Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 22404/2023 promossa da: nata a [...] /SP/Brasile, il 28/03/1982, in proprio e in01) Per_1 Parte_1 qualità di titolare della responsabilità genitoriale per: nato a [...]/SP/Brasile il 03/12/2019 rappresentato
02) Parte_2 anche dal padre: Persona_2 nato a [...]/SP/Brasile il 27/05/1986 nata a [...]/SP/Brasile, il 27/03/1984,
03) Parte_3 in proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale per: nata a [...]ão da Boa Vista/SP/Brasile il 14/10/2012, e
04) Parte_4 nata a [...]/SP/Brasile il 30/09/2015,
05) Parte_5 nata a [...]/SP/Brasile, il 14/09/1980,
06) Parte_6 nata a [...]/SP/Brasile, il 19/01/1999,
07) Parte_7 nata a [...]ão da Boa Vista/SP/Brasile, il 30/12/2000,
08) Parte_8
rappresentati e difesi dall'Avv. ISABEL DE LIMA
Ricorrenti
CONTRO in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'AvvocaturaControparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 20/12/2023, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il [...]
CP_1 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini brasiliani, residenti in [...]; discendenti del cittadino Italiano Sig. Persona_4
[...] (0 Persona_4 0 Persona_5
[...] ) nato in [...] nel Comune di Torino il giorno 21.11.1847, figlio del Sig. Persona_7 doc. 1); Persona_6 e della Sig.ra Pt_10 si sposò con la Sig.ra Persona_8 In data 13.09.1879 il Sig. Parte_8
Per_9 il 22.02.1885 (doc. 3);
[...] doc. 2), dal loro matrimonio nacque il Sig. si sposò con la Sig.ra [...] In data 22.06.1907 il Sig. Parte_8 il giorno 11.01.1909 Per_10 (doc. 4) dal loro matrimonio nacque il Sig. Pt_6
(doc. 5);
In data 24.01.1931 il Sig. Parte_6 si sposò con la Sig.ra
[...]
Per_11 (doc. 6) dal loro matrimonio nacque il Sig. il Persona_12
25.10.1931 (doc. 7);
In data 28.05.1953 il Sig. Persona_12 si sposò con la CP_2
(doc. 8) dal loro matrimonio nacquero: Parte_11 il 20.10.1954 (doc. 9), e il Sig. il Sig.
[...] il 03.02.1962 (doc. 20); Persona_13
In data 11.01.1979 il Sig. si sposò con la Sig.ra Parte_11
(Doc. 10) dal loro matrimonio nacquero: Controparte_3
- il Sig. Parte_6 il 14.09.1980 (doc. 11),
Parte_8 il 30.12.2000 (doc. 12),
- il Sig. Parte_3 il 27.03.1984 (doc. 13), la Sig.ra Parte 12 il 28.03.1982 (doc 17),
- la Sig.ra
In data 10.09.2011 la Sig.ra Parte_3 si sposò con il Sig.
-
in virtù del matrimonio passò a firmare col nome di Controparte_4 '
(doc. 14) dal loro matrimonio Parte_3
nacquero: il 30.09.2015 (doc. 15) e Parte_5
[...] il 14.10.2012 (doc. 16); Parte_4
In data 21.09.2013 la Sig.ra Parte_12 si sposò con il Sig. Per_2
[...] in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...]
Parte_13 ; (doc. 18), dal loro matrimonio nacque
Parte_2 il 03.12.2019 (doc. 19); Persona_13 si sposò con la Sig.ra In data 19.09.1998 il Sig.
[...]
(doc 21) dal loro matrimonio nacque la Sig.ra Per 14, Parte_7
il 19.01.1999 (doc. 22).
[...]
Controparte_1 non costituiva in giudizio. Il
Controparte_5 regolarmente citato Preliminarmente va dichiarata la contumacia del e non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 21/05/2025 parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice riservava la decisione.
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a
Torino (TO).
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo Persona_4 nato a [...] il [...] (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. _1 , poi tramite i sig.ri Parte_11 e
,
,Persona_12 infine, attraverso i sig.ri Parte_11 e Persona_13
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi,
a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 25) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del
5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano - si evince che il Consolato Generale
d'Italia a San Paolo ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dagli screenshot depositati da parte ricorrente. Successivamente i ricorrenti hanno tentato di chiedere spiegazioni tramite mail al Pt 14 italiano in Brasile. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il l'avo
Persona_4 era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1847, successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio brasiliano, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era trisavolo dei ricorrenti Parte_8 _1
, Parte_6
,
[...] Parte_3 Parte_12 e
,
In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma sicuramente in vita al momento del suo matrimonio nel 1879, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In secondo luogo, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. "Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana" del 1889 che stabiliva che "sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci", indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Persona_4Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'avo dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. docc.
23 e 24).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio _1 nato in data 22/02/1885 in territorio
,
argentino.
Persona_4 era cittadinoQuindi se non vi sono dubbi che l'avo italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani prima dell'Unità d'Italia del 1861 (n. 21/11/1847),
i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini e brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile e in Argentina.
Il figlio _1 nasceva, infatti, il 22/02/1885, a Balvanera, in Argentina.
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della 1. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio
(cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 "chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera". Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato anche per caso fortuito in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di Persona_4 _1 poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio bisnonno dei ricorrenti Parte_8 Parte_11
,
Parte_3 Pertanto, deve ' Parte_6 Parte_12 e
[...] essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani
Controparte_1 dei provvedimenti dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del conseguenti.
Sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: nata a [...] il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_13 nato a [...] /SP/Brasile, il 28/03/1982, Parte_2
Sul/SP/Brasile il 03/12/2019; Parte_3 nata a [...]
Campo/SP/Brasile, il 27/03/1984; Parte_4 Parte_3 nata a [...]ão da Boa
Vista/SP/Brasile il 14/10/2012; nata a [...]/SP/Brasile il Parte 5
Parte_6 nata a [...]/SP/Brasile, il 14/09/1980; 30/09/2015; nata a [...]/SP/Brasile, il 19/01/1999; Parte_8 Parte_7 nata a [...]ão da Boa Vista/SP/Brasile, il 30/12/2000, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al Controparte_1 e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno