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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 465/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 24/07/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparsa per la ricorrente l'Avv. GARASSINI Parte_1
ELISABETTA la quale insiste per l'accoglimento di entrambe le domande.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 14.55 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 24/07/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 465/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentata e difesa dagli avv.ti GARASSINI Parte_1
ELISABETTA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI e
ZAMPIERI NICOLA come da mandato in atti ricorrente e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1 funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025 premesso prestare Parte_1 attività lavorativa in favore del quale docente in forza di Controparte_1 contratto a tempo determinato avente scadenza al 30.6.2025 senza ricevere il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, nonché di aver lavorato alle dipendenze del medesimo in forza di supplenze brevi e saltuarie anche nell'a.s. 2020/21 senza ottenere la c.d. CP_1 retribuzione professionale docenti, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, o nella diversa somma risultante dovuta, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
3 Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e/o per i diversi anni di precariato risultanti Cont dovuti condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 576,18 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed eventuali ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituito in giudizio il tramite i suoi Controparte_1 funzionari ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente si è richiamata agli atti chiedendo l'accoglimento delle domande.
Il ricorso è fondato.
E' pacifico, e comunque dimostrato dalla documentazione in atti, che Parte_1 abbia prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in forza
[...] CP_1 di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico
2024/25.
La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto per tale annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
4 L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_4 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Parte ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
5 In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
6 La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
7 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Come detto, l'odierna ricorrente ha rivendicato il beneficio con riferimento al corrente anno scolastico.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, oggi prevede il riconoscimento della Carta anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e la rideterminazione in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
Con l'art. 6 bis della legge n. 79/25 (che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 45/25 ed è entrata in vigore il 7.6.2025), tuttavia, è stato ulteriormente modificato l'art. 1 comma 121 della L. 107/15: il testo attualmente vigente precisa che la definizione con decreto ministeriale dei “criteri e le modalità di assegnazione della Carta” nonché annualmente dell'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti troverà applicazione “a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”.
La Carta docenti, quindi, deve essere riconosciuta in sentenza, “con le modalità ed i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122” dell'art. 1 L. 107/15, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il
[...]
continua a non riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio. Controparte_1
8 Nulla ha, poi, dedotto l'amministrazione circa l'eventuale fuoriuscita della docente
(iscritta nelle graduatorie) dal sistema scolastico.
Tale domanda va, quindi, accolta e va affermato il diritto di alla Parte_1 assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità 2024/25, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_1 criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alla citata annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sotto diverso profilo, la ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il servizio reso nell'anno scolastico 2020/21.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
9 detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo - anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
La Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto
“ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1 contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. n. 20015/18).
10 Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare prodotto in atti che Parte_1
ha prestato servizio quale docente in favore del
[...] Controparte_1 in forza di vari contratti di supplenza breve nell'anno scolastico 2020/21.
La docente ha dedotto di non aver percepito, per tali supplenze, l'emolumento ex art. 7
CCNL.
L'amministrazione non ha dimostrato di aver effettivamente corrisposto alla ricorrente somme a tale titolo, né ha allegato circostanze ostative al riconoscimento del beneficio.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, quindi, anche tale domanda merita accoglimento.
Circa la quantificazione degli emolumenti, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio attoreo, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'amministrazione.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in Controparte_1 favore di di € 576,18 a titolo di retribuzione professionale docenti. Parte_1
Anche su tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità 2024/25, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente
11 condanna del al rilascio in suo favore della Carta stessa, Controparte_1 nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di € 576,18 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla Parte_1 maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo come per legge
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida € 258,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 24/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
12
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 465/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 24/07/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparsa per la ricorrente l'Avv. GARASSINI Parte_1
ELISABETTA la quale insiste per l'accoglimento di entrambe le domande.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 14.55 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 24/07/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 465/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentata e difesa dagli avv.ti GARASSINI Parte_1
ELISABETTA, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI e
ZAMPIERI NICOLA come da mandato in atti ricorrente e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1 funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025 premesso prestare Parte_1 attività lavorativa in favore del quale docente in forza di Controparte_1 contratto a tempo determinato avente scadenza al 30.6.2025 senza ricevere il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, nonché di aver lavorato alle dipendenze del medesimo in forza di supplenze brevi e saltuarie anche nell'a.s. 2020/21 senza ottenere la c.d. CP_1 retribuzione professionale docenti, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023
(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, o nella diversa somma risultante dovuta, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
3 Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e/o per i diversi anni di precariato risultanti Cont dovuti condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 576,18 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed eventuali ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Si è costituito in giudizio il tramite i suoi Controparte_1 funzionari ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente si è richiamata agli atti chiedendo l'accoglimento delle domande.
Il ricorso è fondato.
E' pacifico, e comunque dimostrato dalla documentazione in atti, che Parte_1 abbia prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in forza
[...] CP_1 di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico
2024/25.
La ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto per tale annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
4 L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_4 base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Parte ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
5 In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1 ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
6 La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
7 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1 dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Come detto, l'odierna ricorrente ha rivendicato il beneficio con riferimento al corrente anno scolastico.
L'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, oggi prevede il riconoscimento della Carta anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e la rideterminazione in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
Con l'art. 6 bis della legge n. 79/25 (che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 45/25 ed è entrata in vigore il 7.6.2025), tuttavia, è stato ulteriormente modificato l'art. 1 comma 121 della L. 107/15: il testo attualmente vigente precisa che la definizione con decreto ministeriale dei “criteri e le modalità di assegnazione della Carta” nonché annualmente dell'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti troverà applicazione “a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”.
La Carta docenti, quindi, deve essere riconosciuta in sentenza, “con le modalità ed i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122” dell'art. 1 L. 107/15, con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il
[...]
continua a non riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio. Controparte_1
8 Nulla ha, poi, dedotto l'amministrazione circa l'eventuale fuoriuscita della docente
(iscritta nelle graduatorie) dal sistema scolastico.
Tale domanda va, quindi, accolta e va affermato il diritto di alla Parte_1 assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità 2024/25, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_1 criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alla citata annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sotto diverso profilo, la ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il servizio reso nell'anno scolastico 2020/21.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
9 detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo - anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
La Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto
“ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_1 contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. n. 20015/18).
10 Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare prodotto in atti che Parte_1
ha prestato servizio quale docente in favore del
[...] Controparte_1 in forza di vari contratti di supplenza breve nell'anno scolastico 2020/21.
La docente ha dedotto di non aver percepito, per tali supplenze, l'emolumento ex art. 7
CCNL.
L'amministrazione non ha dimostrato di aver effettivamente corrisposto alla ricorrente somme a tale titolo, né ha allegato circostanze ostative al riconoscimento del beneficio.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, quindi, anche tale domanda merita accoglimento.
Circa la quantificazione degli emolumenti, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio attoreo, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'amministrazione.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in Controparte_1 favore di di € 576,18 a titolo di retribuzione professionale docenti. Parte_1
Anche su tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente all'annualità 2024/25, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente
11 condanna del al rilascio in suo favore della Carta stessa, Controparte_1 nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di € 576,18 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla Parte_1 maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo come per legge
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che liquida € 258,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 24/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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