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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1167/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
13/06/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 09/05/2025 da Parte_1
( e da ( , rappresentati e C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. ALESSANDRO MICCO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casapulla (CE) in data 15/12/2001; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli il 06/09/2007 e il Per_1 Per_2
13/12/2014; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 11/11/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
rilevato che nei patti della separazione erano state concordate le seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2. il domicilio coniugale, ubicato in Portico di Caserta (CE) alla Via Principe di Piemonte n. 90, in uno all'arredo, viene assegnato alla moglie che l'abiterà insieme ai figli minori;
3. i figli minori e resteranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che eserciteranno la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi e con l'impegno a volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti l'impostazione del modello educativo e/o questioni riguardanti le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro degli stessi;
tuttavia, essi vivranno con la madre;
4. il padre potrà avere con sé i figli quando vorrà, concordemente con la madre Parte_2
e compatibilmente con le eSIenze dei minori;
ove i coniugi non raggiungessero un accordo, allora, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore
15:00 alle 19:00; a settimane alterne dalle 15:00 del sabato alle 19:00 della domenica, nonché tutte le volte che i figli lo vorranno;
potrà inoltre, avere con sé i figli ad anni alterni:
- dal 24 al 29 dicembre oppure dal 31 dicembre al 5 gennaio (dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 19:00 dell'ultimo);
- il giorno di Pasqua oppure il lunedì in LB (dalle ore 10:00 alle ore 19:00);
- per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto previa intesa da concordare entro il
20 giugno precedente;
5. esso si impegna a versare, quale contributo per il mantenimento dei due figli Parte_2
e della moglie non economicamente autonoma, la somma di € 950,00 (novecentocinguanta/00) mensili, che s'intende così suddivisa: € 350,00 per ciascun figlio ed € 250,00 per la moglie;
6. esso è dipendente del Ministero della Difesa e percepisce uno stipendio mensile che al Pt_2 netto delle imposte ammonta ad € 1.900,00.
Esso si obbliga a versare il mantenimento di cui al punto 5 che precede con distrazione direttamente dallo stipendio che percepisce dal Ministero della Difesa (Centro Unico Stipendio
Interforze) Ufficio Servizio 0001 Esercito Italiano;
7. tutte le spese straordinarie (scolastiche e mediche) occorrenti per la crescita dei figli minori ricadranno in misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
8. a fronte dell'obbligo del padre al mantenimento dei due figli minori, contemplato al capo 5 che precede, la SI.ra rinunzia in favore dell'ex coniuge agli assegni Parte_1 Parte_2 familiari che saranno, pertanto, percepiti unicamente da quest'ultimo;
2 9. i coniugi prestano il loro reciproco consenso per eventuale rilascio e/o rinnovo del personale passaporto, autorizzando, fin d'ora, le autorità consolari e gli organi di polizia a tanto, anche al fine dell'eventuale iscrizione dei figli sul passaporto medesimo;
10. per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
I ricorrenti concordano reciprocamente di modificare i capi 5) e 8) della separazione consensuale:
1) La SI.ra , rinuncia al proprio mantenimento di € 250,00; Parte_1
2) Il SI.re si impegna a versare, quale contributo per il mantenimento dei due Parte_2 figli, la somma di € 800,00(settecento/00) mensili, che si intende così suddivisa in € 400,00 per ciascun figlio;
3) Che i ricorrenti, si impegnano a percepire il 50% pro quota dell'assegno unico in luogo di quanto stabilito precedentemente nella separazione consensuale;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
ritenuto che
il P.M. ha concluso affinché il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LA (CE) il
15/12/2001 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 da , nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 43, parte II, serie A, ufficio
1, anno 2001);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 13/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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