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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4353/2023 RG in materia di azione revocatoria (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 31.08.2023 n. 2315), vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Ian- Parte_1 C.F._1
nace, c.f. , e LE OS, c.f. , e C.F._2 C.F._3 Parte_2
, c.f. , rappresentata e difesa dal solo avv. LE OS,
[...] C.F._4
appellanti e
, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano-Monza- Controparte_1
BR , in persona dei procuratori speciali e P.IVA_1 CP_2 CP_3
[.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico de Crescenzo, c.f. , e C.F._5 [...]
c.f. , appellata Controparte_4 C.F._6
nonché
, c.f. , appellato contumace CP_5 C.F._7
Conclusioni
Come da nota di trattazione scritta congiunta per l'udienza del 7.10.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 7.10.2025, la
1 Corte osserva quanto segue.
1- Con sentenza del 31.08.2023 n. 2315, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della domanda della , dichiarò, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia e Controparte_1
l'inopponibilità alla di due atti di disposizione: a) l'accordo di separazione del CP_1
31.01.2018 (omologato il 19.03.2018) nella parte in cui i coniugi e Parte_1 [...]
pattuirono la vendita a terzi ) dell'immobile (già adibito a casa co- Parte_3 CP_5
niugale) in Torre del Greco, Via Cavallerizza 51/C, e quindi dell'intera palazzina denominata CP_
“ ” costituita da un appartamento su due piani (terra e primo), composto da sei vani e accessori, con sottostante cantinato, censito al NCEU, fg. 15, part. 1729, Via Cavallerizza n.
47, cat. A/7, cl. 3, consistenza 10 vani, superficie cat.le totale 294 mq., totale escluse aree scoperte 286 mq., r.c. euro 2.014,18; b) l'atto pubblico del 9.11.2018 (rep. 747, racc. 565) di vendita del predetto immobile da a . Il Tribunale inoltre ordi- Parte_1 CP_5
nò al Conservatore dei RR.II. l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione degli atti di trasferimento e condannò i convenuti alle spese.
2- e proposero appello, chiedendo che, in riforma Parte_1 Controparte_7
della sentenza impugnata, fosse rigettata l'originaria domanda di , con Controparte_1
vittoria di spese. In subordine, che fosse mitigata la condanna alle spese subita in primo gra- do.
3- si costituì, concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
4- restò contumace. CP_5
5- Con nota scritta depositata il 29.09.2025 in vista dell'udienza cartolare del 7.10.2025, le parti costituite hanno formulato e sottoscritto un'istanza congiunta chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare cessata la materia del contendere, con spese integralmente compensate tra le parti;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 la can- cellazione della domanda giudiziale trascritta in data 27.11.2019 Registro generale n. 54143
Registro particolare n. 41868 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. I procura- tori costituiti rinunciano espressamente alla solidarietà professionale”.
6- Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere, che si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello (o del ricorso per cassazione), bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità [Cass.
7.05.2009 n.
10553]. Essa si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla defini- zione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio stesso fatti tali da de-
2 terminare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'ef- fettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) del- le rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regola- mentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pro- nuncia, quando non siano le stesse parti – come nel nostro caso – a chiedere congiuntamene la compensazione [Cass. ord. 31.10.2023 n. 30251]. La contumacia di certifica la CP_5
sua originaria carenza di interesse alla rimozione della sentenza impugnata, che pur lo vede- va soccombente.
Devono dunque accogliersi le sopra riportate conclusioni congiunte.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Controparte_7 Controparte_1
e in contraddittorio con , contumace, avverso la sentenza del Tribunale di Torre CP_5
Annunziata del 31.08.2023 n. 2315, dichiara cessata la materia del contendere e interamen- te compensate le spese processuali.
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4353/2023 RG in materia di azione revocatoria (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 31.08.2023 n. 2315), vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Ian- Parte_1 C.F._1
nace, c.f. , e LE OS, c.f. , e C.F._2 C.F._3 Parte_2
, c.f. , rappresentata e difesa dal solo avv. LE OS,
[...] C.F._4
appellanti e
, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano-Monza- Controparte_1
BR , in persona dei procuratori speciali e P.IVA_1 CP_2 CP_3
[.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico de Crescenzo, c.f. , e C.F._5 [...]
c.f. , appellata Controparte_4 C.F._6
nonché
, c.f. , appellato contumace CP_5 C.F._7
Conclusioni
Come da nota di trattazione scritta congiunta per l'udienza del 7.10.2025.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 7.10.2025, la
1 Corte osserva quanto segue.
1- Con sentenza del 31.08.2023 n. 2315, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della domanda della , dichiarò, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia e Controparte_1
l'inopponibilità alla di due atti di disposizione: a) l'accordo di separazione del CP_1
31.01.2018 (omologato il 19.03.2018) nella parte in cui i coniugi e Parte_1 [...]
pattuirono la vendita a terzi ) dell'immobile (già adibito a casa co- Parte_3 CP_5
niugale) in Torre del Greco, Via Cavallerizza 51/C, e quindi dell'intera palazzina denominata CP_
“ ” costituita da un appartamento su due piani (terra e primo), composto da sei vani e accessori, con sottostante cantinato, censito al NCEU, fg. 15, part. 1729, Via Cavallerizza n.
47, cat. A/7, cl. 3, consistenza 10 vani, superficie cat.le totale 294 mq., totale escluse aree scoperte 286 mq., r.c. euro 2.014,18; b) l'atto pubblico del 9.11.2018 (rep. 747, racc. 565) di vendita del predetto immobile da a . Il Tribunale inoltre ordi- Parte_1 CP_5
nò al Conservatore dei RR.II. l'annotazione della sentenza in margine alla trascrizione degli atti di trasferimento e condannò i convenuti alle spese.
2- e proposero appello, chiedendo che, in riforma Parte_1 Controparte_7
della sentenza impugnata, fosse rigettata l'originaria domanda di , con Controparte_1
vittoria di spese. In subordine, che fosse mitigata la condanna alle spese subita in primo gra- do.
3- si costituì, concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
4- restò contumace. CP_5
5- Con nota scritta depositata il 29.09.2025 in vista dell'udienza cartolare del 7.10.2025, le parti costituite hanno formulato e sottoscritto un'istanza congiunta chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare cessata la materia del contendere, con spese integralmente compensate tra le parti;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 la can- cellazione della domanda giudiziale trascritta in data 27.11.2019 Registro generale n. 54143
Registro particolare n. 41868 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. I procura- tori costituiti rinunciano espressamente alla solidarietà professionale”.
6- Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere, che si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello (o del ricorso per cassazione), bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità [Cass.
7.05.2009 n.
10553]. Essa si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla defini- zione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio stesso fatti tali da de-
2 terminare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'ef- fettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) del- le rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regola- mentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pro- nuncia, quando non siano le stesse parti – come nel nostro caso – a chiedere congiuntamene la compensazione [Cass. ord. 31.10.2023 n. 30251]. La contumacia di certifica la CP_5
sua originaria carenza di interesse alla rimozione della sentenza impugnata, che pur lo vede- va soccombente.
Devono dunque accogliersi le sopra riportate conclusioni congiunte.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Controparte_7 Controparte_1
e in contraddittorio con , contumace, avverso la sentenza del Tribunale di Torre CP_5
Annunziata del 31.08.2023 n. 2315, dichiara cessata la materia del contendere e interamen- te compensate le spese processuali.
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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