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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1870.2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1870/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Fraz. Grotte Santo Stefano – Strada delle Case n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gioiosi
e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Caduti sul Lavoro n. 2, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
C.F./P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F./P.IVA: rappresentata da P.IVA_2 Controparte_3
C.F./P.IVA: con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, in persona del suo P.IVA_3 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parte_2
Colombo e con questi elettivamente domiciliata in Milano, via Cadore n. 36, studio del difensore;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 443/2021 - R.G. 1287/2021, emesso in data
18.05.2021, depositato il 21.05.2021, dal Tribunale di Viterbo.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 443/2021 del Tribunale di Viterbo, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 63.124,61, oltre interessi e spese, in qualità di fideiussore del saldo debitorio residuo del conto corrente n. 004 40884, intrattenuto presso il Banco di Brescia, su cui erano stati concessi un mutuo fondiario ed un finanziamento chirografario non rimborsati da . Parte_3
A fondamento dell'opposizione eccepiva di non aver mai sottoscritto l'atto di fideiussione, né tantomeno il documento allegato al contratto di mutuo fondiario n. 00400832837, disconoscendo l'autografia delle firme apposte. Al riguardo precisava che, all'epoca, non poteva aver apposto le Per_ firme anche perché era continuativamente impegnata nell'assistenza della figlia minore , costretta a letto a causa di una gravidanza trigemellare.
Infine, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta, non avendo provato l'intervenuta cessione del credito.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la tramite la Controparte_1 Controparte_3
e la procuratrice contestando integralmente i motivi di
[...] Controparte_2
opposizione e chiedendo la conferma del monitorio.
Segnatamente faceva rilevare che i rapporti in sofferenza con riferimento ai quali l'opponente aveva prestato garanzia fideiussoria erano il conto corrente n. 004 40884, intrattenuto presso Banco di
Brescia Spa, ora il mutuo fondiario n. 004 00832837 ed il finanziamento CP_4
chirografario n. 004 01018778, anche questi concessi dal Banco di Brescia S.p.a.
Con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione affermava che era infondata e che la contestazione della firma apposta al contratto di mutuo fondiario, in cui l'opponente era intervenuta quale terzo datore di ipoteca, sarebbe dovuta avvenire con querela di falso proposta avverso il rogito notarile. Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'opposizione.
3. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
Con provvedimento del 11.05.2023 veniva conferito incarico al CTU dott.ssa al Persona_2 fine di verificare la genuinità della sottoscrizione apposta all'atto di fideiussione del 23.11.2009.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla sostituzione del giudicante, in data 23.10.2024 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note
2 autorizzate le parti si riportavano alle istanze ed eccezioni come formulate negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il Giudice preliminarmente osserva che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dall'opponente.
In proposito giova ricordare che l'art. 58 T.U.B., in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti, sicché con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si esaurisce sul piano della notifica della cessione, ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale, a fronte di una contestazione specifica sul punto da parte del debitore ceduto, deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n. 4116/2016) a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 24798/2020). Pertanto, ove il debitore contesti l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944;
Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116).
Orbene, nel caso scrutinato, l'opposta ha prodotto la dichiarazione scritta con la quale la cedente ha riconosciuto di aver ceduto a il credito spettante nei confronti di CP_4 Controparte_1
(documento n. 12 della comparsa di risposta). Tale documento, unitamente Parte_3
alla produzione dei contratti di conto corrente n. 004 40884, di mutuo fondiario n. 004 00832837 e di finanziamento chirografario n. 004 01018778 sottoscritti dal debitore, forma un compendio istruttorio idoneo a ritenere provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria Controparte_1
Dacché consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione di agire dell'opposta è destituita di fondamento.
3 Passando, quindi, ad esaminare la questione della autografia della firma apposta sull'atto di fideiussione del 23.11.2009, il Giudice osserva quanto segue.
Il CTU nominato, dott.ssa ha affermato, con argomentazioni persuasive e Persona_2
coerenti, che la sottoscrizione apposta sull'atto di fideiussione del 23.11.2009, pur essendo genuina, ovvero non interessata da manomissioni ed alterazioni, e pur essendo coerente con le sottoscrizioni apposte sull'atto di mutuo del 24 novembre 2009, sui due avvisi di ricevimento postali del 27 giugno 2016 e sulla cartolina di ricevimento avente registro cronologico n. 821 del 26 maggio 2021
(materiale di comparazione fornito dall'opposta), non può ricondursi all'autografia dell'opponente, come risultante dalla firma apposta sulla procura conferita al difensore e dalle risultanze del saggio grafico.
In buona sostanza, il consulente, all'esito delle analisi svolte mediante il metodo analitico- comparativo su base grafologica, ha concluso nel senso di ritenere che la firma sull'atto di fideiussione del 23.11.2009 ( e verosimilmente anche sull'atto di mutuo del 24 novembre 2009 e sui due avvisi di ricevimento postali del 27 giugno 2016, nonché sulla cartolina di ricevimento avente registro cronologico n. 821 del 26 maggio 2021) è stata apposta da un soggetto diverso dall'odierna opponente.
Ciò in quanto il consulente ha potuto osservare direttamente l'autografia dell'opponente acquisendo il saggio grafico e la procura conferita al difensore nel presente giudizio. Pertanto, dopo aver dato conto dei criteri tecnici applicati nell'analisi del tracciato grafico, ha ritenuto, condivisibilmente, che la firma apposta sull'atto di fideiussione del 23.11.2009 non fosse riconducibile alla mano dell'opponente. Al riguardo ha anche precisato, rispondendo alle osservazioni dell'opposta, che le difficili condizioni di salute dell'opponente hanno determinato una lentezza esecutiva, ma non hanno inciso sulle caratteristiche dello stile, del livello grafico, della collocazione e proporzione delle masse grafiche e dei piccoli segni, elementi sulla base dei quali il consulente ha negato l'autografia dell'atto di fideiussione.
Il compendio delle considerazioni svolte dal CTU nominato consente, quindi, di escludere che abbia apposto la firma sull'atto di fideiussione del 23.11.2009. Parte_1
Dacché discende che l'opposizione deve essere accolta non essendo provato il credito azionato in via monitoria dall'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori minimi.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 443/2021 proposta da così provvede: Parte_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 443/2021, emesso dal
Tribunale di Viterbo nel procedimento recante R.G. 1287/2021,
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
3.000,00, oltre conseguenze di legge ed al rimborso delle spese di CTU detratti gli acconti già versati.
Così deciso in Viterbo, 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1870/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Fraz. Grotte Santo Stefano – Strada delle Case n.6, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Gioiosi
e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Caduti sul Lavoro n. 2, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
C.F./P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
C.F./P.IVA: rappresentata da P.IVA_2 Controparte_3
C.F./P.IVA: con sede in Milano, via Valtellina n. 15/17, in persona del suo P.IVA_3 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parte_2
Colombo e con questi elettivamente domiciliata in Milano, via Cadore n. 36, studio del difensore;
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 443/2021 - R.G. 1287/2021, emesso in data
18.05.2021, depositato il 21.05.2021, dal Tribunale di Viterbo.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 443/2021 del Tribunale di Viterbo, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 63.124,61, oltre interessi e spese, in qualità di fideiussore del saldo debitorio residuo del conto corrente n. 004 40884, intrattenuto presso il Banco di Brescia, su cui erano stati concessi un mutuo fondiario ed un finanziamento chirografario non rimborsati da . Parte_3
A fondamento dell'opposizione eccepiva di non aver mai sottoscritto l'atto di fideiussione, né tantomeno il documento allegato al contratto di mutuo fondiario n. 00400832837, disconoscendo l'autografia delle firme apposte. Al riguardo precisava che, all'epoca, non poteva aver apposto le Per_ firme anche perché era continuativamente impegnata nell'assistenza della figlia minore , costretta a letto a causa di una gravidanza trigemellare.
Infine, eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta, non avendo provato l'intervenuta cessione del credito.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la tramite la Controparte_1 Controparte_3
e la procuratrice contestando integralmente i motivi di
[...] Controparte_2
opposizione e chiedendo la conferma del monitorio.
Segnatamente faceva rilevare che i rapporti in sofferenza con riferimento ai quali l'opponente aveva prestato garanzia fideiussoria erano il conto corrente n. 004 40884, intrattenuto presso Banco di
Brescia Spa, ora il mutuo fondiario n. 004 00832837 ed il finanziamento CP_4
chirografario n. 004 01018778, anche questi concessi dal Banco di Brescia S.p.a.
Con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione affermava che era infondata e che la contestazione della firma apposta al contratto di mutuo fondiario, in cui l'opponente era intervenuta quale terzo datore di ipoteca, sarebbe dovuta avvenire con querela di falso proposta avverso il rogito notarile. Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'opposizione.
3. Nello svolgimento del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
Con provvedimento del 11.05.2023 veniva conferito incarico al CTU dott.ssa al Persona_2 fine di verificare la genuinità della sottoscrizione apposta all'atto di fideiussione del 23.11.2009.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla sostituzione del giudicante, in data 23.10.2024 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.; con le note
2 autorizzate le parti si riportavano alle istanze ed eccezioni come formulate negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il Giudice preliminarmente osserva che è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dall'opponente.
In proposito giova ricordare che l'art. 58 T.U.B., in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti, sicché con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si esaurisce sul piano della notifica della cessione, ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale, a fronte di una contestazione specifica sul punto da parte del debitore ceduto, deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n. 4116/2016) a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 24798/2020). Pertanto, ove il debitore contesti l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944;
Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116).
Orbene, nel caso scrutinato, l'opposta ha prodotto la dichiarazione scritta con la quale la cedente ha riconosciuto di aver ceduto a il credito spettante nei confronti di CP_4 Controparte_1
(documento n. 12 della comparsa di risposta). Tale documento, unitamente Parte_3
alla produzione dei contratti di conto corrente n. 004 40884, di mutuo fondiario n. 004 00832837 e di finanziamento chirografario n. 004 01018778 sottoscritti dal debitore, forma un compendio istruttorio idoneo a ritenere provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria Controparte_1
Dacché consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione di agire dell'opposta è destituita di fondamento.
3 Passando, quindi, ad esaminare la questione della autografia della firma apposta sull'atto di fideiussione del 23.11.2009, il Giudice osserva quanto segue.
Il CTU nominato, dott.ssa ha affermato, con argomentazioni persuasive e Persona_2
coerenti, che la sottoscrizione apposta sull'atto di fideiussione del 23.11.2009, pur essendo genuina, ovvero non interessata da manomissioni ed alterazioni, e pur essendo coerente con le sottoscrizioni apposte sull'atto di mutuo del 24 novembre 2009, sui due avvisi di ricevimento postali del 27 giugno 2016 e sulla cartolina di ricevimento avente registro cronologico n. 821 del 26 maggio 2021
(materiale di comparazione fornito dall'opposta), non può ricondursi all'autografia dell'opponente, come risultante dalla firma apposta sulla procura conferita al difensore e dalle risultanze del saggio grafico.
In buona sostanza, il consulente, all'esito delle analisi svolte mediante il metodo analitico- comparativo su base grafologica, ha concluso nel senso di ritenere che la firma sull'atto di fideiussione del 23.11.2009 ( e verosimilmente anche sull'atto di mutuo del 24 novembre 2009 e sui due avvisi di ricevimento postali del 27 giugno 2016, nonché sulla cartolina di ricevimento avente registro cronologico n. 821 del 26 maggio 2021) è stata apposta da un soggetto diverso dall'odierna opponente.
Ciò in quanto il consulente ha potuto osservare direttamente l'autografia dell'opponente acquisendo il saggio grafico e la procura conferita al difensore nel presente giudizio. Pertanto, dopo aver dato conto dei criteri tecnici applicati nell'analisi del tracciato grafico, ha ritenuto, condivisibilmente, che la firma apposta sull'atto di fideiussione del 23.11.2009 non fosse riconducibile alla mano dell'opponente. Al riguardo ha anche precisato, rispondendo alle osservazioni dell'opposta, che le difficili condizioni di salute dell'opponente hanno determinato una lentezza esecutiva, ma non hanno inciso sulle caratteristiche dello stile, del livello grafico, della collocazione e proporzione delle masse grafiche e dei piccoli segni, elementi sulla base dei quali il consulente ha negato l'autografia dell'atto di fideiussione.
Il compendio delle considerazioni svolte dal CTU nominato consente, quindi, di escludere che abbia apposto la firma sull'atto di fideiussione del 23.11.2009. Parte_1
Dacché discende che l'opposizione deve essere accolta non essendo provato il credito azionato in via monitoria dall'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori minimi.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Viterbo n. 443/2021 proposta da così provvede: Parte_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 443/2021, emesso dal
Tribunale di Viterbo nel procedimento recante R.G. 1287/2021,
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella somma di euro
3.000,00, oltre conseguenze di legge ed al rimborso delle spese di CTU detratti gli acconti già versati.
Così deciso in Viterbo, 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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