CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
I provvedimenti disciplinari dei Consigli distrettuali di disciplina devono essere sottoscritti dal presidente del collegio e non dal relatore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2023, n. 19260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19260 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1590-2023 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 19260 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 07/07/2023 2 di 9 SI AN, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO VA e AR UL;
- ricorrente -
contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 259/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Carlo Arnulfo e Mauro Vaglio. FATTI DI CAUSA 1. ― Rossini Anna, avvocato ferrarese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ferrara, contro la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense ha respinto la sua impugnazione avverso la decisione n. 86 del 2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’Appello di Bologna, decisione che l’aveva ritenuta responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e le aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 6. 2. ― Per quanto rileva la sentenza impugnata ha così motivato: «Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che l’impugnata decisione del CDD di Bologna (Sezione 7), firmata dal 3 di 9 Presidente e dal Segretario, difetta della sottoscrizione dell’estensore designato, benché nominato espressamente nel dispositivo (“La motivazione sarà depositata nel termine di sessanta giorni, estensore designato il Consigliere Avv. Stefano PIVA”). Il che, al di là della violazione formale, impedirebbe di riferire il provvedimento al designato estensore (o ad altro eventualmente nominato in sua sostituzione) e provocherebbe, secondo la ricorrente, la nullità della decisione impugnata. La censura è infondata. In conformità a quanto dispone in via generale l'art. 44 r.d. 22.1.1934 n. 37 (concernente tutte le deliberazioni del COA), l’art. 51 dello stesso r.d., con specifico riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, stabilisce che le decisioni devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, e non (anche) dal relatore/estensore (per inciso, identicamente stabilisce l’art. 64 del citato decreto, a proposito delle decisioni del CNF, articolo espressamente richiamato dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c;
36, comma 1; 37, comma 1, l. 31.12.2012 n. 247). Tale regola ha da valere, in assenza di disposizioni in senso difforme, anche per le decisioni del CDD, sostituito al COA come organo dotato della potestà disciplinare sugli avvocati (art. 50 e ss. l. n. 247/2012), ma esercitante - come in precedenza il COA - attività avente pacificamente natura amministrativa (cfr. anche art. 10, comma 3, Reg. CNF n. 2/2014) e non giurisdizionale. Sicché, al pari di ogni provvedimento amministrativo, è sufficiente la sottoscrizione del soggetto emanante, nella fattispecie del Presidente e del Segretario dell’organo collegiale che ha pronunciato la decisione. In ogni caso, la sottoscrizione della decisione (rectius, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli artt. 59 lett. l della l. n. 247/2012 e 26 Reg. CNF n. 2/2014) da parte del Presidente e del Segretario garantiscono la riconducibilità della motivazione all’Organo decidente (e per esso 4 di 9 alla Sezione designata) e la conformità della stessa a quanto deliberato dopo la discussione dibattimentale. Va altresì rimarcato che il dedotto vizio (formale) attinente alla sottoscrizione della motivazione non potrebbe comunque determinare la nullità della decisione, già adottata al termine della seduta dibattimentale, né ha in concreto provocato alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio». 3. ― Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ferrara non spiega difese. 4. ― L’unico mezzo denuncia violazione art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 59, lett. n) l. 247/2012 ed all’art. 546 c.p.p., in quanto la decisione di primo grado è stata sottoscritta dal presidente della sezione e dal segretario, ma non dal relatore, seppure espressamente indicato. Il motivo pone l’accento sul dato normativo così ricostruito: -) ai sensi dell’articolo 37 della legge numero 247 del 2012 il Consiglio Nazionale Forense pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile;
-) diversamente, il funzionamento del Consigli Distrettuali di Disciplina è regolato dall’articolo 59, lettera n), della legge numero 247/2012, che richiama l’articolo 546, commi secondo e terzo, c.p.p., ed impone che i provvedimenti disciplinari siano sottoscritti sia dal presidente che dal relatore. 5. ― Il ricorso è inammissibile. 5.1. ― La sentenza impugnata reca infatti due distinte rationes decidendi, non censurate, oltre a quella attinta dal motivo spiegato, concernente l’esigenza, alla stregua della lettura data dalla ricorrente del dato normativo, della sottoscrizione del relatore: 5 di 9 -) l’una secondo cui la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario garantiscono comunque la riconducibilità della motivazione alla sezione designata e la conformità della stessa a quanto deliberato dopo la discussione dibattimentale, sicché, ove pure la sottoscrizione del relatore fosse normativamente richiesta, la mancanza di essa sarebbe ininfluente;
-) l’altra secondo cui il dedotto vizio, meramente formale, derivante dal denunciato difetto di sottoscrizione non potrebbe comunque determinare l’invalidità della decisione, già adottata al termine della seduta dibattimentale, non avendo provocato alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Si tratta di rationes decidendi autonomamente idonee, in via subordinata, a sorreggere la decisione impugnata, la quale risponde difatti al seguente impianto logico: a) le decisioni del CDD non richiedono la sottoscrizione del relatore;
b) seppure così non fosse, e se il dato normativo prevedesse la sottoscrizione del relatore, la mancanza di essa non invaliderebbe la decisione, b1) sia perché la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario garantiscono, già da sole, la riconducibilità della motivazione alla sezione designata e la conformità della stessa a quanto deliberato, b2) sia perché l’ipotetico vizio determinato dalla mancanza della sottoscrizione del relatore rivestirebbe un rilievo soltanto formale tale da non incidere sul pieno dispiegamento del contraddittorio e del diritto di difesa. 5.2. ― Orbene, è principio fermo, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall’altra, e ciascuna, di per sé sola, idonea a supportare il relativo dictum, varca la soglia dell’ammissibilità solo se articolata in censure tali da investire, ed 6 di 9 investire utilmente, ciascuna di dette ragioni, posto che la mancata critica di una di queste, come pure l’inettitudine della critica a travolgere la ratio decidendi contro la quale essa si indirizza, fanno sì che la decisione debba essere mantenuta ferma sulla base della ratio decidendi non censurata o non utilmente censurata (di recente a solo titolo di esempio Cass. 24 gennaio 2023, n. 2040; Cass. 19 maggio 2021, n. 13595), senza che desti interesse, per i fini di questa decisione, approfondire la questione se (come sembra preferibile: v. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2017, n. 29201) l’inammissibilità discenda dall’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 13 luglio 2005, n. 14740; Cass. 11 maggio 1982, n. 2928; Cass. 7 maggio 1981, n. 2970), ovvero dalla carenza di interesse (Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118). In particolare, la decisione del giudice di merito la quale, dopo aver svolto una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla ratio decidendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum svolto ad abundantiam e privo dell’attitudine al giudicato: detta decisione, al contrario, basandosi su distinte rationes decidendi, onera necessariamente l’interessato della censura di entrambe, a pena di inammissibilità dell’impugnazione (Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490), salvo il caso in cui la prima ratio sostenga una statuizione di inammissibilità o una declinatoria di giurisdizione o di competenza (Cass., Sez. Un., 14 marzo 1990, n. 7 di 9 2078; Cass. Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840, e da ult., nella giurisprudenza delle sezioni unite, Cass. sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155, che a propria volta richiama Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. 4 gennaio 2017, n. 101). 6. ― Nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., va affermato il seguente principio di diritto: «I provvedimenti disciplinari dei Consigli Distrettuali di Disciplina devono essere sottoscritti dal presidente del collegio e non dal relatore». 6.1. ― La tesi della ricorrente è la seguente: -) secondo l’articolo 37 della legge numero 247 del 2012: «Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36», e cioè anzitutto sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, «secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile», secondo le previsioni, dunque, anche dell’articolo 64 del regio decreto del 1934, che prescrive, per le decisioni ivi menzionate, « Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili», ciò con la precisazione che nel richiamato articolo 59, a differenza che nell’articolo 64 del regio decreto citato, non è previsto che la decisione debba essere firmata dal presidente e dal segretario, sicché, in mancanza di tale prescrizione, sarebbe necessario rifarsi alle norme del codice di procedura penale, che prevede, all’articolo 546, secondo e terzo comma, che: «La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore», e che «la sentenza è nulla … se manca la sottoscrizione del giudice». 8 di 9 6.2. ― In contrario è agevole osservare che la soluzione prospettata, fondata non già su un espresso dato normativo, bensì su di un generale rinvio, nel menzionato articolo 59, al codice di procedura penale, rinvio operato tuttavia nei limiti della compatibilità, e dunque da assoggettare ad una penetrante verifica in ordine alla sua latitudine, darebbe luogo ad una evidente incongruenza, dal momento che condurrebbe al paradossale esito interpretativo consistente nel riconoscere che il provvedimento, che pure ha forma di sentenza, reso dal vertice della struttura disciplinare interna all’avvocatura, il CNF, si contenta della sola sottoscrizione del presidente (oltre che del segretario), mentre il provvedimento adottato dinanzi al CDD richiede un inspiegabile sovrappiù di formalismo, consistente nella doppia sottoscrizione tanto del presidente quanto del relatore. E l’incongruenza si fa ancor più marcata ove si consideri che i giudizi disciplinari innanzi al CNF hanno natura giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23593, e la giurisprudenza ivi richiamata), mentre il CDD, come osservato anche nel provvedimento impugnato, è organo che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, ma non giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16993). La logica del sistema, e l’interpretazione che piana ne consegue, è allora chiara, giacché la legge professionale forense del 2012, nel lasciare immutata la disciplina della sottoscrizione delle decisioni disciplinari di vertice, nell’ambito dell’ordinamento forense, del CNF, disciplina speciale operante nella materia (Cass., Sez. Un. 24 giugno 2004, n. 11750), senza intervenire espressamente su quella della sottoscrizione del provvedimenti del CDD, ha inteso implicitamente ma necessariamente stabilire che anche i sottordinati provvedimenti di tale organo, ai quali le disposizioni del codice di procedura penale si applicano nei soli limiti della compatibilità, devono recare la sottoscrizione del presidente (oltre 9 di 9 che del segretario, sottoscrizione nella specie pacificamente apposta), ma non quella del relatore: con ciò in buona sostanza avendo il legislatore inteso mantenere ferma la disciplina illo tempore dettata dall’articolo 51 del già citato regio decreto con riguardo ai deliberati del COA. 7. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e nell’interesse della legge afferma il principio indicato in motivazione. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.
- ricorrente -
contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 259/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Carlo Arnulfo e Mauro Vaglio. FATTI DI CAUSA 1. ― Rossini Anna, avvocato ferrarese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ferrara, contro la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense ha respinto la sua impugnazione avverso la decisione n. 86 del 2018 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d’Appello di Bologna, decisione che l’aveva ritenuta responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e le aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 6. 2. ― Per quanto rileva la sentenza impugnata ha così motivato: «Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che l’impugnata decisione del CDD di Bologna (Sezione 7), firmata dal 3 di 9 Presidente e dal Segretario, difetta della sottoscrizione dell’estensore designato, benché nominato espressamente nel dispositivo (“La motivazione sarà depositata nel termine di sessanta giorni, estensore designato il Consigliere Avv. Stefano PIVA”). Il che, al di là della violazione formale, impedirebbe di riferire il provvedimento al designato estensore (o ad altro eventualmente nominato in sua sostituzione) e provocherebbe, secondo la ricorrente, la nullità della decisione impugnata. La censura è infondata. In conformità a quanto dispone in via generale l'art. 44 r.d. 22.1.1934 n. 37 (concernente tutte le deliberazioni del COA), l’art. 51 dello stesso r.d., con specifico riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, stabilisce che le decisioni devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, e non (anche) dal relatore/estensore (per inciso, identicamente stabilisce l’art. 64 del citato decreto, a proposito delle decisioni del CNF, articolo espressamente richiamato dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c;
36, comma 1; 37, comma 1, l. 31.12.2012 n. 247). Tale regola ha da valere, in assenza di disposizioni in senso difforme, anche per le decisioni del CDD, sostituito al COA come organo dotato della potestà disciplinare sugli avvocati (art. 50 e ss. l. n. 247/2012), ma esercitante - come in precedenza il COA - attività avente pacificamente natura amministrativa (cfr. anche art. 10, comma 3, Reg. CNF n. 2/2014) e non giurisdizionale. Sicché, al pari di ogni provvedimento amministrativo, è sufficiente la sottoscrizione del soggetto emanante, nella fattispecie del Presidente e del Segretario dell’organo collegiale che ha pronunciato la decisione. In ogni caso, la sottoscrizione della decisione (rectius, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli artt. 59 lett. l della l. n. 247/2012 e 26 Reg. CNF n. 2/2014) da parte del Presidente e del Segretario garantiscono la riconducibilità della motivazione all’Organo decidente (e per esso 4 di 9 alla Sezione designata) e la conformità della stessa a quanto deliberato dopo la discussione dibattimentale. Va altresì rimarcato che il dedotto vizio (formale) attinente alla sottoscrizione della motivazione non potrebbe comunque determinare la nullità della decisione, già adottata al termine della seduta dibattimentale, né ha in concreto provocato alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio». 3. ― Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ferrara non spiega difese. 4. ― L’unico mezzo denuncia violazione art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 59, lett. n) l. 247/2012 ed all’art. 546 c.p.p., in quanto la decisione di primo grado è stata sottoscritta dal presidente della sezione e dal segretario, ma non dal relatore, seppure espressamente indicato. Il motivo pone l’accento sul dato normativo così ricostruito: -) ai sensi dell’articolo 37 della legge numero 247 del 2012 il Consiglio Nazionale Forense pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile;
-) diversamente, il funzionamento del Consigli Distrettuali di Disciplina è regolato dall’articolo 59, lettera n), della legge numero 247/2012, che richiama l’articolo 546, commi secondo e terzo, c.p.p., ed impone che i provvedimenti disciplinari siano sottoscritti sia dal presidente che dal relatore. 5. ― Il ricorso è inammissibile. 5.1. ― La sentenza impugnata reca infatti due distinte rationes decidendi, non censurate, oltre a quella attinta dal motivo spiegato, concernente l’esigenza, alla stregua della lettura data dalla ricorrente del dato normativo, della sottoscrizione del relatore: 5 di 9 -) l’una secondo cui la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario garantiscono comunque la riconducibilità della motivazione alla sezione designata e la conformità della stessa a quanto deliberato dopo la discussione dibattimentale, sicché, ove pure la sottoscrizione del relatore fosse normativamente richiesta, la mancanza di essa sarebbe ininfluente;
-) l’altra secondo cui il dedotto vizio, meramente formale, derivante dal denunciato difetto di sottoscrizione non potrebbe comunque determinare l’invalidità della decisione, già adottata al termine della seduta dibattimentale, non avendo provocato alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Si tratta di rationes decidendi autonomamente idonee, in via subordinata, a sorreggere la decisione impugnata, la quale risponde difatti al seguente impianto logico: a) le decisioni del CDD non richiedono la sottoscrizione del relatore;
b) seppure così non fosse, e se il dato normativo prevedesse la sottoscrizione del relatore, la mancanza di essa non invaliderebbe la decisione, b1) sia perché la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario garantiscono, già da sole, la riconducibilità della motivazione alla sezione designata e la conformità della stessa a quanto deliberato, b2) sia perché l’ipotetico vizio determinato dalla mancanza della sottoscrizione del relatore rivestirebbe un rilievo soltanto formale tale da non incidere sul pieno dispiegamento del contraddittorio e del diritto di difesa. 5.2. ― Orbene, è principio fermo, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall’altra, e ciascuna, di per sé sola, idonea a supportare il relativo dictum, varca la soglia dell’ammissibilità solo se articolata in censure tali da investire, ed 6 di 9 investire utilmente, ciascuna di dette ragioni, posto che la mancata critica di una di queste, come pure l’inettitudine della critica a travolgere la ratio decidendi contro la quale essa si indirizza, fanno sì che la decisione debba essere mantenuta ferma sulla base della ratio decidendi non censurata o non utilmente censurata (di recente a solo titolo di esempio Cass. 24 gennaio 2023, n. 2040; Cass. 19 maggio 2021, n. 13595), senza che desti interesse, per i fini di questa decisione, approfondire la questione se (come sembra preferibile: v. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2017, n. 29201) l’inammissibilità discenda dall’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 13 luglio 2005, n. 14740; Cass. 11 maggio 1982, n. 2928; Cass. 7 maggio 1981, n. 2970), ovvero dalla carenza di interesse (Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118). In particolare, la decisione del giudice di merito la quale, dopo aver svolto una prima ratio decidendi, esamini ed accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla ratio decidendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum svolto ad abundantiam e privo dell’attitudine al giudicato: detta decisione, al contrario, basandosi su distinte rationes decidendi, onera necessariamente l’interessato della censura di entrambe, a pena di inammissibilità dell’impugnazione (Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490), salvo il caso in cui la prima ratio sostenga una statuizione di inammissibilità o una declinatoria di giurisdizione o di competenza (Cass., Sez. Un., 14 marzo 1990, n. 7 di 9 2078; Cass. Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840, e da ult., nella giurisprudenza delle sezioni unite, Cass. sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155, che a propria volta richiama Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. 4 gennaio 2017, n. 101). 6. ― Nell’interesse della legge, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., va affermato il seguente principio di diritto: «I provvedimenti disciplinari dei Consigli Distrettuali di Disciplina devono essere sottoscritti dal presidente del collegio e non dal relatore». 6.1. ― La tesi della ricorrente è la seguente: -) secondo l’articolo 37 della legge numero 247 del 2012: «Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36», e cioè anzitutto sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, «secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile», secondo le previsioni, dunque, anche dell’articolo 64 del regio decreto del 1934, che prescrive, per le decisioni ivi menzionate, « Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili», ciò con la precisazione che nel richiamato articolo 59, a differenza che nell’articolo 64 del regio decreto citato, non è previsto che la decisione debba essere firmata dal presidente e dal segretario, sicché, in mancanza di tale prescrizione, sarebbe necessario rifarsi alle norme del codice di procedura penale, che prevede, all’articolo 546, secondo e terzo comma, che: «La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore», e che «la sentenza è nulla … se manca la sottoscrizione del giudice». 8 di 9 6.2. ― In contrario è agevole osservare che la soluzione prospettata, fondata non già su un espresso dato normativo, bensì su di un generale rinvio, nel menzionato articolo 59, al codice di procedura penale, rinvio operato tuttavia nei limiti della compatibilità, e dunque da assoggettare ad una penetrante verifica in ordine alla sua latitudine, darebbe luogo ad una evidente incongruenza, dal momento che condurrebbe al paradossale esito interpretativo consistente nel riconoscere che il provvedimento, che pure ha forma di sentenza, reso dal vertice della struttura disciplinare interna all’avvocatura, il CNF, si contenta della sola sottoscrizione del presidente (oltre che del segretario), mentre il provvedimento adottato dinanzi al CDD richiede un inspiegabile sovrappiù di formalismo, consistente nella doppia sottoscrizione tanto del presidente quanto del relatore. E l’incongruenza si fa ancor più marcata ove si consideri che i giudizi disciplinari innanzi al CNF hanno natura giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23593, e la giurisprudenza ivi richiamata), mentre il CDD, come osservato anche nel provvedimento impugnato, è organo che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, ma non giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16993). La logica del sistema, e l’interpretazione che piana ne consegue, è allora chiara, giacché la legge professionale forense del 2012, nel lasciare immutata la disciplina della sottoscrizione delle decisioni disciplinari di vertice, nell’ambito dell’ordinamento forense, del CNF, disciplina speciale operante nella materia (Cass., Sez. Un. 24 giugno 2004, n. 11750), senza intervenire espressamente su quella della sottoscrizione del provvedimenti del CDD, ha inteso implicitamente ma necessariamente stabilire che anche i sottordinati provvedimenti di tale organo, ai quali le disposizioni del codice di procedura penale si applicano nei soli limiti della compatibilità, devono recare la sottoscrizione del presidente (oltre 9 di 9 che del segretario, sottoscrizione nella specie pacificamente apposta), ma non quella del relatore: con ciò in buona sostanza avendo il legislatore inteso mantenere ferma la disciplina illo tempore dettata dall’articolo 51 del già citato regio decreto con riguardo ai deliberati del COA. 7. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e nell’interesse della legge afferma il principio indicato in motivazione. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023.