Articolo 4 della Legge 27 gennaio 1968, n. 32
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 febbraio 1968
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Versione
3 marzo 1992
Art. 4. ((Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita' sono stabilite le disposizioni da osservare nel trasporto degli alimenti surgelati nonche' le caratteristiche richieste per gli armadi ed i banchi frigoriferi destinati alla conservazione ed alla vendita degli alimenti surgelati. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la normativa vigente.))
Entrata in vigore il 3 marzo 1992