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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere all'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e x a r t . 2 8 1 - s e x i e s c . p . c . nella causa civile n. 846/2024 R.G. promossa OGGETTO: Vendita di cose mobili d a c.f. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOSI LUISA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 8 –
BRESCELLO (RE), presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n t r o c.f. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SACCANI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in VIA
DANTE ALIGHIERI 10 - 46019 VIADANA (MN), presso il menzionato difensore.
APPELLATA
VERDE D'INVIDIA di c.f. Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. BORGNA ENRICA, P.IVA_3
elettivamente domiciliata in VIA ORFANOTROFIO 37 - 13900
BIELLA, presso il menzionato difensore.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mantova,
Pag. 1 di 6 sezione civile, pubblicata il 05/01/2024 con il n. 2/2024.
CONCLUSIONI di Parte_1
“contrariis reictis, ritenuti sussistenti e fondati i motivi ai sensi dell'art. 283 c.p.c ex artt. 351 co. 2 ed ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e previe le istruttorie, le declaratorie del caso e di legge in totale riforma della sentenza n 2/2024 pubblicata il 05/01/24 rep. 13/2024 emessa dal Tribunale di Mantova nella causa iscritta al
Ruolo N. 3028/2021, depositata in cancelleria in data 04/01/2024 per le causali di cui in premessa piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Brescia così pronunciare:
In via preliminare: “sospendere, ricorrendone i presupposti, l'efficacia esecutiva della sentenza n 2/2024 pubblicata il 05/01/24 rep. 13/2024 emessa dal Tribunale di Mantova nella causa iscritta al Ruolo N.
3028/2021, depositata in cancelleria in data 04/01/2024;
Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza, per l'effetto Voglia
l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale rigettare la domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti della , in CP_1 Parte_1
quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati con ogni statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi. Sentenza immediatamente esecutiva;
in via subordinata accogliere parzialmente la domanda di manleva con condanna della a rifondere alla la Parte_1 CP_1
somma capitale di euro 1000,00 oltre interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della decisione al saldo effettivo o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia con integrale compensazione delle spese legali.
-In ogni caso in riforma dell'impugnata sentenza liquidare le spese di giudizio conformemente ai principi di legge ed in ogni in ragione della
Pag. 2 di 6 reciproca soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.” di Controparte_1
A) IN VIA PRELIMINARE:
1)dichiararsi l'appello “ictu oculi” inammissibile, ex art. 348 bis cpc, per essere manifestamente infondato, stante l'impugnazione della sentenza passata in giudicato.
2) Dichiararsi inammissibile la domanda di riduzione degli importi liquidati per onorari professionali dal Giudice di primo grado, perché domanda nuova vertente su un fatto mai contestato nel procedimento di prime cure, in violazione dell'art. 345 cpc
1) NEL MERITO:
Confermarsi la sentenza Nr. 2/2024 pubbl. in data 5.01.2024 dal
Tribunale di Mantova nel procedimento RG 3028/2021, per inammissibilità, intervenuta decadenza ed irrilevanza pretestuosa delle argomentazioni dell'appellante.
2) spese ed onorari rifusi del procedimento di secondo grado;
3) condannarsi al risarcimento dei danni per lite Parte_1
temeraria, ex art. 96 cpc, con applicazione dei massimi tariffari degli onorari di secondo grado. di VERDE DI CP_3 Controparte_2
Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto in punto totale riforma della sentenza e sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2/24. invece nulla osserva in relazione alle conclusioni Controparte_4
assunte nel merito dall'appellante, vertendo tale aspetto esclusivamente sui rapporti interni tra e Controparte_5 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2/2024 del 05/01/2024 il Tribunale di Mantova accoglieva la domanda proposta da Parte_2
dichiarando la risoluzione del contratto di vendita di un veicolo
[...]
Fiat Fiorino targato EW382YL, risultato difettoso all'esito di
Pag. 3 di 6 precedente ATP;
condannava le parti alle reciproche restituzioni, poneva le spese processuali a carico di CP_1
Condannava l'originaria venditrice del mezzo, terza chiamata in manleva rimasta contumace, a rifondere in via Parte_1 di regresso a il prezzo da quest'ultima pagato per l'acquisto CP_1
del Fiorino, oltre che a tenerla indenne da quanto pagato in favore dell'attrice per le spese di lite.
Avverso la sentenza, interponeva appello Parte_1
Si costituiva resistendo. Parte_2
Si costituiva, altresì, preliminarmente sollevando Controparte_1
eccezione di tardività dell'impugnazione a cui, nel merito, resisteva.
All'odierna udienza, fissata ai sensi degli artt. 350bis e 281sexies
c.p.c., le parti discutevano oralmente la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in forma sintetica ai sensi dell'art. 350bis, comma 3, c.p.c., mediante esclusivo riferimento alla questione di diritto risolutiva ed assorbente sollevata dall'appellata Controparte_1
ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello Controparte_1
poiché tardivamente proposto da il 09/09/2024 Parte_1
oltre il termine lungo di impugnazione scaduto il 06/07/2024 quando la sentenza, pubblicata il 05/01/2024, era già passata in giudicato, a nulla rilevando il rispetto del termine breve di impugnazione, ex art. 325
c.p.c., decorrente dalla data di notifica della sentenza del 10/07/2024.
L'eccezione è fondata.
È pacifico e documentalmente provato che l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello il 09/09/2024, oltre il termine semestrale di decadenza fissato dall'art. 327, comma 1, c.p.c., scaduto il
05/07/2024, e che non ricorra alcuna delle ipotesi disciplinate dal secondo comma che possa far ritenere tempestiva l'impugnazione.
Infatti, è la stessa appellante ad ammettere di essere rimasta volontariamente contumace in primo grado avendo avuto conoscenza
Pag. 4 di 6 del giudizio per la valida notificazione dell'atto di citazione di chiamata di terzo, rispetto al quale alcun profilo di nullità è stato sollevato.
In tale contesto di rituale dichiarazione di contumacia di
[...]
era onere di quest'ultima accertarsi dell'esito della Parte_1
causa, atteso che su non incombeva alcun obbligo di Controparte_1
notifica della sentenza conclusiva (non essendo previsto detto incombente nel disposto dell'art. 292 c.p.c. )
La sentenza, non impugnata entro il 05/07/2024, è passata in giudicato.
L 'appello proposto è tardivo, non potendo l'appellante invocare il rispetto del termine breve di impugnazione, ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla data del 10/07/2024 di ricezione della notifica della sentenza (e del contestuale precetto).
Dal rigetto dell'appello segue la condanna di Parte_1
soccombente, alla rifusione delle spese processuali del grado
[...]
in favore di ciascuna delle appellate, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 (aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022) secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale di Mantova in data 05/01/2024, così provvede:
− dichiara inammissibile l'appello;
− condanna l'appellante a pagare in Parte_1
favore di ciascuna delle appellate le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Pag. 5 di 6 − dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
Brescia, 19/03/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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