont dell'avvenuta instaurazione del rapporto contrattuale, dell'adempimento di e nel mancato pagamento di . Pt_1
In merito alla riconvenzionale spiegata dall'opponente, reclamava di non aver mai Cont ricevuto la fattura di e di non averla mai registrata in contabilità; in ogni caso, restavano oscuri i presupposti di fatto della pretesa avversaria, espressamente negata, in limine litis eccependo finanche la intervenuta prescrizione quinquennale di quello che appariva come un diritto risarcitorio.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine per la condanna di al pagamento della somma comunque portata nella fattura a Pt_1 base del ricorso per decreto ingiuntivo, o di quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02. Con vittoria di spese e competenze di causa.
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedendo altresì i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito delle quali -preliminarmente alla decisione sulle richieste istruttorie- disponeva il libero interrogatorio delle parti con tentativo di conciliazione che falliva.
Venivano ammessi i mezzi istruttori nei limiti dell'ordinanza del 09.07.2019 e successiva ordinanza del 16.06.2020.
Escussi i testi, sentito il lr.p.t. dell'opposta in sede di interrogatorio formale ed acquisita la documentazione oggetto di ordine di esibizione, la causa veniva pagina 3 di 7 rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 14.12.2023, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La opposizione proposta da si appalesa infondata e demerita accoglimento, Pt_1
unitamente alla spiegata domanda riconvenzionale.
La introduzione del giudizio a cognizione piena, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, impone al Giudice di verificare non solo e non tanto i requisiti di ammissibilità della procedura monitoria, quanto la fondatezza della domanda dell'originario creditore ingiungente che, assunta la veste di attore in senso sostanziale, è sottoposto ai rigorosi oneri probatori ex art. 2697 c.c. cui soggiace, naturalmente, anche il debitore-ingiunto che, convenuto in senso sostanziale, deve dare la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi delle pretese avversarie: “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
Ancora. In materia di obbligazioni ex contractu, è principio pacifico che al creditore è sufficiente allegare la esistenza del contratto, l'avvenuta esecuzione della propria prestazione ed il mancato avverso adempimento. Toccherà, invero, all'opponente-ingiunto allegare e provare fatti e circostanze che si pongano quali elementi impeditivi, modificativi e/o estintivi della avversa pretesa.
Dall'esame della documentazione acquisita e dalla prova orale espletata può affermarsi, con tranquillizzante certezza, che la merce, oggetto della fattura posta a base del decreto ingiuntivo, sia stata effettivamente consegnata.
pagina 4 di 7 La mail del 03.02.2010, proveniente dalla casella di posta elettronica della opponente (come confermato dalla teste unica responsabile di Testimone_1
GIMA autorizzata ad operare sulla mail medesima) rappresenta elemento Cont sufficiente a ritenere integrato l'ordine di acquisto inoltrato ad .
La testimonianza del teste fortemente stigmatizzata da parte Tes_2 opponente può ritenersi ragionevolmente attendibile;
la erronea indicazione del luogo di destinazione (comprensibile a distanza di oltre nove anni dai fatti), non incide sul ricordo materiale dell'effettuazione della consegna in un capannone, con riconoscimento, peraltro del DDT emesso all'epoca.
Coerente con tale valutazione è la medesima sentenza penale (all. memoria di replica parte opponente del 04.03.2024) che ha mandato assolto il predetto dal reato di falsa testimonianza.
Tali elementi, si precisa, sono valutati dal Giudice anche in relazione ad altri fatti:
l'opponente non ha negato di aver ricevuto la fattura né, conseguentemente, di averla annotata in contabilità; orbene, in virtù del principio di lealtà e correttezza processuale, nonché del principio di vicinanza della prova, avrebbe potuto esibire il proprio registro IVA (autenticato nelle forme di legge) relativo al periodo immediatamente precedente ed immediatamente successivo al 30.04.2010, onde consentire di verificare se la fattura reclamata dall'opposta fosse stata o meno annotata (così come, analogamente e spontaneamente ha fatto per la fattura posta a base della spiegata riconvenzionale).
Se così è, è lecito presumere che la predetta fattura sia stata effettivamente ricevuta da ed annotata in contabilità. Pt_1
Lo stesso contenuto della nota del 10.11.2016 (all. 3 produzione opponente), lungi dal contestare l'avvenuta ricezione ed annotazione in contabilità, si limita a definire “oscuro ed inaccoglibile” il riferimento alla fattura, con locuzione che appare generica ed inidonea a qualificare esattamente l'oggetto della contestazione.
Ne consegue, anche in punto di rilevanza probatoria della fattura medesima, che la stessa, ove non tempestivamente contestata (in relazione alla data di pagina 5 di 7 emissione ed annotazione), può rappresentare piena prova del sottostante rapporto commerciale intercorso tra i soggetti emittente e ricevente.
Va da sé, ed è pleonastico affermarlo, che non ha eccepito l'avvenuto Pt_1 adempimento della propria obbligazione di pagamento.
Quanto alla spiegata riconvenzionale, si osserva come la stessa sia basata su un titolo incerto, essendo vero che: non è dimostrata la esistenza di un vincolo Cont contrattuale tra e in ordine alla disponibilità ed autorizzazione Pt_1 all'accesso al cantiere di Monza;
è indimostrato che tale attività fosse stata Cont richiesta da a , essendo -invero- evincibile proprio dalla documentazione Pt_1
offerta dall'opponente, con la propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., che le Cont sollecitazioni arrivavano ad direttamente da (società del Gruppo Esso CP_3 committente dei lavori), che a sua volta si impegnava a comunicare a le Pt_1 date di ulteriore apertura del cantiere, e ciò a dimostrazione che il rapporto de quo intercorreva esclusivamente tra e . Pt_1 CP_3
E' altresì indimostrato che, anche ammessa l'attività resa, essa sia stata svolta esattamente per i giorni e le ore indicate in fattura e che l'importo orario e/o giornaliero fosse stata effettivamente pattuito.
Peraltro, risulta per tabulas (in esito all'evasione dell'ordine di esibizione imposto Cont all'opposta) che non ha mai annotato in contabilità detta fattura, ciò che rende plausibile la circostanza che non abbia mai ricevuto il predetto documento.
Infine, appare inverosimile che , vantando un tale credito fin dal 2010 e non Pt_1
Cont avendo alcun debito nei confronti di , non si sia preoccupata di richiederne il pagamento, finanche in via amichevole e/o stragiudiziale, nel corso di oltre 6 anni dall'emissione.
L'opposizione proposta va dunque integralmente rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Part Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_1 in persona del l.r.p.t., ogni altra questione assorbita o disattesa:
pagina 6 di 7 1. Rigetta l'opposizione e la spiegata domanda riconvenzionale;
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1455/17 (n. 3981/17 RG), reso dall'intestato Tribunale in data 10.07.2017, che dichiara definitivamente esecutivo.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida, anche in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate, in €.
3.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Perugia, addì 08.03.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 7 di 7