27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni) 1. L' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del
Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonche' da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all' articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense".
2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 e' abrogato.
3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 , le parole: "un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attivita' e la ripartizione degli affari".
4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 4. - (Presentazione delle liste e modalita' di elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'".
5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150 " sono soppresse;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) formula i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni";
c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;
d) alla lettera g) la parola: "anche" e' soppressa e le parole: "ad ulteriori" sono sostituite dalla seguente: "alle".
6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 , le parole: "I componenti avvocati e professori universitari" sono sostituite dalle seguenti: "Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari", le parole: ", anche nella qualita' di vice presidenti, " sono soppresse e le parole: "lettere a) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a)".
7. Al capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 , dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis. - (Quorum). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto" sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.";
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni".
9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4 , 4-bis , 7, comma 2-bis , e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.
1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 , le parole: "un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e," sono soppresse.
12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 12. - (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario.
Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell' ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'.
Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). - 1. L'ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell' ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'".
13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) formulano i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni";
b) le lettere c) ed f) sono abrogate;
c) alla lettera h), la parola: "anche" e' soppressa e le parole: "ad ulteriori" sono sostituite dalla seguente: "alle".
14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ", anche nella qualita' di vice presidenti nonche' il componente rappresentante dei giudici di pace" sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato.
15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). - 1. Con regolamento emanato a norma dell' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale".
16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti".
17. All' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 , dopo le parole: "ha facolta' di promuovere" sono inserite le seguenti: ", entro un anno dalla notizia del fatto,".
18. All' articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per piu' uffici giudiziari".
19. All' articolo 7-bis dell' ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, la parola: "biennio", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "triennio";
b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti adottati.";
c) al comma 2-ter, le parole: "per piu' di dieci anni consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni";
d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione".
20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17 , 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 , gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264 , ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 7-bis, comma 2-quater , gli articoli 100 , 106 , 107 , 119 , 120 , 130 , 148 , 175 , 176 , 179 , 187 , 193 , 202, commi secondo e terzo , e da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73 , 74 , 75 , 91 , 103 e da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 1 e 3 , l' articolo 7, comma 2 , e l' articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 .
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 reca: (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150 ).
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Organi). - 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attivita' e la ripartizione degli affari.
2. Alle spese connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all' art. 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali;
b) formula i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni;
c) - f) (abrogate);
g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite;
h) puo' formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attivita' didattica della Scuola.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze). - 1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , cosi' come modificato dalla legge presente legge:
«Art. 9 (Composizione dei consigli giudiziari). - 1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello e' composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello, che ne sono membri di diritto.
2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4 , 4-bis , 7, comma 2-bis , e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.
1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Organi). - 1. Il consiglio giudiziario e' presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, tra i componenti togati, il segretario.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 15 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Competenze dei consigli giudiziari). - 1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all' art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150 ;
b) formulano i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ai sensi dell' art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni;
c) (abrogata);
d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
f) (abrogata);
g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o gia' in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;
h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;
i) possono formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attivita' didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze). - 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
2. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 , (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione) - 1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.
2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimita'.
4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».
- Si riporta il testo dell' art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 14 (Titolarita' dell'azione disciplinare). - 1.
L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. Il Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro da' comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonche' i procuratori aggiunti debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attivita' dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione e' stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facolta' del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.».
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2006, n. 175, S.O.), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2 (Gestione delle risorse umane). - 1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e' responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'art. 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell' art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per piu' uffici giudiziari.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata :
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti adottati.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell' art. 9, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima.
2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e' costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.».