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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.5784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5784/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B - CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv.
GUARNACCIA FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. del 24.3.2025 l'attrice ha concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
La Curatela del Fallimento della società “ con citazione del 12.4.2023, notificata Parte_1 al convenuto concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – Sezione CP_1
Specializzata in materia di Imprese, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: a) In via principale, ritenere e dichiarare la responsabilità del Sig. già amministratore CP_1 unico della società fallita ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 146 Parte_1 della Legge Fallimentare e/o dell'articolo 255 del CCI, per mala gestio nella amministrazione della società e violazione dei doveri di legge connessi alla carica, nello specifico derivanti dal mancato rinvenimento delle immobilizzazioni materiali per Euro 156.302, delle rimanenze per Euro 68.000 e delle disponibilità liquide per Euro 2.342. per la mancata riscossione di crediti
pagina 1 di 8 esigibili per Euro 63.108 e per le sanzioni ed interessi applicati sulle imposte non pagate per Euro 39.648,33. Per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento dei danni CP_1 pari ad Euro 392.693,33, oltre interessi di Legge. b) In via gradata, attesa l'assenza delle scritture contabili successive al 2013 ed alla oggettiva impossibilità per la Curatela di ricostruire l'andamento del patrimonio netto, condannare il Sig. al CP_1 risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra attivo e passivo, ai sensi dell'articolo 2486, comma 3 del codice civile che, nel caso a mano, vista l'assenza di attivo, tale somma corrisponde all'importo del passivo fallimentare pari ad Euro 353.501,97. In via istruttoria si producono tutti i documenti elencati nel presente atto. Con riserva di produrre altri documenti ed articolare richieste istruttorie nei termini di rito. Con vittoria di spese e compensi, oltre alle spese generali ed agli accessori di Legge. Salvo ogni altro diritto ed azione. ”. Nessuno si costituiva per il convenuto, pur ritualmente citato. All'udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. del 24.3.2025 l'attrice ha concluso come in verbale.
************ La società costituita con atto del 19 febbraio 2007 ed iscritta nel Parte_1
Registro delle Imprese in data 13 marzo 2007, aveva come oggetto sociale l'attività di realizzazione di lavori edili [doc. 2]. Il capitale sociale, sottoscritto e interamente versato per euro 10.000,00, risultava ripartito tra due soci: - titolare del 50% delle quote per un valore nominale di euro CP_1
5000,00 - , titolare del 50% residuo. Controparte_2
L'amministrazione della società è stata sempre affidata ad un amministratore unico, nella persona del sig. CP_1
Con sentenza n. 2 depositata in data 09/01/2020, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della con contestuale nomina dell'Avv. Anna Chiarenza quale Curatore. Parte_1
In citazione il fallimento attore ha dedotto quanto segue: II.- Esame della contabilità sociale e rilievi da addebitare all'organo gestorio. Il Curatore, nel corso della gestione della procedura, incaricava il Dott. di Persona_1 verificare le scritture contabili al fine di accertarne la completezza ed attendibilità e quindi accertare le cause che avevano condotto al fallimento, e le eventuali responsabilità dell'organo gestorio. Il consulente della Curatela riferiva nel proprio elaborato di non aver potuto analizzare alcun libro sociale, siccome non consegnati dall'amministratore unico;
né le scritture contabili che non risultavano depositate [doc. 4]. Solo grazie agli accertamenti eseguiti dalla Procura di Catania, si riuscivano ad ottenere alcuni bilanci di esercizio estratti dal fascicolo camerale, e documenti risultanti dallo spesometro. Il CTU quindi, dai pochi dati emergenti da tale documentazione, concludeva che, la società fallita, benchè non avesse più depositato bilanci dal 2013, aveva comunque continuato la propria attività sino al periodo d'imposta 2018. Pertanto, ai fini oggi d'interesse per l'individuazione dei rilievi addebitabili all'organo gestorio, nella relazione integrativa richiesta dal Curatore, il Dott. precisava che, Per_1 nell'ultimo bilancio depositato erano presenti le seguenti poste patrimoniali attive: a) Immobilizzazioni materiali per Euro 156.302; b) Crediti per Euro 53.108; c) Rimanenze per
pagina 2 di 8 Euro 68.000; d) Disponibilità liquide (cassa assegni e cassa contanti) per Euro 2.342 [doc. 11]. Il consulente provvedeva infine al calcolo delle sanzioni ed interessi relativi alle imposte non pagate dalla società fallita (addebitabili anch'essi all'operato dell'amministratore), per un totale di Euro 39.648,33 [doc. 12]. Ebbene, occorre dire subito che alla apertura della procedura concorsuale, il Curatore non ha rinvenuto rimanenze né immobilizzazioni materiali. E peraltro, in sede di interrogatorio il Sig. non riferiva di alcun bene da CP_1 inventariare, limitandosi a dire di avere provveduto ad irregolare demolizione di un camion
[doc. 13]. Ed ancora, l'amministratore unico della società fallita, Sig. non consegnava CP_1 la cassa, né dichiarava alcunchè circa l'evoluzione delle disponibilità liquide in epoca successiva all'ultimo bilancio depositato. Tanto osservato, ha rilevato che nel caso a mano la responsabilità dell'organo gestorio, come argomentato in parte narrativa, attiene ai seguenti profili:
- mancato rinvenimento delle immobilizzazioni materiali per Euro 78.431
- mancato rinvenimento delle rimanenze per Euro 2.385
- mancato rinvenimento delle disponibilità liquide per Euro 23.171
- mancata riscossione di crediti esigibili per Euro 249.058
- sanzioni ed interessi applicati sulle imposte non pagate per Euro 39.648,33. La prova di tali addebiti risulta chiaramente dalla documentazione contabile di cui la Curatela dispone, da cui emergono le superiori voci dell'attivo patrimoniale. In particolare, come esposto dal Consulente della Curatela, le suddette somme risultano dall'ultimo bilancio depositato dalla società fallita. L'inosservanza degli obblighi di formazione e tenuta delle scritture contabili dopo il 2013 – anch'esso gravante sull'organo gestorio, comporta l'impossibilità di verificare se e come le superiori poste dell'attivo siano mutate sino alla data di apertura del fallimento. Sicchè, deve presumersi che le immobilizzazioni materiali e le rimanenze siano state perse, distrutte o distratte in epoca non accertabile con corrispondente danno per la società e per i creditori. Stesso discorso deve farsi per le disponibilità liquide (cassa) che non sono state consegnate al Curatore, né alcun chiarimento è stato dato circa l'eventuale impiego delle somme risultanti alla data dell'ultimo bilancio depositato, la cui mancanza va integralmente addebitata, per il corrispondente valore, all'amministratore unico. Anche la mancata riscossione dei crediti va ascritta alla responsabilità dell'organo gestorio per l'importo annotato nell'ultimo bilancio (Euro 63.108). Peraltro, la mancata consegna delle scritture contabili non ha permesso alla Curatela di disporre dei documenti necessari per avviare le eventuali azioni recuperatorie.
…. Con conseguente danno corrispondente al valore di tutte le suddette voci per un totale di Euro 392.693,33. Ciò posto, va rilevato che l'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pagina 3 di 8 pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore - (da ultimo Cass. civ. 10937/97; nonché Cass. civ., sez. I, 22.10 1998, n. 10488: ”Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”). A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell'obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d'interessi-; b) l'esistenza di un danno risarcibile;
c) l'esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, secondo una condivisibile classificazione dottrinale, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall'atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all'obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all'oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell'osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà). Con una precisazione che permette di transitare verso il secondo profilo rilevante del danno risarcibile: non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno. Per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logico- giuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi. Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni, l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
pagina 4 di 8 Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno. I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l'individuazione della stessa nozione di danno risarcibile. Ora, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull'istante l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti. Più precisamente graverà sulla Curatela attrice l'onere di provare - giusta l'art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore sia l'esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Nel caso in esame deduce la curatela quali specifici addebiti:
- mancato rinvenimento delle immobilizzazioni materiali per Euro 78.431
- mancato rinvenimento delle rimanenze per Euro 2.385
- mancato rinvenimento delle disponibilità liquide per Euro 23.171
- mancata riscossione di crediti esigibili per Euro 249.058
- sanzioni ed interessi applicati sulle imposte non pagate per Euro 39.648,33. per un totale di Euro 392.693,33.
Orbene, preliminarmente, va osservato che, in riferimento alla mancata consegna delle scritture contabili giova rilevare che se in precedenza era pacifico che la mancanza delle dette scritture contabili implicasse ex se responsabilità dell'amministratore ex art. 2421 c.c. (cfr. Cass. Civ. sez. I 4.4.2011 n. 7606; Cass, Civ. sez. I 3.2.2014 n 2324), da ciò ne discendeva che pur essendo vero – come detto – che in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità, anche per ciò che concerne le azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili, tuttavia un inversione dell'onere probatorio sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità . Quest'ultima affermazione appariva del tutto conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte che aveva già avuto occasione di precisare che la totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per sè giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale pagina 5 di 8 (Cass. Civ. sez. I 4 aprile 2011 n. 7606; Cass. 5876/2011; e nella giurisprudenza di merito Trib. Milano 9.4.2013). In ordine alla prova del nesso di causalità, si rilevava che per pacifica giurisprudenza l'impossibilità di ricostruire l'effettiva situazione patrimoniale della società – inoltre – determinava una inversione dell'onere della prova, in conseguenza della quale sono gli amministratori convenuti con l'azione di responsabilità a dovere provare che le perdite subite dalla società siano imputabili a cause diverse dal loro operato (cfr. Cas. Civ. sez. Civ. sez. I 11.3.2011 n. 5876). In punto di quantificazione del danno, si affermava allora che , in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, che in tali casi lo sbilancio fallimentare può costituire un indice a cui ancorare la determinazione equitativa del danno, che diviene legittimamente utilizzabile qualora manchino o siano completamente inattendibili le scritture contabili. In simili ipotesi non è compiutamente individuabile il danno ricollegabile alla prosecuzione indebita di attività di rischio. Il sopra descritto quadro di riferimento è stato totalmente capovolto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (6.5.2015 n. 9100), che come noto ha affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile devono essere operate avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nella predetta azione la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, purché siano indicate le ragioni che non hanno consentito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alla circostanze del caso concreto. Venendo quindi all'esame della richiesta di risarcimento del danno, non par dubbio che, in considerazione della scarna documentazione – che permette di ritenere in punto di fatto provati i superiori fatti gestionali, dai quali scaturisce poi il relativo addebito – e dell'assenza di alcuna giustificazione offerta dal convenuto tanto al curatore fallimentare quanto nel presente giudizio, si possano ritenere provati i su richiamati fatti di mala gestione, l'ascrivibilità dei detti fatti al convenuto e la relativa, conseguente, quantificazione del danno.
Quanto al danno derivante dalle imposte dovute e non pagate e dai relativi costi aggiuntivi gravanti sulla società fallita, va in primo luogo evidenziato come la condotta dell'amministratore debba essere certamente valutata in termini di mala gestio: infatti, appare del tutto evidente come sia specifico obbligo dell'amministratore di una società provvedere ai pagamenti delle imposte dovute. Né d'altra parte, il resistente, rimasto contumace, ha dedotto circostanze impeditive ed ostative all'assolvimento di tale obbligo, quali, ad es., la mancanza (non generata dal proprio comportamento) delle risorse finanziarie necessarie per provvedervi.
pagina 6 di 8 Tuttavia, con riferimento alla individuazione del danno concretamente riferibile alla condotta, colposa dell'amministratore, si osserva che non può essere ravvisato un danno coincidente con l'importo dell'imposta il cui pagamento è stato omesso: il danno può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati a seguito dell'accertamento compiuto dagli enti competenti. Appare, infatti, evidente come il comportamento dell'amministratore non incida sulla debenza o meno dell'imposta (la quale è dovuta in relazione ad altri presupposti), ma soltanto sugli aggravi (interessi e sanzioni) derivanti dall'omesso pagamento. In altre parole, nel caso di specie il danno che può essere posto in collegamento eziologico con il comportamento dell'amministratore risulta essere quello corrispondente alla somma pari all'aggravio di costi per sanzioni ed interessi causato dal mancato pagamento delle imposte.
Parimenti è a dirsi quanto alla distrazione dell'attivo, alle immobilizzazioni materiali e alle rimanenze non rinvenute, siccome allegati e comprovati. appare evidente infatti che in assenza di documentazione contabile analitica (del tutto mancante) e di ogni giustificazione offerta dall'amministratore, allo stesso deve essere ascritto l'intero ammanco sia per distrazione che per mancato recupero dei crediti. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il convenuto deve essere condannato al CP_1 risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita ed ai suoi creditori nell'ambito della propria attività gestoria, in favore della curatela attrice quantificati, come segue
- mancato rinvenimento delle immobilizzazioni materiali per Euro 78.431
- mancato rinvenimento delle rimanenze per Euro 2.385
- mancato rinvenimento delle disponibilità liquide per Euro 23.171
- mancata riscossione di crediti esigibili per Euro 249.058
- sanzioni ed interessi applicati sulle imposte non pagate per Euro 39.648,33. per un totale di Euro 392.693,33. L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio" (Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020). Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata (attività assai ridotta, in ragione della contumacia del convenuto e dell'assenza di ogni attività istruttoria) secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e vanno corrisposte in favore dell'Erario, essendo la curatela ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando nella causa iscritta al n. 5784\2023 RG, così dispone:
- condanna al pagamento della somma di Euro 392.693,33 in favore della CP_1 curatela del fallimento attore, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale;
- condanna il predetto convenuto al pagamento delle spese di lite in € 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa sezione civile del tribunale, il 2430 aprile 2025.
IL PRESIDENTE R.
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5784/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B - CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv.
GUARNACCIA FRANCESCO giusta procura in atti.
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), contumace. CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. del 24.3.2025 l'attrice ha concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
La Curatela del Fallimento della società “ con citazione del 12.4.2023, notificata Parte_1 al convenuto concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito – Sezione CP_1
Specializzata in materia di Imprese, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: a) In via principale, ritenere e dichiarare la responsabilità del Sig. già amministratore CP_1 unico della società fallita ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 146 Parte_1 della Legge Fallimentare e/o dell'articolo 255 del CCI, per mala gestio nella amministrazione della società e violazione dei doveri di legge connessi alla carica, nello specifico derivanti dal mancato rinvenimento delle immobilizzazioni materiali per Euro 156.302, delle rimanenze per Euro 68.000 e delle disponibilità liquide per Euro 2.342. per la mancata riscossione di crediti
pagina 1 di 8 esigibili per Euro 63.108 e per le sanzioni ed interessi applicati sulle imposte non pagate per Euro 39.648,33. Per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento dei danni CP_1 pari ad Euro 392.693,33, oltre interessi di Legge. b) In via gradata, attesa l'assenza delle scritture contabili successive al 2013 ed alla oggettiva impossibilità per la Curatela di ricostruire l'andamento del patrimonio netto, condannare il Sig. al CP_1 risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra attivo e passivo, ai sensi dell'articolo 2486, comma 3 del codice civile che, nel caso a mano, vista l'assenza di attivo, tale somma corrisponde all'importo del passivo fallimentare pari ad Euro 353.501,97. In via istruttoria si producono tutti i documenti elencati nel presente atto. Con riserva di produrre altri documenti ed articolare richieste istruttorie nei termini di rito. Con vittoria di spese e compensi, oltre alle spese generali ed agli accessori di Legge. Salvo ogni altro diritto ed azione. ”. Nessuno si costituiva per il convenuto, pur ritualmente citato. All'udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. del 24.3.2025 l'attrice ha concluso come in verbale.
************ La società costituita con atto del 19 febbraio 2007 ed iscritta nel Parte_1
Registro delle Imprese in data 13 marzo 2007, aveva come oggetto sociale l'attività di realizzazione di lavori edili [doc. 2]. Il capitale sociale, sottoscritto e interamente versato per euro 10.000,00, risultava ripartito tra due soci: - titolare del 50% delle quote per un valore nominale di euro CP_1
5000,00 - , titolare del 50% residuo. Controparte_2
L'amministrazione della società è stata sempre affidata ad un amministratore unico, nella persona del sig. CP_1
Con sentenza n. 2 depositata in data 09/01/2020, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della con contestuale nomina dell'Avv. Anna Chiarenza quale Curatore. Parte_1
In citazione il fallimento attore ha dedotto quanto segue: II.- Esame della contabilità sociale e rilievi da addebitare all'organo gestorio. Il Curatore, nel corso della gestione della procedura, incaricava il Dott. di Persona_1 verificare le scritture contabili al fine di accertarne la completezza ed attendibilità e quindi accertare le cause che avevano condotto al fallimento, e le eventuali responsabilità dell'organo gestorio. Il consulente della Curatela riferiva nel proprio elaborato di non aver potuto analizzare alcun libro sociale, siccome non consegnati dall'amministratore unico;
né le scritture contabili che non risultavano depositate [doc. 4]. Solo grazie agli accertamenti eseguiti dalla Procura di Catania, si riuscivano ad ottenere alcuni bilanci di esercizio estratti dal fascicolo camerale, e documenti risultanti dallo spesometro. Il CTU quindi, dai pochi dati emergenti da tale documentazione, concludeva che, la società fallita, benchè non avesse più depositato bilanci dal 2013, aveva comunque continuato la propria attività sino al periodo d'imposta 2018. Pertanto, ai fini oggi d'interesse per l'individuazione dei rilievi addebitabili all'organo gestorio, nella relazione integrativa richiesta dal Curatore, il Dott. precisava che, Per_1 nell'ultimo bilancio depositato erano presenti le seguenti poste patrimoniali attive: a) Immobilizzazioni materiali per Euro 156.302; b) Crediti per Euro 53.108; c) Rimanenze per
pagina 2 di 8 Euro 68.000; d) Disponibilità liquide (cassa assegni e cassa contanti) per Euro 2.342 [doc. 11]. Il consulente provvedeva infine al calcolo delle sanzioni ed interessi relativi alle imposte non pagate dalla società fallita (addebitabili anch'essi all'operato dell'amministratore), per un totale di Euro 39.648,33 [doc. 12]. Ebbene, occorre dire subito che alla apertura della procedura concorsuale, il Curatore non ha rinvenuto rimanenze né immobilizzazioni materiali. E peraltro, in sede di interrogatorio il Sig. non riferiva di alcun bene da CP_1 inventariare, limitandosi a dire di avere provveduto ad irregolare demolizione di un camion
[doc. 13]. Ed ancora, l'amministratore unico della società fallita, Sig. non consegnava CP_1 la cassa, né dichiarava alcunchè circa l'evoluzione delle disponibilità liquide in epoca successiva all'ultimo bilancio depositato. Tanto osservato, ha rilevato che nel caso a mano la responsabilità dell'organo gestorio, come argomentato in parte narrativa, attiene ai seguenti profili:
- mancato rinvenimento delle immobilizzazioni materiali per Euro 78.431
- mancato rinvenimento delle rimanenze per Euro 2.385
- mancato rinvenimento delle disponibilità liquide per Euro 23.171
- mancata riscossione di crediti esigibili per Euro 249.058
- sanzioni ed interessi applicati sulle imposte non pagate per Euro 39.648,33. La prova di tali addebiti risulta chiaramente dalla documentazione contabile di cui la Curatela dispone, da cui emergono le superiori voci dell'attivo patrimoniale. In particolare, come esposto dal Consulente della Curatela, le suddette somme risultano dall'ultimo bilancio depositato dalla società fallita. L'inosservanza degli obblighi di formazione e tenuta delle scritture contabili dopo il 2013 – anch'esso gravante sull'organo gestorio, comporta l'impossibilità di verificare se e come le superiori poste dell'attivo siano mutate sino alla data di apertura del fallimento. Sicchè, deve presumersi che le immobilizzazioni materiali e le rimanenze siano state perse, distrutte o distratte in epoca non accertabile con corrispondente danno per la società e per i creditori. Stesso discorso deve farsi per le disponibilità liquide (cassa) che non sono state consegnate al Curatore, né alcun chiarimento è stato dato circa l'eventuale impiego delle somme risultanti alla data dell'ultimo bilancio depositato, la cui mancanza va integralmente addebitata, per il corrispondente valore, all'amministratore unico. Anche la mancata riscossione dei crediti va ascritta alla responsabilità dell'organo gestorio per l'importo annotato nell'ultimo bilancio (Euro 63.108). Peraltro, la mancata consegna delle scritture contabili non ha permesso alla Curatela di disporre dei documenti necessari per avviare le eventuali azioni recuperatorie.
…. Con conseguente danno corrispondente al valore di tutte le suddette voci per un totale di Euro 392.693,33. Ciò posto, va rilevato che l'azione di responsabilità esperita dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F. cumula inscindibilmente i presupposti e gli scopi sia dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 C.C. – che si ricollegano alla violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi di derivazione legale o pattizia che si siano tradotti in pagina 3 di 8 pregiudizio per il patrimonio sociale -, che dell'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2934 C.C., - tendente alla reintegrazione del patrimonio sociale diminuito dall'inosservanza degli obblighi facenti capo all'amministratore - (da ultimo Cass. civ. 10937/97; nonché Cass. civ., sez. I, 22.10 1998, n. 10488: ”Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 codice civile confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 codice civile), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394) ”). A tal uopo detta azione presuppone il concorso di tre indefettibili condizioni: a) la violazione dell'obbligo di adempiere (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), con la necessaria diligenza dovuta dal mandatario, gli obblighi imposti dalla legge e dell'atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali ovvero la violazione di obblighi e doveri generali – id est diligenza, vigilanza, divieto di agire in conflitto d'interessi-; b) l'esistenza di un danno risarcibile;
c) l'esistenza di un nesso causale che leghi secondo una valutazione oggettiva e socialmente adeguata di regolarità condizionante il detto danno ad un comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Per quanto attiene il primo dei presupposti ivi indicati, secondo una condivisibile classificazione dottrinale, gli obblighi incombenti sugli amministratori a garanzia di una gestione diligente, regolare, corretta e disinteressata della società, possono essere suddivisi in obblighi aventi contenuto specifico (sì come determinati dalla legge o dall'atto costitutivo) ed obblighi a contenuto generico (stante il rinvio all'obbligo incombente sul mandatario di gestire la società secondo criteri di diligenza ed in assenza di conflitto di interessi), entrambi poi trovando una loro peculiare caratterizzazione in relazione all'oggetto ed alle finalità che li connotino (ovvero del se siano relativi a norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, del corretto funzionamento degli organi sociali, della trasparenza gestionale, dell'osservanza della normativa sulla documentazione sociale, e segnatamente contabile, dell'osservanza dell'obbligo di fedeltà). Con una precisazione che permette di transitare verso il secondo profilo rilevante del danno risarcibile: non tutti gli inadempimenti degli amministratori ai doverosi comportamenti su indicati sono fonte di danno. Per l'individuazione in tali ipotesi di un danno risarcibile, occorre un ulteriore passaggio logico- giuridico, rappresentato dai successivi comportamenti rivelatisi concretamente pregiudizievoli, consentiti o indotti dalla falsa rappresentazione contabile ovvero dalla situazione di conflitto d'interessi. Esistono, di contro, comportamenti, integranti violazione di specifici obblighi, immediatamente produttivi di un danno chiaramente individuabile, come la distrazione e la sottrazione di beni, l'omissione di adempimenti tributari e previdenziali, importanti a carico della società oneri, altrimenti non dovuti, a titolo di sanzioni e pene pecuniarie.
pagina 4 di 8 Soltanto nelle ipotesi specifiche da ultimo riferite (delle quali è stata offerta una casistica evidentemente esemplificativa) ricorre una fattispecie dannosa, integrata da condotte d'inadempimento ad obblighi chiaramente individuati causalmente correlate, secondo un vincolo di derivazione diretto ed immediato, a perdite patrimoniali della società: ciò che appunto consente la delimitazione di un'area di risarcibilità del danno. I casi indicati per primi invece – si pensi alle cd. violazioni formali imputabili agli amministratori, in special modo nella redazione del bilancio o nella tenuta della contabilità, - investono di sé il problematico profilo della sussistenza del nesso di causalità tra l'atto di mala gestio e il danno ed, ancora prima l'individuazione della stessa nozione di danno risarcibile. Ora, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull'istante l'onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti. Più precisamente graverà sulla Curatela attrice l'onere di provare - giusta l'art. 2697 c.c. - la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore sia l'esistenza di specifiche e determinate voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Nel caso in esame deduce la curatela quali specifici addebiti:
- mancato rinvenimento delle immobilizzazioni materiali per Euro 78.431
- mancato rinvenimento delle rimanenze per Euro 2.385
- mancato rinvenimento delle disponibilità liquide per Euro 23.171
- mancata riscossione di crediti esigibili per Euro 249.058
- sanzioni ed interessi applicati sulle imposte non pagate per Euro 39.648,33. per un totale di Euro 392.693,33.
Orbene, preliminarmente, va osservato che, in riferimento alla mancata consegna delle scritture contabili giova rilevare che se in precedenza era pacifico che la mancanza delle dette scritture contabili implicasse ex se responsabilità dell'amministratore ex art. 2421 c.c. (cfr. Cass. Civ. sez. I 4.4.2011 n. 7606; Cass, Civ. sez. I 3.2.2014 n 2324), da ciò ne discendeva che pur essendo vero – come detto – che in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità, anche per ciò che concerne le azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili, tuttavia un inversione dell'onere probatorio sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità . Quest'ultima affermazione appariva del tutto conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte che aveva già avuto occasione di precisare che la totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per sè giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale pagina 5 di 8 (Cass. Civ. sez. I 4 aprile 2011 n. 7606; Cass. 5876/2011; e nella giurisprudenza di merito Trib. Milano 9.4.2013). In ordine alla prova del nesso di causalità, si rilevava che per pacifica giurisprudenza l'impossibilità di ricostruire l'effettiva situazione patrimoniale della società – inoltre – determinava una inversione dell'onere della prova, in conseguenza della quale sono gli amministratori convenuti con l'azione di responsabilità a dovere provare che le perdite subite dalla società siano imputabili a cause diverse dal loro operato (cfr. Cas. Civ. sez. Civ. sez. I 11.3.2011 n. 5876). In punto di quantificazione del danno, si affermava allora che , in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, che in tali casi lo sbilancio fallimentare può costituire un indice a cui ancorare la determinazione equitativa del danno, che diviene legittimamente utilizzabile qualora manchino o siano completamente inattendibili le scritture contabili. In simili ipotesi non è compiutamente individuabile il danno ricollegabile alla prosecuzione indebita di attività di rischio. Il sopra descritto quadro di riferimento è stato totalmente capovolto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (6.5.2015 n. 9100), che come noto ha affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile devono essere operate avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nella predetta azione la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, purché siano indicate le ragioni che non hanno consentito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alla circostanze del caso concreto. Venendo quindi all'esame della richiesta di risarcimento del danno, non par dubbio che, in considerazione della scarna documentazione – che permette di ritenere in punto di fatto provati i superiori fatti gestionali, dai quali scaturisce poi il relativo addebito – e dell'assenza di alcuna giustificazione offerta dal convenuto tanto al curatore fallimentare quanto nel presente giudizio, si possano ritenere provati i su richiamati fatti di mala gestione, l'ascrivibilità dei detti fatti al convenuto e la relativa, conseguente, quantificazione del danno.
Quanto al danno derivante dalle imposte dovute e non pagate e dai relativi costi aggiuntivi gravanti sulla società fallita, va in primo luogo evidenziato come la condotta dell'amministratore debba essere certamente valutata in termini di mala gestio: infatti, appare del tutto evidente come sia specifico obbligo dell'amministratore di una società provvedere ai pagamenti delle imposte dovute. Né d'altra parte, il resistente, rimasto contumace, ha dedotto circostanze impeditive ed ostative all'assolvimento di tale obbligo, quali, ad es., la mancanza (non generata dal proprio comportamento) delle risorse finanziarie necessarie per provvedervi.
pagina 6 di 8 Tuttavia, con riferimento alla individuazione del danno concretamente riferibile alla condotta, colposa dell'amministratore, si osserva che non può essere ravvisato un danno coincidente con l'importo dell'imposta il cui pagamento è stato omesso: il danno può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati a seguito dell'accertamento compiuto dagli enti competenti. Appare, infatti, evidente come il comportamento dell'amministratore non incida sulla debenza o meno dell'imposta (la quale è dovuta in relazione ad altri presupposti), ma soltanto sugli aggravi (interessi e sanzioni) derivanti dall'omesso pagamento. In altre parole, nel caso di specie il danno che può essere posto in collegamento eziologico con il comportamento dell'amministratore risulta essere quello corrispondente alla somma pari all'aggravio di costi per sanzioni ed interessi causato dal mancato pagamento delle imposte.
Parimenti è a dirsi quanto alla distrazione dell'attivo, alle immobilizzazioni materiali e alle rimanenze non rinvenute, siccome allegati e comprovati. appare evidente infatti che in assenza di documentazione contabile analitica (del tutto mancante) e di ogni giustificazione offerta dall'amministratore, allo stesso deve essere ascritto l'intero ammanco sia per distrazione che per mancato recupero dei crediti. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, il convenuto deve essere condannato al CP_1 risarcimento di tutti i danni causati alla società fallita ed ai suoi creditori nell'ambito della propria attività gestoria, in favore della curatela attrice quantificati, come segue
- mancato rinvenimento delle immobilizzazioni materiali per Euro 78.431
- mancato rinvenimento delle rimanenze per Euro 2.385
- mancato rinvenimento delle disponibilità liquide per Euro 23.171
- mancata riscossione di crediti esigibili per Euro 249.058
- sanzioni ed interessi applicati sulle imposte non pagate per Euro 39.648,33. per un totale di Euro 392.693,33. L'accertata responsabilità genera un debito di valore sicché l'importo liquidato è soggetto a rivalutazione monetaria e sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento;
infatti, la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che "le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio" (Cass. n. 9517/2002, Cass. n. 7948/2020). Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata (attività assai ridotta, in ragione della contumacia del convenuto e dell'assenza di ogni attività istruttoria) secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 e vanno corrisposte in favore dell'Erario, essendo la curatela ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Impresa, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando nella causa iscritta al n. 5784\2023 RG, così dispone:
- condanna al pagamento della somma di Euro 392.693,33 in favore della CP_1 curatela del fallimento attore, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale;
- condanna il predetto convenuto al pagamento delle spese di lite in € 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa sezione civile del tribunale, il 2430 aprile 2025.
IL PRESIDENTE R.
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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