Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Procedimento civile Rg n° 3685/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile
in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3685/2021, avente ad oggetto Assicurazione sulla vita e assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29-11-2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg) per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Aversa (CE), al Viale Parte_1 C.F._1 della Libertà, n. 39 presso l'Avv. Roberto Reccia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti annessa all'atto di citazione;
Parte Attrice
E
partita IVA , nelle persone dei l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa nonché di Dirigente della Società, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Sica, giusta procura generale alle liti (Rep.
N.186905, racc. 30367 per Notar e, con quest'ultimo, tutti elett.te domiciliati Persona_1
presso il suo studio in Salerno, alla P.zza Caduti Civili di Guerra, n. 1;
Convenuta
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate il 28-11-2024 e 19-11-2024, a cui si fa espresso rinvio, ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 29-11-2024, le parti concludevano in conformità dei propri scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
In punto di fatto giova comunque evidenziare come mediante atto di citazione depositato in data 30-3-2021, parte attrice conveniva in giudizio la soc. per ottenere l'indennizzo Controparte_1
dovuto - in applicazione delle disposizioni contrattuali di cui alla polizza di assicurazione multirischio per la persona denominata “ sei protetto” stipulata con la società CP_1 CP_1
per la copertura del rischio di danni fisici, lesioni personali ed eventi morbosi (polizza n.
[...]
350692037) – a seguito dell'infortunio riportato il 12/04/2017 alle ore 14.40 circa nel corso di una partita di calcio amatoriale presso lo stadio comunale “Papa” di Cardito.
In particolare, richiamando quando dedotto in atto di citazione, si richiedeva la liquidazione dell'invalidità permanente e da ricovero in istituto di cura per un totale di €.19.000,00 oltre spese mediche documentate e interessi dal dovuto al soddisfo.
Instaurato correttamente il contraddittorio, si costituiva in data 30-7-2021 la compagnia
[...]
la quale, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione reso in violazione CP_1 dell'art. 163 e 164 c.p.c. nonché l'improcedibilità del giudizio per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria prevista all'art. 5 del D.LGs n. 28/2021, richiedeva il rigetto della domanda per inoperatività della polizza e mancata prova dell'an debeatur nonché si contestava il quantum debeatur in quanto spropositato stante anche la mancata ottemperanza all'onere di specificare le lesioni riportate ma, soprattutto, di fornire adeguata prova dei pregiudizi lamentati.
Si eccepiva come i certificati medici, così come le perizie di parte non costituiscono affatto mezzi di prova legale, ma hanno mero valore di allegazione difensiva e, pertanto, non presentano alcuna, se pur minima, idoneità a determinare il convincimento del Giudice.
Si concludeva richiedendo;
1) in via preliminare ed assorbente, per la declaratoria di nullità ed inammissibilità del giudizio per tutte le motivazioni su esposte;
2) ancora in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda stante la mancata proposizione della mediazione obbligatoria;
3) in via ulteriormente preliminare, per la declaratoria di inoperatività della polizza;
4) in subordine, nel merito, ma senza per questo rinunciare alla preliminare eccezione di cui sopra, per il rigetto di ogni avversa pretesa, perché nulla, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e, quel che più conta sottolineare, non provata né in punto di an né di quantum;
5) ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la compagnia rispondere soltanto nei limiti del massimale di polizza, al netto della franchigia ivi prevista e delle limitazioni stabilite nel contratto di polizza. Procedimento civile Rg n° 3685/2021
Trattato il giudizio, espletata la prova orale ed acquisita la documentazione allegata dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 29-11-2024,
Subentrato lo scrivente al precedente GI in data 18-11-2024, la causa veniva rimessa in decisione come sopra indicato mediante concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. In relazione alla preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione, si ritiene come quest'ultimo contenga, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr., in tal senso, Cass. 6 agosto 2007, n. 17180).
Nel caso di specie, la nullità dell'atto introduttivo deve essere senz'altro esclusa, dal momento che parte attrice, pur mediante un'esposizione sintetica dei fatti riguardanti il sinistro, ha tuttavia indicato, in modo specifico, tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli – secondo la prospettazione attorea – a fondare la responsabilità della parte convenuta, ponendo, peraltro, controparte certamente in grado di svolgere le proprie deduzioni difensive, mediante la disamina del contenuto dell'atto suddetto nonché dei documenti offerti in comunicazione.
La riprova di tale circostanza si ricava, del resto, proprio dalla lettura della comparsa di costituzione, resa nell'interesse della Compagnia assicurativa, laddove la difesa di quest'ultima - proprio nelle pagine immediatamente successive a quella in cui eccepisce la predetta nullità -, svolge, compiutamente ed esaurientemente, le proprie tesi, contestando, tra l'altro, la quantificazione delle poste risarcitorie richieste dal ricorrente.
Risulta inoltre essere stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria sopra indicato, come risulta nel verbale del 15-9-2021 allegato in via telematica da parte attrice in data 27-1-2022.
3. Vanno esaminate anche l'eccezione di inoperatività della polizza sollevate dalla società convenuta. Esse sono infondate.
Invero, dall'esame delle condizioni generali di polizza, allegate dalle parti, si evince che l'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento dell'attività professionale espletata e di ogni altra attività senza carattere di professionalità; che la garanzia copre anche gli infortuni derivati da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell'assicurato a parziale deroga dell'art. 1900 c.c (cfr. art.
3.1 lett. i delle condizioni generali di contratto).
3 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 3685/2021
Pertanto, è irrilevante l'indagine circa la sussistenza di un profilo di colpa dell'attore nella produzione del sinistro, atteso che ciò che conta ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo è che si sia verificato un infortunio (rischio assicurato) nello svolgimento della professione o di altra attività legata alla sfera privata, al tempo libero ecc. Inoltre, in relazione alla pratica sportiva è espressamente previsto nelle condizioni generali richiamata nella polizza infortuni azionata nel presente giudizio (n. 350692037) che “gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione, tra l'altro, della partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di calcio, calcetto, se organizzate da Federazioni Sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ( . (cfr. art.
3.1. sopra citato). CP_2
Nel caso in trattazione, risulta provato con l'effettuazione della prova testimoniale resa all'udienza del 15-9-2023 come l'infortunio riportato nella documentazione medica e sanitaria depositata da parte attrice (trauma distorsivo ginocchio sx con lesione 3° grado collaterale interno) sia avvenuto durante una partita di calcio amatoriale disputata in data 12-4-2017 presso lo Stadio
Papa di Cardito.
Parte convenuta non ha fornito elementi di prova contrari rispetto a quanto emerso in sede di fase istruttoria orale.
4. Prima di esaminare la domanda attorea, nel merito, occorre richiamare i principi giurisprudenziali che regolano le controversie in materia di assicurazione contro i danni in cui deve essere ricompresa anche l'assicurazione della salute e dell'integrità fisica oggetto del presente giudizio.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533).
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in
4 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 3685/2021
cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426).
E la Corte di Cassazione afferma che (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006) qualora l'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un'eccezione in senso improprio e non proprio in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, come a norma del capoverso dell'art. 2697 c.c. accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l'onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Da ultimo la Corte di Cassazione (vedi Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato: "Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:
• (a) i rischi inclusi;
• (b) i rischi esclusi;
• (c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
5 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 3685/2021
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame la domanda proposta da parte attrice può essere accolta, anche alla luce della consulenza tecnica espletata dal dott. Persona_2
(cfr. relazione depositata 15-2-2024).
5. In primo luogo, occorre osservare che non è venuta minimamente in discussione tra le parti l'esistenza tra loro di una polizza assicurativa c.d. infortuni (peraltro prodotta in atti dalla stessa parte convenuta).
Ebbene, dall'esame della detta polizza, è evincibile innanzitutto che i rischi assicurati da una tale polizza ricomprendevano, non solo i rischi da infortuni professionali, ma anche quelli c.d. “extra”, dovendosi intendere per tali evidentemente gli infortuni non mortali derivanti da qualsiasi altra causa diversa dal c.d. rischio professionale (tanto che, come sopra riportato, la polizza riguardava anche gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, tra cui le partite di calcio amatoriali).
Così, non appare seriamente revocabile in dubbio che la polizza assicurativa dedotta in lite dalle parti — quale assicurazione contro i danni (nel cui ambito va, come visto, ricondotta la polizza contro il rischio di infortuni non mortali) — debba considerarsi coprente anche i danni non patrimoniali (compreso quello biologico e morale), oltre che patrimoniali (da eventuale perdita della capacità lavorativa specifica) derivati all'assicurato da uno degli eventi assicurati. Difatti risulta, nella polizza allegata in atti, la previsione tra le garanzie prestate per l'assicurato anche l'invalidità permanente intesa come “La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.” (polizza e c.g.c. in atti).
Ciò precisato, è risultato altrettanto provato che l'attore ebbe a subire, nel periodo di vigenza della polizza dedotta in giudizio, delle lesioni personali lui derivanti in occasione di un sinistro avvenuto nel corso della partita di calcio del 12-4-2017.
La detta circostanza è risultata ampiamente acquisita alla verità processuale in virtù sia della copiosa prova documentale prodotta sul punto dalla stessa parte attrice (tra cui la copia della documentazione medica attestante le lesioni e le cure che l'attore ebbe a ricevere nell'immediatezza dei fatti e successivamente), sia della prova testimoniale espletata nel corso del processo.
6. Sul punto, una ulteriore precisazione si impone.
L'oggetto del presente giudizio è stato chiaramente circoscritto (in relazione alle domande, eccezioni e difese di parte) all'accertamento del diritto di parte attrice all'ottenimento
6 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 3685/2021
dell'indennizzo lui derivante dal contratto assicurativo dedotto in lite;
è chiaro, quindi, che gli elementi costitutivi del diritto azionato sono da ricercare nella effettiva esistenza del rapporto assicurativo in questione e nel suo oggetto, da un lato (aspetti su cui ci si è già in precedenza soffermati), e nell'avveramento del rischio assicurato, dall'altro lato. Orbene, proprio in relazione a tale secondo aspetto, appare ultroneo interrogassi nell'ambito del presente giudizio sulla precisa dinamica del sinistro in occasione del quale l'attore risulta aver riportati le incontestate lesioni fisiche (accertate, peraltro, non solo dal CTU nel corso del presente processo, ma anche dallo stesso medico fiduciario della Compagnia Assicurativa – Dott. in fase stragiudiziale, Per_3
come documentato dalle parti, i quale riconosceva una percentuale del 10%: cfr. relazione depositata a corredo della comparsa di costituzione del 30-7-2021) o sulle concrete responsabilità di terzi nella causazione dello stesso.
Le dette considerazioni si sono rese necessarie per affermare la strumentalità e la non pertinenza delle eccezioni sollevate sul punto dalla convenuta Assicurazione, laddove la stessa, da un lato, ha contestato (seppur genericamente) la dinamica del descritto sinistro in occasione del quale l'attore risulta aver riportato lesioni e, dall'altro lato, ha invocato l'esclusione del diritto di quest'ultimo all'indennizzo per la asserita responsabilità di terzi nella produzione del detto evento di danno.
Sul punto occorre, quindi, osservare che, non essendo seriamente venuto in discussione e in contestazione tra le parti la rientranza dell'evento in discorso tra i rischi assicurati (tanto che la convenuta Compagnia Assicurativa ha proceduto — sia in sede stragiudiziale, sia nel corso del presente giudizio — anche a formalizzare all'attore, proprio assicurato, un'apposita offerta di liquidazione dell'indennizzo (cfr. quietanza di pagamento del 30-7-2021), con ciò evidentemente ammettendo, seppur implicitamente, la copertura assicurativa dell'evento dedotto), è del tutto irrilevante procedere ad un'accurata ricostruzione della precisa dinamica del sinistro in occasione del quale l'attore risulta aver riportate le lesioni di cui ha chiesto il ristoro indennitario (e non risarcitorio).
Nel caso di specie, risulta provata in via documentale sia l'esistenza della polizza in corso di validità che l'effettiva sussistenza di postumi di natura permanente subiti dall'attore in conseguenza di una causa accidentale ed esterna determinante lesioni fisiche oggettivamente accertate dal punto di vista medico-legale (cfr. referto ospedaliero, cartella clinica e certificazioni medico-ospedaliere versate in atti dall'attore).
Inoltre, dalla relazione resa da parte del medico fiduciario della compagna assicurativa, sopra citato, nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio del Dott. di cui non si ha ragione Persona_2
di discostarsi in quanto logicamente argomentata e riportante, comunque, una valutazione medico legale sovrapponibile a quella esperita dal medico fiduciario della compagna assicurativa, è emerso che “…in data 12/04/17 riportò trauma distorsivo del ginocchio sinistro con Parte_1
7 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 3685/2021
lesione completa del crociato anteriore e posteriore, lesione del legamento collaterale mediale e parziale lesione delle fibre preinserzionali distali del ventre muscolare del vasto mediale. Tali lesioni sono etiologicamente riconducibili all'evento descritto e determinarono un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni trentaseguito da un periodo di invalidità temporanea parziale in misura del 50% di sessanta giorni. Allo stato attuale le lesioni sono stabilizzate e residuano postumi tali da determinare riduzione della integrità psico-fisica in misura del 10%.
Sono documentate agli atti spese relative a consulenza ortopedica per l'importo di € 182,00, da ritenersi congrue ed ammissibili…” (cfr. relazione CTU del 15-2-2024).
A fronte di tale verifica tecnica, non risulta che le parti abbiano formulate osservazioni e/o contestazioni all'esito dell'invio della prima bozza di relazione.
7. Per tutto quanto innanzi osservato quindi, può essere affermato il pieno diritto dell'attore all'ottenimento dell'indennizzo derivante dall'evento di danno lui occorso e rientrante nella copertura assicurativa della polizza contratta con la convenuta.
Per quanto, invece, attiene alla concreta quantificazione del detto indennizzo, occorre osservare quanto segue.
A seguito della CTU svolta nel corso del giudizio è stato accertato che l'attore ebbe a riportare, in occasione del detto sinistro il trauma sopra indicato,
Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha, dunque, con valutazione logica e congruamente motivata dal punto di vista tecnico e che pertanto lo scrivente condivide e fa propria, anche sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice «non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.» (su cui cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257), ha quantificato i postumi permanenti residuati a carico dell'attore nella misura del 10% (dieci percento), quale conseguenza di
“trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione completa del crociato anteriore e posteriore, lesione del legamento collaterale mediale e parziale lesione delle fibre preinserzionali distali del ventre muscolare del vasto mediale” ed ha indicato ed ha indicato in trenta giorni il periodo di
Inabilità Temporanea Totale e in ulteriori sessanta giorni quello di Inabilità Temporanea Parziale al
50% (cinquanta percento), come connessi alle predette lesioni.
Ciò posto, quindi, richiamando anche precedenti orientamenti espressi dall'intestato Tribunale in casi simili, valutati i suddetti postumi permanenti nella misura del 10% (dieci percento), trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni “macropermanenti”, per le quali, pertanto, non risultano applicabili i parametri normativi di cui art. 139, D.Lgs. 209/2005, stabiliti, di contro, per le sole lesioni rientranti tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità (c.d. “micropermanenti”), il
8 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 3685/2021
Tribunale ritiene di applicare, in via equitativa, i parametri di liquidazione del danno non patrimoniale attualmente adottati dal Tribunale di NO (secondo l'ultimo adeguamento dell'anno
2024 e, quindi, valutato praticamente all'attualità).
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che «La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico- fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di NO, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.» (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n.
12408). E ciò in quanto «Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di
NO, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.» (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
7.1. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella detta misura del 10% (dieci percento), il
Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (41 anni circa), ritiene di determinare il quantum del danno non patrimoniale astrattamente riconoscibile all'istante in euro 24.349,00, per i suddetti postumi permanenti, pari al punto base di danno biologico previsto dalle suddette tabelle di riferimento.
7.2. Tanto premesso, come correttamente eccepito dalla convenuta Compagnia assicurativa sin dalla propria costituzione in giudizio e riconosciuto dalla avversa difesa, il contratto di polizza sottoscritto tra le parti prevedeva l'applicazione di un coefficiente di riduzione di liquidazione che, nel caso di specie, a fronte di una lesione accertata pari al 10% porta alla liquidazione in riduzione del pari al 5%, come da tabella di cui all'art.
4.3 del contratto di assicurazione che prevede, per ogni grado percentuale di invalidità accertata, la percentuale di massimale da riconoscere.
Il pratico effetto dell'applicazione di una tale franchigia comporta, quindi, il riconoscimento in favore dell'attore del solo indennizzo risultante dall'applicazione di una invalidità permanente del
5% (pari alla differenza tra l'invalidità effettivamente riconosciuta del 10%, detratta la soglia non Procedimento civile Rg n° 3685/2021
indennizzabile del 5%, in base alle richiamate condizioni di polizza), che, quantificato in valori monetari in virtù delle tabelle applicate, corrisponde alla somma di euro 12.174,50.
Alla detta somma, poi, non andrà aggiunto alcunché a titolo di inabilità temporanea, né assoluta né parziale (pur riconosciute dal CTU), in quanto — come ancora una volta correttamente eccepito dalla Convenuta Compagnia Assicurativa — trattasi di voce di danno completamente esclusa dalla garanzia assicurativa attivata dall'attore, come risultante dalla polizza assicurativa prodotta in giudizio dalla stessa convenuta.
Invero, come chiaramente evincibile dal certificato di polizza prodotto in atti da parte convenuta
(e mai contestato dall'attore), si prevede tra le garanzie esclusivamente l'invalidità permanente con il massimale di euro 70,000,00 con applicazione dei coefficienti di cui all'art.
4.3. delle Condizioni generali di polizza sopra citate.
Quanto al risarcimento anche del c.d. “danno morale”, va osservato che — come già precisato — la liquidazione innanzi operata risulta essere onnicomprensiva di ogni rilevante aspetto della unitaria figura del danno non patrimoniale. Invero, le tabelle di liquidazione prese in riferimento
(quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di NO), sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr. Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass.,
SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e cosiddetto danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi — onde consentire una adeguata
“personalizzazione” complessiva della liquidazione — laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato né provato (quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano essere concretamente prese in considerazione sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi
10 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 3685/2021
indicati, tali da consentire un ulteriore aumento (oltre a quello già contemplato e applicato dalle richiamate tabelle) del c.d. punto di invalidità “standard”, già “appesantito” dell'aumento del 26% presuntivamente riconosciuto in applicazione delle dette tabelle, quale risarcimento onnicomprensivo della lesione non patrimoniale subita.
Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno morale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale (cfr. Cass. n. Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, nelle ormai ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n.
26972, 26973, 26974 e 26975).
7.3. Al danno non patrimoniale innanzi liquidato, andrà invece aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 182,00, a titolo di spese sanitarie sostenute e documentate dall'attore in diretto rapporto causale col sinistro oggetto di causa (come accertato dal CTU in sede di accertamento sopra indicato); non risulta inoltre documentato periodo di ricovero ai fine del calcolo della c.d. indennità giornaliera.
Invero, la copertura assicurative di dette spese risulta chiaramente dal più volte menzionato certificato di polizza prodotto in atti dalla stessa convenuta, nel quale, sotto l'indicazione
“Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio” è indicata la somma assicurata ammontante a complessivi euro 5.000,00, nella quale ampiamente rientra la quantificazione delle spese sanitarie così come documentate dall'attore.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la convenuta Compagnia Assicurativa va condannata al pagamento in favore dell'attore, a titolo di indennizzo assicurativo previsto dal contratto di assicurazione tra le dette parti intercorrente, dell'importo complessivo di euro
12.356,50. (12.174,50 + 182,00).
Dal dato contabile sopra emerso, deve essere sottratta l'anticipo versato dalla compagnia assicurativa pari ad euro 1400,00 (come da quietanza in atti, circostanza comunque non contestata da parte attrice) per la somma finale dovuta pari ad euro 10.956,50.
Su tale somma, inoltre, andranno riconosciuti gli interessi, pur richiesti da parte attrice in citazione, seppur non nella misura e con la decorrenza dalla stessa parte pretesa.
Tali interessi, infatti, inerendo ad un debito di valore (qual è appunto il debito indennitario dovuto dall'assicuratore all'assicurato nell'assicurazione contro i danni — cfr. Cass. 3017/1986,
Cass. 9549/1994, Cass. 15868/2015), scaturente da un inadempimento contrattuale, costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente Procedimento civile Rg n° 3685/2021
monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo (data la normale fruttuosità del denaro).
Tuttavia, nelle somme liquidate a titolo di risarcimento danni contrattuale — a differenza che per quelle liquidate a titolo risarcitorio extracontrattuale — gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, retroagendo, peraltro, gli effetti costitutivi della sentenza (che accerta l'attuale debenza e liquida un credito — quale quello risarcitorio — originariamente incerto e illiquido) proprio al momento della domanda giudiziale (cfr. Cass.
9338/2009; Cass. 2626/1984).
Occorre, infatti, ancora una volta precisare che il credito azionato dall'assicurato nei confronti dell'assicurazione è credito indennitario che si fonda su di un contratto e non su di un fatto illecito
(il quale, tutt'al più, può costituire il solo presupposto per la nascita del diritto all'indennizzo), cosicché lo stesso non partecipa dei principi tipici della liquidazione del danno da responsabilità aquiliana, tra cui, appunto, il riconoscimento degli interessi compensativi dalla data del sinistro.
7.4. Infine, lo scrivente ritiene che le spese stragiudiziali (di cui la parte richiede la rifusione unitamente alle spese giudiziali per il presente giudizio, come da allegato alla comparsa conclusionale) costituiscano sono danno emergente, non spese giudiziali, oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte”
(arg. ex Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 10/12/2021), n.39384; nonché
Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n. 2644;
Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685).
Nel caso in trattazione, non appare essere stata formulata tale domanda all'esito della definizione del thema decidendum.
8. Per quanto riguarda, poi, il riparto delle spese di lite relative al presente giudizio, il Tribunale ritiene che le stesse devono essere poste a carico di parte convenuta tenendo conto, tra l'altro, come l'offerta dalla convenuta Compagnia Assicurativa all'assicurato attore sin dalla fase stragiudiziale di gestione del sinistro appariva del tutto inadeguata ai fatti come accertati in corso di giudizio senza che la stessa avesse portato in sede di mediazione obbligatoria ad una rivalutazione della medesima.
Sussistendo, pertanto, le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al
D.M. 55/2014 che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale conto del valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore pari a quello accertato nel presente giudizio (fino ad euro 12.356,50. in relazione alle fasi ivi previste), della natura e della complessità della controversia nonché del Procedimento civile Rg n° 3685/2021
comportamento processuale di parte soccombente per i quali appare adeguata una riduzione del
50% del parametro per la fase decisionale.
8.1. Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono, nei soli rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo della società convenuta, ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), definitivamente a carico di entrambe le parti, in quote uguali tra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione di I Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna la Controparte_1
nella persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, per le
[...]
causali di cui in motivazione, della somma complessiva di euro=10.956,50=, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale (ossia dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio) e sino al soddisfo;
2) Condanna la nella persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite a favore di parte attrice che si liquidano in euro=264,00= per spese ed euro=5.077,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito che si è dichiarato antistatario;
3) Le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, sono poste ad intero carico dei parte convenuta nei rapporti interni e in solido tra le parti nei confronti dell'ausiliario tecnico, come indicato in parte motiva.
Così, deciso in Aversa, addì 24-2-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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