Sentenza breve 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 31/01/2022, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00154/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01749/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2021, proposto da
SA MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
- dell'Ordinanza del Comune di Porto Cesareo n. 128 del 7 dicembre 2021;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente:
- al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture di cui al Titolo Unico n. 8 del 3 luglio 2015 del Comune di Porto Cesareo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- Il ricorrente gestisce un ristorante-pizzeria sito in Porto Cesareo, in località ‘Torre Lapillo’, alla via Gozzano (denominato “ Zahir ”), ubicato in area di proprietà privata.
- Essendo intenzionato ad utilizzare al meglio gli spazi esterni del locale, in data 25 febbraio 2014, l’odierno ricorrente presentava istanza di rilascio di titolo edilizio con validità stagionale, per la realizzazione di strutture mobili ad uso ombreggiante ed un forno a legna.
- In forza del Titolo Unico n. 8 del 3 luglio 2015 del Comune di Porto Cesareo e dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 92 del 24 giugno 2015, il ricorrente realizzava le predette opere.
- Tuttavia, il Comune di Porto Cesareo, con ordinanza n. 128 del 7 dicembre 2021, ha ingiunto “ la demolizione/smontaggio con ripristino dello stato dei luoghi preesistente ed entro 90 giorni dalla notifica della presente, delle opere abusive a servizio del locale commerciale sito in via Gozzano ”, preannunciando che, in difetto, “ verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad Euro 20.000,00 ”.
- Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 D.L. n. 18/2020; violazione e falsa applicazione L. 27 novembre 2020, n. 159; violazione art. 3 bis D.L n. 125/2020 s.m.i.; irragionevolezza;
2. Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erronea presupposizione; travisamento dei fatti; illogicità;
3. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990; violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.
- Il ricorrente ha chiesto, altresì, di accertare il proprio diritto al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 ex art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. delle strutture di cui al Titolo Unico n. 8 del 3 luglio 2015 del Comune di Porto Cesareo.
Ritenuto che:
- A causa dell’emergenza sanitaria (ed economico sociale) l’art. 103 del D.L. n. 18/2020, nella sua ultima versione, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ”.
- La giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “ disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 28/12/2021, n. 1905; Id., 27/07/2021, n. 1215).
- Pertanto, deve essere accolta la domanda di annullamento dell’ordinanza impugnata perché adottata in violazione del diritto acquisito dalla ricorrente al mantenimento delle strutture per effetto della predetta proroga ex lege .
- Ricorrono ragioni equitative per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto del ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO