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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1084/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte del procuratore di parte appellante contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa,
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Milano alla Via Valtellina n. 15/17, elettivamente domiciliata in Milano alla
Via Boccaccio n. 45, presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Orazio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di appello appellante e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_3 con sede ad Avigliana (TO) alla Via G. Matteotti n. 44, nonché (c.f. Controparte_2
nato a Capaccio Paestum (SA) il [...], in [...] grado rappresentati e C.F._1 difesi dall'Avv. Paola Righetti Saragoni Lunghi, non costituiti in appello appellata e
(c.f. ), già in persona del suo Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Chiarabini, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – onere probatorio dell'erogazione del finanziamento – indeterminatezza della clausola Euribor, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 386/2022 in data 18/21.05.2022 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 386/2022 in data 18/21.05.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da e da nei confronti di con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
l'intervento volontario di e, per essa, della mandataria Parte_1 Parte_2 quale cessionaria dei crediti controversi, al fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa nei loro confronti per il pagamento in via solidale della complessiva somma di €.289.333,80 oltre interessi, di cui €.23.649,14 quali rate insolute e debito residuo del prestito chirografario ed €.265.684,66 quale credito derivante da n. 5 finanziamenti export ed il mancato pagamento per €.
7.293 di una cambiale anticipata al s.b.f. e tornata insoluta alla scadenza 31.10.2015, adducendo parte opponente che i contratti erano affetti da nullità per anatocismo ed interessi usurari, che il decreto ingiuntivo era nullo per indeterminatezza della causa petendi, non essendo stata eseguita dalla società opponente alcuna operazione oggetto di finanziamento (“export”), né il relativo contratto era stato concluso in forma scritta, che il contratto di prestito era nullo per mancata consegna del documento di sintesi ed omessa indicazione del tasso effettivo annuo, che le fideiussioni erano nulle per mancata indicazione dell'importo massimo garantito, che il finanziamento era stato concluso per saldare il debito di meramente apparente perché il tasso di interesse era usurario, con richiesta di Controparte_6 condanna della banca alla restituzione delle somme versate e non dovute, nonché al risarcimento dei danni, verificata mediante la disposta CTU l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, ad eccezione della contestazione del credito relativo alle anticipazioni per “operazioni di export” per non avere la banca provato l'avvenuta erogazione delle somme anticipate e ad eccezione della rilevata indeterminatezza del tasso euribor per non contenere l'indicazione del divisore (360 o 365), ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato e in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento in favore della banca di €.27.409,76 (di cui €.
7.293 quale importo della cambiale con scadenza 31.10.2015 ed €.20.116,76 quale tasso sostitutivo legale applicato al finanziamento) oltre accessori, ha respinto le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti e ha compensato per 2/3 le spese di lite e di CTU, ponendo la restante parte di 1/3 a carico degli opponenti in solido fra loro.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente
[...] rideterminato il quantum debeatur rispetto all'importo ingiunto per mancanza di prova in ordine all'erogazione del finanziamento per operazioni su estero, non avendo ritenuto sufficienti gli estratti di saldoconto certificati ex art. 50 TUB, né i contratti di apertura di credito sottoscritti dalla società debitrice e non disconosciuti, né da essa contestati, da cui evincere l'avvenuta esecuzione dell'erogazione; l'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene ricalcolata, per indeterminatezza del tasso di interesse indicato nel contratto di mutuo, la somma dovuta in base al tasso sostitutivo legale, nel minor importo di €.20.116,76 anziché di €.23.649,14 ingiunti, nell'erroneo assunto che la clausola di determinazione del tasso di interesse “pari al tasso
Euribor lettera 6 mesi come pubblicato sul quotidiano maggiorato di 6,000 punti CP_7 percentuali” debba ritenersi nulla per indeterminabilità dell'oggetto.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo la domanda di ingiunzione per la minor somma di €.27.409,76 ed omettendo, nel vagliare il contratto di apertura di conto corrente, il riconoscimento del credito relativo alle anticipazioni per nn. 5 “operazioni di export” per complessivi €.258.384,76 di cui è stata contestata l'esecuzione, nell'assunto che la banca creditrice non abbia assolto all'onere della prova circa l'avvenuta erogazione dell'anticipazione, non ritenendo a tale scopo l'idoneità della produzione di documentazione di provenienza unilaterale quali “contabili finanziamenti export” e l'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB, avente valenza solo indiziaria, come da citata giurisprudenza di legittimità, né avendo il giudicante considerato la presenza in atti delle contabili di finanziamento export, degli estratti di saldaconto certificati e dei contratti di apertura di credito con l'export regolarmente sottoscritto dalla società debitrice, che neppure li ha disconosciuti e che, pur asserendo di non aver effettuato operazioni con l'estero, risulta invero aver eseguito bonifici in dollari ad una società canadese e in euro ad una società svedese.
La censura non coglie nel segno. Reputa il Collegio di poter condividere, in quanto logiche e convincenti, le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure che, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto come a seguito di contestazione da parte del cliente sia a carico della banca creditrice l'onere probatorio dell'eseguita erogazione di somme per anticipazione, in quanto nel caso della c.d. anticipazione su fatture, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie “è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento” (così Cassazione civile, sentenza n. 13847 del
22 maggio 2019, che richiama Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9848 del 15 giugno 2012 e Cass.
21 agosto 2007, n. 18447), con l'ulteriore considerazione che “la banca ricorrente non può pretendere di isolare una singola operazione posta in essere nel quadro del rapporto intrattenuto col proprio cliente per far valere la spettanza della somma maturata con riferimento a tale singola operazione: vero è, invece, che, in considerazione dell'unitarietà del rapporto, la banca stessa deve dar dimostrazione del saldo finale che l'andamento del conto ha generato nel tempo. In tal senso,
l'asserita mancata contestazione dell'operazione in questione non riveste rilievo decisivo, posto che tale condotta processuale non investe il dato del dare o dell'avere al momento di chiusura del conto”: sotto tale profilo è, dunque, irrilevante - oltre che insussistente - la lamentata omessa specifica contestazione del debitore ex art. 115 c.p.c.
Tra la giurisprudenza di merito, si veda anche Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 630 del
10.04.2019, che ha rilevato la mancanza di prova della stipulazione di un contratto di anticipo su fatture salvo buon fine e, in particolar modo, dell'avvenuto accredito, a favore del cliente, delle somme di denaro indicate nelle ricevute bancarie acquisite agli atti.
Al lume di quanto considerato, nel caso di specie non vi è prova dell'anticipazione del corrispondente importo degli effetti rimasti insoluti, in quanto le n. 10 “contabili finanziamenti export” (doc. all. sub n.
5.1 del fascicolo di parte opposta), tutte redatte in data 20.03.2017, non sono altro che delle comunicazioni interne rivolte dalla Filiale di Jesi di Nuova Banca delle Marche al Servizio di
Contabilità Generale di Pesaro a seguito dell'estinzione totale dei menzionati n. 5 finanziamenti dopo il passaggio a sofferenza della società debitrice e, oltre alla loro matrice squisitamente di parte, non dimostrano affatto che ci sia stata l'effettiva erogazione degli importi di cui ai suddetti finanziamenti, mancando la prova del loro eventuale accredito sul conto corrente dimostrabile esclusivamente con gli estratti conto, né potendo supplire a tale lacuna probatoria l'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB, che “consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1892) e la cui efficacia probatoria è limitata al solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dalla banca, trovando applicazione nella successiva fase di opposizione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con onere gravante su parte opposta di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. n. 34812/2021;
Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 21092/2016).
Con il secondo motivo di appello viene censurata l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene rideterminato, in base al tasso sostitutivo legale, l'importo dovuto dagli opponenti rispetto all'importo ingiunto per asserita indeterminatezza del tasso di interesse indicato nel prestito chirografario del
2.05.2014, nel minor importo di €.20.116,76 in luogo di quello pari ad €.23.649,14 oggetto di ingiunzione, non precisando la relativa clausola se il divisore da prendere in considerazione in relazione all'Euribor sei mesi sia 360 ovvero 365.
La doglianza è fondata.
Nella premessa che la distinzione della base, 360 o 365, è squisitamente di natura matematica e dipende dal fatto che sia preso in considerazione il numero dei giorni dell'anno commerciale o solare, ai fini che qui interessano, va considerato che l'Euribor base 365 è mediamente più elevato dello
0,05% rispetto all'Euribor base 360 e rappresenta un maggior costo per il cliente, per cui dal punto di vista del mutuatario la scelta economicamente più vantaggiosa ricade sul tasso Euribor base 360, dovendo corrispondere interessi passivi in misura minore, a svantaggio della banca che ha erogato il finanziamento e, parallelamente, il soggetto finanziatore riceverà interessi in misura superiore e trarrà maggior vantaggio dal parametrare il finanziamento all'Euribor 365.
Sulla questione si è espressa la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 2.05.2023; Trib. Catania,
4.10.2019; Trib. Sondrio, 30.05.2016), la quale ha ritenuto che l'assenza del divisore giornaliero non comporta alcuna significativa incidenza, stante il minimo scarto tra i due diversi indici, in quanto e soprattutto perché il tasso Euribor cui fare riferimento in mancanza di diversa specificazione è quello su base 360, peraltro più favorevole (perché inferiore, anche se lievemente, al corrispondente Euribor su base 365) al mutuatario (cfr. CA L'Aquila, 14.06.2023).
In tal senso depongono sia la definizione di Euribor contenuta nell'Euribor Code of Conduct della che già nella versione originaria prevedeva quale unico parametro giornaliero quello di 360, Pt_3 sia il provvedimento normativo che, al momento del passaggio all'euro, ha dettato i criteri di sostituzione dell'Euribor all'indice nazionale in precedenza rilevato, il ribor (il d.m. 23.12.1988, attuativo dell'art. 2 d.lgs. 213/1998, dispose che “a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il ribor è l'Euribor, rilevato giornalmente alle ore 11,00, ora dell'Europa centrale, dal Comitato di gestione dell'Euribor, Euribor Panel Steering Committee, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici”).
E peraltro dall'1.04.2019 l'EMMI pubblica esclusivamente l'Euribor su base 360 giorni. Del resto, come emerge dalla CTU espletata in primo grado, proprio l'Euribor a 6 mesi su base giornaliera 360
è quello che, nel contratto di mutuo qui in esame, ha condotto alla determinazione del TAN iniziale nel 6,427% (cfr. pag. 24 CTU).
Di conseguenza, la mancata specificazione, nel contratto, del divisore giornaliero non implica alcuna indeterminatezza o indeterminabilità del tasso nominale variabile degli interessi corrispettivi (e, conseguentemente, di quelli moratori ragguagliati ai primi con maggiorazione di 2 punti), ma comporta solo che l'indice di riferimento da utilizzare per il calcolo sia l'Euribor a sei mesi su base giornaliera 360, come si è detto più favorevole al mutuatario perché inferiore a quello - sia pure di pochissimo inferiore - su base 365 (che si ricava dal primo mediante la divisione per 360 e la successiva moltiplicazione per 365).
La banca ha, quindi, correttamente ingiunto il pagamento dell'importo di €.23.649,14 a titolo di interessi applicati al rapporto di prestito chirografario del 2.05.2014 in luogo del minor importo di
€.20.116,76 riconosciuto dal primo giudice e, per l'effetto, la Corte condanna e Controparte_1 al pagamento in solido, in favore di e, per essa, della mandataria Controparte_2 Parte_1
della complessiva somma di €.30.942,14 (di cui €.
7.293 quale importo Parte_2 della cambiale con scadenza 31.10.2015 ed €.23.649,14 in applicazione del tasso di interesse convenzionale), oltre interessi legali dal 13.3.2017 al soddisfo.
La parziale modifica della sentenza, in modesta entità, non influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite e di CTU disposta in primo grado;
non luogo a provvedere quanto alle spese di lite del grado, per la mancata costituzione di parte appellata nella presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa, dalla mandataria Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 386/2022 in data 18/21.05.2022 del Tribunale di Pesaro, così
[...] provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in solido, in favore di e, per essa, della mandataria Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di €.30.942,14 oltre interessi legali dal 13.03.2017 fino al
[...] soddisfo;
- Conferma nel resto;
- Non luogo a provvedere per la mancata costituzione nel presente grado giudizio di parte appellata.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 4.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1084/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte del procuratore di parte appellante contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa,
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in Milano alla Via Valtellina n. 15/17, elettivamente domiciliata in Milano alla
Via Boccaccio n. 45, presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Orazio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di appello appellante e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_3 con sede ad Avigliana (TO) alla Via G. Matteotti n. 44, nonché (c.f. Controparte_2
nato a Capaccio Paestum (SA) il [...], in [...] grado rappresentati e C.F._1 difesi dall'Avv. Paola Righetti Saragoni Lunghi, non costituiti in appello appellata e
(c.f. ), già in persona del suo Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4 legale rappresentante pro-tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Chiarabini, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – onere probatorio dell'erogazione del finanziamento – indeterminatezza della clausola Euribor, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 386/2022 in data 18/21.05.2022 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 386/2022 in data 18/21.05.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da e da nei confronti di con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
l'intervento volontario di e, per essa, della mandataria Parte_1 Parte_2 quale cessionaria dei crediti controversi, al fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa nei loro confronti per il pagamento in via solidale della complessiva somma di €.289.333,80 oltre interessi, di cui €.23.649,14 quali rate insolute e debito residuo del prestito chirografario ed €.265.684,66 quale credito derivante da n. 5 finanziamenti export ed il mancato pagamento per €.
7.293 di una cambiale anticipata al s.b.f. e tornata insoluta alla scadenza 31.10.2015, adducendo parte opponente che i contratti erano affetti da nullità per anatocismo ed interessi usurari, che il decreto ingiuntivo era nullo per indeterminatezza della causa petendi, non essendo stata eseguita dalla società opponente alcuna operazione oggetto di finanziamento (“export”), né il relativo contratto era stato concluso in forma scritta, che il contratto di prestito era nullo per mancata consegna del documento di sintesi ed omessa indicazione del tasso effettivo annuo, che le fideiussioni erano nulle per mancata indicazione dell'importo massimo garantito, che il finanziamento era stato concluso per saldare il debito di meramente apparente perché il tasso di interesse era usurario, con richiesta di Controparte_6 condanna della banca alla restituzione delle somme versate e non dovute, nonché al risarcimento dei danni, verificata mediante la disposta CTU l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, ad eccezione della contestazione del credito relativo alle anticipazioni per “operazioni di export” per non avere la banca provato l'avvenuta erogazione delle somme anticipate e ad eccezione della rilevata indeterminatezza del tasso euribor per non contenere l'indicazione del divisore (360 o 365), ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato e in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento in favore della banca di €.27.409,76 (di cui €.
7.293 quale importo della cambiale con scadenza 31.10.2015 ed €.20.116,76 quale tasso sostitutivo legale applicato al finanziamento) oltre accessori, ha respinto le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti e ha compensato per 2/3 le spese di lite e di CTU, ponendo la restante parte di 1/3 a carico degli opponenti in solido fra loro.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente
[...] rideterminato il quantum debeatur rispetto all'importo ingiunto per mancanza di prova in ordine all'erogazione del finanziamento per operazioni su estero, non avendo ritenuto sufficienti gli estratti di saldoconto certificati ex art. 50 TUB, né i contratti di apertura di credito sottoscritti dalla società debitrice e non disconosciuti, né da essa contestati, da cui evincere l'avvenuta esecuzione dell'erogazione; l'appellante lamenta, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene ricalcolata, per indeterminatezza del tasso di interesse indicato nel contratto di mutuo, la somma dovuta in base al tasso sostitutivo legale, nel minor importo di €.20.116,76 anziché di €.23.649,14 ingiunti, nell'erroneo assunto che la clausola di determinazione del tasso di interesse “pari al tasso
Euribor lettera 6 mesi come pubblicato sul quotidiano maggiorato di 6,000 punti CP_7 percentuali” debba ritenersi nulla per indeterminabilità dell'oggetto.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo la domanda di ingiunzione per la minor somma di €.27.409,76 ed omettendo, nel vagliare il contratto di apertura di conto corrente, il riconoscimento del credito relativo alle anticipazioni per nn. 5 “operazioni di export” per complessivi €.258.384,76 di cui è stata contestata l'esecuzione, nell'assunto che la banca creditrice non abbia assolto all'onere della prova circa l'avvenuta erogazione dell'anticipazione, non ritenendo a tale scopo l'idoneità della produzione di documentazione di provenienza unilaterale quali “contabili finanziamenti export” e l'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB, avente valenza solo indiziaria, come da citata giurisprudenza di legittimità, né avendo il giudicante considerato la presenza in atti delle contabili di finanziamento export, degli estratti di saldaconto certificati e dei contratti di apertura di credito con l'export regolarmente sottoscritto dalla società debitrice, che neppure li ha disconosciuti e che, pur asserendo di non aver effettuato operazioni con l'estero, risulta invero aver eseguito bonifici in dollari ad una società canadese e in euro ad una società svedese.
La censura non coglie nel segno. Reputa il Collegio di poter condividere, in quanto logiche e convincenti, le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure che, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto come a seguito di contestazione da parte del cliente sia a carico della banca creditrice l'onere probatorio dell'eseguita erogazione di somme per anticipazione, in quanto nel caso della c.d. anticipazione su fatture, a fronte del mandato all'incasso di ricevute bancarie “è onere del creditore, che pretende la restituzione delle somme erogate in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l'esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l'avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell'originale delle ricevute bancarie, di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento” (così Cassazione civile, sentenza n. 13847 del
22 maggio 2019, che richiama Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9848 del 15 giugno 2012 e Cass.
21 agosto 2007, n. 18447), con l'ulteriore considerazione che “la banca ricorrente non può pretendere di isolare una singola operazione posta in essere nel quadro del rapporto intrattenuto col proprio cliente per far valere la spettanza della somma maturata con riferimento a tale singola operazione: vero è, invece, che, in considerazione dell'unitarietà del rapporto, la banca stessa deve dar dimostrazione del saldo finale che l'andamento del conto ha generato nel tempo. In tal senso,
l'asserita mancata contestazione dell'operazione in questione non riveste rilievo decisivo, posto che tale condotta processuale non investe il dato del dare o dell'avere al momento di chiusura del conto”: sotto tale profilo è, dunque, irrilevante - oltre che insussistente - la lamentata omessa specifica contestazione del debitore ex art. 115 c.p.c.
Tra la giurisprudenza di merito, si veda anche Corte d'Appello di Brescia, sentenza n. 630 del
10.04.2019, che ha rilevato la mancanza di prova della stipulazione di un contratto di anticipo su fatture salvo buon fine e, in particolar modo, dell'avvenuto accredito, a favore del cliente, delle somme di denaro indicate nelle ricevute bancarie acquisite agli atti.
Al lume di quanto considerato, nel caso di specie non vi è prova dell'anticipazione del corrispondente importo degli effetti rimasti insoluti, in quanto le n. 10 “contabili finanziamenti export” (doc. all. sub n.
5.1 del fascicolo di parte opposta), tutte redatte in data 20.03.2017, non sono altro che delle comunicazioni interne rivolte dalla Filiale di Jesi di Nuova Banca delle Marche al Servizio di
Contabilità Generale di Pesaro a seguito dell'estinzione totale dei menzionati n. 5 finanziamenti dopo il passaggio a sofferenza della società debitrice e, oltre alla loro matrice squisitamente di parte, non dimostrano affatto che ci sia stata l'effettiva erogazione degli importi di cui ai suddetti finanziamenti, mancando la prova del loro eventuale accredito sul conto corrente dimostrabile esclusivamente con gli estratti conto, né potendo supplire a tale lacuna probatoria l'estratto di saldaconto certificato ex art. 50 TUB, che “consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1892) e la cui efficacia probatoria è limitata al solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dalla banca, trovando applicazione nella successiva fase di opposizione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con onere gravante su parte opposta di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. n. 34812/2021;
Cass. n. 14640/2018; Cass. n. 21092/2016).
Con il secondo motivo di appello viene censurata l'erroneità della sentenza nella parte in cui viene rideterminato, in base al tasso sostitutivo legale, l'importo dovuto dagli opponenti rispetto all'importo ingiunto per asserita indeterminatezza del tasso di interesse indicato nel prestito chirografario del
2.05.2014, nel minor importo di €.20.116,76 in luogo di quello pari ad €.23.649,14 oggetto di ingiunzione, non precisando la relativa clausola se il divisore da prendere in considerazione in relazione all'Euribor sei mesi sia 360 ovvero 365.
La doglianza è fondata.
Nella premessa che la distinzione della base, 360 o 365, è squisitamente di natura matematica e dipende dal fatto che sia preso in considerazione il numero dei giorni dell'anno commerciale o solare, ai fini che qui interessano, va considerato che l'Euribor base 365 è mediamente più elevato dello
0,05% rispetto all'Euribor base 360 e rappresenta un maggior costo per il cliente, per cui dal punto di vista del mutuatario la scelta economicamente più vantaggiosa ricade sul tasso Euribor base 360, dovendo corrispondere interessi passivi in misura minore, a svantaggio della banca che ha erogato il finanziamento e, parallelamente, il soggetto finanziatore riceverà interessi in misura superiore e trarrà maggior vantaggio dal parametrare il finanziamento all'Euribor 365.
Sulla questione si è espressa la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 2.05.2023; Trib. Catania,
4.10.2019; Trib. Sondrio, 30.05.2016), la quale ha ritenuto che l'assenza del divisore giornaliero non comporta alcuna significativa incidenza, stante il minimo scarto tra i due diversi indici, in quanto e soprattutto perché il tasso Euribor cui fare riferimento in mancanza di diversa specificazione è quello su base 360, peraltro più favorevole (perché inferiore, anche se lievemente, al corrispondente Euribor su base 365) al mutuatario (cfr. CA L'Aquila, 14.06.2023).
In tal senso depongono sia la definizione di Euribor contenuta nell'Euribor Code of Conduct della che già nella versione originaria prevedeva quale unico parametro giornaliero quello di 360, Pt_3 sia il provvedimento normativo che, al momento del passaggio all'euro, ha dettato i criteri di sostituzione dell'Euribor all'indice nazionale in precedenza rilevato, il ribor (il d.m. 23.12.1988, attuativo dell'art. 2 d.lgs. 213/1998, dispose che “a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il ribor è l'Euribor, rilevato giornalmente alle ore 11,00, ora dell'Europa centrale, dal Comitato di gestione dell'Euribor, Euribor Panel Steering Committee, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici”).
E peraltro dall'1.04.2019 l'EMMI pubblica esclusivamente l'Euribor su base 360 giorni. Del resto, come emerge dalla CTU espletata in primo grado, proprio l'Euribor a 6 mesi su base giornaliera 360
è quello che, nel contratto di mutuo qui in esame, ha condotto alla determinazione del TAN iniziale nel 6,427% (cfr. pag. 24 CTU).
Di conseguenza, la mancata specificazione, nel contratto, del divisore giornaliero non implica alcuna indeterminatezza o indeterminabilità del tasso nominale variabile degli interessi corrispettivi (e, conseguentemente, di quelli moratori ragguagliati ai primi con maggiorazione di 2 punti), ma comporta solo che l'indice di riferimento da utilizzare per il calcolo sia l'Euribor a sei mesi su base giornaliera 360, come si è detto più favorevole al mutuatario perché inferiore a quello - sia pure di pochissimo inferiore - su base 365 (che si ricava dal primo mediante la divisione per 360 e la successiva moltiplicazione per 365).
La banca ha, quindi, correttamente ingiunto il pagamento dell'importo di €.23.649,14 a titolo di interessi applicati al rapporto di prestito chirografario del 2.05.2014 in luogo del minor importo di
€.20.116,76 riconosciuto dal primo giudice e, per l'effetto, la Corte condanna e Controparte_1 al pagamento in solido, in favore di e, per essa, della mandataria Controparte_2 Parte_1
della complessiva somma di €.30.942,14 (di cui €.
7.293 quale importo Parte_2 della cambiale con scadenza 31.10.2015 ed €.23.649,14 in applicazione del tasso di interesse convenzionale), oltre interessi legali dal 13.3.2017 al soddisfo.
La parziale modifica della sentenza, in modesta entità, non influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite e di CTU disposta in primo grado;
non luogo a provvedere quanto alle spese di lite del grado, per la mancata costituzione di parte appellata nella presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa, dalla mandataria Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 386/2022 in data 18/21.05.2022 del Tribunale di Pesaro, così
[...] provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto, condanna e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in solido, in favore di e, per essa, della mandataria Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di €.30.942,14 oltre interessi legali dal 13.03.2017 fino al
[...] soddisfo;
- Conferma nel resto;
- Non luogo a provvedere per la mancata costituzione nel presente grado giudizio di parte appellata.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 4.07.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani