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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell'11 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 12 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto in carica p.t., rappresentato e difeso giusta P.IVA_1
procura in atti dall'Avvocato Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in Pt_1
Potenza (PZ), al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLANTE
e
Controparte_1
(P.IVA ) P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 320/2019 resa dal Giudice di Pace di
Lagonegro;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, con ricorso pervenuto in cancelleria il 06.06.2018, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il Parte_2 CP_1
verbale n.PTR1847000140 redatto in data 17 marzo 2018 dal Comando Sezione Polizia
Stradale di per la violazione di cui all'art.173 co. 2 e 3 bis del Cds, in quanto Pt_1
il conducente del veicolo in questione faceva uso del telefonino non in modalità vivavoce e in assenza di auricolari.
A sostegno dell'opposizione, la società eccepiva: 1) violazione di legge- difetto degli elementi essenziali;
2) violazione e falsa applicazione della legge dell'articolo 200 Cds
e 384 Reg. CdS Eccesso di potere per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti- Carenza di istruttoria.
Pertanto, concludeva all'adito Giudice di Pace, di dichiarare nullo o comunque annullare l'atto impugnato con ogni provvedimento conseguenziale, per i motivi sovraesposti. Il tutto con vittoria di spese.
Con memoria difensiva del 03.10.2018, si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità del ricorso, poiché in data 14.05.2018 la società aveva provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ex art 202 c.d.s.
Nel merito, la convenuta sosteneva che il verbale di contestazione era stato redatto in conformità dell'art. 200 Cds e dell'art. 383 del Regolamento di Esecuzione, infatti nello stesso erano riportati tutti i dati essenziali, tra cui l'esatta indicazione della targa del veicolo, della norma violata, nonché l'ora e il luogo della commessa violazione e delle autorità competenti.
Quindi, il verbale, oltre a contenere tutti gli elementi relativi alla violazione contestata, indicava anche i motivi della mancata contestazione immediata dell'infrazione, non avendo leso in alcun modo il diritto di difesa della parte ricorrente. Infine, la convenuta indicava che il verbale di accertamento è assistito da fede privilegiata.
Tanto premesso, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-“preliminarmente, dichiarare l'irricevibilità del ricorso de quo per avvenuto pagamento della sanzione nella misura prevista per il pagamento ridotto del 30% in data 14 maggio 2018;
- rigettare il ricorso perché infondato;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese”.
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale e testimoniale, con sentenza n
320/2019 il Giudice di Pace di Lagonegro in data 30.09.2019 accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contestazione, statuendo nulla in ordine alle spese.
Avverso la predetta sentenza, la proponeva gravame deducendo: Parte_1
la violazione e la falsa applicazione dell'art 204 bis C.d.S. avendo il Giudice di prime cure rigettato l'eccezione di inammissibilità; l'erroneità nella valutazione della prova testimoniale.
Pertanto, la predetta parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia
l'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione e discussione, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi suesposti, dichiarando inammissibile l'opposizione e confermando il verbale impugnato.
Spese vinte di entrambi i gradi di giudizio”.
All'udienza del 14.09.2020, il Giudice, preliminarmente dichiarava la contumacia della parte appellata e disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviando all'udienza del 28.06.2021.
In data 16.10.2020 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del Giudicante, con decreto del 28.03.2025, il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 11.11.2025, la cui trattazione avveniva in modalità cartolare con note in sostituzione d'udienza.
L'appello è fondato e pertanto va accolto. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui lamenta la falsa applicazione dell'articolo 204 bis del codice della strada.
L'articolo 202 del C.d.S. dispone che “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
In punto di fatto, non vi è dubbio che la società abbia effettuato il pagamento della sanzione irrogata in misura ridotta, avvalendosi della possibilità espressamente prevista nello stesso verbale impugnato (ciò risulta allegato dalla documentazione in atti).
Ora, come è noto l'art. 204 bis comma 1, Codice della Strada recita che
“Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore
o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria”.
Già dalle norme citate può ricavarsi che una volta effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, la società abbia prestando acquiescenza alla sanzione ricevuta, con ciò consumando il proprio diritto di impugnare il verbale innanzi all' autorità giudiziaria.
Può peraltro richiamarsi quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con ordinanza n 46 del 20.02. 2007, la quale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art 204 bis, primo comma, C.d.S. ha escluso che “ la censurata disposizione violi
l'art.
3. Cost., perché il pagamento in misura ridotta è un beneficio offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali, con la conseguenza che la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio- consentendo alla norma di raggiungere il suo effetto deflattivo consistente nell'impedire l' insorgere di qualsiasi contenzioso avverso il verbale di contestazione – non può essere posta a raffronto con quella di chi invece si avvale del rimedio”. Prosegue la Corte, precisando nel pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta la propria volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e in particolare dalle sentenze della Corte di Cassazione n 3735 del 2004 e n 2862 del 2005)
e quindi di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquista efficacia di titolo esecutivo “ per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento” ( art 203, comma 3, codice della Strada).
In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità “ il pagamento della sanzione amministrativa, irrogata per violazioni a norma del codice della strada, in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del Codice della Strada, preclude al contravventore di sollevare successivamente in sede giurisdizionale qualsiasi contestazione circa la spettanza e le spese del procedimento sanzionatorio, nemmeno nel caso in cui abbia dichiarato con riserva di ripeterle ”;
“ il pagamento in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità , nonché, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa e giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis c.d. qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l'actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione da parte delle violazioni al C.d.s. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della relativa pretesa sanzionatoria amministrativa (così Cass. n 6382 del 2007, seguito dalla Cass. n
4281/2008). Poiché si tratta di una preclusione ex lege all'esercizio della tutela giurisdizionale, essa si configura come questione inerente alla proponibilità dell'azione in giudizio, e quindi non è materia di eccezione né in senso lato, né in senso stretto: essa, inerendo al diritto di agire in giudizio, è questione di diritto rilevabile
d'ufficio dal giudice, anche dal giudice d'appello, qualora non sia stato oggetto di decisione di primo grado” (cfr. Cass. n 9297 /07; Cass., Sez. 6, Ordinanza n 16688 del
1.10. 2012).
Facendo applicazione delle norme e dei principi già indicati, una volta pagata la sanzione in misura ridotta, la società non avrebbe potuto agire in giudizio per impugnare il verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada, sicché il Giudice di prime cure ha errato a non dichiarare il ricorso inammissibile.
Il Giudice di prime ha sostenuto che la società avesse pagato e successivamente impugnato il provvedimento al fine di evitare la sanzione prevista dall'art. 126 bis del
C.d.S. per non aver comunicato il numero della patente di guida del conducente.
L'articolo 126 bis del codice della strada prevede che “ la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede”.
Quindi la sanzione prevista dall' articolo 126 bis del Codice della Strada dipende dalla mancata comunicazione e non dal pagamento o dall'eventuale impugnazione.
Nel caso in esame, nella documentazione in atti vi è la comunicazione della sig.ra la quale “dichiarava che nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel CP_1 verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata”.
Inoltre, non si possono applicare al caso in esame neppure i principi espressi dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n 471 del 2005, nella quale ha precisato che nel caso in cui il coobbligato in solido provveda al pagamento della sanzione in misura ridotta , non è precluso all'autore adire le vie giudiziali per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione e conseguentemente la mancata applicazione delle sanzioni accessorie come la decurtazione della patente di guida.
In particolare, la Corte Costituzionale si è espressa in questo senso“ E' evidente, quindi, che – una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del codice della strada (soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n 27 del 2005) – nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere
l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta. Essa, oltretutto, non riveste più carattere meramente “accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria, contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido” (Corte Costituzionale, sentenza n 471 del
28.12.2005).
Nel caso di cui si discute, vi è identità tra colui che ha pagato la sanzione in forma ridotta e colui che ha impugnato, ovvero la Società.
Vi era stata comunicazione del conducente con esclusione della sanzione ex art.126 bis
C.D.S. e quanto alla decurtazione dei punti, certamente solo il conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, poteva adire le vie giudiziali. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Società con conseguente accoglimento dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Considerate le oscillazioni della giurisprudenza sul punto, si ritiene si possano eccezionalmente compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n 320/2019 del
Giudice di Pace di Lagonegro, dichiara inammissibile l'opposizione presentata;
• Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Lagonegro, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare dell'11 novembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 12 novembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto in carica p.t., rappresentato e difeso giusta P.IVA_1
procura in atti dall'Avvocato Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici in Pt_1
Potenza (PZ), al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia
APPELLANTE
e
Controparte_1
(P.IVA ) P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 320/2019 resa dal Giudice di Pace di
Lagonegro;
Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, con ricorso pervenuto in cancelleria il 06.06.2018, la società
[...]
proponeva opposizione avverso il Parte_2 CP_1
verbale n.PTR1847000140 redatto in data 17 marzo 2018 dal Comando Sezione Polizia
Stradale di per la violazione di cui all'art.173 co. 2 e 3 bis del Cds, in quanto Pt_1
il conducente del veicolo in questione faceva uso del telefonino non in modalità vivavoce e in assenza di auricolari.
A sostegno dell'opposizione, la società eccepiva: 1) violazione di legge- difetto degli elementi essenziali;
2) violazione e falsa applicazione della legge dell'articolo 200 Cds
e 384 Reg. CdS Eccesso di potere per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti- Carenza di istruttoria.
Pertanto, concludeva all'adito Giudice di Pace, di dichiarare nullo o comunque annullare l'atto impugnato con ogni provvedimento conseguenziale, per i motivi sovraesposti. Il tutto con vittoria di spese.
Con memoria difensiva del 03.10.2018, si costituiva in giudizio l'
[...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità del ricorso, poiché in data 14.05.2018 la società aveva provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ex art 202 c.d.s.
Nel merito, la convenuta sosteneva che il verbale di contestazione era stato redatto in conformità dell'art. 200 Cds e dell'art. 383 del Regolamento di Esecuzione, infatti nello stesso erano riportati tutti i dati essenziali, tra cui l'esatta indicazione della targa del veicolo, della norma violata, nonché l'ora e il luogo della commessa violazione e delle autorità competenti.
Quindi, il verbale, oltre a contenere tutti gli elementi relativi alla violazione contestata, indicava anche i motivi della mancata contestazione immediata dell'infrazione, non avendo leso in alcun modo il diritto di difesa della parte ricorrente. Infine, la convenuta indicava che il verbale di accertamento è assistito da fede privilegiata.
Tanto premesso, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-“preliminarmente, dichiarare l'irricevibilità del ricorso de quo per avvenuto pagamento della sanzione nella misura prevista per il pagamento ridotto del 30% in data 14 maggio 2018;
- rigettare il ricorso perché infondato;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese”.
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale e testimoniale, con sentenza n
320/2019 il Giudice di Pace di Lagonegro in data 30.09.2019 accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contestazione, statuendo nulla in ordine alle spese.
Avverso la predetta sentenza, la proponeva gravame deducendo: Parte_1
la violazione e la falsa applicazione dell'art 204 bis C.d.S. avendo il Giudice di prime cure rigettato l'eccezione di inammissibilità; l'erroneità nella valutazione della prova testimoniale.
Pertanto, la predetta parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni:” Voglia
l'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione e discussione, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi suesposti, dichiarando inammissibile l'opposizione e confermando il verbale impugnato.
Spese vinte di entrambi i gradi di giudizio”.
All'udienza del 14.09.2020, il Giudice, preliminarmente dichiarava la contumacia della parte appellata e disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviando all'udienza del 28.06.2021.
In data 16.10.2020 veniva acquisito il fascicolo di primo grado.
Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del Giudicante, con decreto del 28.03.2025, il Giudice fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 11.11.2025, la cui trattazione avveniva in modalità cartolare con note in sostituzione d'udienza.
L'appello è fondato e pertanto va accolto. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui lamenta la falsa applicazione dell'articolo 204 bis del codice della strada.
L'articolo 202 del C.d.S. dispone che “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
In punto di fatto, non vi è dubbio che la società abbia effettuato il pagamento della sanzione irrogata in misura ridotta, avvalendosi della possibilità espressamente prevista nello stesso verbale impugnato (ciò risulta allegato dalla documentazione in atti).
Ora, come è noto l'art. 204 bis comma 1, Codice della Strada recita che
“Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore
o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria”.
Già dalle norme citate può ricavarsi che una volta effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, la società abbia prestando acquiescenza alla sanzione ricevuta, con ciò consumando il proprio diritto di impugnare il verbale innanzi all' autorità giudiziaria.
Può peraltro richiamarsi quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con ordinanza n 46 del 20.02. 2007, la quale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art 204 bis, primo comma, C.d.S. ha escluso che “ la censurata disposizione violi
l'art.
3. Cost., perché il pagamento in misura ridotta è un beneficio offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali, con la conseguenza che la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio- consentendo alla norma di raggiungere il suo effetto deflattivo consistente nell'impedire l' insorgere di qualsiasi contenzioso avverso il verbale di contestazione – non può essere posta a raffronto con quella di chi invece si avvale del rimedio”. Prosegue la Corte, precisando nel pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta la propria volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e in particolare dalle sentenze della Corte di Cassazione n 3735 del 2004 e n 2862 del 2005)
e quindi di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquista efficacia di titolo esecutivo “ per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento” ( art 203, comma 3, codice della Strada).
In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità “ il pagamento della sanzione amministrativa, irrogata per violazioni a norma del codice della strada, in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del Codice della Strada, preclude al contravventore di sollevare successivamente in sede giurisdizionale qualsiasi contestazione circa la spettanza e le spese del procedimento sanzionatorio, nemmeno nel caso in cui abbia dichiarato con riserva di ripeterle ”;
“ il pagamento in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità , nonché, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa e giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis c.d. qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l'actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione da parte delle violazioni al C.d.s. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della relativa pretesa sanzionatoria amministrativa (così Cass. n 6382 del 2007, seguito dalla Cass. n
4281/2008). Poiché si tratta di una preclusione ex lege all'esercizio della tutela giurisdizionale, essa si configura come questione inerente alla proponibilità dell'azione in giudizio, e quindi non è materia di eccezione né in senso lato, né in senso stretto: essa, inerendo al diritto di agire in giudizio, è questione di diritto rilevabile
d'ufficio dal giudice, anche dal giudice d'appello, qualora non sia stato oggetto di decisione di primo grado” (cfr. Cass. n 9297 /07; Cass., Sez. 6, Ordinanza n 16688 del
1.10. 2012).
Facendo applicazione delle norme e dei principi già indicati, una volta pagata la sanzione in misura ridotta, la società non avrebbe potuto agire in giudizio per impugnare il verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada, sicché il Giudice di prime cure ha errato a non dichiarare il ricorso inammissibile.
Il Giudice di prime ha sostenuto che la società avesse pagato e successivamente impugnato il provvedimento al fine di evitare la sanzione prevista dall'art. 126 bis del
C.d.S. per non aver comunicato il numero della patente di guida del conducente.
L'articolo 126 bis del codice della strada prevede che “ la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede”.
Quindi la sanzione prevista dall' articolo 126 bis del Codice della Strada dipende dalla mancata comunicazione e non dal pagamento o dall'eventuale impugnazione.
Nel caso in esame, nella documentazione in atti vi è la comunicazione della sig.ra la quale “dichiarava che nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel CP_1 verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata”.
Inoltre, non si possono applicare al caso in esame neppure i principi espressi dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n 471 del 2005, nella quale ha precisato che nel caso in cui il coobbligato in solido provveda al pagamento della sanzione in misura ridotta , non è precluso all'autore adire le vie giudiziali per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione e conseguentemente la mancata applicazione delle sanzioni accessorie come la decurtazione della patente di guida.
In particolare, la Corte Costituzionale si è espressa in questo senso“ E' evidente, quindi, che – una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del codice della strada (soggetti, tra l'altro, a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n 27 del 2005) – nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere
l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta. Essa, oltretutto, non riveste più carattere meramente “accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria, contestazione, invece, preclusa per la sanzione pecuniaria, proprio per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido” (Corte Costituzionale, sentenza n 471 del
28.12.2005).
Nel caso di cui si discute, vi è identità tra colui che ha pagato la sanzione in forma ridotta e colui che ha impugnato, ovvero la Società.
Vi era stata comunicazione del conducente con esclusione della sanzione ex art.126 bis
C.D.S. e quanto alla decurtazione dei punti, certamente solo il conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, poteva adire le vie giudiziali. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Società con conseguente accoglimento dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Considerate le oscillazioni della giurisprudenza sul punto, si ritiene si possano eccezionalmente compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n 320/2019 del
Giudice di Pace di Lagonegro, dichiara inammissibile l'opposizione presentata;
• Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Lagonegro, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco